Articolo 60 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 57
Versione
20 agosto 1978
Art. 60.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 20 agosto 1978
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