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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Simona D'Auria
ha pronunciato, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13121 del 2024 R.G. promossa da:
, nato Napoli il 29.7.1978, ivi residente a[...], CF Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giordano Bruno 169, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Antonio Rianna, C.F. e dell'avv. Isabella Maselli, , C.F._2 CodiceFiscale_3
contro
(c.f. in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dal funzionario Sara Caprio (C.F.: , PEC: t), in virtù di C.F._4 Email_1 delega del Direttore della Sede, con determina del Direttore di Coordinamento metropolitano di Napoli n. CP_ 125 del 20.09.2023, elettivamente domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi, presso la sede di Napoli
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente premesso che ha ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 01.12.2022 (data della domanda), con decreto di omologa di questo Tribunale n. RG
15616/2023 del 30.01.2024, notificato a mezzo pec il 31.01.2024; non liquidava la provvidenza nel CP_1 termine perentorio dei 120 giorni, stabiliti dalla legge in materia, dalla notifica del provvedimento giudiziale e dall'invio del modello AP70 effettuato il 02.02.2024; il ricorrente si vedeva, quindi, costretto a depositare, il 04.06.2024, alla scadenza del 120° giorno, il presente ricorso per ottenere la corresponsione degli arretrati maturati e non corrisposti dal mese di gennaio 2023, oltre gli interessi legali maturati.
CP_ Costituitasi l' formulava eccezione di pagamentp
Va dichiarata cessata la materia del contendere
In seguito alla notifica del presente ricorso effettuata il 26.06.2024 l' Ente ha provveduto alla liquidazione avvenuta come da comunicazione del 5 luglio 2024,. La sede di competenza non aveva ricevuto il modello
AP70; quest'ultimo, infatti, non era stato inviato alla sede di competenza. Le spese pertanto in considerazione dell'adempimento in corso di causa per metà sono compensate tra le parti e per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
PQM
dichiara cessata la materia del contendere
CP_ condanna l' al pagamento della somma di euro 800,00 oltre iva e cpa secondo legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Napoli 4.7.2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Simona D'Auria
ha pronunciato, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13121 del 2024 R.G. promossa da:
, nato Napoli il 29.7.1978, ivi residente a[...], CF Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giordano Bruno 169, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Antonio Rianna, C.F. e dell'avv. Isabella Maselli, , C.F._2 CodiceFiscale_3
contro
(c.f. in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dal funzionario Sara Caprio (C.F.: , PEC: t), in virtù di C.F._4 Email_1 delega del Direttore della Sede, con determina del Direttore di Coordinamento metropolitano di Napoli n. CP_ 125 del 20.09.2023, elettivamente domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi, presso la sede di Napoli
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente premesso che ha ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 01.12.2022 (data della domanda), con decreto di omologa di questo Tribunale n. RG
15616/2023 del 30.01.2024, notificato a mezzo pec il 31.01.2024; non liquidava la provvidenza nel CP_1 termine perentorio dei 120 giorni, stabiliti dalla legge in materia, dalla notifica del provvedimento giudiziale e dall'invio del modello AP70 effettuato il 02.02.2024; il ricorrente si vedeva, quindi, costretto a depositare, il 04.06.2024, alla scadenza del 120° giorno, il presente ricorso per ottenere la corresponsione degli arretrati maturati e non corrisposti dal mese di gennaio 2023, oltre gli interessi legali maturati.
CP_ Costituitasi l' formulava eccezione di pagamentp
Va dichiarata cessata la materia del contendere
In seguito alla notifica del presente ricorso effettuata il 26.06.2024 l' Ente ha provveduto alla liquidazione avvenuta come da comunicazione del 5 luglio 2024,. La sede di competenza non aveva ricevuto il modello
AP70; quest'ultimo, infatti, non era stato inviato alla sede di competenza. Le spese pertanto in considerazione dell'adempimento in corso di causa per metà sono compensate tra le parti e per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
PQM
dichiara cessata la materia del contendere
CP_ condanna l' al pagamento della somma di euro 800,00 oltre iva e cpa secondo legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Napoli 4.7.2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)