Art. 2.
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 40 dello stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro per l'industria e per il commercio e autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 40 dello stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro per l'industria e per il commercio e autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .