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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 622/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520150008105253000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190011968018000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520220002279985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249003654729000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20 giugno 2024, la sig.ra Ricorrente_1 riceveva notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520249003654729000, per un importo complessivo di € 3.202,32, riferito a tributi IRPEF (anno 2011) e tasse automobilistiche (anni 2017 e 2020), nonché sanzioni e interessi.
La ricorrente deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione e l'intervenuta prescrizione delle pretese, chiedendo l'annullamento dell'atto e la sospensione dell'efficacia esecutiva.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo la regolare notifica delle cartelle, l'inammissibilità delle doglianze ex art. 21 D.lgs. 546/1992, la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di merito e la non maturazione della prescrizione anche in virtù della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
In data 8 luglio 2025 si teneva l'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare, all'esito della quale veniva accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esaminano le varie eccezioni:
1. Notifica degli atti prodromici e onere della prova
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare l'atto consequenziale (es. intimazione di pagamento) deducendo vizi relativi all'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento). Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 5791/2008), l'omessa notifica di un atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale, con onere della prova a carico dell'Amministrazione.
2. Prescrizione delle pretese tributarie
Per i tributi erariali (es. IRPEF), la prescrizione è quinquennale, salvo atti interruttivi validamente notificati
(Cass. SS.UU. n. 23397/2016; Cass. n. 6117/2020).
Per la tassa automobilistica, il termine prescrizionale è triennale (art. 5 D.L. 953/1982, come modificato).
Per sanzioni e interessi, la prescrizione è quinquennale (art. 20, comma 3, D.lgs. 472/1997; art. 2948, n.
4, c.c.; Cass. n. 20955/2020).
3. Sospensione dei termini per emergenza Covid-19
L'art. 68 D.L. 18/2020 e l'art. 12 D.lgs. 159/2015 hanno previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per la riscossione dei tributi nel periodo emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), con proroga di ulteriori 24 mesi per i termini scadenti nel 2020 e 2021.
La Corte ij merito alle eccezioni rileva:
Sulla notifica delle cartelle di pagamento La ricorrente ha contestato la mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio le relate di notifica, ma la difesa della ricorrente ha evidenziato che, per almeno una delle cartelle (n. 12520150008105253000), la notifica non
è andata a buon fine (“destinatario sconosciuto”), con conseguente mancata conoscenza dell'atto da parte della destinataria. In assenza di prova della regolare notifica, il vizio procedurale comporta la nullità dell'intimazione di pagamento. Sulla prescrizione delle pretese Tassa automobilistica 2017 e 2020: Dalla documentazione in atti risulta che, anche considerando la sospensione dei termini per Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione (20/06/2024) erano decorsi più di tre anni dall'anno di riferimento dei tributi, senza che risultino atti interruttivi validamente notificati. Le pretese risultano quindi prescritte.
IRPEF 2011: La cartella n. 12520150008105253000, riferita all'anno 2011, risulta notificata (tentativo) nel
2015, ma la successiva intimazione del 2022 non è stata consegnata per “destinatario sconosciuto”.
Pertanto, non può ritenersi interruttivo della prescrizione. Anche considerando la sospensione emergenziale, alla data di notifica dell'intimazione impugnata risultano decorsi più di cinque anni, con conseguente prescrizione di sanzioni e interessi, e decadenza della pretesa principale.
Sanzioni e interessi: In ogni caso, la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi risulta maturata, non essendo stati notificati atti interruttivi validi.
Sulla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione La giurisprudenza riconosce la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione ai vizi procedurali della riscossione e alla prescrizione delle pretese, non potendo questi esimersi dal contraddittorio su tali questioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che:
L'intimazione di pagamento n. 12520249003654729000 è affetta da nullità per mancata prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Le pretese creditorie relative alle cartelle di pagamento per tassa automobilistica (anni 2017 e 2020) risultano prescritte per decorso del termine triennale.
La pretesa relativa alla cartella IRPEF 2011 risulta prescritta per decorso del termine quinquennale, non essendo stati notificati atti interruttivi validi.
Le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi risultano comunque prescritte per decorso del termine quinquennale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 622/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520150008105253000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190011968018000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520220002279985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249003654729000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20 giugno 2024, la sig.ra Ricorrente_1 riceveva notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520249003654729000, per un importo complessivo di € 3.202,32, riferito a tributi IRPEF (anno 2011) e tasse automobilistiche (anni 2017 e 2020), nonché sanzioni e interessi.
La ricorrente deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione e l'intervenuta prescrizione delle pretese, chiedendo l'annullamento dell'atto e la sospensione dell'efficacia esecutiva.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo la regolare notifica delle cartelle, l'inammissibilità delle doglianze ex art. 21 D.lgs. 546/1992, la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di merito e la non maturazione della prescrizione anche in virtù della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
In data 8 luglio 2025 si teneva l'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare, all'esito della quale veniva accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esaminano le varie eccezioni:
1. Notifica degli atti prodromici e onere della prova
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare l'atto consequenziale (es. intimazione di pagamento) deducendo vizi relativi all'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento). Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 5791/2008), l'omessa notifica di un atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale, con onere della prova a carico dell'Amministrazione.
2. Prescrizione delle pretese tributarie
Per i tributi erariali (es. IRPEF), la prescrizione è quinquennale, salvo atti interruttivi validamente notificati
(Cass. SS.UU. n. 23397/2016; Cass. n. 6117/2020).
Per la tassa automobilistica, il termine prescrizionale è triennale (art. 5 D.L. 953/1982, come modificato).
Per sanzioni e interessi, la prescrizione è quinquennale (art. 20, comma 3, D.lgs. 472/1997; art. 2948, n.
4, c.c.; Cass. n. 20955/2020).
3. Sospensione dei termini per emergenza Covid-19
L'art. 68 D.L. 18/2020 e l'art. 12 D.lgs. 159/2015 hanno previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per la riscossione dei tributi nel periodo emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), con proroga di ulteriori 24 mesi per i termini scadenti nel 2020 e 2021.
La Corte ij merito alle eccezioni rileva:
Sulla notifica delle cartelle di pagamento La ricorrente ha contestato la mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio le relate di notifica, ma la difesa della ricorrente ha evidenziato che, per almeno una delle cartelle (n. 12520150008105253000), la notifica non
è andata a buon fine (“destinatario sconosciuto”), con conseguente mancata conoscenza dell'atto da parte della destinataria. In assenza di prova della regolare notifica, il vizio procedurale comporta la nullità dell'intimazione di pagamento. Sulla prescrizione delle pretese Tassa automobilistica 2017 e 2020: Dalla documentazione in atti risulta che, anche considerando la sospensione dei termini per Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione (20/06/2024) erano decorsi più di tre anni dall'anno di riferimento dei tributi, senza che risultino atti interruttivi validamente notificati. Le pretese risultano quindi prescritte.
IRPEF 2011: La cartella n. 12520150008105253000, riferita all'anno 2011, risulta notificata (tentativo) nel
2015, ma la successiva intimazione del 2022 non è stata consegnata per “destinatario sconosciuto”.
Pertanto, non può ritenersi interruttivo della prescrizione. Anche considerando la sospensione emergenziale, alla data di notifica dell'intimazione impugnata risultano decorsi più di cinque anni, con conseguente prescrizione di sanzioni e interessi, e decadenza della pretesa principale.
Sanzioni e interessi: In ogni caso, la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi risulta maturata, non essendo stati notificati atti interruttivi validi.
Sulla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione La giurisprudenza riconosce la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione ai vizi procedurali della riscossione e alla prescrizione delle pretese, non potendo questi esimersi dal contraddittorio su tali questioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che:
L'intimazione di pagamento n. 12520249003654729000 è affetta da nullità per mancata prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Le pretese creditorie relative alle cartelle di pagamento per tassa automobilistica (anni 2017 e 2020) risultano prescritte per decorso del termine triennale.
La pretesa relativa alla cartella IRPEF 2011 risulta prescritta per decorso del termine quinquennale, non essendo stati notificati atti interruttivi validi.
Le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi risultano comunque prescritte per decorso del termine quinquennale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti.