Art. 5.
I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.
L'aspettativa, di cui all'articolo i, e' considerata - ai fini del periodo di prova - legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.
I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.
L'aspettativa, di cui all'articolo i, e' considerata - ai fini del periodo di prova - legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.