TRIB
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/07/2024, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 84 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'opponente Parte_1 dall'avv. COCCHIERI FEDERICA e dalla dott.ssa Veronica Felicioni, ai fini della pratica forense;
per l'opposta nessuno. Controparte_1
Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, deposita la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 5 N. R.G. 84/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2022 cui sono state riuniti i procedimenti 85/22,
86/22 87/22 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. COCCHIERI Parte_1 C.F._1
FEDERICA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in giusta procura in atti;
opponente contro
) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dal responsabile del servizio, Persona_1
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione spiegando che in data 29 dicembre Parte_1
2021 venivano notificate al ricorrente le seguenti 4 ordinanze ingiunzione di pagamento da parte
1) ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 8 del 20 Controparte_1 dicembre 2021 emessa dall' per la somma di euro 3.035,00 Controparte_1
(euro tremilatrentacinque/00) di cui euro 3.025,00 (euro tremilaventicinque/00) quale importo sanzione ed euro 10,00 (euro dieci/00) quali spese di ufficio e diritti di notifica. La predetta ordinanza ingiunzione veniva emessa in base al verbale di accertamento n. 34832 del 04.12.2017 del Comando
Stazione Regione Carabinieri Forestale Marche di Acquasante Terme per violazione dell'art. 21 c. 1 della L. R. 6/05, in quanto: “in data 18/10/2017, verso le ore 10:00, durante un servizio di perlustrazione, in località Meschia del Comune di Roccafluvione (AP), hanno accertato quanto segue:
“Su di una superficie distinta al N.C.T. del Comune di Roccafluvione, al Fg 14 part. N°66, il sopra generalizzato obbligato in solido in qualità di comproprietario, affittuario e conduttore, aveva tagliato
pagina 2 di 5 n°11 piante di VE isolate (…) in assenza di autorizzazione (….)” ; 2) ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 9 del 20 dicembre 2021 emessa dall' per la Controparte_1
somma di euro 120,00 (euro centoventi/00) di cui euro 110,00 (euro centodieci/00) quale importo sanzione ed euro 10,00 (euro dieci/00) quali spese di ufficio e diritti di notifica. La predetta ordinanza ingiunzione veniva emessa in base al verbale di accertamento n. 34835 del 13.12.2017 del Comando
Stazione Regione Carabinieri Forestale Marche di Acquasante Terme per violazione dell'art. 10 cc. 2 e
3 della L. R. 6/05, in quanto hanno accertato quanto segue: “su un appezzamento di terreno distinto al
NCT del Comune di Roccafluvione, al foglio 14 part. 61, il sopra generalizzato obbligato in solido in qualità di comproprietario, affittuario e conduttore, aveva effettuato il taglio di diverse piante delle specie (…) facenti parte di superficie boscata in assenza di autorizzazione dell'Ente Competente o denuncia di Inizio Lavori (…)”. La conduzione della superficie interessata risultava essere di
[...]
; 3) ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 10 del 20 dicembre 2021 emessa dall' Parte_1 [...]
per la somma di euro 1689,50 (euro milleseicentoottantanove/50) di Controparte_1
cui euro 1679,50 (euro milleseicentosettantanove/50) quale importo sanzione ed euro 10,00 (euro dieci/00) quali spese di ufficio e diritti di notifica. La predetta ordinanza ingiunzione veniva emessa in base al verbale di accertamento n. 34836 del 14.12.2017 del Comando Stazione Regione Carabinieri
Forestale Marche di Acquasante Terme per violazione dell'art. 21 c. 1 delle PMPF regionali di cui alla
DGR 2085/01, in quanto il giorno 17 ottobre 2017 alle ore 17:00 circa un servizio di perlustrazione in
Loc. “Meschia” del Comune di Roccafluvione accertava quanto segue: “Su un appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di Roccafluvione al F. 14 part. 61, il sopra generalizzato obbligato in solido in qualità di comproprietario, affittuario e conduttore aveva effettuato il taglio di n. 57 piante di alto fusto delle seguenti specie (…) in assenza di autorizzazione dell'Ente Competente o Denuncia di
Inizio Lavori da presentarsi allo stesso Ente (…)”. Da successivi accertamenti la conduzione della superficie interessata risulta essere del Sig. ; 4) In data 29 dicembre 2021 veniva Parte_1
notificata al ricorrente ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 11 del 20 dicembre 2021 emessa dall' per la somma di euro 1340,00 (euro Controparte_1
milletrecentoquaranta/00) di cui euro 1320,00 (euro milletrecentoventi/00) quale importo sanzione ed euro 10,00 (euro dieci/00) quali spese di ufficio e diritti di notifica. La predetta ordinanza ingiunzione veniva emessa in base al verbale di accertamento n. 34837 del 13.12.2017 del Comando Stazione
Regione Carabinieri Forestale Marche di Acquasanta Terme per violazione dell'art. 7 c. 3 delle PMPF regionali di cui alla DGR 2085/01, in quanto il giorno 17 ottobre verso le ore 17:00, durante un servizio di perlustrazione in Loc. “Meschia” del Comune di Roccafluvione hanno accertato quanto segue: “su un appezzamento di terreno distinto al NCT del Comune di Roccafluvione al F. 14 part. 61, il
pagina 3 di 5 soprageneralizzato obbligato in solido in qualità di comproprietario, affittuario e conduttore aveva sradicato n. 60 piante appartenenti a specie diverse (carpino nero, acero montano, roverella, orniello) facenti parte di superficie boscata, violando i precetti dell'art. 7 c. 3° della DGR 2585/01. Da accertamenti effettuati successivamente al sopralluogo la conduzione della superficie interessata risultava essere del Sig. come da egli stesso dichiarato”. Parte_1
A fondamento delle quattro opposizioni promosse – che davano vita a quattro distinti procedimenti - eccepiva il ricorrente che le ingiunzioni erano destituite di ogni fondamento giuridico, perché non vi era stata la violazione dell'art. 21 comma 1 della legge regionale n. 6 del 2005, oltre ad eccepire la decadenza dalla contestazione e la mancanza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della legge
689/81. Affermava di essere stato già punito in sede penale, per le medesime violazioni, con sentenza passata in giudicato ed invocava, quindi, il ne bis in idem. Eccepiva, poi, l'errata quantificazione del quantum richiesto, la necessità di applicazione del cumulo così come previsto dagli artt. 8 e 8 bis della legge 689/81 oltre alla mancanza di motivazione in ordine all'applicazione di sanzione maggiore rispetto al minimo edittale. Concludeva, dunque, chiedendo - previa riunione delle singole opposizioni
- di annullare le ordinanze ingiunzioni o, in subordine, rideterminare la somma dovuta in misura più favorevole al ricorrente tenuto conto del cumulo giuridico e/o della continuazione in relazione alle ordinanze nn. 9 – 10 – 11 del 20 dicembre 2021 dell' , nonché Controparte_1 in relazione alla singola contestazione di cui all'ordinanza n. 8 del 20 dicembre 2021 ovvero di applicare la sanzione nel suo minimo edittale.
Si costituiva l' opposta, affermando di essere venuta a conoscenza del procedimento CP_1
penale solo in questa sede. Nel merito contestava tutti i motivi di opposizione e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Al presente procedimento erano riuniti i procedimenti 85/22, 86/22, 87/22 in considerazione della stretta connessione oggettiva e soggettiva esistente tra gli stessi e, in assenza di necessità istruttorie, il procedimento era fissato alla data odierna per la discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Tuttavia, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 2.7.2024 il procuratore dell'opponente nei procedimenti riuniti dichiarava l'intervenuto decesso del ricorrente . Parte_1
Pertanto, posto che, a norma dell'art. 7 della L. 689/81 “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”, ne discende che la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, estinzione di cui si dovrà necessariamente dare atto in questa sede con conseguente cessazione della materia del contendere.
In considerazione di quanto sopra, le spese di lite andranno compensate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 84 del 2022 cui sono state riuniti i procedimenti 85/2022, 86/2022 e 87/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto del decesso dell'obbligato principale dichiara l'estinzione delle sanzioni amministrative comminate con le ordinanze ingiunzioni oggi impugnate n. 8 del 20 dicembre 2021, n. 9 del 20 dicembre 2021, n. 10 del 20 dicembre 2021, n. 11 del 20 dicembre
2021, tutte emesse dall' e, per l'effetto Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 5 luglio 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5