TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 352/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: spedizione - trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto).
PROMOSSA DA in AMMINISTRAZIONE Parte_1
STRAORDINARIA, con sede legale in Via Alberto Nassetti Pal. (00054) Fiumicino Parte_2
(Roma), Cod. Fisc., P.Iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , R.E.A. P.IVA_1 di Roma n. , in persona dell'Avv. Paolo Massimiliano Quaini, nella qualità di General P.IVA_2
Counsel della in Amministrazione Straordinaria, giusta Parte_1
procura conferita dai membri del Collegio Commissariale e Legali Rappresentanti della
[...]
in Amministrazione Straordinaria con atto del giorno 13.12.2018, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Francesco Ruggiero e Marco
Direnzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], ed ivi CP_1 CodiceFiscale_1
domiciliato nella Via SS.115 Km 339,400 n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ezio
Aprile giusta procura in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Posta in decisione, sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
(siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del
23.04.2025
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 20.1.2020, la società proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza n. 377/2019 resa dal G.d.P. di Modica il 19.12.2019, depositata il 21.12.2019, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1272/2019 R.G., non notificata, a mezzo della quale il primo Giudice, rigettando l'accezione di improponibilità della domanda nelle forme del giudizio ordinario, la accoglieva, condannando la società al pagamento della somma di € 982,00 oltre rivalutazione monetaria dal dì di verificazione dell'evento alla pubblicazione della sentenza e di poi interessi legali sino al soddisfo ed oltre spese di lite con accessori di legge.
In particolare, fondava l'appello sul seguente motivo:
1. Error in iudicando del Giudice di Pace di Modica: omessa applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 18 D.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 52 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Capo V - Legge fallimentare). Ribadito che in data 2.5.2017, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, era stata aperta a carico di la procedura di amministrazione Parte_1
straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003 («Legge Marzano»), osservava che il combinato disposto di cui agli artt. 111 e 111bis della Legge Fallimentare sancisce che «sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge...» e che «I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante
l'esercizio provvisorio… I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti…». Di poi, rilevava che l'art. 52 del D.Lgs. n. 270/1996, applicabile in forza del rinvio generale alle norme della Legge Prodi-bis contenuto all'art. 8 del D.L. n. 347/2003, prevede, in tema di amministrazione straordinaria, che i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa possano essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111 della
Legge Fallimentare. Ad ogni modo, evidenziava che, anche in presenza di presunti crediti prededucibili, rimane fermo il principio secondo il quale la domanda giudiziale, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile, attesa la competenza esclusiva in subiecta materia del
Tribunale fallimentare, ovvero, nel caso di specie, il Tribunale di Civitavecchia. Inoltre, osservava che la sentenza di prime cure – pur avendo deciso un giudizio di valore inferiore a € 1.100,00 – ai sensi l'art. 113, comma 2, c.p.c., non era stata pronunciata secondo equità, con conseguente soggezione a regime ordinario di impugnazione. Infatti, il giudizio di prime cure, trae origine «da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.». Conseguentemente, la sentenza di primo grado non è stata emessa secondo equità, né il Giudice di Pace ne aveva il potere, con conseguente appellabilità della stessa innanzi al Tribunale adito.
Alla luce dei superiori motivi, la società appellante chiedeva accogliersi l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 377/2019, depositata il giorno 21.12.2019, in via preliminare, accertare e dichiarare la improponibilità/improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla integralmente per non essere stata azionata nelle forme speciali previste dalla legge fallimentare;
in subordine, nel merito, pronunciare il rigetto di tutte le avverse domande, anche istruttorie, poiché improponibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite dell'idoneo corredo probatorio, anche a fronte dei motivi che verranno ritenuti di giustizia, e, subordinatamente, ridurre il quantum delle avverse pretese, anche a fronte delle motivazioni esposte nel presente atto. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con atto del 19.5.2020 si costituiva in giudizio il quale contestava in toto l'avverso CP_1 atto di appello, sostenendo, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio.
In secondo luogo, osservava che la compagnia di bandiera era in regime di amministrazione straordinaria dal 2.5.2017, di talché la questione, per come inquadrata dall'appellante, avrebbe riguardato unicamente i voli cancellati prima del 2.5.2017. Di contro, le richieste di rimborso successive – relative all'attuale gestione dei commissari – sarebbero state da gestire ordinariamente.
Pertanto, chiedeva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare o con CP_1
qualunque statuizione ritenere inammissibile, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla Amministrazione , sia Parte_3 Parte_4
in ordine all'an e sia in ordine al quantum, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Considerato in diritto.
Preliminarmente, si dà atto dell'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto la sentenza del Giudice di pace non è stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Come chiarito dalla Suprema Corte in un caso analogo a quello in esame, “Costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo” (Cass. n. 17080/2013).
Inoltre – e in ogni caso – l'impugnazione è stata proposta per la violazione di norme sul procedimento, ed in particolare per motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza.
Tanto premesso, nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento stante la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda in favore del Tribunale fallimentare di
Civitavecchia, formulata dall'odierna appellante in primo grado e reiterata anche nel presente grado d'appello.
Anzitutto, giova osservare che in data 2.5.2017, con decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, è stata aperta a carico di la procedura di Parte_1
amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003.
Con sentenza n. 17 del dì 11.5.2017 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato lo stato di insolvenza di . Pt_1
Dall'apertura della procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria si producono effetti per certi versi coincidenti con quelli prodotti dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
Ne deriva che i crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di insolvenza devono essere accertati, come espressamente previsto dall'art. 18 D.Lgs. 270/1999, che sul punto richiama l'art. 52
L. Fall., nelle forme dettate dal Capo V L. Fall., con conseguente improponibilità di ogni azione diretta a far valere tali crediti davanti al Tribunale ordinario, dovendosi la pretesa far valere nelle forme speciali dettate dalla L. Fall. avanti al Tribunale che ha aperto la procedura concorsuale.
Né vale quanto eccepito dall'appellato in merito al fatto che tale procedura interesserebbe solo i rapporti antecedenti all'apertura della procedura concorsuale.
Ed infatti, anche i crediti sorti successivamente all'apertura della procedura concorsuale – come quello oggetto del presente giudizio – devono essere accertati in sede concorsuale.
Invero, l'art. 20 D.Lgs. 270/1999 stabilisce che i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111 comma 1 n. 1) L. Fall.
L'art. 111-bis comma 1 L. Fall. prevede, a sua volta, che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito in legge 3 aprile
1979, n. 95) - la normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso
l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum” (Cass. n. 17327/2012).
La Suprema Corte nella parte motiva dell'ordinanza n. 3165/2021 ha chiaramente affermato che “ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 347/03, la sentenza dichiarativa dell'insolvenza delle grandi imprese in crisi determina, con riferimento alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti, in quanto compatibili, di cui al d.lgs. n. 270/99 il quale, a sua volta, all'art. 53, prevede che l'accertamento del passivo prosegue [...] secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss.l.fall., ivi compreso l'art. 96. 2.2.1. Nel caso di specie, in cui, prima della sottoposizione ad amministrazione straordinaria di e della successiva dichiarazione Parte_1
di insolvenza della stessa, il Giudice di Pace di Taranto aveva già respinto la domanda risarcitoria del Va. nei suoi confronti, ne consegue che doveva trovare applicazione tale ultima disposizione, che, al suo comma 2, n. 3, stabilisce che sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento e che il curatore può proporre e proseguire il giudizio di impugnazione.
2.2.2. La stessa, introdotta dal d.lgs. n. 5/06 in sostituzione del preesistente art. 95, comma 3, 1.fall., comporta, dunque, la prosecuzione (eventuale) del giudizio per l'accertamento del credito in contestazione dinanzi al giudice naturale dell'impugnazione, e ciò (come già precisato da questa Corte in fattispecie disciplinate ratione temporis dall'art. 95, comma 3, 1.fall.) anche nell'ipotesi in cui la prima sentenza abbia rigettato o accolto solo parzialmente la domanda del creditore, il quale - al pari del curatore - per ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla (ger., ex Cass. n. 15796 del 2015; Cass.
n. 7426 del 2015; Cass. n. 17834 del 2013; Cass. n. 26041 del 2010. In senso sostanzialmente conforme, benché riferite, rispettivamente, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed
a quella fallimentare, si vedano anche Cass. n. 3338 del 2015 e Cass. n. 11362 del 2018)”.
