TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9471 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter, introdotto dall'art
3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2061 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO CIARDIELLO
E
e , in persona CP_1 Controparte_2 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti
EL VA ed NI AS
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 29.1.2024 l'istante in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 37120230015281935000 notificato il 23.12.2023 con cui veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 9.671,16,
a titolo di contributi - Gestione Lavoratori Dipendenti- per il periodo
06/2020.
Contestava la nullità assoluta dell'avviso di addebito per la mancanza dei presupposti di fatto e diritto da cui discende la richiesta di pagamento.
Chiedeva, pertanto, accogliersi l'opposizione sulla scorta delle motivazioni esposte.
L , nel costituirsi, eccepiva, preliminarmente, il difetto di CP_1 legittimazione della nel merito rilevava l'inammissibilità e CP_2 l'infondatezza dell'opposizione.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma
10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della posto che l'avviso di addebito oggetto di opposizione ha ad oggetto CP_2 Part il recupero della contribuzione periodo Giugno 2020. Ciò detto, risulta circostanza pacifica che i crediti in questione non rientrino nelle operazioni di cartolarizzazione non risultando, pertanto, ceduti alla CP_2
.
[...]
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. In ordine alla istanza di dilazione ed alla sua efficacia ai fini dell'interesse ad agire va innanzitutto premesso che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13506 del 29.05.2018 ha chiarito che l'istanza di rateazione delle cartelle esattoriali, richiesta dal contribuente, non può rappresentare un atto di riconoscimento del debito, come tale idoneo, anche e soprattutto, ad interrompere eventuali termini prescrizionali maturandi e/o maturati, precisando che “considerato che la Corte territoriale, confermando la decisione del giudice di primo grado
– premesso che l'atto di riconoscimento di debito per avere effetto interruttivo della prescrizione deve essere univoco e sorretto da specifica intenzione ricognitiva, dovendosi escludere tale effetto escludere quando abbia finalità diverse – ha ritenuto che tale valore non potesse nel caso attribuirsi alla richiesta di rateizzazione, valorizzando le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società — già valutate dal giudice di primo grado – a conferma di una diversa volontà da parte del debitore, confermata a pochi mesi di distanza dalla presentazione dell'istanza di trattazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in cui si faceva anche valere l'intervenuta prescrizione.
Dunque la rateizzazione del debito pendente presso il concessionario della riscossione, al pari del pagamento parziale delle stesse somme, non può mai considerarsi alla stregua di un formale ed espresso riconoscimento del debito, così come concepito dal Legislatore.
Sussiste, dunque, interesse ad agire della parte istante.
Ciò premesso, non appaiono contestate le seguenti circostanze: la regolarità della domanda alla CIG Covid 19 di parte ricorrente e le due autorizzazioni concessa dall per CIG COVID 19; le anticipazioni già CP_1 effettuate dall sia negli importi che nelle ore autorizzate, al netto CP_1 di minime discrasie, quantificate in 30,50 ore su 1.110,00 concesse;
il mancato e successivo riconoscimento di quanto regolarmente anticipato ed assolutamente non disconosciuto dall'ente.
In sostanza, l' non contesta il diritto alla fruizione dei benefici in CP_1 oggetto, tant'è che si limita ad invitare La società opponente a ritrasmettere i flussi telematici al fine di una presunta risistemazione e della successiva regolarizzazione telematica della pratica di CIG COVID
19 facendo riferimento a difformità contabili di irrilevante entità che non avrebbero, in ogni caso, giustificato l'emissione dell'avviso di addebito opposto.
A fronte di un sostanziale riconoscimento dell'altrui diritto,
l'opposizione va dunque accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 37120230015281935000.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 2697,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 22/12/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa S. Borrelli