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4 gennaio 1967
4 gennaio 1967
Art. 5.
I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.
L'aspettativa, di cui all'articolo i, e' considerata - ai fini del periodo di prova - legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.
I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.
L'aspettativa, di cui all'articolo i, e' considerata - ai fini del periodo di prova - legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 17/12/1981, n. 194Provvedimento: […] secondo comma, della legge 26 aprile 1974, n. 169, suppone la vigenza dell'art. 5 della legge n. 1078/1966, che pertanto non è stato implicitamente abrogato dallo Statuto dei lavoratori.Leggi di più...
- legge regionale inesistente impugnazione·
- dipendenti dello stato o di enti pubblici eletti consiglieri regionali·
- periodi di aspettativa e di assenza autorizzata·
- assunte disparita' di trattamento tra dipendenti pubblici e privati·
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- sent. 194/81 b. elezioni·
- considerazione di detti periodi come effettivamente prestati·
- razionalita'·
- impiego pubblico·
- non fondatezza della questione.·
- legge 12 dicembre 1966 n. 1078 art. 5·
- obiettiva diversita' delle situazioni·
- sent. 194/81 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale