Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova della regolare notifica della cartella di pagamento, avendo la notifica dato esito "destinatario sconosciuto", comportando la nullità dell'intimazione.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto prescritta la pretesa IRPEF 2011, considerando il tempo trascorso dalla notifica della cartella (tentata nel 2015) e la mancata interruzione della prescrizione, anche tenendo conto della sospensione per Covid-19.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto prescritta la pretesa per la tassa automobilistica 2017, essendo decorsi più di tre anni dall'anno di riferimento alla data di notifica dell'intimazione, anche considerando la sospensione per Covid-19 e in assenza di atti interruttivi.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto prescritta la pretesa per la tassa automobilistica 2020, essendo decorsi più di tre anni dall'anno di riferimento alla data di notifica dell'intimazione, anche considerando la sospensione per Covid-19 e in assenza di atti interruttivi.

  • Accolto
    Nullità per mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, comportando la nullità dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 34
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo