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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.702/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Dello Parte_1
Iacono ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Valentino Torio (SA) al corso Umberto I n.
5- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Antonello Matrone e Controparte_1 dall'avv. Marika Matrone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla via Tortora n.28- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore n.2463/23 pubblicata il 18/12/2023 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI 1
Per l'appellante: chiedeva che fossero ammessi i mezzi istruttori di cui alla memoria istruttoria ex art.183 VI c nr. 2 cpc con la conferma a suo favore dell'assegnazione della casa familiare, sita in
NG (SA) alla via Palmentello nr. 8/4; in via gradata, nel caso di mancata assegnazione della casa familiare, chiedeva che le fosse riconosciuta mensilmente, una somma equivalente al canone locatizio di un alloggio di uguali caratteristiche;
chiedeva che fosse modificato l'importo dell'assegno di mantenimento in suo favore e in favore della figlia in €. 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con la conferma per il resto di quanto statuito in sede presidenziale;
chiedeva,
infine, la vittoria delle spese con attribuzione;
per l'appellato: chiedeva il rigetto delle richieste istruttorie e dell'appello nel merito per infondatezza;
chiedeva la vittoria delle spese e delle competenze con attribuzione.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 23 ottobre e della successiva ordinanza del 6 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 adiva il Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione con addebito al coniuge con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
data 01/06/2017, che fosse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore nata dall'unione coniugale il 7/1/2017, con Per_1
collocazione privilegiata presso di sè e con regolamentazione del diritto di visita del padre alla presenza dell'assistente sociale o di un familiare, che il resistente fosse obbligato al pagamento della somma mensile di E 700,00 per il suo mantenimento e per quello della figlia minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, che la casa coniugale fosse assegnata a sé o che, in via subordinata, il resistente fosse condannato a corrispondere una somma mensile pari al canone di locazione di altra e diversa abitazione in cui trasferirsi a vivere con la figlia.
In particolare, esponeva che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa del carattere prevaricatore e violento del coniuge, il quale faceva uso abituale di sostanze stupefacenti e si sottraeva agli obblighi di assistenza familiare, sia morale, sia economica.
3 Precisava che il 2/10/2018 il coniuge si era comportato in modo violento, prima sferrando calci e pugni contro gli arredi della casa coniugale e, poi, schiaffeggiandola in maniera brutale.
si costituiva aderendo alla richiesta di Controparte_1
separazione e per il resto negava tutto quanto affermato dalla
. Parte_1
Esponeva che non era stato mai violento con la moglie che era sempre stata a conoscenza del suo stato di tossicodipendenza da data antecedente alla celebrazione del matrimonio, che l'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente non era sintomatico della fine dell'unione coniugale, in quanto già da tempo si era verificata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi a seguito del sentimento di disaffezione mostrato dalla , che la ricorrente gli aveva Parte_1
impedito di intrattenere qualsiasi rapporto con la minore, che era inoccupato e non aveva altre fonti di reddito a differenza della ricorrente che percepiva un reddito da lavoro dipendente e usufruiva degli assegni familiari per la figlia.
Concludeva chiedendo che fosse disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con
4 diritto di visita a suo favore, che nulla fosse disposto a titolo di mantenimento personale della ricorrente e che egli fosse tenuto a corrispondere solo la somma mensile di E 150,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con la sentenza impugnata il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
pronunciava la separazione dei coniugi e disponeva quanto necessario per i conseguenti adempimenti dell'ufficiale di stato civile;
rigettava la domanda di addebito proposta da parte ricorrente;
disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione materna;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia minore tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e sabato) alla presenza di una persona di comune fiducia delle parti, dalle ore 16.00 alle 19.00,
facendo salvi i diversi accordi tra le parti purché confacenti al superiore interesse della minore;
5 disponeva che il resistente corrispondesse ad CP_2
la somma di €200,00 mensili a titolo di mantenimento della
[...]
figlia, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno 5
di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda di mantenimento personale proposta da parte ricorrente nonché la domanda di corresponsione di una somma pari al canone di locazione;
dichiarava inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente di condanna al pagamento di una somma di denaro corrispondente al mancato godimento della casa coniugale;
compensava integralmente le spese di lite.
ha proposto appello avverso tale sentenza Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)sull'erroneo inquadramento dei fatti storici e nel merito;
secondo l'appellante il Tribunale non aveva valutato correttamente sulla base delle emergenze processuali il suo allontanamento dalla casa coniugale che era stato causato dalle condotte violente dell' a CP_1
6 tal fine insisteva per l'ammissione della prova testimoniale come articolata nelle memorie istruttorie del primo grado;
2)sull'affidamento condiviso: le valutazioni sui fatti del processo di primo grado risultavano completamente travisate in quanto non era stata adeguatamente valutata la condotta violenta e, comunque,
censurabile dell'ex coniuge;
3)sulla quantificazione del mantenimento in suo favore e della sulla casa familiare;
deduceva che aveva cercato di rientrare in possesso della casa coniugale, ma di aver desistito perché l'immobile era stato nel frattempo occupato.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
affermando che la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla controparte risultava inammissibile, che la relazione dei Servizi Sociali
del 12/10/2021 aveva evidenziato che la coppia genitoriale aveva raggiunto un equilibrio sereno per la crescita della bambina e giustamente se ne era tenuto conto, che le accuse di violenza erano rimaste indimostrate, che l'ex coniuge se ne era andata perché la convivenza era diventata intollerabile e che le sue condizioni economiche erano precarie diversamente da quella della . Parte_1
7 Le parti si sono accordate mediante una transazione datata 20
ottobre 2025 a mezzo della quale la ha rinunciato all'atto di Parte_1
appello.
Con l'atto di transazione le parti hanno disciplinato l'assegno di mantenimento a favore della figlia e a carico dell' e il diritto CP_1
di visita del padre, mentre per il resto hanno richiamato il contenuto della sentenza del Tribunale, facendolo proprio.
La Corte deve definire il presente giudizio con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla giurisprudenza e contenuta in una sentenza mediante la quale viene accertata e dichiarata, per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione, l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata;
non solo,
ma tale tipo di sentenza non è assolutamente idonea ad acquistare
8 efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in quanto tale efficacia va riferita all'unico aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con conseguente formazione del giudicato solo su tale circostanza, ove la relativa statuizione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (cfr. sent.
Cass. sez. un. n.1048/2000; sent. Cass. n.4717/2006; sent.
Cass.n.12887/2009).
Tutte le volte che risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in qualsiasi stato e grado del processo ed anche di ufficio a prescindere dall'istanza della parte.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale azionato in giudizio eliminando la ratio essendi della contestazione;
peraltro, l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase di impugnazione non comporta
9 una mera pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità della stessa perché verrebbe in questione una decisione di natura processuale che avrebbe l'effetto di eliminare il gravame, ma non il provvedimento oggetto del gravame.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione fa venir meno l'interesse alla decisione e autorizza l'emanazione di una pronuncia sullo stesso gravame, che, pur senza entrare nel merito di quanto statuito nei gradi precedenti, finisce con il rimuovere, le sentenze già
pronunciate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che non ha più alcuna attualità (cfr. sent.
Cass.n.19160/2007; ord. Cass. n.26299/ 2018).
Nella fattispecie in questione mediante la transazione intercorsa tra le parti si è determinata la definitiva caducazione dell'interesse ad agire delle parti, non sussistendo più alcuna situazione di contrasto da comporre mediante una statuizione giurisdizionale che involga il merito della domanda originariamente proposta.
Pertanto, avendo il predetto accordo transattivo determinato la cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto
10 convenzionale voluto dalle parti mediante la transazione allegata agli atti e datata 20 ottobre 2025 che ha anche richiamato le statuizioni non oggetto dell'appello, facendole proprie, si sostituisce alla regolamentazione datane nell'impugnata sentenza del Tribunale di
Salerno, che resta travolta e caducata ed inidonea a passare in giudicato (cfr.sent. Cass.n.3122/2003; sent.Cass.n.4714/2006).
L'intervenuta transazione della controversia, infine, legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, come, del resto, espressamente indicato dalle parti nell'accordo transattivo
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta , così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese del presente giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Salerno, 14 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
11 d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Paolo Sordi
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