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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 6006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6006 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6943/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6943/2018
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], CF elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania, via Conte Ruggero n. 81 presso lo studio legale dell'Avv. Sergio Consoli , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
, nata a [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 131 presso lo studio legale dell'avv. Elena
Cassella,che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 18/04/2018, – premettendo di Parte_1 essersi separato dalla moglie con sentenza n. 1153/2014 del 03.04.14 emessa nel procedimento n. RG 13018/09 - ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con unione dalla quale è nato il figlio il 16.08.1993. Parte_2 Per_1
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, di riformare le condizioni della separazione nulla riconoscendo titolo di assegno di mantenimento alla moglie in quanto la stessa sarebbe economicamente autosufficiente, avendo peraltro in godimento la casa coniugale. si è costituita in giudizio, aderendo alla richiesta di pronuncia della cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio e chiedendo altresì il rigetto delle domande di controparte e il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
All'udienza presidenziale del 03.04.2019, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con ordinanza del 15.01.2020, il giudice istruttore - considerata la circostanza dedotta dal ricorrente che in separato procedimento era stato posto a suo carico un assegno di mantenimento di
€ 300,00 per la figlia avuta da altra relazione - ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore di da € 400,00 ad euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a Parte_2 decorrere dalla domanda.
Con memoria del 25.11.2019, ha chiesto un aumento dell'assegno ad € 500,00, Parte_2 deducendo un aggravio di spese derivante in particolare della sopravvenuta perdita della casa coniugale per effetto di una procedura esecutiva.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n.2, la ricorrente ha dedotto di essere ammalata di tumore stromale gastrointestinale (GIST), di avere subito un intervento chirurgico per l'asportazione della neoplasia nell'intestino tenue e nel duodeno e di essere stata sottoposta successivamente ad un ulteriore intervento di laparoplastica protesica. Per tale ragione, ha evidenziato di Parte_2 avere ottenuto da giugno 2019 il riconoscimento dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa, per cui riceve un contributo mensile di euro 285,66.
Assegnati i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
2 Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza n. 1153/2014 del 03.04.14.) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
In merito alle questioni economiche, valgono le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente ha chiesto di riformare le condizioni della separazione nulla riconoscendo a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, atteso che in quella sede era stato posto l'obbligo a carico di di versare un assegno di mantenimento di € 400,00 in favore di Parte_1 Pt_2
[...]
Trattasi, quindi, di una domanda di modifica delle condizioni di separazione, come tale ammissibile in costanza di giudizio di divorzio secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto l'opportunità del "simultaneus processus" innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse, atteso che il regime statuito con la sentenza di separazione importa il permanere dei relativi obblighi a contenuto economico fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di divorzio (Cass. civ. n. 28990/2008; Cass. civ.
n. 27205/2019).
Si evidenzia che la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento deve basarsi sulla comprovata modifica delle condizioni economiche di una delle parti o di entrambe, dovendosi articolare su modifiche sopravvenute delle condizioni reddituali e/o patrimoniali dei coniugi rispetto all'assetto accertato in seno alla pronuncia di separazione.
Sul punto giova premettere che con ordinanza del 15.01.2020, il giudice istruttore – valutando le sopravvenienze dedotte - ha ridotto ad € 350,00 l'assegno di mantenimento in favore della moglie, stante l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore della figlia minore, nata da altra relazione, determinato in euro 300,00 mensili.
Non è stata data prova, viceversa, di un generale peggioramento delle condizioni economiche di rispetto al momento della separazione risalente al 2014, in quanto difettano in atti Parte_1 elementi idonei a dimostrare tale circostanza.
La documentazione prodotta relativa ai redditi percepiti dal ricorrente riferita agli anni successivi alla separazione non evidenzia, infatti, una modifica delle sue condizioni economiche tale da
3 giustificare la revisione ulteriore dell'assegno di mantenimento per il coniuge rispetto a quanto già disposto in corso di causa dal giudice istruttore.
Per converso, è emerso un peggioramento della situazione patrimoniale della moglie, la quale ha subito il pignoramento della casa coniugale in cui risiedeva, a causa del mancato pagamento del mutuo ipotecario.
Quanto, infine, alla dedotta sopravvenuta convivenza more uxorio di sostenuta dal Parte_2
, la stessa non è stata adeguatamente dimostrata, mancando le prove di una stabile relazione Pt_1 che determini la creazione di un assetto di vita idoneo a far presumere l'assolvimento di un obbligo di assistenza da parte di un nuovo compagno.
La documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, che ritrae la moglie in compagnia di un altro uomo, non è infatti idonea a dimostrare la sussistenza di una convivenza connotata da stabilità
e continuità. Supporto a tali allegazioni del ricorrente (e anche a quelle attinenti l'autosufficienza economica della ) non è stato fornito dalla istruttoria orale, ininfluente rispetto alle Pt_2 circostanze dedotte che si intendevano provare.
Deve quindi essere rigettata la domanda proposta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie originariamente determinato in euro 400,00 mensili e poi ridotto Parte_2
a seguito dell'ordinanza del 15.01.2020 ad € 350,00 mensili, dovendosi sul punto essere confermato quanto già disposto in via interinale dal giudice istruttore nel corso del giudizio.
Venendo alla domanda proposta da volta al riconoscimento di un assegno divorzile Parte_2 si osserva che inizialmente era stata formulata la richiesta di euro 400,00, successivamente aumentata ad € 500,00 con memoria del 25.11.2019.
In base al disposto dell'art. 5, comma 6, l. div.:“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
4 Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 hanno chiarito che: "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in articolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" .
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati.
Nel caso di specie con riferimento alla domanda proposta dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile, il Tribunale ritiene di accoglierla parzialmente, limitatamente alla funzione assistenziale dell'assegno, con esclusione della componente compensativa, che non è risultata adeguatamente dimostrata.
Il matrimonio tra le parti ha avuto una durata considerevole (oltre 20 anni) e la convenuta si trova attualmente in una condizione di oggettiva e documentata di non autosufficienza economica a causa delle condizioni di salute in cui versa.
In particolare, risulta affetta da una grave patologia oncologica che ha comportato il Parte_2 riconoscimento di un'invalidità riconosciuta al 100% con conseguente attribuzione di un'indennità mensile pari a € 285,66, somma evidentemente non sufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. La stessa risulta priva di occupazione e non vi sono elementi che consentano di ritenere realisticamente possibile un reinserimento lavorativo, nonostante l'impegno mostrato, come l'iscrizione agli elenchi provinciali per il collocamento dei disabili.
Con riferimento alla condizione reddituale del ricorrente, l'esame della documentazione prodotta dimostra una stabilità dei redditi (CU 2016 euro 33.595,89; CU 2017 euro 37.190,19; CU 2018 euro 32.908,10; CU 2021 euro 30.763,39; CU 2022 euro 31.821,97; CU 2023 euro 33.855,45), con
5 evidente squilibrio rispetto alla condizione reddituale della convenuta , nelle more rimasta Pt_2 anche privata della abitazione goduta in costanza di separazione in ragione della procedura esecutiva sull'immobile (cfr. ISEE in atti).
Alla luce di tali circostanze, si ritiene sussistente il diritto all'assegno divorzile nella sola componente assistenziale, quale strumento di sostegno economico minimo, coerente con il principio di solidarietà tra i coniugi che sorge con il vincolo matrimoniale.
Si precisa che la funzione assistenziale dell'assegno non si fonda soltanto sullo squilibrio economico tra le parti, ma sulla dimostrata incapacità oggettiva e non volontaria della richiedente di garantirsi mezzi adeguati di sussistenza, alla luce dell'età, della condizione di salute e della prolungata disoccupazione.
Diversamente, non può essere riconosciuta la funzione compensativa dell'assegno, in quanto non sono stati allegati o provati elementi concreti atti a dimostrare che la convenuta abbia rinunciato a significative opportunità professionali o apportato un contributo rilevante alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge.
È emerso, anche dalle dichiarazioni rese dal figlio sentito nel corso del procedimento, che la convenuta ha svolto alcune attività lavorative saltuarie (in un negozio di abbigliamento, attività cessata in seguito alla chiusura dell'esercizio; nell'ambito della cosmetica).
Tali circostanze, pur indicative di una volontà di contribuire economicamente alle esigenze del nucleo familiare, non sono sufficienti a fondare il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno, mancando una correlazione dimostrata tra la vita matrimoniale e un effettivo sacrificio delle proprie prospettive professionali.
Quanto alla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, essa appare priva di rilevanza, trattandosi di immagini scattate in contesti ordinari, riconducibili a luoghi di prossimità, e non idonee a comprovare un effettivo elevato tenore di vita o l'inesistenza dello stato di difficoltà economica della , determinata dalla patologia sopravvenuta alla separazione dei coniugi. Pt_2
Per le ragioni sopra esposte, l'assegno divorzile viene riconosciuto nella misura di € 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, a carico del ricorrente.
Le spese processuali devono essere compensate, in ragione dell'esito del giudizio, per effetto dell'accoglimento parziale della domanda di riduzione del mantenimento formulata dal ricorrente.
6
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6943/2018 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Catania al n. 92, parte II Parte_2 serie A, anno 1993;
RIGETTA la domanda di revoca di assegno di mantenimento per la moglie formulata da
[...]
e ne conferma la riduzione già effettuata in corso di causa con ordinanza del Parte_1
15.01.2020;
PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di la somma Parte_1 Parte_2 mensile di €150,00 a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso a Catania, il giorno 11/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6943/2018
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], CF elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania, via Conte Ruggero n. 81 presso lo studio legale dell'Avv. Sergio Consoli , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
, nata a [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 131 presso lo studio legale dell'avv. Elena
Cassella,che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 18/04/2018, – premettendo di Parte_1 essersi separato dalla moglie con sentenza n. 1153/2014 del 03.04.14 emessa nel procedimento n. RG 13018/09 - ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con unione dalla quale è nato il figlio il 16.08.1993. Parte_2 Per_1
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, di riformare le condizioni della separazione nulla riconoscendo titolo di assegno di mantenimento alla moglie in quanto la stessa sarebbe economicamente autosufficiente, avendo peraltro in godimento la casa coniugale. si è costituita in giudizio, aderendo alla richiesta di pronuncia della cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio e chiedendo altresì il rigetto delle domande di controparte e il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
All'udienza presidenziale del 03.04.2019, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con ordinanza del 15.01.2020, il giudice istruttore - considerata la circostanza dedotta dal ricorrente che in separato procedimento era stato posto a suo carico un assegno di mantenimento di
€ 300,00 per la figlia avuta da altra relazione - ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore di da € 400,00 ad euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a Parte_2 decorrere dalla domanda.
Con memoria del 25.11.2019, ha chiesto un aumento dell'assegno ad € 500,00, Parte_2 deducendo un aggravio di spese derivante in particolare della sopravvenuta perdita della casa coniugale per effetto di una procedura esecutiva.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n.2, la ricorrente ha dedotto di essere ammalata di tumore stromale gastrointestinale (GIST), di avere subito un intervento chirurgico per l'asportazione della neoplasia nell'intestino tenue e nel duodeno e di essere stata sottoposta successivamente ad un ulteriore intervento di laparoplastica protesica. Per tale ragione, ha evidenziato di Parte_2 avere ottenuto da giugno 2019 il riconoscimento dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa, per cui riceve un contributo mensile di euro 285,66.
Assegnati i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
2 Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza n. 1153/2014 del 03.04.14.) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
In merito alle questioni economiche, valgono le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente ha chiesto di riformare le condizioni della separazione nulla riconoscendo a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, atteso che in quella sede era stato posto l'obbligo a carico di di versare un assegno di mantenimento di € 400,00 in favore di Parte_1 Pt_2
[...]
Trattasi, quindi, di una domanda di modifica delle condizioni di separazione, come tale ammissibile in costanza di giudizio di divorzio secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto l'opportunità del "simultaneus processus" innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse, atteso che il regime statuito con la sentenza di separazione importa il permanere dei relativi obblighi a contenuto economico fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di divorzio (Cass. civ. n. 28990/2008; Cass. civ.
n. 27205/2019).
Si evidenzia che la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento deve basarsi sulla comprovata modifica delle condizioni economiche di una delle parti o di entrambe, dovendosi articolare su modifiche sopravvenute delle condizioni reddituali e/o patrimoniali dei coniugi rispetto all'assetto accertato in seno alla pronuncia di separazione.
Sul punto giova premettere che con ordinanza del 15.01.2020, il giudice istruttore – valutando le sopravvenienze dedotte - ha ridotto ad € 350,00 l'assegno di mantenimento in favore della moglie, stante l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore della figlia minore, nata da altra relazione, determinato in euro 300,00 mensili.
Non è stata data prova, viceversa, di un generale peggioramento delle condizioni economiche di rispetto al momento della separazione risalente al 2014, in quanto difettano in atti Parte_1 elementi idonei a dimostrare tale circostanza.
La documentazione prodotta relativa ai redditi percepiti dal ricorrente riferita agli anni successivi alla separazione non evidenzia, infatti, una modifica delle sue condizioni economiche tale da
3 giustificare la revisione ulteriore dell'assegno di mantenimento per il coniuge rispetto a quanto già disposto in corso di causa dal giudice istruttore.
Per converso, è emerso un peggioramento della situazione patrimoniale della moglie, la quale ha subito il pignoramento della casa coniugale in cui risiedeva, a causa del mancato pagamento del mutuo ipotecario.
Quanto, infine, alla dedotta sopravvenuta convivenza more uxorio di sostenuta dal Parte_2
, la stessa non è stata adeguatamente dimostrata, mancando le prove di una stabile relazione Pt_1 che determini la creazione di un assetto di vita idoneo a far presumere l'assolvimento di un obbligo di assistenza da parte di un nuovo compagno.
La documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, che ritrae la moglie in compagnia di un altro uomo, non è infatti idonea a dimostrare la sussistenza di una convivenza connotata da stabilità
e continuità. Supporto a tali allegazioni del ricorrente (e anche a quelle attinenti l'autosufficienza economica della ) non è stato fornito dalla istruttoria orale, ininfluente rispetto alle Pt_2 circostanze dedotte che si intendevano provare.
Deve quindi essere rigettata la domanda proposta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie originariamente determinato in euro 400,00 mensili e poi ridotto Parte_2
a seguito dell'ordinanza del 15.01.2020 ad € 350,00 mensili, dovendosi sul punto essere confermato quanto già disposto in via interinale dal giudice istruttore nel corso del giudizio.
Venendo alla domanda proposta da volta al riconoscimento di un assegno divorzile Parte_2 si osserva che inizialmente era stata formulata la richiesta di euro 400,00, successivamente aumentata ad € 500,00 con memoria del 25.11.2019.
In base al disposto dell'art. 5, comma 6, l. div.:“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
4 Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 hanno chiarito che: "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in articolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" .
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati.
Nel caso di specie con riferimento alla domanda proposta dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile, il Tribunale ritiene di accoglierla parzialmente, limitatamente alla funzione assistenziale dell'assegno, con esclusione della componente compensativa, che non è risultata adeguatamente dimostrata.
Il matrimonio tra le parti ha avuto una durata considerevole (oltre 20 anni) e la convenuta si trova attualmente in una condizione di oggettiva e documentata di non autosufficienza economica a causa delle condizioni di salute in cui versa.
In particolare, risulta affetta da una grave patologia oncologica che ha comportato il Parte_2 riconoscimento di un'invalidità riconosciuta al 100% con conseguente attribuzione di un'indennità mensile pari a € 285,66, somma evidentemente non sufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. La stessa risulta priva di occupazione e non vi sono elementi che consentano di ritenere realisticamente possibile un reinserimento lavorativo, nonostante l'impegno mostrato, come l'iscrizione agli elenchi provinciali per il collocamento dei disabili.
Con riferimento alla condizione reddituale del ricorrente, l'esame della documentazione prodotta dimostra una stabilità dei redditi (CU 2016 euro 33.595,89; CU 2017 euro 37.190,19; CU 2018 euro 32.908,10; CU 2021 euro 30.763,39; CU 2022 euro 31.821,97; CU 2023 euro 33.855,45), con
5 evidente squilibrio rispetto alla condizione reddituale della convenuta , nelle more rimasta Pt_2 anche privata della abitazione goduta in costanza di separazione in ragione della procedura esecutiva sull'immobile (cfr. ISEE in atti).
Alla luce di tali circostanze, si ritiene sussistente il diritto all'assegno divorzile nella sola componente assistenziale, quale strumento di sostegno economico minimo, coerente con il principio di solidarietà tra i coniugi che sorge con il vincolo matrimoniale.
Si precisa che la funzione assistenziale dell'assegno non si fonda soltanto sullo squilibrio economico tra le parti, ma sulla dimostrata incapacità oggettiva e non volontaria della richiedente di garantirsi mezzi adeguati di sussistenza, alla luce dell'età, della condizione di salute e della prolungata disoccupazione.
Diversamente, non può essere riconosciuta la funzione compensativa dell'assegno, in quanto non sono stati allegati o provati elementi concreti atti a dimostrare che la convenuta abbia rinunciato a significative opportunità professionali o apportato un contributo rilevante alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge.
È emerso, anche dalle dichiarazioni rese dal figlio sentito nel corso del procedimento, che la convenuta ha svolto alcune attività lavorative saltuarie (in un negozio di abbigliamento, attività cessata in seguito alla chiusura dell'esercizio; nell'ambito della cosmetica).
Tali circostanze, pur indicative di una volontà di contribuire economicamente alle esigenze del nucleo familiare, non sono sufficienti a fondare il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno, mancando una correlazione dimostrata tra la vita matrimoniale e un effettivo sacrificio delle proprie prospettive professionali.
Quanto alla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, essa appare priva di rilevanza, trattandosi di immagini scattate in contesti ordinari, riconducibili a luoghi di prossimità, e non idonee a comprovare un effettivo elevato tenore di vita o l'inesistenza dello stato di difficoltà economica della , determinata dalla patologia sopravvenuta alla separazione dei coniugi. Pt_2
Per le ragioni sopra esposte, l'assegno divorzile viene riconosciuto nella misura di € 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, a carico del ricorrente.
Le spese processuali devono essere compensate, in ragione dell'esito del giudizio, per effetto dell'accoglimento parziale della domanda di riduzione del mantenimento formulata dal ricorrente.
6
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6943/2018 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Catania al n. 92, parte II Parte_2 serie A, anno 1993;
RIGETTA la domanda di revoca di assegno di mantenimento per la moglie formulata da
[...]
e ne conferma la riduzione già effettuata in corso di causa con ordinanza del Parte_1
15.01.2020;
PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di la somma Parte_1 Parte_2 mensile di €150,00 a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso a Catania, il giorno 11/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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