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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14/2023 promossa in grado di appello d a
– in persona del legale rappresentante Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
-APPELLANTE –
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Marino. Controparte_1
-APPELLATO-
All'udienza del 12 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 13/7/2022 il G.L. del Tribunale di Marsala, pronunciando in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 [...] ha dichiarato che il ha diritto al computo Parte_1 CP_1 dell'anzianità di servizio maturata dall'11/9/2009 al 31/8/2011 e per l'effetto ha dichiarato che lo stesso ricorrente ha diritto ad essere sottoposto a verifica dell'attività svolta ai fini dell'attribuzione della fascia stipendiale relativa alla complessiva anzianità maturata. Tanto ha statuito il G.L. sul presupposto che: aveva prestato servizio in via continuativa alle dipendenze del sulla CP_1 Pt_1 scorta di plurimi rapporti a termine dall'11/9/2009 al 10/9/2011;
-Il era stato quindi assunto a tempo indeterminato a decorrere dall'1/9/2011 CP_1 senza il riconoscimento dell'anzianità di servizio relativa ai periodi di lavoro pre-ruolo, né gli è stato riconosciuto il trattamento retributivo corrispondente all'anzianità di sevizio maturata. Ravvisata nella disparità nel calcolo dell'anzianità di servizio la violazione dei principi dettati dall'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 199/70/CE in ordine al divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato lavoratori a tempo indeterminato, siccome recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, e considerata l'equivalenza tra le mansioni svolte sotto la vigenza dei contratti a termine e quelle contemplate dal nuovo inquadramento a tempo indeterminato (Ricercatore di III° livello) il G.L. ha quindi ritenuto la sussistenza della dedotta discriminazione e nondimeno ha rilevato che poiché la contrattazione collettiva applicabile al rapporto de quo subordina le progressioni retributive al superamento di valutazioni di professionalità, non ha potuto pronunciare la chiesta condanna al pagamento delle spettanze retributive rivendicate ma soltanto accertare il diritto a prendere parte a tali procedimenti di verifica della professionalità. La sentenza di primo grado è stata appellata dal il quale, anzitutto, ha riproposto Pt_1
l'eccezione di prescrizione quinquennale delle spettanze retributive non esaminata dal Tribunale di Marsala, insistendo sulla rilevanza della questione atteso che il termine di prescrizione di crediti retributivi in materia di rapporti con la P.A. doveva essere ancorato alla data di maturazione del credito coincidente con la data di stipula del contratto a tempo indeterminato. Con un secondo motivo censura di violazione di legge e falsa applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro alla luce della circostanza che , una volta intervenuta la trasformazione dei rapporti a termine con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato , lo scrutinio di legittimità rispetto all'osservanza della direttiva comunitaria doveva essere svolto non soltanto in relazione alla tipologia contrattuale applicata rispetto alla contrattazione a termine bensì anche sulla base della equivalenza tra le mansioni concretamente svolte e quelle oggetto della nuova assunzione. Circostanza quest'ultima che né le allegazioni di parte ricorrente né l'istruzione svolta nel giudizio di primo grado aveva consentito di esplorare così da renderne impossibile la comparazione. Rileva piuttosto che nel corso della contrattazione a termine, a differenza dell'ipotesi dello stabile inquadramento, l'assunzione è “nell'un caso tesa a obiettivi programmatici di un progetto ben individuato, nell'altro tesa a obiettivi propri dei programmi istituzionali dell'ente, senza alcuna limitazione o collocazione ad personam o su un progetto ad hoc”. Resiste in questo grado di giudizio il che chiede il rigetto del gravame. CP_1
Tanto premesso, l'appello è infondato. Deve anzitutto negarsi ingresso all'eccezione di prescrizione reiterata in grado di appello dal sull'erroneo presupposto dell'acclarata sussistenza di un credito retributivo in Pt_1 capo al lavoratore. Viceversa dalla disamina della statuizione di primo grado risulta evidente che il giudice si è astenuto da qualsivoglia pronuncia di carattere economico la quale è stata opportunamente differita e condizionata al superamento delle valutazioni di professionalità cui la contrattazione collettiva di settore subordina gli invocati incrementi retributivi.
Come correttamente rilevato dal G.L. il cuore della decisione della odierna controversia è costituito dalla interpretazione e dalla invocata applicazione nella fattispecie della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/80/Ce in materia di lavoro a termine nella parte in cui essa stabilisce che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive". Si tratta in questo caso di stabilire se nel passaggio senza soluzione di continuità dalla contrattazione a termine all'inquadramento a tempo indeterminato (definito volgarmente
“stabilizzazione”) il lavoratore conservi delle aspettative di carattere giuridico ed economico tutelabili costituite dalla garanzia del riconoscimento dell'anzianità del servizio espletato durante i rapporti a termine con il conseguente diritto alla c.d. ricostruzione di carriera consistente nella collocazione nella fascia retributiva corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata.
A questo proposito il G.L. ha richiamato ed applicato i capo saldi ormai da tempo enunciati in plurimi arresti della S.C. , in ciò che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Cass. n. 27950/2017; Cass. n. 4195 del 19/02/2020). E' sorta pertanto l'esigenza di una disamina comparativa tra le mansioni di istituto e quelle per l'innanzi svolte che ha condivisibilmente superato il vaglio del giudice di primo grado. Non solo e non tanto perché in questo caso la identità del mansionario discende dalla formale corrispondenza tra la qualifica di assunzione a tempo indeterminato e quella ricoperta in forza dei precedenti contratti a termine (Ricercatore di III° livello), ma perché è nella natura della prestazione - del tutto coincidente nei due inquadramenti - il connotato di un'attività di studio e di analisi scientifica degli elementi oggetto dei campi di ricerca che la sola circostanza evocata dall'appellante – a proposito del fatto che nel lavoro a termine risulterebbe l'affidamento di uno specifico progetto di ricerca a fronte della pluralità delle diverse attività di ricerca solte dopo la stabilizzazione – non configura criterio discretivo idoneo a differenziarle sul piano sostanziale della qualità della prestazione. Validamente, quindi, il G.L. ha enucleato dalla compulsazione dei contratti a termine prodotti e dalle caratteristiche proprie delle mansioni di destinazione una piena corrispondenza che legittima l'applicazione del principio di non discriminazione.
Principio questo che è stato poi correttamente calibrato sulla peculiarità degli istituti contrattuali applicabili alla figura professionale in esame , siccome caratterizzata da una carriera non automatica bensì sottoposta a procedure di valutazione cui il ricercatore ha diritto ad essere sottoposto ai fini del riconoscimento degli scatti retributivi invocati (cfr. Cass. n. 7584 del 08/03/2022 per cui la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato. La sola circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce, peraltro, ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19 del 17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato;
in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva in questione sia già avvenuta, anche se ad altri fini;
altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato). Per le ragioni che precedono la sentenza di primo grado merita integrale conferma. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in atti. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. n. 744/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 13 luglio 2022.
Condanna il in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in Pt_1 favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute . Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 12 dicembre 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco