Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1955, n. 972
Articolo 1
Versione
15 novembre 1955
Art. 2.
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 40 dello stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro per l'industria e per il commercio e autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .

Entrata in vigore il 15 novembre 1955