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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 875/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello N. 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TARI N. 1295 DEL 25-11-2024 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso, negli atti deposositati e chiede la condanna alle spese.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al comune di Agrigento con p.e.c. consegnata in data 21.03.2025, è impugnata l'atto di accertamento per omesso/parziale versamento TARI n. 1295 del 25/11/2024 relativo all'anno 2018, notificato con raccomandata a.r ricevuta il 3 marzo 2025, relativo ad TARI, oltre interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2018.
Il ricorrente deduce: l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per intervenuta decadenza del
Comune di Agrigento dal potere di notificare l'avviso di accertamento: violazione dell'art. 1, c. 161, l. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007); che l'avviso di accertamento è stato notificato con racc. a/r n.
R17100402621 ,con consegnata al corriere postale Società_1 soltanto il 23 dicembre 2024, come da attestazione fornita dallo stesso corriere, ovvero quando era già ampiamente decorso il termine di decadenza sopra riferito.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, alla pubblica udienza del 13.01.2026, udite le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
L'Ente impositore è decaduto dal potere di riscossione anche considerando la disposizione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 che ha disposto la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell'esclusivo interesse degli enti impositori virgola in ragione dell'emergenza epidemiologica.
Tale sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, che nel caso di specie è di 84 giorni, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelle che erano in scadenza nel 2020, sono prorogate di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 Marzo-31 maggio 2020.
Considerando che all'otto Marzo 2020 erano pendenti termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019, l'accertamento in esame, relativo al periodo di imposta 2018, doveva essere notificato entro il 26/03/2024.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 15 d.lgs. 546/92, il ricorrente/resistente va condannato alle spese di lite che, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio, in applicazione del d.m.
55/2014, si liquidano in euro 958,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 958,00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Agrigento il 2026
Il giudice monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 875/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello N. 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TARI N. 1295 DEL 25-11-2024 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso, negli atti deposositati e chiede la condanna alle spese.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al comune di Agrigento con p.e.c. consegnata in data 21.03.2025, è impugnata l'atto di accertamento per omesso/parziale versamento TARI n. 1295 del 25/11/2024 relativo all'anno 2018, notificato con raccomandata a.r ricevuta il 3 marzo 2025, relativo ad TARI, oltre interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2018.
Il ricorrente deduce: l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per intervenuta decadenza del
Comune di Agrigento dal potere di notificare l'avviso di accertamento: violazione dell'art. 1, c. 161, l. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007); che l'avviso di accertamento è stato notificato con racc. a/r n.
R17100402621 ,con consegnata al corriere postale Società_1 soltanto il 23 dicembre 2024, come da attestazione fornita dallo stesso corriere, ovvero quando era già ampiamente decorso il termine di decadenza sopra riferito.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, alla pubblica udienza del 13.01.2026, udite le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
L'Ente impositore è decaduto dal potere di riscossione anche considerando la disposizione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 che ha disposto la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell'esclusivo interesse degli enti impositori virgola in ragione dell'emergenza epidemiologica.
Tale sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, che nel caso di specie è di 84 giorni, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelle che erano in scadenza nel 2020, sono prorogate di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 Marzo-31 maggio 2020.
Considerando che all'otto Marzo 2020 erano pendenti termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019, l'accertamento in esame, relativo al periodo di imposta 2018, doveva essere notificato entro il 26/03/2024.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 15 d.lgs. 546/92, il ricorrente/resistente va condannato alle spese di lite che, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio, in applicazione del d.m.
55/2014, si liquidano in euro 958,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 958,00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Agrigento il 2026
Il giudice monocratico