In altre parole, solo nel caso in cui fosse intervenuta sentenza di primo grado prima della sottoposizione dell'appellante alla procedura di amministrazione straordinaria l'eventuale appello avrebbe potuto proporsi dinnanzi al giudice ordinario, mentre, nel caso di specie, non solo non era intervenuta alcuna sentenza, ma il giudizio di primo grado è stato instaurato dopo l'entrata in vigore del decreto che ha disposto l'amministrazione straordinaria nei confronti di . Pt_1
L'applicazione dei sui esposti principi al caso di specie, pertanto, porta ad affermare che la cancellazione del volo del 21.5.2019, senza alcun preavviso, si è verificata quando la società era già stata posta in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2017 e, quindi, il credito prededucibile è sorto durante l'amministrazione straordinaria, con conseguente competenza del Tribunale fallimentare a decidere in caso di opposizione all'ammissione allo stato passivo del credito contestato da parte del commissario straordinario.
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, si applica a prescindere dalla natura del credito di massa azionato, atteso che “i crediti di massa, benché soddisfatti in prededuzione e con una specifica regolamentazione degli interessi, non si distinguono dagli altri crediti concorsuali, finendo per incidere sullo stesso patrimonio su cui concorrono tutti i creditori” (Cass. n. 13877/2004).
Il medesimo principio di diritto è stato ribadito dal medesimo Tribunale di Ragusa con sentenza n.
363/2022.
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda di ha ad oggetto un credito risarcitorio CP_1
da inesatto adempimento del contratto di trasporto sorto in data 21.5.2019, successivamente all'apertura dell'amministrazione straordinaria. Si tratta di un credito di massa da soddisfare in prededuzione rientrante, comunque, tra i crediti concorsuali da accertare davanti ai competenti organi della procedura.
Pertanto, alla luce delle esposte argomentazioni, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di pace di Modica n. 377/19 del 21.12.2019, la domanda di nei CP_1
confronti di deve essere dichiarata improponibile. Parte_1
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio ex art. 91 c.p.c. che si liquidano come in dispositivo, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 352/2020 R.G., così statuisce: accoglie l'appello proposto da Parte_5
, e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Modica n. 377/19 del
[...] 21.12.2019, dichiara improponibile la domanda di nei confronti di CP_1 Controparte_2
in amministrazione straordinaria;
[...]
condanna a rimborsare a parte appellante le spese di lite, che si liquidano, quanto al CP_1
primo grado, in € 278,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio, in € 147,00 per esborsi e in € 462,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Ragusa, in data _24.04.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 352/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: spedizione - trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto).
PROMOSSA DA in AMMINISTRAZIONE Parte_1
STRAORDINARIA, con sede legale in Via Alberto Nassetti Pal. (00054) Fiumicino Parte_2
(Roma), Cod. Fisc., P.Iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , R.E.A. P.IVA_1 di Roma n. , in persona dell'Avv. Paolo Massimiliano Quaini, nella qualità di General P.IVA_2
Counsel della in Amministrazione Straordinaria, giusta Parte_1
procura conferita dai membri del Collegio Commissariale e Legali Rappresentanti della
[...]
in Amministrazione Straordinaria con atto del giorno 13.12.2018, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Francesco Ruggiero e Marco
Direnzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], ed ivi CP_1 CodiceFiscale_1
domiciliato nella Via SS.115 Km 339,400 n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ezio
Aprile giusta procura in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Posta in decisione, sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
(siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del
23.04.2025
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 20.1.2020, la società proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza n. 377/2019 resa dal G.d.P. di Modica il 19.12.2019, depositata il 21.12.2019, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1272/2019 R.G., non notificata, a mezzo della quale il primo Giudice, rigettando l'accezione di improponibilità della domanda nelle forme del giudizio ordinario, la accoglieva, condannando la società al pagamento della somma di € 982,00 oltre rivalutazione monetaria dal dì di verificazione dell'evento alla pubblicazione della sentenza e di poi interessi legali sino al soddisfo ed oltre spese di lite con accessori di legge.
In particolare, fondava l'appello sul seguente motivo:
1. Error in iudicando del Giudice di Pace di Modica: omessa applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 18 D.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 52 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Capo V - Legge fallimentare). Ribadito che in data 2.5.2017, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, era stata aperta a carico di la procedura di amministrazione Parte_1
straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003 («Legge Marzano»), osservava che il combinato disposto di cui agli artt. 111 e 111bis della Legge Fallimentare sancisce che «sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge...» e che «I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante
l'esercizio provvisorio… I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti…». Di poi, rilevava che l'art. 52 del D.Lgs. n. 270/1996, applicabile in forza del rinvio generale alle norme della Legge Prodi-bis contenuto all'art. 8 del D.L. n. 347/2003, prevede, in tema di amministrazione straordinaria, che i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa possano essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111 della
Legge Fallimentare. Ad ogni modo, evidenziava che, anche in presenza di presunti crediti prededucibili, rimane fermo il principio secondo il quale la domanda giudiziale, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile, attesa la competenza esclusiva in subiecta materia del
Tribunale fallimentare, ovvero, nel caso di specie, il Tribunale di Civitavecchia. Inoltre, osservava che la sentenza di prime cure – pur avendo deciso un giudizio di valore inferiore a € 1.100,00 – ai sensi l'art. 113, comma 2, c.p.c., non era stata pronunciata secondo equità, con conseguente soggezione a regime ordinario di impugnazione. Infatti, il giudizio di prime cure, trae origine «da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.». Conseguentemente, la sentenza di primo grado non è stata emessa secondo equità, né il Giudice di Pace ne aveva il potere, con conseguente appellabilità della stessa innanzi al Tribunale adito.
Alla luce dei superiori motivi, la società appellante chiedeva accogliersi l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 377/2019, depositata il giorno 21.12.2019, in via preliminare, accertare e dichiarare la improponibilità/improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla integralmente per non essere stata azionata nelle forme speciali previste dalla legge fallimentare;
in subordine, nel merito, pronunciare il rigetto di tutte le avverse domande, anche istruttorie, poiché improponibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite dell'idoneo corredo probatorio, anche a fronte dei motivi che verranno ritenuti di giustizia, e, subordinatamente, ridurre il quantum delle avverse pretese, anche a fronte delle motivazioni esposte nel presente atto. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con atto del 19.5.2020 si costituiva in giudizio il quale contestava in toto l'avverso CP_1 atto di appello, sostenendo, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio.
In secondo luogo, osservava che la compagnia di bandiera era in regime di amministrazione straordinaria dal 2.5.2017, di talché la questione, per come inquadrata dall'appellante, avrebbe riguardato unicamente i voli cancellati prima del 2.5.2017. Di contro, le richieste di rimborso successive – relative all'attuale gestione dei commissari – sarebbero state da gestire ordinariamente.
Pertanto, chiedeva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare o con CP_1
qualunque statuizione ritenere inammissibile, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla Amministrazione , sia Parte_3 Parte_4
in ordine all'an e sia in ordine al quantum, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Considerato in diritto.
Preliminarmente, si dà atto dell'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto la sentenza del Giudice di pace non è stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Come chiarito dalla Suprema Corte in un caso analogo a quello in esame, “Costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo” (Cass. n. 17080/2013).
Inoltre – e in ogni caso – l'impugnazione è stata proposta per la violazione di norme sul procedimento, ed in particolare per motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza.
Tanto premesso, nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento stante la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda in favore del Tribunale fallimentare di
Civitavecchia, formulata dall'odierna appellante in primo grado e reiterata anche nel presente grado d'appello.
Anzitutto, giova osservare che in data 2.5.2017, con decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, è stata aperta a carico di la procedura di Parte_1
amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003.
Con sentenza n. 17 del dì 11.5.2017 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato lo stato di insolvenza di . Pt_1
Dall'apertura della procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria si producono effetti per certi versi coincidenti con quelli prodotti dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
Ne deriva che i crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di insolvenza devono essere accertati, come espressamente previsto dall'art. 18 D.Lgs. 270/1999, che sul punto richiama l'art. 52
L. Fall., nelle forme dettate dal Capo V L. Fall., con conseguente improponibilità di ogni azione diretta a far valere tali crediti davanti al Tribunale ordinario, dovendosi la pretesa far valere nelle forme speciali dettate dalla L. Fall. avanti al Tribunale che ha aperto la procedura concorsuale.
Né vale quanto eccepito dall'appellato in merito al fatto che tale procedura interesserebbe solo i rapporti antecedenti all'apertura della procedura concorsuale.
Ed infatti, anche i crediti sorti successivamente all'apertura della procedura concorsuale – come quello oggetto del presente giudizio – devono essere accertati in sede concorsuale.
Invero, l'art. 20 D.Lgs. 270/1999 stabilisce che i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111 comma 1 n. 1) L. Fall.
L'art. 111-bis comma 1 L. Fall. prevede, a sua volta, che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito in legge 3 aprile
1979, n. 95) - la normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso
l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum” (Cass. n. 17327/2012).
La Suprema Corte nella parte motiva dell'ordinanza n. 3165/2021 ha chiaramente affermato che “ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 347/03, la sentenza dichiarativa dell'insolvenza delle grandi imprese in crisi determina, con riferimento alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti, in quanto compatibili, di cui al d.lgs. n. 270/99 il quale, a sua volta, all'art. 53, prevede che l'accertamento del passivo prosegue [...] secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss.l.fall., ivi compreso l'art. 96. 2.2.1. Nel caso di specie, in cui, prima della sottoposizione ad amministrazione straordinaria di e della successiva dichiarazione Parte_1
di insolvenza della stessa, il Giudice di Pace di Taranto aveva già respinto la domanda risarcitoria del Va. nei suoi confronti, ne consegue che doveva trovare applicazione tale ultima disposizione, che, al suo comma 2, n. 3, stabilisce che sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento e che il curatore può proporre e proseguire il giudizio di impugnazione.
2.2.2. La stessa, introdotta dal d.lgs. n. 5/06 in sostituzione del preesistente art. 95, comma 3, 1.fall., comporta, dunque, la prosecuzione (eventuale) del giudizio per l'accertamento del credito in contestazione dinanzi al giudice naturale dell'impugnazione, e ciò (come già precisato da questa Corte in fattispecie disciplinate ratione temporis dall'art. 95, comma 3, 1.fall.) anche nell'ipotesi in cui la prima sentenza abbia rigettato o accolto solo parzialmente la domanda del creditore, il quale - al pari del curatore - per ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla (ger., ex Cass. n. 15796 del 2015; Cass.
n. 7426 del 2015; Cass. n. 17834 del 2013; Cass. n. 26041 del 2010. In senso sostanzialmente conforme, benché riferite, rispettivamente, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed
a quella fallimentare, si vedano anche Cass. n. 3338 del 2015 e Cass. n. 11362 del 2018)”.
In altre parole, solo nel caso in cui fosse intervenuta sentenza di primo grado prima della sottoposizione dell'appellante alla procedura di amministrazione straordinaria l'eventuale appello avrebbe potuto proporsi dinnanzi al giudice ordinario, mentre, nel caso di specie, non solo non era intervenuta alcuna sentenza, ma il giudizio di primo grado è stato instaurato dopo l'entrata in vigore del decreto che ha disposto l'amministrazione straordinaria nei confronti di . Pt_1
L'applicazione dei sui esposti principi al caso di specie, pertanto, porta ad affermare che la cancellazione del volo del 21.5.2019, senza alcun preavviso, si è verificata quando la società era già stata posta in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2017 e, quindi, il credito prededucibile è sorto durante l'amministrazione straordinaria, con conseguente competenza del Tribunale fallimentare a decidere in caso di opposizione all'ammissione allo stato passivo del credito contestato da parte del commissario straordinario.
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, si applica a prescindere dalla natura del credito di massa azionato, atteso che “i crediti di massa, benché soddisfatti in prededuzione e con una specifica regolamentazione degli interessi, non si distinguono dagli altri crediti concorsuali, finendo per incidere sullo stesso patrimonio su cui concorrono tutti i creditori” (Cass. n. 13877/2004).
Il medesimo principio di diritto è stato ribadito dal medesimo Tribunale di Ragusa con sentenza n.
363/2022.
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda di ha ad oggetto un credito risarcitorio CP_1
da inesatto adempimento del contratto di trasporto sorto in data 21.5.2019, successivamente all'apertura dell'amministrazione straordinaria. Si tratta di un credito di massa da soddisfare in prededuzione rientrante, comunque, tra i crediti concorsuali da accertare davanti ai competenti organi della procedura.
Pertanto, alla luce delle esposte argomentazioni, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di pace di Modica n. 377/19 del 21.12.2019, la domanda di nei CP_1
confronti di deve essere dichiarata improponibile. Parte_1
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio ex art. 91 c.p.c. che si liquidano come in dispositivo, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 352/2020 R.G., così statuisce: accoglie l'appello proposto da Parte_5
, e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Modica n. 377/19 del
[...] 21.12.2019, dichiara improponibile la domanda di nei confronti di CP_1 Controparte_2
in amministrazione straordinaria;
[...]
condanna a rimborsare a parte appellante le spese di lite, che si liquidano, quanto al CP_1
primo grado, in € 278,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio, in € 147,00 per esborsi e in € 462,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Ragusa, in data _24.04.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti