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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 289/2024 R.G. promossa da
(cod. fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Pappalardo,
Appellante contro
(cod. Controparte_1
fisc. ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Gaetana Angela Marchese,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4278/2023 del 25 ottobre 2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
avverso il D.I. n. 590/2023 del 3.4.2023, con il quale era stato Parte_1
ingiunto a quest'ultima il pagamento, in favore dell' , della complessiva somma CP_1
di € 216.954,60 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali, come accertati dalla sentenza n.1527/2021 del Tribunale di Catania, passata in giudicato.
In particolare, il Tribunale sollevata ex officio l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni, e dato atto che nessuna delle parti aveva depositato ritualmente note difensive ex art. 101 c.p.c. nel termine concesso, rilevava che, dalla documentazione in atti, la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata nei confronti della persona fisica che rappresentava l'ente ex art. 140 c.p.c. in data 28 aprile 2023, a prescindere dal successivo ritiro della raccomandata informativa, e pertanto il termine per proporre ricorso in opposizione era scaduto in data 27 maggio 2023, mentre il ricorso era stato depositato in data 21 giugno 2023 ed iscritto a ruolo il 22 giugno 2023, risultando dunque tardivo.
Osservava che la notifica alla società presso la sede legale non si era perfezionata, mentre la notifica alla persona fisica che rappresentava l'ente era stata correttamente eseguita ex art. 140 c.p.c. come risultava dalla relata di notifica ove si dava atto della spedizione della raccomandata informativa n. 668580658836 del 14 aprile 2013.
Rilevava che l'ente previdenziale aveva fornito la prova del perfezionamento della notifica nei confronti di , avendo prodotto l'avviso di Parte_2
ricevimento della raccomandata informativa, non ritirata entro dieci giorni.
Dichiarava, pertanto, inammissibile il ricorso e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2024, impugnava tale pronuncia la
“ ; resisteva al gravame l' . Parte_1 CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la nullità della sentenza in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101
c.p.c.
Ritiene che a fronte dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata ex officio dal giudice di prime cure, quest'ultimo avrebbe dovuto riservare la decisione e assegnare alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta dalla comunicazione per il deposito di osservazioni sulla questione de qua, come previsto dall'art. 101 c.p.c..; che, in ogni caso, in data 24.10.2023 essa appellante ha depositato tempestivamente osservazioni in ordine all'eccezione di tardività e che, in palese violazione del principio del contraddittorio, il giudice di primo grado ha escluso le predette osservazioni dal novero degli atti da assumere ai fini della decisione.
2. Con il secondo motivo lamenta l'errata interpretazione delle disposizioni di cui alla L. 890/1982 laddove il Tribunale non ha individuato il dies a quo del termine di 40 giorni per l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla data del 12.05.2023, coincidente con la consegna effettiva all'opponente del piego contenente l'atto impugnato.
Sostiene che il procedimento notificatorio a mezzo posta, in caso di irreperibilità del destinatario, è disciplinato dall'art. 140 c.p.c. e dalla legge n.
890/1982; che l'art. 8, comma 4, della predetta legge, introduce nell'ordinamento quello che successivamente la giurisprudenza ha qualificato quale principio della c.d.
“scissione degli effetti della notifica” e che la norma, derogando al principio generale per il quale il perfezionamento della notifica si ha al momento della conoscenza dell'atto da parte del destinatario, individua il diverso termine di dieci giorni dalla data di comunicazione del tentativo di notifica;
che tale deroga è funzionale a garantire l'individuazione certa del dies a quo dal quale il notificante potrà compiere gli atti successivi, per la validità dei quali, il perfezionamento dell'atto prodromico costituisce presupposto indefettibile.
Ritiene che l'unica circostanza per cui si potrebbe attribuire prevalenza al dies a quo previsto dalla norma per il notificante, rispetto a quello riconosciuto al destinatario, sarebbe quella in cui il notificante, alla data del deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, avesse già proposto istanza ex art. 647 c.p.c. volta all'ottenimento dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo medesimo e avesse quindi avviato le azioni esecutive. Chiede al collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 4 della Legge 890/1982 per contrasto con gli artt. 24
e 111 Cost. in caso di accoglimento dell'interpretazione resa dal giudice di primo grado.
3. Infine, ripropone le difese spiegate in primo grado in merito all'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo all'ente previdenziale.
4. L'appello è infondato.
5. Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
5.1 Va premesso che “La violazione del principio del contraddittorio comporta la nullità della sentenza, che si traduce in motivo di impugnazione, ma non consente la rimessione del processo al primo grado, fuori dei casi tassativamente previsti dall'articolo 354 del Cpc. Deriva da quanto precede, pertanto, che è il giudice d'appello che necessariamente deve pronunciarsi su quella domanda che non è stata validamente affrontata e decisa dal primo giudice”- Cassazione civile sez. I,
05/07/2022, n.21307.
5.2 Va premesso, altresì, che secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ambito di operatività dell'art. 101 c.p.c. non si estende alle questioni di diritto (quali quelle meramente processuali) ma solo alle questioni di fatto o miste di fatto e diritto;
in tal senso è stato precisato che “L'art. 101, comma 2,
c.p.c., secondo la perimetrazione della portata applicativa della norma data dal diritto vivente, si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, che costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte, che sia dotata di una minima diligenza processuale, non può non prestare attenzione, prevedendo, quale possibile sviluppo della lite, che il giudice possa rilevarne d'ufficio eventuali carenze”- Sez. 3
- , Ordinanza n. 6483 del 11/03/2025.
Sicché nella fattispecie in esame il giudice di prime cure avrebbe potuto anche non sollevare la questione della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., non assegnando pertanto alcun termine ai sensi ex art. 101
c.p.c.
5.3 Quanto poi al mancato esame delle note scritte depositate dall'odierno appellante nella data del 25.10.2023, non può che evidenziarsi la infondatezza della doglianza, posto che il giudice in sentenza ha dato atto che “nessuna delle parti ha depositato ritualmente note difensive ex art. 101 c.p.c. nel termine concesso (fino a cinque giorni prima dell'udienza)” e che “Parte ricorrente, in ogni caso, ha esposto in udienza le proprie ragioni, sostenendo la tempestività del ricorso depositato entro quaranta giorni dal ritiro del piego avvenuto in data 12 maggio 2023 e suggerendo che le disposizioni della legge 890/1982 debbano essere interpretate nel senso che il perfezionamento entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione dell'avviso riguardi soltanto il notificante secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma e chiedendo, in difetto, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4 legge 890/1982 per contrarietà agli articoli 24 e
111 della Costituzione”; tanto riscontra esattamente il contenuto delle note difensive depositate dall'appellante nella data del 25.10.2023 (“il termine di 40 giorni per l'opposizione a decreto ingiuntivo individuando il dies a quo, non alla data del
28/04/2023, richiamata da Codesto Ill.mo Giudice, bensì dalla data del 12/05/2023, coincidente con la consegna effettiva all'odierna opponente del piego contenente l'atto impugnato”), oggetto della discussione orale tenutasi all'udienza celebratasi nella stessa data (“Parte opponente sostiene la tempestività del ricorso, sostenendo la decorrenza del termine dal ritiro del piego ancorché successivo alla decorrenza dei dieci giorni riportandosi alle note depositate in atti”); infine, si evidenzia che le stesse difese sono state esaminate dal giudice di prime cure, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata.
6. Parimenti non può trovare accoglimento il secondo motivo di appello.
6.1 Come evidenziato dal giudice di prime cure, il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario a “ …. n.q. Parte_2
amministratore unico e legale rappr.te della società Parte_1 … residente in [...] 95030 PEDARA” ex art. 140 c.p.c. in data
13.04.2023; in data 14.04.2023 è stata spedita raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune di Pedara n. 66858065883, atto non ritirato nel termine di 10 giorni come attestato in data 28.04.2023.
6.2 Quanto al momento di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., correttamente il giudice di prime cure ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 11-14 gennaio 2010, che “ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
Nella specie, la notifica per la società odierna appellante si è perfezionata con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario;
per contro, nei confronti del destinatario la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, e quindi in data 24.04.2023; il ricorso in opposizione è stato depositato il 21.06.2023, oltre il termine di 40 gg. previsto dall'art. 645 c.p.c.
6.3 In ordine alle doglianze dell'appellante, va richiamato quanto precisato dalla Corte di cassazione, Sez. L, nella recente sentenza n. 6089 del 04/03/2020:
“L'art. 140 c.p.c. dispone che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone cui l'atto deve essere consegnato, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandone comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata. Tale ulteriore adempimento informativo non era inizialmente contemplato dall'art. 8, comma quarto, L. 892/1980, norma che si limitava a prescrivere - in caso di irreperibilità relativa del destinatario - il deposito dell'atto presso l'ufficio e il rilascio di un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. La notifica si aveva per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito (o da quella dell'eventuale ritiro del piego). Com'è noto, l'art. 8, comma quarto, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 346/1998. 4 Difatti, diversamente da quanto disposto dall'art. 140 c.p.c., la mancanza dell'invio della raccomandata informativa rendeva la disciplina priva di ragionevolezza e lesiva del diritto di difesa, mancando un adempimento indispensabile per consentire "al notificatario di avere una effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, non essendo sufficiente l'affissione del relativo avviso alla porta d'ingresso o l'immissione nella cassetta della corrispondenza, essendo invece la successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito". L'art. 2, comma quarto, lettera c) n. 1, ha integralmente sostituito i commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 8, L. 890/1982, introducendo, anche per le notifiche postali, l'obbligo di avviso - al destinatario - del deposito dell'atto e delle formalità eseguite, stabilendo che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Come ricordato dal ricorrente, l'art. 140 c.p.c. è stato successivamente dichiarato parzialmente incostituzionale laddove, per come interpretato dal diritto vivente, prescriveva che la notifica si intendeva perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (cfr. Corte cost. n. 3/2010). Secondo il giudice delle leggi, la disposizione, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto notificato, attuava un "non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notifica tono, e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità", dando luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8, L. 890/1982". Ciò premesso, pur dovendo darsi atto di un percorso di tendenziale convergenza della disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità relativa del destinatario, resta tuttavia che la sentenza n. 3/2010 ha chiaramente delineato, per le notifiche ex art. 140 c.p.c., un regime che si discosta da quello dell'art. 8, comma quarto, L. 890/1982. Mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, se anteriore (Cass. 28627/2017; Cass. 26088/2015; Cass. 3499/2012; Cass.
14606/2005), l'art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l'effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente.
Come già ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 346/1998) non è predicabile un dovere costituzionale del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili sul piano degli effetti e degli interessi della disciplina, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali (inclusa la disciplina delle notificazioni), a condizione che non siano lesi i diritti di difesa. La normativa deve inderogabilmente consentire che "il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto", sicché, nel rispetto di tali esigenze, è legittima l'adozione di regimi differenziati, specie se giustificati dalle diverse modalità con cui deve essere effettuata la notifica stessa. 6
L'art. 8, comma quarto, L. 892/1980 non va quindi assunto a parametro imprescindibile per scrutinare la legittimità delle alternative contemplate dall'ordinamento riguardo al momento perfezionativo delle notifiche o per l'individuazione dei requisiti essenziali affinché siano garantiti i diritti di difesa e la parità delle armi, evocati dal giudice delle leggi. Appare ragionevole e non discriminatorio che la notifica si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, poiché, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, risultano in tal modo soddisfatte le esigenze di conoscibilità del deposito dell'atto, mentre l'ulteriore onere da cui è gravato il notificatario (ritiro dell'atto presso il Comune di residenza) riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire le iniziative giudiziali da parte dell'interessato. A tali conclusioni è giunta, più di recente, la stessa Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., censurato per violazione degli artt. 3, 24 e 111
Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell'effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, I. 20 novembre
1982, n. 890, non essendo ammissibile porre a confronto situazioni comunque eterogenee (Corte cost. 220/2016). Deve - pertanto - darsi continuità all'orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015).” - Sez. 2 - ,
Sentenza n. 6089 del 04/03/2020
7. La sentenza di primo grado va di conseguenza confermata, assorbita ogni altra questione.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite, che liquida in € 10.060,00, oltre spese forfettarie (15%).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 289/2024 R.G. promossa da
(cod. fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Pappalardo,
Appellante contro
(cod. Controparte_1
fisc. ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Gaetana Angela Marchese,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4278/2023 del 25 ottobre 2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
avverso il D.I. n. 590/2023 del 3.4.2023, con il quale era stato Parte_1
ingiunto a quest'ultima il pagamento, in favore dell' , della complessiva somma CP_1
di € 216.954,60 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali, come accertati dalla sentenza n.1527/2021 del Tribunale di Catania, passata in giudicato.
