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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 502/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1512/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200024312548 REGISTRO 2016
- RUOLO n. 2020/000207 REGISTRO 2016 FATTO
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento di tassa di registro dell'anno 2016 nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 21 comma 1^ del Dlgs n. 546/1992, perchè tardivo in quanto presentato oltre il termine di gg. 60 dalla notifica della cartella, avvenuta in data 9.11.2022 e il ricorso notificato in data 20.1.2023. Osserva la corte che tale articolo recita testualmente “Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Detto ciò il ricorso va dichiarato inammissibile e per l'effetto viene condannata parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 500,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 13 Gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente Salvatore Crispino Sanfilippo Michele Pellitteri
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1512/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200024312548 REGISTRO 2016
- RUOLO n. 2020/000207 REGISTRO 2016 FATTO
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento di tassa di registro dell'anno 2016 nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 21 comma 1^ del Dlgs n. 546/1992, perchè tardivo in quanto presentato oltre il termine di gg. 60 dalla notifica della cartella, avvenuta in data 9.11.2022 e il ricorso notificato in data 20.1.2023. Osserva la corte che tale articolo recita testualmente “Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Detto ciò il ricorso va dichiarato inammissibile e per l'effetto viene condannata parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 500,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 13 Gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente Salvatore Crispino Sanfilippo Michele Pellitteri