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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 843/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, che porta riunita la causa n. R.G. 891/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nata a Roman (ROMANIA) in [...] Parte_1 C.F._1
1.3.1981, rappresentata e difesa dall'avv. FOIS FULVIA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. STOPPA FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 24.5.2024, ha Parte_2
allegato di avere contratto matrimonio con a Timisoara (Romania), in data CP_1
24.2.2010, e che dalla loro unione sono state nate le figlie e , in data 12.8.2010. Per_1 Per_2
La ricorrente ha dedotto che, dal 2019, la relazione coniugale ha cominciato a deteriorarsi, a causa delle condotte dello il quale era solito trascorrere intere notti fuori da casa, salvo rincasare CP_1 all'alba e senza riferire dove fosse stato.
1 Secondo la ricostruzione della ricorrente, proprio in una di dette occasioni, trovata la porta dell'abitazione chiusa dall'interno, lo avrebbe reagito decidendo di allontanarsi dalla casa CP_1
familiare per trasferirsi in un appartamento di proprietà dei di lui genitori.
La ha poi precisato che durante il periodo della pandemia da Covid-19, proprio per Pt_1
l'impossibilità per lo Stoppa di muoversi liberamente, la situazione della coppia sarebbe migliorata, per poi nuovamente aggravarsi una volta terminata la fase acuta della pandemia.
La ricorrente ha evidenziato che, successivamente, lo ha cominciato a fare un uso smodato CP_1
di sostanze alcoliche e stupefacenti, tanto da sfociare in comportamenti incontrollati e di difficile comprensione anche per le figlie.
La ha allegato di avere trascorso il mese di agosto in Romania con le figlie e, al suo ritorno, Pt_1
lo ha comunicato loro che si sarebbero tutti trasferiti in un altro appartamento, ove CP_1
avrebbero fissato la residenza.
Successivamente, secondo la prospettazione della ricorrente, la situazione sarebbe ulteriormente degenerata, sino a rendere intollerabile la convivenza.
Alla luce dei numerosi episodi riportati nell'atto introduttivo, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., con particolare riferimento alla collocazione delle minori ed alla assegnazione della casa familiare.
Con provvedimento del 3.6.2024 è stata rigettata l'istanza di emissione di provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. inaudita altera parte.
In data 4.9.2024 si è costituito in giudizio lo il quale ha contestato in fatto ed in diritto CP_1
quanto ex adverso allegato e dedotto.
Preliminarmente, il resistente ha dato atto di avere provveduto al deposito di ricorso per la separazione, con conseguente notifica alla odierna ricorrente dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza in data 7.6.2024, chiedendo dunque disporsi la riunione dei due procedimenti.
Lo ha dedotto di avere sempre avuto un ottimo rapporto con le figlie e che il matrimonio con CP_1 la ricorrente fosse solido, sino a quando quest'ultima non ha cominciato ad intrattenere una relazione extraconiugale con un altro uomo.
Il ricorrente ha evidenziato come la sua relazione con le figlie sia peggiorata a causa del coinvolgimento delle stesse da parte della madre nei problemi della coppia.
Inoltre, lo ha contestato di avere posto in essere tutte le condotte descritte dalla ricorrente, CP_1
evidenziando di avere sempre provveduto al mantenimento della moglie e delle figlie.
Dunque, lo ha chiesto adottarsi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni CP_1
rassegnate.
2
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
Con ordinanza depositata in data 24.1.2025 ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., il giudice delegato ha disposto:
- l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la ricorrente;
- un assegno di mantenimento per le figlie a carico del resistente nella misura di € 800,00 euro
(400,00 per ciascuna figlia) al mese;
- spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
- un assegno di mantenimento per le a carico del resistente nella misura di € 400,00 euro al Pt_1
mese;
- che l'assegno universale unico venga percepito per intero dalla ricorrente;
- che i Servizi Sociali provvedano alla programmazione di incontri padre-figlie in spazio neutro;
- la nomina di C.T.U.
Vista la richiesta di pronuncia di sentenza sullo status, è stata fissata apposita udienza per la precisazione delle conclusioni.
3. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 11.2.2025 le parti hanno concluso come in atti.
4. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
5. Necessità del prosieguo del processo quanto alle altre questioni
Va disposto il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al
G.I., affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulle questioni dell'addebito, dell'affidamento delle figlie, nonché economiche.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
, e , come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ADRIA per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 17, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 11.2.2025.
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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