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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 31/07/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 5 novembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 353/2022 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliata in Sulmona presso lo studio dell'avv. Giovanni Gabriele, Parte_1 che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' in Castel di Sangro (AQ) alla Via Porta Napoli, 4 CP_1 RESISTENTE Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura, la seguente SENTENZA
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della delle spese Controparte_2 del giudizio che si liquidano in €.3.994,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 29 agosto 2022 la Sig. ra in servizio alle dipendenze Parte_1 Cont della nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, presso l'U.O.C. di
Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero di Sulmona, dopo aver premesso:
- di aver subito constatato, in quella sede, la creazione di un ambiente a lei ostile, con il verificarsi di episodi di straining e finanche di mobbing, relativamente ai quali ha inviato diffida a mezzo del proprio legale con pec in data 24 novembre 2021;
- di aver visto culminare i comportamenti ostili lamentati in una contestazione di addebiti da parte Cont dell' (d'ora innanzi , recante la data del Controparte_3 CP_4
26.08.2021 con prot. n. 0185465/21, con la quale le si contestava la violazione degli obblighi e doveri d'ufficio di cui all'art. 64, commi 1, 2, e 3 lett. a) del Codice Disciplinare – Area Comparto e dell'art. 3, commi 1 e 3 e dell'art. 11, comma 6 del Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione n. 1165/2017;
- di essere stata convocata a difesa per la data del 30 settembre 2021 alle ore 10.30, previo invito a produrre memorie difensive e/o documenti in aggiunta od in alternativa rispetto all'audizione di carattere personale;
- di aver ricevuto con nota raccomandata a.r. del 15 dicembre 2021, recante prot. n. 266749/21, copia del verbale n. 143/2021 e del pedissequo provvedimento disciplinare n. 26 del 14 dicembre 2021 di
1 comminazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di sei mesi, oltre al documento di integrazione istruttoria proveniente dal Dott. Persona_1
Responsabile f.f. dell'UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Sulmona, inviato a mezzo mail all' nella medesima data;
CP_4 ciò posto, lamentando l'illegittimità della sanzione disciplinare invocata, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“
1. Dichiarare inesistente, nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n. 26 del 14.12.2021, unitamente al verbale n. 143/2021, comunicati con lettera del 15.12.2021, Prot. 0266749/21, spedita a mezzo raccomandata a/r del 17.12.2021,
Prot. 14848695966-0, con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione nella misura di mesi 6 (sei), con fissazione della decorrenza demandata al
Direttore del servizio di assegnazione e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, per le causali sopra esposte;
2. Condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, alla restituzione delle retribuzioni non percepite, con gli interessi maturati;
3. Condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese e ai compensi Controparte_5 del giudizio.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata per i seguenti motivi: - genericità della contestazione disciplinare;
- mancata affissione del codice disciplinare;
- insussistenza del fatto per mancanza dei requisiti formali e sostanziali del certificato medico;
sproporzionalità della sanzione per insussistenza del grave ed effettivo danno all'immagine arrecato all'azienda sanitaria.
Con memoria difensiva depositata in data 7.12.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_6
contestando in fatto ed in diritto la domanda attore e ribadendo nel merito la correttezza
[...] del proprio operato, ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione versata in atti ed espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando pubblica lettura del dispositivo.
Lamenta in primo luogo la ricorrente la violazione del principio di specificità della contestazione in relazione alla mancata comunicazione di atti aventi diretta e precisa connessione con l'addebito.
Detta doglianza è infondata.
Dalla documentazione in atti si evince che con comunicazione del 26.08.2021 alla ricorrente veniva addebitato di aver compilato e rilasciato, in data 10 agosto 2021, presso i locali dell'ambulatorio di Chirurgia
Generale del presidio ospedaliero di Sulmona, un certificato medico al paziente , senza che Persona_2
a tale nome risultasse alcuna prenotazione di visita, né impegnativa, né prestazione eseguita e senza che tale certificato fosse stato redatto da alcuno dei Dirigenti Medici in servizio, e ritenendo, pertanto, tale condotta violativa “… degli obblighi e doveri d'ufficio di cui all'art. 64, commi 1, 2, e 3 lett. a) del Codice Disciplinare
– Area Comparto e dell'art. 3, commi 1 e 3 e dell'art. 11, comma 6 del Codice di Comportamento Aziendale
2 approvato con deliberazione n. 1165/2017, gli veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi con privazione della retribuzione.
Come è noto, la contestazione disciplinare deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata, con la precisazione che "l'accertamento relativo al requisito della specificità [...] va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa" (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 19 marzo 2024, n. 7272). Cont Orbene, nel caso di specie, l' ha formulato con sufficiente chiarezza l'addebito disciplinare che attiene ad una condotta consistita nell'aver redatto e rilasciato in data 10.08.2021, mentre era in servizio presso l'Ambulatorio di Chirurgia Generale, un certificato medico in favore di un paziente, tale del , Persona_2 senza che, senza che a tale nome risultasse alcuna prenotazione di visita, né impegnativa, né prestazione eseguita dal medico in servizio.
Quanto alla errata indicazione della data dell'addebito, la stessa è stata correttamente indicata nella contestazione mentre risulta erroneamente indicata solo nella successiva integrazione richiesta al dr. favoriti, in qualità di Responsabile della UOC di Chirurgia Generale: circostanza che, tuttavia, non appare idonea far sorgere dubbi in relazione alla esatta collocazione temporale del fatto contestato, tenuto conto che, già in sede di integrazione del procedimento disciplinare giusta nota del dr. in data 13.12.2021, era emersa la Per_1 circostanza che la ricorrente in primo momento aveva attribuito la redazione del certificato al Dott. Per_3 successivamente al Dott. ed infine ammetteva di averlo redatto personalmente, così di fatto dando Persona_4 prova di aver avuto, sin dall'immediatezza degli accadimenti, precisa contezza del fatto oggetto di addebito.
Neppure coglie nel segno la censura con la quale la ricorrente lamenta mancata affissione del Codice
Disciplinare in luogo accessibile tutti, così come prescritto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L.
300/1970).
L'art. 55, comma 2 del TUPI con il D. Lgs. 150/2009 ed ha statuito quanto segue “La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni
e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”. Cont Orbene, l'adempimento che precede è osservato dalla resistente poiché sia il Codice Disciplinare che il Codice di Comportamento risultano pubblicati sul sito web della , come confermato dalla Parte_2 teste , Dirigente Amministrativo-Responsabile della funzione Internal Audit, la quale, escussa Testimone_1 all'udienza del 16.02.2024, ha riferito che” … Infatti preciso che nel momento in cui viene adottato un codice disciplinare e un codice di comportamento si seguono dei precisi protocolli tra i quali quello della trasmissione all' per la pubblicazione sia sull'Area Trasparenza a norma del D.Lvo Controparte_7
n.33/2013 sia sulla bacheca aziendale-Area Dipendenti.” … chiarendo che “…Quanto agli adempimenti della pubblicazione le date precise non le ricordo ma sono riferite all'ultima data di aggiornamento;
in ogni caso
3 gli adempimenti sono immediati. Tale procedura è sempre stata adottata da quanto è a mia memoria e da quando sono addetta a questo Ufficio e cioè dal 2011/2012 …”
Eccepisce infine la ricorrente l'insussistenza del fatto per mancanza dei requisiti formali e sostanziali del certificato medico.
Non vi è dubbio che il documento rilasciato al paziente, , nel quale si attesta che Persona_2 quest'ultimo è giunto presso l'Ambulatorio “per essere medicato alla mano dx vagliato a lvcello del articolazione del pollice. TRAUMA contusivo lacero dell'arco ciliare sinistro …” è corredato oltre che dell'intestazione della anche del Controparte_8 timbro dell'Ambulatorio di Chirurgia Generale: la sola circostanza che manchi il timbro indicante il codice identificativo del medico esecutore della prestazione non è di per sé sufficiente ad escludere la valenza certificatoria del contenuto del documento che, per le sue caratteristiche estrinseche (intestazione, timbro), appariva prima facie riferibile ad attività compiuta da personale in servizio presso la UOC di Chirurgia
Generale di i Sulmona. Pt_3
Neppure appare fondata l'eccepita sproporzionalità della sanzione per insussistenza del grave ed effettivo danno all'immagine arrecato all . Controparte_1
Nella specie la gravità del danno causato dalla condotta, quale elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, va individuata sia nel contenuto dello stesso in quanto attestante prestazioni assistenziali rese in ambiente ospedaliero, sia nel fatto che il suddetto certificato sia circolato all'esterno dei canali ospedalieri essendo stato prodotto a corredo di una denunzia per lesioni presentata contro ignoti dinanzi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona. La circostanza che il suddetto documento, che si presentava prima facie a valenza certificatoria, avesse poi dato impulso, in ragione della sua incompletezza in quanto sprovvisto di prognosi, ad una serie di attività investigative da parte del medesimo Commissariato con la conseguente attivazione di ulteriori accertamenti all'interno del Reparto volti ad individuarne l'autore, è sufficiente ad evidenziare il carattere pregiudizievole degli effetti arrecati dalla suddetta condotta non solo all'immagine Cont della ma anche all'interesse generale che determinate prestazioni, richiedenti particolari requisiti di competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi risulti in possesso dei titoli richiesti dalla legge.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 5 novembre 2025
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
4
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 5 novembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 353/2022 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliata in Sulmona presso lo studio dell'avv. Giovanni Gabriele, Parte_1 che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' in Castel di Sangro (AQ) alla Via Porta Napoli, 4 CP_1 RESISTENTE Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura, la seguente SENTENZA
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della delle spese Controparte_2 del giudizio che si liquidano in €.3.994,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 29 agosto 2022 la Sig. ra in servizio alle dipendenze Parte_1 Cont della nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, presso l'U.O.C. di
Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero di Sulmona, dopo aver premesso:
- di aver subito constatato, in quella sede, la creazione di un ambiente a lei ostile, con il verificarsi di episodi di straining e finanche di mobbing, relativamente ai quali ha inviato diffida a mezzo del proprio legale con pec in data 24 novembre 2021;
- di aver visto culminare i comportamenti ostili lamentati in una contestazione di addebiti da parte Cont dell' (d'ora innanzi , recante la data del Controparte_3 CP_4
26.08.2021 con prot. n. 0185465/21, con la quale le si contestava la violazione degli obblighi e doveri d'ufficio di cui all'art. 64, commi 1, 2, e 3 lett. a) del Codice Disciplinare – Area Comparto e dell'art. 3, commi 1 e 3 e dell'art. 11, comma 6 del Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione n. 1165/2017;
- di essere stata convocata a difesa per la data del 30 settembre 2021 alle ore 10.30, previo invito a produrre memorie difensive e/o documenti in aggiunta od in alternativa rispetto all'audizione di carattere personale;
- di aver ricevuto con nota raccomandata a.r. del 15 dicembre 2021, recante prot. n. 266749/21, copia del verbale n. 143/2021 e del pedissequo provvedimento disciplinare n. 26 del 14 dicembre 2021 di
1 comminazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di sei mesi, oltre al documento di integrazione istruttoria proveniente dal Dott. Persona_1
Responsabile f.f. dell'UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Sulmona, inviato a mezzo mail all' nella medesima data;
CP_4 ciò posto, lamentando l'illegittimità della sanzione disciplinare invocata, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“
1. Dichiarare inesistente, nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n. 26 del 14.12.2021, unitamente al verbale n. 143/2021, comunicati con lettera del 15.12.2021, Prot. 0266749/21, spedita a mezzo raccomandata a/r del 17.12.2021,
Prot. 14848695966-0, con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione nella misura di mesi 6 (sei), con fissazione della decorrenza demandata al
Direttore del servizio di assegnazione e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, per le causali sopra esposte;
2. Condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, alla restituzione delle retribuzioni non percepite, con gli interessi maturati;
3. Condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese e ai compensi Controparte_5 del giudizio.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata per i seguenti motivi: - genericità della contestazione disciplinare;
- mancata affissione del codice disciplinare;
- insussistenza del fatto per mancanza dei requisiti formali e sostanziali del certificato medico;
sproporzionalità della sanzione per insussistenza del grave ed effettivo danno all'immagine arrecato all'azienda sanitaria.
Con memoria difensiva depositata in data 7.12.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_6
contestando in fatto ed in diritto la domanda attore e ribadendo nel merito la correttezza
[...] del proprio operato, ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione versata in atti ed espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando pubblica lettura del dispositivo.
Lamenta in primo luogo la ricorrente la violazione del principio di specificità della contestazione in relazione alla mancata comunicazione di atti aventi diretta e precisa connessione con l'addebito.
Detta doglianza è infondata.
Dalla documentazione in atti si evince che con comunicazione del 26.08.2021 alla ricorrente veniva addebitato di aver compilato e rilasciato, in data 10 agosto 2021, presso i locali dell'ambulatorio di Chirurgia
Generale del presidio ospedaliero di Sulmona, un certificato medico al paziente , senza che Persona_2
a tale nome risultasse alcuna prenotazione di visita, né impegnativa, né prestazione eseguita e senza che tale certificato fosse stato redatto da alcuno dei Dirigenti Medici in servizio, e ritenendo, pertanto, tale condotta violativa “… degli obblighi e doveri d'ufficio di cui all'art. 64, commi 1, 2, e 3 lett. a) del Codice Disciplinare
– Area Comparto e dell'art. 3, commi 1 e 3 e dell'art. 11, comma 6 del Codice di Comportamento Aziendale
2 approvato con deliberazione n. 1165/2017, gli veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi con privazione della retribuzione.
Come è noto, la contestazione disciplinare deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata, con la precisazione che "l'accertamento relativo al requisito della specificità [...] va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa" (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 19 marzo 2024, n. 7272). Cont Orbene, nel caso di specie, l' ha formulato con sufficiente chiarezza l'addebito disciplinare che attiene ad una condotta consistita nell'aver redatto e rilasciato in data 10.08.2021, mentre era in servizio presso l'Ambulatorio di Chirurgia Generale, un certificato medico in favore di un paziente, tale del , Persona_2 senza che, senza che a tale nome risultasse alcuna prenotazione di visita, né impegnativa, né prestazione eseguita dal medico in servizio.
Quanto alla errata indicazione della data dell'addebito, la stessa è stata correttamente indicata nella contestazione mentre risulta erroneamente indicata solo nella successiva integrazione richiesta al dr. favoriti, in qualità di Responsabile della UOC di Chirurgia Generale: circostanza che, tuttavia, non appare idonea far sorgere dubbi in relazione alla esatta collocazione temporale del fatto contestato, tenuto conto che, già in sede di integrazione del procedimento disciplinare giusta nota del dr. in data 13.12.2021, era emersa la Per_1 circostanza che la ricorrente in primo momento aveva attribuito la redazione del certificato al Dott. Per_3 successivamente al Dott. ed infine ammetteva di averlo redatto personalmente, così di fatto dando Persona_4 prova di aver avuto, sin dall'immediatezza degli accadimenti, precisa contezza del fatto oggetto di addebito.
Neppure coglie nel segno la censura con la quale la ricorrente lamenta mancata affissione del Codice
Disciplinare in luogo accessibile tutti, così come prescritto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L.
300/1970).
L'art. 55, comma 2 del TUPI con il D. Lgs. 150/2009 ed ha statuito quanto segue “La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni
e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”. Cont Orbene, l'adempimento che precede è osservato dalla resistente poiché sia il Codice Disciplinare che il Codice di Comportamento risultano pubblicati sul sito web della , come confermato dalla Parte_2 teste , Dirigente Amministrativo-Responsabile della funzione Internal Audit, la quale, escussa Testimone_1 all'udienza del 16.02.2024, ha riferito che” … Infatti preciso che nel momento in cui viene adottato un codice disciplinare e un codice di comportamento si seguono dei precisi protocolli tra i quali quello della trasmissione all' per la pubblicazione sia sull'Area Trasparenza a norma del D.Lvo Controparte_7
n.33/2013 sia sulla bacheca aziendale-Area Dipendenti.” … chiarendo che “…Quanto agli adempimenti della pubblicazione le date precise non le ricordo ma sono riferite all'ultima data di aggiornamento;
in ogni caso
3 gli adempimenti sono immediati. Tale procedura è sempre stata adottata da quanto è a mia memoria e da quando sono addetta a questo Ufficio e cioè dal 2011/2012 …”
Eccepisce infine la ricorrente l'insussistenza del fatto per mancanza dei requisiti formali e sostanziali del certificato medico.
Non vi è dubbio che il documento rilasciato al paziente, , nel quale si attesta che Persona_2 quest'ultimo è giunto presso l'Ambulatorio “per essere medicato alla mano dx vagliato a lvcello del articolazione del pollice. TRAUMA contusivo lacero dell'arco ciliare sinistro …” è corredato oltre che dell'intestazione della anche del Controparte_8 timbro dell'Ambulatorio di Chirurgia Generale: la sola circostanza che manchi il timbro indicante il codice identificativo del medico esecutore della prestazione non è di per sé sufficiente ad escludere la valenza certificatoria del contenuto del documento che, per le sue caratteristiche estrinseche (intestazione, timbro), appariva prima facie riferibile ad attività compiuta da personale in servizio presso la UOC di Chirurgia
Generale di i Sulmona. Pt_3
Neppure appare fondata l'eccepita sproporzionalità della sanzione per insussistenza del grave ed effettivo danno all'immagine arrecato all . Controparte_1
Nella specie la gravità del danno causato dalla condotta, quale elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, va individuata sia nel contenuto dello stesso in quanto attestante prestazioni assistenziali rese in ambiente ospedaliero, sia nel fatto che il suddetto certificato sia circolato all'esterno dei canali ospedalieri essendo stato prodotto a corredo di una denunzia per lesioni presentata contro ignoti dinanzi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona. La circostanza che il suddetto documento, che si presentava prima facie a valenza certificatoria, avesse poi dato impulso, in ragione della sua incompletezza in quanto sprovvisto di prognosi, ad una serie di attività investigative da parte del medesimo Commissariato con la conseguente attivazione di ulteriori accertamenti all'interno del Reparto volti ad individuarne l'autore, è sufficiente ad evidenziare il carattere pregiudizievole degli effetti arrecati dalla suddetta condotta non solo all'immagine Cont della ma anche all'interesse generale che determinate prestazioni, richiedenti particolari requisiti di competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi risulti in possesso dei titoli richiesti dalla legge.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 5 novembre 2025
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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