Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Emanuele Rocco all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4823/2024 R.G. vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall' avv.to Ferdinando Gelo, con il quale elett.te Parte_1 domicilia presso : indirizzo telematico ricorrente
E
, , in persona dei legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano , con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Ponte della
Maddalena n. 55
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/08/2024, il ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni : Controparte_1
“1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio maturato con contratti a termine quale servizio utile a fini giuridici ed economici ai fini del suo inquadramento retributivo come dipendente di ruolo.
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni quantomeno sin dal mese di novembre 2021. 3. Per l'effetto, condannare la P.A. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.129,85 a titolo di differenze retributive maturate per le predette causali oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli credito al soddisfo.
4. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio con distrazione al procuratore antistatario".
dal 26/09/2000 e sino al 31.08.2011, l'istante prestava servizio come supplente annuale.
Il ricorrente evidenzia che, nel disporre il suo inquadramento retributivo quale dipendente di ruolo, il resistente non ha valutato per intero a fini giuridici ed economici tutto il servizio da lui CP_1 prestato con contratti di lavoro a tempo determinato. Nello specifico, il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato è stato valutato per intero solo per i primi 4 anni;
mentre per la parte eccedente i 4 anni, è stato valutato a fini giuridici ed economici solo in misura pari a
2/3.
In particolare, con decreto prot. N. 16 del 29.07.2013 del D.s. dell'I.C. di Ercolano Controparte_3 ha disposto l'inquadramento del ricorrente riconoscendo in suo favore, alla data del 01.09.2011,
l'anzianità di anni 8 mesi 6 e giorni 18; mentre la residua anzianità pre ruolo di anni 2 mesi 3 giorni
9 è stata considerata utile a soli fini economici.
Pertanto, per effetto di tale inquadramento, il ricorrente è stato collocato nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni di cui alle tabelle retributive del
CCNL Scuola solo a partire dal febbraio 2025, laddove in base all'anzianità maturata, valutata per intero a fini giuridici ed economici, ne avrebbe avuto diritto sin dal mese di novembre 2021.
L'istante ha agito in giudizio al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni sin dal mese di novembre 2021 ed al conseguente pagamento delle relative differenze retributive.
Si è costituito il convenuto ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel CP_1 merito, l'infondatezza della domanda con diverse argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta.
In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo Controparte_4
, atteso che, da un lato, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25
[...] del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l' l' costituiscono mere CP_5 Controparte_6 articolazioni territoriali del predetto , in rapporto di immedesimazione organica con lo CP_1 stesso (v. Cass. n. 6460/2009; 6372 del 21/03/2011 Cass. n.32166/2021).
CP_ Nel merito, si rileva che le difese all'uopo spiegate dal non sono fondate e si pongono in contrasto con clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE (Cass. 31150/2019).
Inoltre, l'inquadramento economico retributivo disposto dalla P.A. nei confronti del ricorrente si pone in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE come di recente interpretata dalla suprema Corte di Cassazione nella Sentenza
n. 31150/2019.
Nella citata pronuncia, il Supremo Collegio è stato chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, affermando il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n.
297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
In proposito il Giudice di legittimità premette che “la disciplina in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo
297/1994 dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art.
570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
1°febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
Tanto premesso, la Suprema Corte osserva che: ”l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause Per_1 riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). “ Quindi, il Giudice di legittimità ha ricordato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la stessa Corte di Cassazione ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018
e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA).
Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Persona_2 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_3 pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (
Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). L'iter argomentativo della Suprema Corte prosegue osservando che: “
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_4
Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art.
489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47
e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio».
Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le CP_1 affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla
Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. 10.
Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla
Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». “
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce sopra richiamate, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_4 giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Infine, la suprema Corte conclude con le seguenti considerazioni:”11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa
l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). 12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». “
Pertanto, va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, della fondatezza della pretesa del lavoratore volta ad ottenere il pagamento delle maggiori somme che avrebbe percepito se gli fosse stato riconosciuto per intero il servizio prestato con contratti a termine con conseguente attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni sin dal mese di novembre 2021.
Ai fini del calcolo dell'anzianità utile occorre rammentare che gli anni 2010, 2011 e 2012 sono considerati utili ai sensi del Decreto Interministeriale n. 3 del 14.01.2011 emesso dal
[...]
di concerto con il Controparte_8 Controparte_9
, debitamente vistato dagli organi di controllo, con cui veniva disposto il recupero dell'utilità
[...] dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA, nonché del successivo Contratto
Collettivo Nazionale sottoscritto il 13.03.2013 per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011 con cui veniva disposto il recupero dell'annualità 2011 di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici e del successivo Contratto
Collettivo Nazionale sottoscritto il 07.08.2014 per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011 con cui venivano reperite le risorse per il recupero dell'annualità 2012 di cui all'art. 2 del CCNL
4/8/2011.
Pertanto, tenuto conto delle posizioni stipendiali fissate per il profilo di Assistente Tecnico dalle
Tabelle allegate al CCNL Scuola relativo al triennio 2018-2021 le maggior retribuzioni che il ricorrente avrebbe dovuto percepire, possono quantificarsi, per il periodo novembre 2021 – agosto
2024 in € 4.129,85. In definitiva, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, per intero tutto il servizio maturato con contratti a termine quale servizio utile a fini giuridici ed economici ai fini del suo inquadramento retributivo come dipendente di ruolo;
nonché va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni quantomeno sin dal mese di novembre 2021.
Per la quantificazione delle somme spettanti ritiene il Giudicante di poter utilizzare i conteggi depositati dal ricorrente unitamente al ricorso introduttivo, atteso che detti conteggi appaiono precisi e dettagliati e non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili.
Ne discende che il convenuto va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 differenze stipendiale dovutele, quantificate nella misura di Euro 4129,85 , oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, per intero tutto il servizio maturato con contratti a termine quale servizio utile a fini giuridici ed economici ai fini del suo inquadramento retributivo come dipendente di ruolo;
dichiarata il diritto del ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni quantomeno sin dal mese di novembre 2021 e per l'effetto condanna il convenuto, in persona del l.r.p.t, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze CP_1 stipendiale dovutele, quantificate nella misura di Euro 4129,85, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00, dovuti CP_1 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 20.05.25
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco