TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2024, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione lavoro nella persona della Dott.ssa Giuseppina Valestra ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1691/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Michele Gesualdi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dalla dott.ssa Debora Infante
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2024, si doleva della mancata Parte_1
percezione per i seguenti periodi:
1 dall'8.2.2021 al 19.2.2021; dal 20.2.2021 all' 1.3.2021; dal 2.3.2021 all'8.3.2021;dal
21.4.2021 al 5.6.2021; dall'6.6.2021 all'11.6.2021; dall'8.11.2021 al 19.11.2021; dal
20.11.2021 al 3.12.2021; dall'4.12.2021 al 21.12.2021; dal 15.2.2022 al 19.3.2022; dal
20.3.2022 al 26.4.2022; dal 27.4.2022 all'8.6.2022; dal 25.5.2022 al 4.6.2022; dal
9.6.2022 al 25.6.2022
-in cui è stato utilizzato dal in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti CP_3 contratti d'insegnamento a tempo determinato- dell'emolumento retributivo denominato “retribuzione professionale docenti” istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001 e ha convenuto in giudizio il al fine di accertare e CP_3
dichiarare il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, nonché del compenso individuale accessorio, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
per l'effetto, ha Controparte_1
chiesto di condannare il al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.582,68 , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il convenuto, si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda perché CP_1
infondata nel merito.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e
2 contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”;
Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Pertanto, nel comparto Scuola, al personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è corrisposta rispettivamente la Retribuzione Professionale Docenti e il
Compenso Individuale Accessorio, previste dall'art 7 del CCNL del 15.03.2001, articolata in tre fasce retributive a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 14 anni di servizio;
da 15 a 27; da 28 anni di servizio in poi).
La predetta norma, nell'individuare i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, esclude il compenso nei confronti degli altri lavoratori a tempo determinato.
La ricorrente si duole fondatamente della disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato e dell'evidente contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4
3 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al 1° comma quanto segue: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale,
a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato e al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.
Viene, quindi, in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze del 13 settembre 2007, C- 307/05, Persona_1
EU:C:2007:509, punto 57; del 22 dicembre 2010, e Persona_2 Persona_3
C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 54, nonché ordinanza del 22 marzo
2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 62), per Persona_4
cui la differenza di trattamento è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare segnatamente
4 dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenze Sentenza 05 giugno 2018, n. C-574/16).
Avuto riguardo al caso in esame, va condivisa l'affermazione attorea secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente
“temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate, ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
A questo punto, va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 20015/2018) a cui lo Scrivente presta consapevole adesione, secondo cui
“le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
"periodi di servizio inferiori al mese…. in via conclusiva il principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
5 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Di recente, è intervenuta la pronuncia della Cassazione di segno analogo, n. 6293 del
05/03/2020.
Pertanto, deve essere condivisa l'interpretazione enucleata con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
Dalle buste paga prodotte dalla ricorrente, si evince che il Controparte_1
non ha corrisposto gli emolumenti reclamati per i periodi in cui egli ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee e l'Amministrazione non ha offerto alcuna valida ragione del mancato riconoscimento del diritto alla sua corresponsione.
In conclusione, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione professionale per i periodi indicati in ricorso in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti. In ordine al quantum, la correttezza della determinazione dell'importo, in uno all'assenza di specifiche contestazioni contabili, consente di addivenire alla condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente nella misura di €
1.582,68 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94 come modificato dalla pronuncia di costituzionalità n. 459/2000.
6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base alle tariffe professionali vigenti e al valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente e al compenso individuale accessorio per i seguenti periodi dal dall'8.2.2021 al 19.2.2021; dal 20.2.2021 all' 1.3.2021; dal 2.3.2021 all'8.3.2021;dal
21.4.2021 al 5.6.2021; dall'6.6.2021 all'11.6.2021; dall'8.11.2021 al 19.11.2021; dal
20.11.2021 al 3.12.2021; dall'4.12.2021 al 21.12.2021; dal 15.2.2022 al 19.3.2022; dal
20.3.2022 al 26.4.2022; dal 27.4.2022 all'8.6.2022; dal 25.5.2022 al 4.6.2022; dal
9.6.2022 al 25.6.2022 in relazione agli incarichi di supplenze temporanee svolti e per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
dell'importo di euro 1.582,68 , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
-Condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 300,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con in solido ai procuratori costituiti.
Potenza, 3.12.2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Giuseppina Valestra
7