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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3845/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC LU BR, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via A. Scarlatti
n. 150, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del (C.F. Controparte_1 CP_2
), con sede in Roma al Viale Trastevere, 76 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: riconoscimento carta elettronica docenti.
Succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23.6.2025 il ricorrente in epigrafe, docente attualmente in servizio di ruolo, esponeva di avere prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del per gli anni scolastici 2020/2021, Controparte_3
2022/2023, e 2023/2024 come da prospetto analitico che allegava al ricorso;
lamentava che per gli anni sopra detti, in quanto precario, non gli era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
“Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part- time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. Precari. Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con gli artt. 1175 e 1375 del Codice civile e con gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente, senza alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. A sostegno delle proprie ragioni citava sia la sentenza 1842 del 16.3.2022 del
Consiglio di Stato, sia quanto disposto dall'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo Accordo
Quadro Europeo, l'ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/2021, nonché infine la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Corte di cassazione, dichiarando che la sua formale richiesta alla convenuta di ricezione dei benefici non sortiva esito.
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni e chiedendo di: “A. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente con contratto a tempo determinato, siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 a godere, per tale annualità, dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari a complessivi € 1.500,00, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo, ovvero, in via subordinata, in caso di spezzoni orario, in misura proporzionale, in applicazione del principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro;
B. per l'effetto, previa disapplicazione del DPCM del 23/09/2015 e del successivo DPCM del 28/11/2016, condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, attivando le funzioni che consentano di accedere alla relativa piattaforma di attivazione della Carta elettronica o comunque a porre in essere qualsiasi attività necessaria e consentire alla ricorrente di godere del beneficio in questione, per il valore totale di euro 1.500,00, corrispondente agli as.ss. dal
2021/22 al 2023/24 non goduti, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo ovvero, in via subordinata, in caso di spezzoni orario, in misura proporzionale, in applicazione del principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro;
C. in estremo subordine, qualora nelle more del giudizio non fosse più attuabile la richiesta di condanna in forma specifica di cui al punto che precede, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, anche con liquidazione equitativa, al pagamento del suddetto importo aggiuntivo per le annualità considerate, per complessivi € 1.500,00, oltre ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
D. In via ulteriormente gradata, adottare tutte le misure necessarie a soddisfare il diritto della ricorrente;
E. in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) il DPCM 28 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
c) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. F. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, come da nota spese allegata.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
**********************
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Occorre chiarire, da subito, che tale conclusione attiene alla specifica domanda formulata dalla ricorrente e ai tempi di proposizione della stessa ed investe i principi posti a fondamento della richiesta e che, alla luce delle pronunce rese dalle Corti superiori, sono senz'altro condivisibili.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 282 del d.lgs. n.297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttive e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica “. Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparti, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane “ , la disposizione aggiunge altresì che “ l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio “ .
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla legge n. 107/2015.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il RGL n. 4687/2022 Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_4
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
[...] scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_4 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_4 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di Controparte_4 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore a euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma
1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_4
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...]
7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1.
La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato dapprima il Consiglio di
Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei CP_1 docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della
Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_4 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d.
“carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1 altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, CP_1 in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti. Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , sentenza e Persona_1 Persona_2 Per_3
e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una costante
[...] giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o
4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze , cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, Persona_1
e , C-444/09 e C-456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54; Persona_2 Persona_3 ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, alfine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze EL Cerro , Per_1 punti 53 e 58, e e IG punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., Persona_2 Per_3 punto 41; sentenza Rosado Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto
48; sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Ciò posto, va evidenziato che sulla questione oggetto di indagine vi è stato un rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c., la quale si è pronunciata con la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 nella quale ha ribadito il diritto dei docenti a tempo determinato a fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.107/2015, stabilendo anche le condizioni per poter accedere al beneficio.
Tanto chiarito, va evidenziato che, nel caso che ci occupa, la domanda può trovare pieno accoglimento atteso che per tutti gli anni scolastici oggetto della richiesta, la ricorrente risulta destinataria di incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione del beneficio, il D.P.C.M. 28 novembre 2016 detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_1
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. Le spese del giudizio, in considerazione della indubbia controvertibilità delle questioni trattate fino all'intervento chiarificatore della Suprema Corte, restano parzialmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione della Carta
Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 secondo il sistema proprio di essa e per un valore annuo pari ad € 500,00;
compensa per metà tra le parti le spese del giudizio che si liquidano per intero in complessivi € 830,00; condanna il convenuto , come rappresentato , al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 rimanente metà delle spese , sopra liquidate per intero , oltre IVA e Cap come per legge , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 3 dicembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3845/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC LU BR, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via A. Scarlatti
n. 150, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del (C.F. Controparte_1 CP_2
), con sede in Roma al Viale Trastevere, 76 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: riconoscimento carta elettronica docenti.
Succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23.6.2025 il ricorrente in epigrafe, docente attualmente in servizio di ruolo, esponeva di avere prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del per gli anni scolastici 2020/2021, Controparte_3
2022/2023, e 2023/2024 come da prospetto analitico che allegava al ricorso;
lamentava che per gli anni sopra detti, in quanto precario, non gli era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
“Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part- time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. Precari. Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con gli artt. 1175 e 1375 del Codice civile e con gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente, senza alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. A sostegno delle proprie ragioni citava sia la sentenza 1842 del 16.3.2022 del
Consiglio di Stato, sia quanto disposto dall'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo Accordo
Quadro Europeo, l'ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/2021, nonché infine la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Corte di cassazione, dichiarando che la sua formale richiesta alla convenuta di ricezione dei benefici non sortiva esito.
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni e chiedendo di: “A. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente con contratto a tempo determinato, siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 a godere, per tale annualità, dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari a complessivi € 1.500,00, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo, ovvero, in via subordinata, in caso di spezzoni orario, in misura proporzionale, in applicazione del principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro;
B. per l'effetto, previa disapplicazione del DPCM del 23/09/2015 e del successivo DPCM del 28/11/2016, condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, attivando le funzioni che consentano di accedere alla relativa piattaforma di attivazione della Carta elettronica o comunque a porre in essere qualsiasi attività necessaria e consentire alla ricorrente di godere del beneficio in questione, per il valore totale di euro 1.500,00, corrispondente agli as.ss. dal
2021/22 al 2023/24 non goduti, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo ovvero, in via subordinata, in caso di spezzoni orario, in misura proporzionale, in applicazione del principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro;
C. in estremo subordine, qualora nelle more del giudizio non fosse più attuabile la richiesta di condanna in forma specifica di cui al punto che precede, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, anche con liquidazione equitativa, al pagamento del suddetto importo aggiuntivo per le annualità considerate, per complessivi € 1.500,00, oltre ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
D. In via ulteriormente gradata, adottare tutte le misure necessarie a soddisfare il diritto della ricorrente;
E. in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) il DPCM 28 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
c) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. F. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, come da nota spese allegata.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Occorre chiarire, da subito, che tale conclusione attiene alla specifica domanda formulata dalla ricorrente e ai tempi di proposizione della stessa ed investe i principi posti a fondamento della richiesta e che, alla luce delle pronunce rese dalle Corti superiori, sono senz'altro condivisibili.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 282 del d.lgs. n.297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttive e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica “. Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparti, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane “ , la disposizione aggiunge altresì che “ l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio “ .
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla legge n. 107/2015.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il RGL n. 4687/2022 Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_4
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
[...] scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_4 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_4 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di Controparte_4 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore a euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma
1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_4
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...]
7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1.
La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato dapprima il Consiglio di
Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei CP_1 docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della
Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_4 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d.
“carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1 altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, CP_1 in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti. Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , sentenza e Persona_1 Persona_2 Per_3
e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una costante
[...] giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o
4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze , cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, Persona_1
e , C-444/09 e C-456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54; Persona_2 Persona_3 ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, alfine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze EL Cerro , Per_1 punti 53 e 58, e e IG punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., Persona_2 Per_3 punto 41; sentenza Rosado Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto
48; sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Ciò posto, va evidenziato che sulla questione oggetto di indagine vi è stato un rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c., la quale si è pronunciata con la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 nella quale ha ribadito il diritto dei docenti a tempo determinato a fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.107/2015, stabilendo anche le condizioni per poter accedere al beneficio.
Tanto chiarito, va evidenziato che, nel caso che ci occupa, la domanda può trovare pieno accoglimento atteso che per tutti gli anni scolastici oggetto della richiesta, la ricorrente risulta destinataria di incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione del beneficio, il D.P.C.M. 28 novembre 2016 detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_1
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. Le spese del giudizio, in considerazione della indubbia controvertibilità delle questioni trattate fino all'intervento chiarificatore della Suprema Corte, restano parzialmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione della Carta
Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 secondo il sistema proprio di essa e per un valore annuo pari ad € 500,00;
compensa per metà tra le parti le spese del giudizio che si liquidano per intero in complessivi € 830,00; condanna il convenuto , come rappresentato , al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 rimanente metà delle spese , sopra liquidate per intero , oltre IVA e Cap come per legge , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 3 dicembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio