Articolo 5 della Legge 12 dicembre 1966, n. 1078
Articolo 4
Versione
4 gennaio 1967
Art. 5.
I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.
L'aspettativa, di cui all'articolo i, e' considerata - ai fini del periodo di prova - legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.

Entrata in vigore il 4 gennaio 1967
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