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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1211/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato a NA (PD) in [...]_1 C.F._1
25/10/1984, rappresentata e difesa dall'avv. ZERBINATI DOMENICO, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ARZENTON FRANCESCA e dall'avv. DONATO ELENA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per il ricorrente e per la resistente: “1) Previo accertamento del rapporto lavorativo in essere dall'11 novembre 2024 del figlio , assunto con contratto di apprendistato Parte_2 professionalizzante ai sensi degli artt. 41-47 del D. Lgs. 81/2015, a tempo pieno (40 ore settimanali), di durata triennale, con retribuzione mensile lorda di Euro 1.705,00, a modifica delle condizioni stabilite avanti il Tribunale per i minorenni di Venezia con Decreto Cron. 1520 del
13/03/2009 nel Proc. n. 196/09 R.R.-T, disporsi la riduzione del contributo, a carico del padre
1 ricorrente in favore della madre per il mantenimento del figlio, ad Euro 200,00 CP_1 mensili, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
2) Ai fini di una migliore regolamentazione delle spese straordinarie rispetto a quanto convenuto avanti il Tribunale dei minorenni di Venezia, disporsi che i genitori di siano tenuti a Pt_2 sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le seguenti spese straordinarie/accessorie:
I) Spese mediche da documentare (esibendo le relative impegnative/prescrizioni), che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa CP_3
l'ordinaria farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare (esibendo le relative impegnative/prescrizioni), che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche nonché interventi chirurgici;
III) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: l'acquisto di strumenti informatici e relative connessioni ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche nel caso in cui dovesse riprendere gli studi;
Pt_2
IV) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
Le spese di cui ai capoversi I) e III) dovranno essere comunicate dal genitore che le ha anticipate all'altro entro il mese in cui sono avvenuti gli esborsi.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi II) e IV), cioè le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario nell'interesse del figlio, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
3) Spese interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.7.2025 ha introdotto Parte_1 il presente procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. nei confronti di . CP_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale per i minorenni di Venezia, con Decreto
Cron. 1520 del 13/03/2009 nel Proc. n. 196/09 R.R.-T, ha provveduto in conformità degli accordi delle odierne parti, con riferimento all'affidamento del figlio , nato il Parte_2
26.10.2005.
Lo ha allegato che il figlio, ora maggiorenne, convive con la madre e dal novembre Parte_1
2024 lavora presso Autoricambi Service S.r.l. con sede a Rovigo, via Portello n. 31, nell'unità locale di Megliadino San Vitale, via del Lavoro n. 9, con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi degli artt. 41-47 del D. Lgs. 81/2015, a tempo pieno (40 ore settimanali), di durata triennale (doc.to n. 3), percependo una retribuzione lorda di Euro 1.705,00 al mese.
Il ricorrente ha precisato di essere tenuto al mantenimento di un altro figlio minorenne, ragione per cui, anche alla luce della situazione del figlio , ha chiesto disporsi una riduzione Pt_2 dell'assegno corrisposto per il mantenimento di quest'ultimo.
Nel costituirsi, la resistente ha aderito alle conclusioni rassegnate dallo . Parte_1
All'udienza del 5.12.2025, le difese delle parti hanno formulato conclusioni conformi, come riportate in epigrafe, e hanno quindi chiesto l'assegnazione in decisione della causa
La causa è stata, quindi, rimessa dal giudice delegato al collegio per la decisione.
2. Nel merito questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per recepire la modifica delle condizioni di cui al Decreto Cron. 1520 del 13/03/2009 nel Proc. n. 196/09 R.R.-T, poiché gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica del
Decreto Cron. 1520 del 13/03/2009 nel Proc. n. 196/09 R.R.-T, fermo quanto non espressamente modificato, così provvede:
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 5.12.2025
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1211/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato a NA (PD) in [...]_1 C.F._1
25/10/1984, rappresentata e difesa dall'avv. ZERBINATI DOMENICO, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ARZENTON FRANCESCA e dall'avv. DONATO ELENA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per il ricorrente e per la resistente: “1) Previo accertamento del rapporto lavorativo in essere dall'11 novembre 2024 del figlio , assunto con contratto di apprendistato Parte_2 professionalizzante ai sensi degli artt. 41-47 del D. Lgs. 81/2015, a tempo pieno (40 ore settimanali), di durata triennale, con retribuzione mensile lorda di Euro 1.705,00, a modifica delle condizioni stabilite avanti il Tribunale per i minorenni di Venezia con Decreto Cron. 1520 del
13/03/2009 nel Proc. n. 196/09 R.R.-T, disporsi la riduzione del contributo, a carico del padre
1 ricorrente in favore della madre per il mantenimento del figlio, ad Euro 200,00 CP_1 mensili, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
2) Ai fini di una migliore regolamentazione delle spese straordinarie rispetto a quanto convenuto avanti il Tribunale dei minorenni di Venezia, disporsi che i genitori di siano tenuti a Pt_2 sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le seguenti spese straordinarie/accessorie:
I) Spese mediche da documentare (esibendo le relative impegnative/prescrizioni), che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa CP_3
l'ordinaria farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare (esibendo le relative impegnative/prescrizioni), che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche nonché interventi chirurgici;
III) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: l'acquisto di strumenti informatici e relative connessioni ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche nel caso in cui dovesse riprendere gli studi;
Pt_2
IV) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
Le spese di cui ai capoversi I) e III) dovranno essere comunicate dal genitore che le ha anticipate all'altro entro il mese in cui sono avvenuti gli esborsi.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi II) e IV), cioè le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario nell'interesse del figlio, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
3) Spese interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.7.2025 ha introdotto Parte_1 il presente procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. nei confronti di . CP_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale per i minorenni di Venezia, con Decreto
Cron. 1520 del 13/03/2009 nel Proc. n. 196/09 R.R.-T, ha provveduto in conformità degli accordi delle odierne parti, con riferimento all'affidamento del figlio , nato il Parte_2
26.10.2005.
Lo ha allegato che il figlio, ora maggiorenne, convive con la madre e dal novembre Parte_1
2024 lavora presso Autoricambi Service S.r.l. con sede a Rovigo, via Portello n. 31, nell'unità locale di Megliadino San Vitale, via del Lavoro n. 9, con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi degli artt. 41-47 del D. Lgs. 81/2015, a tempo pieno (40 ore settimanali), di durata triennale (doc.to n. 3), percependo una retribuzione lorda di Euro 1.705,00 al mese.
Il ricorrente ha precisato di essere tenuto al mantenimento di un altro figlio minorenne, ragione per cui, anche alla luce della situazione del figlio , ha chiesto disporsi una riduzione Pt_2 dell'assegno corrisposto per il mantenimento di quest'ultimo.
Nel costituirsi, la resistente ha aderito alle conclusioni rassegnate dallo . Parte_1
All'udienza del 5.12.2025, le difese delle parti hanno formulato conclusioni conformi, come riportate in epigrafe, e hanno quindi chiesto l'assegnazione in decisione della causa
La causa è stata, quindi, rimessa dal giudice delegato al collegio per la decisione.
2. Nel merito questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per recepire la modifica delle condizioni di cui al Decreto Cron. 1520 del 13/03/2009 nel Proc. n. 196/09 R.R.-T, poiché gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica del
Decreto Cron. 1520 del 13/03/2009 nel Proc. n. 196/09 R.R.-T, fermo quanto non espressamente modificato, così provvede:
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 5.12.2025
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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