In particolare, il Tribunale sollevata ex officio l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni, e dato atto che nessuna delle parti aveva depositato ritualmente note difensive ex art. 101 c.p.c. nel termine concesso, rilevava che, dalla documentazione in atti, la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata nei confronti della persona fisica che rappresentava l'ente ex art. 140 c.p.c. in data 28 aprile 2023, a prescindere dal successivo ritiro della raccomandata informativa, e pertanto il termine per proporre ricorso in opposizione era scaduto in data 27 maggio 2023, mentre il ricorso era stato depositato in data 21 giugno 2023 ed iscritto a ruolo il 22 giugno 2023, risultando dunque tardivo.
Osservava che la notifica alla società presso la sede legale non si era perfezionata, mentre la notifica alla persona fisica che rappresentava l'ente era stata correttamente eseguita ex art. 140 c.p.c. come risultava dalla relata di notifica ove si dava atto della spedizione della raccomandata informativa n. 668580658836 del 14 aprile 2013.
Rilevava che l'ente previdenziale aveva fornito la prova del perfezionamento della notifica nei confronti di , avendo prodotto l'avviso di Parte_2
ricevimento della raccomandata informativa, non ritirata entro dieci giorni.
Dichiarava, pertanto, inammissibile il ricorso e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2024, impugnava tale pronuncia la
“ ; resisteva al gravame l' . Parte_1 CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la nullità della sentenza in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101
c.p.c.
Ritiene che a fronte dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata ex officio dal giudice di prime cure, quest'ultimo avrebbe dovuto riservare la decisione e assegnare alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta dalla comunicazione per il deposito di osservazioni sulla questione de qua, come previsto dall'art. 101 c.p.c..; che, in ogni caso, in data 24.10.2023 essa appellante ha depositato tempestivamente osservazioni in ordine all'eccezione di tardività e che, in palese violazione del principio del contraddittorio, il giudice di primo grado ha escluso le predette osservazioni dal novero degli atti da assumere ai fini della decisione.
2. Con il secondo motivo lamenta l'errata interpretazione delle disposizioni di cui alla L. 890/1982 laddove il Tribunale non ha individuato il dies a quo del termine di 40 giorni per l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla data del 12.05.2023, coincidente con la consegna effettiva all'opponente del piego contenente l'atto impugnato.
Sostiene che il procedimento notificatorio a mezzo posta, in caso di irreperibilità del destinatario, è disciplinato dall'art. 140 c.p.c. e dalla legge n.
890/1982; che l'art. 8, comma 4, della predetta legge, introduce nell'ordinamento quello che successivamente la giurisprudenza ha qualificato quale principio della c.d.
“scissione degli effetti della notifica” e che la norma, derogando al principio generale per il quale il perfezionamento della notifica si ha al momento della conoscenza dell'atto da parte del destinatario, individua il diverso termine di dieci giorni dalla data di comunicazione del tentativo di notifica;
che tale deroga è funzionale a garantire l'individuazione certa del dies a quo dal quale il notificante potrà compiere gli atti successivi, per la validità dei quali, il perfezionamento dell'atto prodromico costituisce presupposto indefettibile.
Ritiene che l'unica circostanza per cui si potrebbe attribuire prevalenza al dies a quo previsto dalla norma per il notificante, rispetto a quello riconosciuto al destinatario, sarebbe quella in cui il notificante, alla data del deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, avesse già proposto istanza ex art. 647 c.p.c. volta all'ottenimento dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo medesimo e avesse quindi avviato le azioni esecutive. Chiede al collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 4 della Legge 890/1982 per contrasto con gli artt. 24
e 111 Cost. in caso di accoglimento dell'interpretazione resa dal giudice di primo grado.
3. Infine, ripropone le difese spiegate in primo grado in merito all'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo all'ente previdenziale.
4. L'appello è infondato.
5. Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
5.1 Va premesso che “La violazione del principio del contraddittorio comporta la nullità della sentenza, che si traduce in motivo di impugnazione, ma non consente la rimessione del processo al primo grado, fuori dei casi tassativamente previsti dall'articolo 354 del Cpc. Deriva da quanto precede, pertanto, che è il giudice d'appello che necessariamente deve pronunciarsi su quella domanda che non è stata validamente affrontata e decisa dal primo giudice”- Cassazione civile sez. I,
05/07/2022, n.21307.
5.2 Va premesso, altresì, che secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ambito di operatività dell'art. 101 c.p.c. non si estende alle questioni di diritto (quali quelle meramente processuali) ma solo alle questioni di fatto o miste di fatto e diritto;
in tal senso è stato precisato che “L'art. 101, comma 2,
c.p.c., secondo la perimetrazione della portata applicativa della norma data dal diritto vivente, si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, che costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte, che sia dotata di una minima diligenza processuale, non può non prestare attenzione, prevedendo, quale possibile sviluppo della lite, che il giudice possa rilevarne d'ufficio eventuali carenze”- Sez. 3
- , Ordinanza n. 6483 del 11/03/2025.
Sicché nella fattispecie in esame il giudice di prime cure avrebbe potuto anche non sollevare la questione della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., non assegnando pertanto alcun termine ai sensi ex art. 101
c.p.c.
5.3 Quanto poi al mancato esame delle note scritte depositate dall'odierno appellante nella data del 25.10.2023, non può che evidenziarsi la infondatezza della doglianza, posto che il giudice in sentenza ha dato atto che “nessuna delle parti ha depositato ritualmente note difensive ex art. 101 c.p.c. nel termine concesso (fino a cinque giorni prima dell'udienza)” e che “Parte ricorrente, in ogni caso, ha esposto in udienza le proprie ragioni, sostenendo la tempestività del ricorso depositato entro quaranta giorni dal ritiro del piego avvenuto in data 12 maggio 2023 e suggerendo che le disposizioni della legge 890/1982 debbano essere interpretate nel senso che il perfezionamento entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione dell'avviso riguardi soltanto il notificante secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma e chiedendo, in difetto, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4 legge 890/1982 per contrarietà agli articoli 24 e
111 della Costituzione”; tanto riscontra esattamente il contenuto delle note difensive depositate dall'appellante nella data del 25.10.2023 (“il termine di 40 giorni per l'opposizione a decreto ingiuntivo individuando il dies a quo, non alla data del
28/04/2023, richiamata da Codesto Ill.mo Giudice, bensì dalla data del 12/05/2023, coincidente con la consegna effettiva all'odierna opponente del piego contenente l'atto impugnato”), oggetto della discussione orale tenutasi all'udienza celebratasi nella stessa data (“Parte opponente sostiene la tempestività del ricorso, sostenendo la decorrenza del termine dal ritiro del piego ancorché successivo alla decorrenza dei dieci giorni riportandosi alle note depositate in atti”); infine, si evidenzia che le stesse difese sono state esaminate dal giudice di prime cure, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata.
6. Parimenti non può trovare accoglimento il secondo motivo di appello.
6.1 Come evidenziato dal giudice di prime cure, il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario a “ …. n.q. Parte_2
amministratore unico e legale rappr.te della società Parte_1 … residente in [...] 95030 PEDARA” ex art. 140 c.p.c. in data
13.04.2023; in data 14.04.2023 è stata spedita raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune di Pedara n. 66858065883, atto non ritirato nel termine di 10 giorni come attestato in data 28.04.2023.
6.2 Quanto al momento di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., correttamente il giudice di prime cure ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 11-14 gennaio 2010, che “ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
Nella specie, la notifica per la società odierna appellante si è perfezionata con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario;
per contro, nei confronti del destinatario la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, e quindi in data 24.04.2023; il ricorso in opposizione è stato depositato il 21.06.2023, oltre il termine di 40 gg. previsto dall'art. 645 c.p.c.
6.3 In ordine alle doglianze dell'appellante, va richiamato quanto precisato dalla Corte di cassazione, Sez. L, nella recente sentenza n. 6089 del 04/03/2020:
“L'art. 140 c.p.c. dispone che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone cui l'atto deve essere consegnato, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandone comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata. Tale ulteriore adempimento informativo non era inizialmente contemplato dall'art. 8, comma quarto, L. 892/1980, norma che si limitava a prescrivere - in caso di irreperibilità relativa del destinatario - il deposito dell'atto presso l'ufficio e il rilascio di un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. La notifica si aveva per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito (o da quella dell'eventuale ritiro del piego). Com'è noto, l'art. 8, comma quarto, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 346/1998. 4 Difatti, diversamente da quanto disposto dall'art. 140 c.p.c., la mancanza dell'invio della raccomandata informativa rendeva la disciplina priva di ragionevolezza e lesiva del diritto di difesa, mancando un adempimento indispensabile per consentire "al notificatario di avere una effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, non essendo sufficiente l'affissione del relativo avviso alla porta d'ingresso o l'immissione nella cassetta della corrispondenza, essendo invece la successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito". L'art. 2, comma quarto, lettera c) n. 1, ha integralmente sostituito i commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 8, L. 890/1982, introducendo, anche per le notifiche postali, l'obbligo di avviso - al destinatario - del deposito dell'atto e delle formalità eseguite, stabilendo che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Come ricordato dal ricorrente, l'art. 140 c.p.c. è stato successivamente dichiarato parzialmente incostituzionale laddove, per come interpretato dal diritto vivente, prescriveva che la notifica si intendeva perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (cfr. Corte cost. n. 3/2010). Secondo il giudice delle leggi, la disposizione, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto notificato, attuava un "non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notifica tono, e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità", dando luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8, L. 890/1982". Ciò premesso, pur dovendo darsi atto di un percorso di tendenziale convergenza della disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità relativa del destinatario, resta tuttavia che la sentenza n. 3/2010 ha chiaramente delineato, per le notifiche ex art. 140 c.p.c., un regime che si discosta da quello dell'art. 8, comma quarto, L. 890/1982. Mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, se anteriore (Cass. 28627/2017; Cass. 26088/2015; Cass. 3499/2012; Cass.
14606/2005), l'art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l'effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente.
Come già ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 346/1998) non è predicabile un dovere costituzionale del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili sul piano degli effetti e degli interessi della disciplina, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali (inclusa la disciplina delle notificazioni), a condizione che non siano lesi i diritti di difesa. La normativa deve inderogabilmente consentire che "il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto", sicché, nel rispetto di tali esigenze, è legittima l'adozione di regimi differenziati, specie se giustificati dalle diverse modalità con cui deve essere effettuata la notifica stessa. 6
L'art. 8, comma quarto, L. 892/1980 non va quindi assunto a parametro imprescindibile per scrutinare la legittimità delle alternative contemplate dall'ordinamento riguardo al momento perfezionativo delle notifiche o per l'individuazione dei requisiti essenziali affinché siano garantiti i diritti di difesa e la parità delle armi, evocati dal giudice delle leggi. Appare ragionevole e non discriminatorio che la notifica si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, poiché, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, risultano in tal modo soddisfatte le esigenze di conoscibilità del deposito dell'atto, mentre l'ulteriore onere da cui è gravato il notificatario (ritiro dell'atto presso il Comune di residenza) riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire le iniziative giudiziali da parte dell'interessato. A tali conclusioni è giunta, più di recente, la stessa Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., censurato per violazione degli artt. 3, 24 e 111
Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell'effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, I. 20 novembre
1982, n. 890, non essendo ammissibile porre a confronto situazioni comunque eterogenee (Corte cost. 220/2016). Deve - pertanto - darsi continuità all'orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015).” - Sez. 2 - ,
Sentenza n. 6089 del 04/03/2020
7. La sentenza di primo grado va di conseguenza confermata, assorbita ogni altra questione.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite, che liquida in € 10.060,00, oltre spese forfettarie (15%).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese