Articolo 1 della Legge 14 agosto 1974, n. 347
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1 settembre 1974
Art. 1. Articolo unico

Il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229 , e' abrogato con decorrenza dalla data dalla quale ha avuto effetto.
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229 , ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base agli stessi decreti.

Entrata in vigore il 1 settembre 1974