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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13211/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13211/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PICCONI LARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. GUASTOLDI ERICA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/2/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“– pronunci la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. per CP_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
– ponga a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie di congruo assegno mensile per il mantenimento dei figli, comunque non inferiore ad € 600,00.
Con ogni più ampia riserva istruttoria sia testimoniale che documentale. In ogni caso si chiede rigettarsi in toto le domande formulate dalla convenuta con conseguente rifusione delle spese e degli onorari di causa”.
Per parte resistente:
pagina 1 di 6 “– pronunci la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla signora per grave Parte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
– respingersi in toto le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, entrambe le parti sono Per rientrate in Tunisia, il figlio è divenuto autonomo e lavora mentre il figlio è detenuto (Cfr. Verbale Per_2 di udienza dell'11/07/2024).
– Quanto alla richiesta di addebito la denuncia non comprova le asserzioni ivi contenute.
– Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente sulla richiesta di mantenimento dei figli, in quanto gli stessi ormai sono maggiorenni e non convivono più con lei.
– Con ogni più ampia riserva istruttoria sia testimoniale che documentale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.11.2020, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 29.12.1997 in Tunisia e che dalla loro unione erano nati i figli CP_1 Per_2
Per_ (22.06.2000), e (30.09.2002) evidenziava che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza del 5.7.2021, nella contumacia del resistente ritualmente citato, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento del figlio con un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
All'udienza del 25.1.2023, il Giudice, mutato il 6.09.2022 nel sottoscritto estensore, a modifica Per_ dell'ordinanza presidenziale, poneva a carico della madre il contributo al mantenimento di nella misura di € 150,00 mensili.
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e revocato il
Per_ contributo a carico della madre per il mantenimento di con ordinanza del 21.8.2024, all'udienza del
13.2.2025 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Tunisia), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente domiciliato in Italia (Brescia, Trav. XVI 45, Villaggio Sereno).
pagina 2 di 6 Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera d), non essendo più attuale né la residenza abituale comune, né la cittadinanza condivisa.
Non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nel registro degli atti dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini stranieri, anche se non trascritto ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. 218/1995 secondo cui il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Sicché, il matrimonio celebrato in Tunisia deve ritenersi pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia conforme del certificato del matrimonio in atti, con traduzione asseverata. Del resto, il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza meramente dichiarativa della trascrizione nel nostro ordinamento.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
In merito all'addebito della separazione, chiesto reciprocamente da entrambi i coniugi, si precisa che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
pagina 3 di 6 Ebbene, nel caso di specie, dalle risultanze documentali e processuali è emerso che il resistente ha tenuto condotte violente nei confronti della moglie, oggetto di due procedimenti penali, di cui uno per maltrattamenti in famiglia, con la seguente imputazione:
Circostanze che nel presente giudizio fanno stato nei confronti del resistente ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in quanto oggetto di sentenza divenuta irrevocabile poiché coperta da giudicato il 31.12.2024, le cui statuizioni fanno pertanto stato nel presente giudizio.
Condotte che costituiscono all'evidenza una grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale di cui all'art 143 c.c, ed hanno reso intollerabile la convivenza, risultando quindi sussistenti i presupposti per l'addebito e che consente di ritenere assorbita la controdomanda di addebito del resistente nei confronti della ricorrente per carenze educative di quest'ultima: invero, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal pagina 4 di 6 dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. 8548 del 14/04/2011 Rv. 617387).
In ordine al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, pare che entrambi abbiano raggiunto una sostanziale autonomia economica:
- il figlio maggiore di anni 25, attualmente detenuto, lavorava con contratto a tempo Per_2
determinato percependo un reddito mensile pari ad euro 1.000,00, come riferito dalla stessa ricorrente all'udienza del 5.7.2021. Per_
- il secondogenito , di anni 23, in precedenza risultava non autosufficiente ed era destinatario di un assegno mensile pari ad euro 300,00, disposto in sede presidenziale. Tuttavia, all'udienza del 11.7.2024 è stato accertato che il medesimo ha trovato occupazione stabile e vive autonomamente e di conseguenza è stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento.
- al contempo, la madre e il padre, entrambi rientrati in Tunisia, pare che allo stato attuale non lavorino.
Pertanto, non sussiste attualmente alcun obbligo di mantenimento a carico dei genitori nei confronti dei figli.
Considerata la soccombenza reciproca della ricorrente in punto di mantenimento e del resistente in punto di addebito, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca delle parti in punto di mantenimento dei figli, le spese di lite si intendono parzilamente compensate per 1/3.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza del resistente, prevalente in punto di addebito stante la gravità della domanda accolta, e si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 3.200,00 per compenso professionale
(segnatamente in € 1.200,00 per fase di studio, € 2.000,00 per doppia fase introduttiva, € 1.600,00 per fase istruttoria, dedotto 1/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge, da disporsi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1 addebito a quest'ultimo;
pagina 5 di 6 2) ordina al Consolato Generale della Repubblica di Tunisia in Milano di annotare la presente sentenza al Registro atti RF 3050/20 EC;
3) spese di lite parzialmente compensate per 1/3;
4) condanna parte resistente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate in motivazione in complessivi € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre spese eventualmente anticipate, prenotate o prenotande.
Brescia, camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13211/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PICCONI LARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. GUASTOLDI ERICA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/2/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“– pronunci la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. per CP_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
– ponga a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie di congruo assegno mensile per il mantenimento dei figli, comunque non inferiore ad € 600,00.
Con ogni più ampia riserva istruttoria sia testimoniale che documentale. In ogni caso si chiede rigettarsi in toto le domande formulate dalla convenuta con conseguente rifusione delle spese e degli onorari di causa”.
Per parte resistente:
pagina 1 di 6 “– pronunci la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla signora per grave Parte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
– respingersi in toto le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, entrambe le parti sono Per rientrate in Tunisia, il figlio è divenuto autonomo e lavora mentre il figlio è detenuto (Cfr. Verbale Per_2 di udienza dell'11/07/2024).
– Quanto alla richiesta di addebito la denuncia non comprova le asserzioni ivi contenute.
– Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente sulla richiesta di mantenimento dei figli, in quanto gli stessi ormai sono maggiorenni e non convivono più con lei.
– Con ogni più ampia riserva istruttoria sia testimoniale che documentale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.11.2020, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 29.12.1997 in Tunisia e che dalla loro unione erano nati i figli CP_1 Per_2
Per_ (22.06.2000), e (30.09.2002) evidenziava che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza del 5.7.2021, nella contumacia del resistente ritualmente citato, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento del figlio con un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
All'udienza del 25.1.2023, il Giudice, mutato il 6.09.2022 nel sottoscritto estensore, a modifica Per_ dell'ordinanza presidenziale, poneva a carico della madre il contributo al mantenimento di nella misura di € 150,00 mensili.
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e revocato il
Per_ contributo a carico della madre per il mantenimento di con ordinanza del 21.8.2024, all'udienza del
13.2.2025 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Tunisia), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente domiciliato in Italia (Brescia, Trav. XVI 45, Villaggio Sereno).
pagina 2 di 6 Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera d), non essendo più attuale né la residenza abituale comune, né la cittadinanza condivisa.
Non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nel registro degli atti dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini stranieri, anche se non trascritto ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. 218/1995 secondo cui il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Sicché, il matrimonio celebrato in Tunisia deve ritenersi pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia conforme del certificato del matrimonio in atti, con traduzione asseverata. Del resto, il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza meramente dichiarativa della trascrizione nel nostro ordinamento.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
In merito all'addebito della separazione, chiesto reciprocamente da entrambi i coniugi, si precisa che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
pagina 3 di 6 Ebbene, nel caso di specie, dalle risultanze documentali e processuali è emerso che il resistente ha tenuto condotte violente nei confronti della moglie, oggetto di due procedimenti penali, di cui uno per maltrattamenti in famiglia, con la seguente imputazione:
Circostanze che nel presente giudizio fanno stato nei confronti del resistente ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in quanto oggetto di sentenza divenuta irrevocabile poiché coperta da giudicato il 31.12.2024, le cui statuizioni fanno pertanto stato nel presente giudizio.
Condotte che costituiscono all'evidenza una grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale di cui all'art 143 c.c, ed hanno reso intollerabile la convivenza, risultando quindi sussistenti i presupposti per l'addebito e che consente di ritenere assorbita la controdomanda di addebito del resistente nei confronti della ricorrente per carenze educative di quest'ultima: invero, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal pagina 4 di 6 dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. 8548 del 14/04/2011 Rv. 617387).
In ordine al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, pare che entrambi abbiano raggiunto una sostanziale autonomia economica:
- il figlio maggiore di anni 25, attualmente detenuto, lavorava con contratto a tempo Per_2
determinato percependo un reddito mensile pari ad euro 1.000,00, come riferito dalla stessa ricorrente all'udienza del 5.7.2021. Per_
- il secondogenito , di anni 23, in precedenza risultava non autosufficiente ed era destinatario di un assegno mensile pari ad euro 300,00, disposto in sede presidenziale. Tuttavia, all'udienza del 11.7.2024 è stato accertato che il medesimo ha trovato occupazione stabile e vive autonomamente e di conseguenza è stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento.
- al contempo, la madre e il padre, entrambi rientrati in Tunisia, pare che allo stato attuale non lavorino.
Pertanto, non sussiste attualmente alcun obbligo di mantenimento a carico dei genitori nei confronti dei figli.
Considerata la soccombenza reciproca della ricorrente in punto di mantenimento e del resistente in punto di addebito, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca delle parti in punto di mantenimento dei figli, le spese di lite si intendono parzilamente compensate per 1/3.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza del resistente, prevalente in punto di addebito stante la gravità della domanda accolta, e si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 3.200,00 per compenso professionale
(segnatamente in € 1.200,00 per fase di studio, € 2.000,00 per doppia fase introduttiva, € 1.600,00 per fase istruttoria, dedotto 1/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge, da disporsi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1 addebito a quest'ultimo;
pagina 5 di 6 2) ordina al Consolato Generale della Repubblica di Tunisia in Milano di annotare la presente sentenza al Registro atti RF 3050/20 EC;
3) spese di lite parzialmente compensate per 1/3;
4) condanna parte resistente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate in motivazione in complessivi € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre spese eventualmente anticipate, prenotate o prenotande.
Brescia, camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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