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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 4399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4399 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice NA PI ET, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
2764/25
TRA
nato a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Napoli il 29.05.1972, tutti in qualità di eredi di Persona_1
, nata a [...] il [...] e deceduta il
[...]
26.08.2021 in Aversa (CE), rappresentati e difesi dall'avv.to
RO IT
Ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Rosa Mormile
Resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, parte ricorrente indicata in epigrafe ha agito nei confronti dell' per il CP_1 riconoscimento di quanto sopra riportato, deducendo che la propria de cuius aveva ottenuto in data 16.09.2020, all'esito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., decreto di omologa, con il quale le veniva riconosciuto, dal 17.07.2019, il requisito sanitario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e di attendere, nonostante i solleciti inoltrati, la corresponsione dei ratei sopra indicati.
L' si è costituito in giudizio rilevando che, pur essendo CP_1 stato emesso in data 01.07.2022 provvedimento di liquidazione, il mancato pagamento delle somme pretese era dipeso dall'omesso invio della documentazione richiesta in modalità telematica.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte resistente, in sede di memoria difensiva, ha dedotto di aver provveduto, in data 20.05.2025, al pagamento della prestazione richiesta;
ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
Considerato che effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte resistente abbia dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso nel mese di maggio 2025, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Atteso dunque che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziario e che il modello AP23 era stato già inoltrato dagli eredi in data 1.08.2023 (come dedotto e provato dalla documentazione in atti), le spese di lite si pongono a carico dell' e si liquidano nella misura indicata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1305,50, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 11.11.2025
Il Giudice
NA PI ET
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del mot Mario Gallucci D.M. 22.10.2024