CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 380/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), rappresentata da in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
del procuratore dott.ssa , Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Referza appellante
e
(c.f. e P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Colantoni appellata nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
appellata-contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 640/2021 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 6 ottobre 2021, nel procedimento n. R.G. 3220/2016
L'udienza del 10 dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'11 dicembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., abbreviati in venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti per repliche.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“
1. In parziale riforma della sentenza n. 640/2021 del Tribunale di L'Aquila, R.G. n.
3220/2016, depositata il 6 ottobre 2021, dichiarare che – riclassificato il saldo del rapporto in contestazione – la Banca è creditrice della società CP_1 [...] dell'importo di € 50.449,48 e va mandata assolta da qualsiasi Controparte_1
obbligazione di dare in favore di controparte.
2. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato relativi al presente grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata costituita, in comparsa di costituzione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni necessaria e/o opportuna declaratoria, dichiarare che con la sentenza n. 640/2021 del Tribunale di L'Aquila, resa nel giudizio di prime cure n. 3220/2016 r.g., era riclassificato il saldo del rapporto e, per l'effetto, il debito dell'odierna appellata veniva rideterminato nella misura indicata nella C.T.U. del Dott. in atti o comunque che, riclassificato il saldo del rapporto nella misura Pt_4
indicata nella C.T.U. del Dott. in atti, il debito della odierna appellata veniva Pt_4
rideterminato e ridotto così come specificato nella detta C.T.U..
pag. 2/9 Con vittoria di spese e compensi di causa oltre il 15% rimborso spese forfettarie,
C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 640/2021 pubblicata in data 6 ottobre 2021, il
Tribunale di L'Aquila, in parziale accoglimento della domanda attorea della società accertava il credito in favore dell'attrice e Controparte_1 condannava “… in persona del legale rapp.te p.t., a restituire Controparte_3 [...]
l'importo risultante dalla differenza fra il saldo finale del Controparte_1
conto corrente risultante dagli estratti conto bancari pari ad euro -51.891,17 ed il saldo finale corretto, riconteggiato dal CTU e pari ad € - 50.449,48 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo. c) Dichiara l'illegittimità della segnalazione, se intervenuta, del nominativo della società attrice alla Centrale Rischi e per l'effetto ne ordina l'immediata cancellazione sin dal giorno dell'eventuale iscrizione. d) Compensa le spese di lite. d) Pone a carico definitivo della banca convenuta in persona del suo legale rapp.te p.t., le spese della CTU che liquida in € 2.900,00 oltre cassa di previdenza ed I.V.A. come per legge, a favore del dr. ”. Persona_1
La domanda svolta in primo dall'allora attrice, odierna appellata, era diretta in via preliminare a inibire alla la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca CP_4
d'Italia, in quanto debito illegittimamente ascritto alla società, e nel merito all'accertamento del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento al conto corrente n.
1000/547, epurato dalle illegittime appostazioni operate dall'istituto di credito.
Si era costituita la odierna appellante, contestando quanto argomentato da parte CP_4
attorea e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Veniva svolta consulenza tecnica d'ufficio diretta alla ricostruzione del saldo di conto corrente.
1.1 Il Tribunale di L'Aquila perveniva all'accoglimento parziale della domanda di parte attrice sulla base delle risultanze della espletata ctu in primo grado dalla quale era emerso che:
pag. 3/9 1.2. la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori prevista nel contratto doveva essere dichiarata illegittima fino alla delibera CICR del febbraio 2000, mentre per il periodo successivo la stessa risultava prevista nel contratto modificativo del 2004 nel quale le parti avevano pattuito la periodicità trimestrale;
1.3 in relazione al tasso usura, il Giudice di prime cure rilevava che il TEG non aveva mai superato il tasso soglia fino al 2009, mentre per alcuni trimestri dal 2010 al 2015 era risultato superiore e che correttamente il consulente tecnico d'ufficio aveva tenuto distinti gli interessi e la CMS fino al dicembre 2009 includendo queste ultime nel calcolo del TEG solo per il periodo successivo, arrivando a determinare un esubero pari ad € 897,21;
1.4 per quanto concerne l'anatocismo, il Tribunale rigettava la domanda non essendo stati prodotti gli estratti conto antecedenti all'entrata in vigore della delibera CICR del febbraio 2000, mentre per il periodo successivo la banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale.
1.5 A seguito del riconteggio, il Tribunale riconosceva che il “saldo finale negativo del conto risulta inferiore di € 1441,69 e pertanto – 50.449,48. Tale somma deve essere restituita alla società attrice dall'Istituto di credito. Per quanto sopra l'istanza attorea va accolta in parte e la convenuta condannata alla restituzione della differenza fra il saldo del conto corrente e quello correttamente calcolato dal consulente ….”.
1.6 Il Giudice a quo dichiarava l'illegittimità della segnalazione del nominativo della società attrice alla Centrale rischi, ove effettuata, mentre rigettava la domanda di risarcimento danni in quanto non provata.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila ha proposto appello la
[...]
rappresentata dalla premettendo che con contratto Parte_1 Parte_2
concluso il 10 dicembre 2020 la aveva ceduto pro soluto alla Controparte_2
un portafoglio crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7 della L. n. 130/99, il cui Parte_1
avviso di cessione era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte II) al n.145 del 12 dicembre 2020, e che tra i crediti ceduti rientrava anche il credito vantato dalla B anca nei confronti della società . CP_1
Nel contempo ha contestato la sentenza con un unico motivo di impugnazione, di seguito riassunto.
pag. 4/9 2.1- Con l'unico motivo di doglianza articolato, la impugna la sentenza Parte_1
de qua nella parte in cui il Tribunale, pur facendo proprie le conclusioni della ctu espletata in primo grado, ne avrebbe equivocato il significato, riconoscendo un credito alla società pari “all'importo che esprime, invece, la differenza algebrica tra CP_1
il saldo Banca e il saldo ricalcolato (entrambi di segno negativo)”.
La cessionaria evidenzia, inoltre, che la decisione gravata si risolverebbe anche in un vizio di ultrapetizione dal momento che l'allora attrice, oggi appellata, aveva introdotto una domanda di mero accertamento e non di ripetizione di indebito;
erroneamente, pertanto, il Tribunale, dopo aver rilevato che il saldo finale del conto era inferiore di €
1.441,69 rispetto al saldo e quindi con un importo a debito del correntista di € CP_4
50.449,48, condannava l'istituto di credito alla restituzione della differenza pronunciandosi su una domanda mai posta.
Da ultimo, la si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 2033 Pt_1
c.c. in forza del quale l'obbligazione derivante dall'indebito oggettivo costituisce un debito di valuta e non è soggetto alla rivalutazione monetaria come, al contrario, deciso dal Giudice di prime cure.
2.2 Si è costituita in giudizio l'appellata, società Controparte_1 rappresentndo anch'essa l'incongruenza della statuizione di condanna della banca “alla restituzione della differenza tra il saldo negativo degli estratti conto e quello, del pari negativo, riconteggiato dal CTU”, in quanto non aderente al contenuto dell'elaborato peritale e a quanto domandato in primo grado dalla appellata.
2.3 Con ordinanza del 15 maggio 2024 la Corte, rilevata la mancata partecipazione al presente giudizio della ha ordinato l'integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti di quest'ultima, vertendosi in tema di litisconsorzio processuale.
2.4 Ritualmente citata, non si è costituita in giudizio la cedente Controparte_2
del credito.
3) Motivi della decisione.
3.1. In via preliminare la Corte ritiene di vagliare la legittimazione della Parte_1
o meglio la titolarità giuridica in capo a questa del credito oggetto di cessione;
[...]
pag. 5/9 sebbene non contestata da parte appellata, tuttavia trattandosi di una condizione dell'azione la sua verifica rientra tra i poteri officiosi del giudice adìto.
Al riguardo si evidenzia che secondo costante orientamento della Corte di Cassazione
(confermato di recente con ord. n. 21821/2023) “.. in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 Tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove
i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di quantificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
A seguito dell'esame della documentazione versata in atti da parte della cessionaria, la
Corte ritiene in capo a questa la piena titolarità del credito oggetto di cessione in considerazione del fatto che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene tutti gli elementi utili ai fini della individuazione dei crediti oggetto di cessione, indicando “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti dai Controparte_2
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950
e il 30 giugno 2020 (…).
Tornando al caso di specie, palese risulta l'inclusione del credito vantato nei confronti della appellata tra quelli oggetto di cessione, in considerazione del fatto che il credito è relativo al saldo debitore di conto corrente e ricompreso nel periodo indicato 1950/2020.
Inoltre, agli atti risulta anche la dichiarazione della cedente (doc. n. 4 fascicolo di CP_4
parte appellante) con la quale la cessionaria attesta che i cred iti ventati nei confronti di pag. 6/9 sono inclusi tra quelli oggetto di cessione del 10 dicembre 2020 (Cass. Civ. CP_1
n. 21821/2023).
3.2 Nel merito, la Corte ritiene di dover accogliere l'appello in quanto fondato.
L'appellante cessionaria lamenta, come già evidenziato in precedenza, l'avvenuta condanna in suo danno alla restituzione in favore dell'allora attrice dell'”importo risultante dalla differenza fra il saldo finale del conto corrente risultante dagli estratti conto bancari pari ad euro -51.891,17 ed il saldo finale corretto, riconteggiato dal
CTU e pari ad € -50.449,48 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo”, domanda di ripetizione in realtà non azionata in primo grado.
A parere della Corte risulta evidente il vizio di ultrapetizione nel quale è incorso il
Tribunale essendosi pronunciato su una domanda non formulata dall'allora attrice in primo grado in quanto la domanda introduttiva era diretta esclusivamente all'accertamento della corretta determinazione del saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto presso la epurato dalle asserite illegittime Controparte_2
appostazioni.
A tale conclusione si arriva con la semplice lettura delle conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio avanti il Tribunale di L'Aquila, con le quali l'allora attrice chiedeva: “in via principale - previo accertamento, per le causali di cui in atti, dell'illegittimità per titoli nulli, ovvero senza titolo degli addebiti operati dalla convenuta nei confronti dell'attrice per competenze, remunerazioni e spese esposte negli scalari relativi al conto corrente n. 1000/547, ovvero in eccedenza rispetto alla misura del tasso previsto dalla legge ed alle modalità consentite dalla legislazione e regolamentazione bancaria vigente;
- previo, altresì, accertamento, per la remunerazione del c/c 1000/547 per cui è causa, dell'inesistenza di valida pattuizione, tra attore e convenuta, del tasso d'interesse; dell'interesse superiore alla misura legale;
della c.m.s.; dell'addebito per valute;
della capitalizzazione;
dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti indistintamente al capitale;
di qualsiasi anatocismo delle componenti l'addebitata remunerazione bancaria, che precedono;
- previo accertamento e declaratoria, per le causali di cui in atti, della nullità, in particolare del rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, ai fini della determinazione del tasso d'interesse ultralegale e suo anatocismo;
pag. 7/9 della commissione massimo scoperto e del suo anatocismo;
dell'applicazione del meccanismo di addebito delle valute e del loro anatocismo;
della capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi e del loro anatocismo;
dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti fatta al capitale in modo non proporzionale e del suo anatocismo;
- accertarsi e dichiararsi comunque non dovuta, per le causali di cui in atti, la somma nella misura di € 47.285,08 portata dall'estratto conto/saldo finale al
8.04.2016 e le somme successive nelle date successive, in modo arbitrario ed illegittimo addebitate alla dalla convenuta con le medesime CP_1 Controparte_2
contestate modalità; - previo, in particolare, accertamento, per le causali di cui in atti, della responsabilità della mandataria convenuta ed in danno all'attrice, per il CP_4 grave inadempimento del contratto di mandato per cui è causa e violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede nella resa del conto, mediante illegittimo ed arbitrario esercizio della ritenzione di somme con unilaterale modificazione dell'apertura di credito, per mezzo dell'indebita distrazione ed imputazione, a sconto del preteso e non dovuto passivo a remunerazione bancaria.; - dichiararsi, in applicazione del co.2° art.1815 cod.civ., non dovuto dall'attrice alcun interesse a qualsiasi titolo addebitato e preteso dalla convenuta;
- accertarsi che i saldi CP_4
dichiarati dalla sul conto corrente n. 1000/547 sono saldi non veri Controparte_2
in linea capitale e quindi non reali né liquidi ed esigibili e conseguentemente accertare
e dichiarare mediante apposita ed espletanda consulenza tecnica d'ufficio il reale dare ed avere tra le parti ovvero il reale saldo del dare ed avere”.
Nessuna domanda di ripetizione d'indebito era stata proposta.
Inoltre, appare evidente che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato le conclusioni della espletata ctu nella quale il Consulente tecnico aveva accertato “Il saldo finale del c/c alla data del 31/5/17, determinato in allegato n.5, è pari ad € -
50.449,48, a debito del correntista, inferiore di € 1.441,69 rispetto a quello risultante dall'estratto conto bancario (-51.891,17)” (pag. 14 ctu) arrivando così ad affermare in risposta al quesito n. 3 che “Alla data del 31/5/17, la differenza tra il saldo del c/c risultante dagli estratti conto e quello determinato dallo scrivente è pari ad € 1.441,69,
a favore del correntista. Il credito finale della banca risulterebbe quindi pari ad €
50.449,48” (pag. 15, ctu).
pag. 8/9 L'appello deve essere accolto.
4. In considerazione del comportamento processuale delle parti anche in considerazione delle difese svolte dall'appellata che, in sostanza, ha aderito a quanto argomentato dall'appellante, la Corte ritiene di poter compensare le spese di lite.
4.1 Non si rinviene, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione dell'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 640/2021 resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 6 ottobre 2021, nei confronti di e di , ogni Controparte_1 Controparte_2
altra istanza disattesa:
1) in accoglimento del proposto appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, accerta e dichiara che il rapporto di conto corrente n. 1000/547 alla data del 31 maggio 2017 recava un saldo a favore della pari Controparte_2 ad € 50.449,48, revocando la statuizione di condanna a favore di
[...]
Controparte_1
2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in remoto il 23 gennaio 2025
Consigliere est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 380/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), rappresentata da in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
del procuratore dott.ssa , Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Referza appellante
e
(c.f. e P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Colantoni appellata nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
appellata-contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 640/2021 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 6 ottobre 2021, nel procedimento n. R.G. 3220/2016
L'udienza del 10 dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'11 dicembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., abbreviati in venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti per repliche.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“
1. In parziale riforma della sentenza n. 640/2021 del Tribunale di L'Aquila, R.G. n.
3220/2016, depositata il 6 ottobre 2021, dichiarare che – riclassificato il saldo del rapporto in contestazione – la Banca è creditrice della società CP_1 [...] dell'importo di € 50.449,48 e va mandata assolta da qualsiasi Controparte_1
obbligazione di dare in favore di controparte.
2. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato relativi al presente grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata costituita, in comparsa di costituzione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni necessaria e/o opportuna declaratoria, dichiarare che con la sentenza n. 640/2021 del Tribunale di L'Aquila, resa nel giudizio di prime cure n. 3220/2016 r.g., era riclassificato il saldo del rapporto e, per l'effetto, il debito dell'odierna appellata veniva rideterminato nella misura indicata nella C.T.U. del Dott. in atti o comunque che, riclassificato il saldo del rapporto nella misura Pt_4
indicata nella C.T.U. del Dott. in atti, il debito della odierna appellata veniva Pt_4
rideterminato e ridotto così come specificato nella detta C.T.U..
pag. 2/9 Con vittoria di spese e compensi di causa oltre il 15% rimborso spese forfettarie,
C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 640/2021 pubblicata in data 6 ottobre 2021, il
Tribunale di L'Aquila, in parziale accoglimento della domanda attorea della società accertava il credito in favore dell'attrice e Controparte_1 condannava “… in persona del legale rapp.te p.t., a restituire Controparte_3 [...]
l'importo risultante dalla differenza fra il saldo finale del Controparte_1
conto corrente risultante dagli estratti conto bancari pari ad euro -51.891,17 ed il saldo finale corretto, riconteggiato dal CTU e pari ad € - 50.449,48 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo. c) Dichiara l'illegittimità della segnalazione, se intervenuta, del nominativo della società attrice alla Centrale Rischi e per l'effetto ne ordina l'immediata cancellazione sin dal giorno dell'eventuale iscrizione. d) Compensa le spese di lite. d) Pone a carico definitivo della banca convenuta in persona del suo legale rapp.te p.t., le spese della CTU che liquida in € 2.900,00 oltre cassa di previdenza ed I.V.A. come per legge, a favore del dr. ”. Persona_1
La domanda svolta in primo dall'allora attrice, odierna appellata, era diretta in via preliminare a inibire alla la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca CP_4
d'Italia, in quanto debito illegittimamente ascritto alla società, e nel merito all'accertamento del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento al conto corrente n.
1000/547, epurato dalle illegittime appostazioni operate dall'istituto di credito.
Si era costituita la odierna appellante, contestando quanto argomentato da parte CP_4
attorea e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Veniva svolta consulenza tecnica d'ufficio diretta alla ricostruzione del saldo di conto corrente.
1.1 Il Tribunale di L'Aquila perveniva all'accoglimento parziale della domanda di parte attrice sulla base delle risultanze della espletata ctu in primo grado dalla quale era emerso che:
pag. 3/9 1.2. la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori prevista nel contratto doveva essere dichiarata illegittima fino alla delibera CICR del febbraio 2000, mentre per il periodo successivo la stessa risultava prevista nel contratto modificativo del 2004 nel quale le parti avevano pattuito la periodicità trimestrale;
1.3 in relazione al tasso usura, il Giudice di prime cure rilevava che il TEG non aveva mai superato il tasso soglia fino al 2009, mentre per alcuni trimestri dal 2010 al 2015 era risultato superiore e che correttamente il consulente tecnico d'ufficio aveva tenuto distinti gli interessi e la CMS fino al dicembre 2009 includendo queste ultime nel calcolo del TEG solo per il periodo successivo, arrivando a determinare un esubero pari ad € 897,21;
1.4 per quanto concerne l'anatocismo, il Tribunale rigettava la domanda non essendo stati prodotti gli estratti conto antecedenti all'entrata in vigore della delibera CICR del febbraio 2000, mentre per il periodo successivo la banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale.
1.5 A seguito del riconteggio, il Tribunale riconosceva che il “saldo finale negativo del conto risulta inferiore di € 1441,69 e pertanto – 50.449,48. Tale somma deve essere restituita alla società attrice dall'Istituto di credito. Per quanto sopra l'istanza attorea va accolta in parte e la convenuta condannata alla restituzione della differenza fra il saldo del conto corrente e quello correttamente calcolato dal consulente ….”.
1.6 Il Giudice a quo dichiarava l'illegittimità della segnalazione del nominativo della società attrice alla Centrale rischi, ove effettuata, mentre rigettava la domanda di risarcimento danni in quanto non provata.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila ha proposto appello la
[...]
rappresentata dalla premettendo che con contratto Parte_1 Parte_2
concluso il 10 dicembre 2020 la aveva ceduto pro soluto alla Controparte_2
un portafoglio crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7 della L. n. 130/99, il cui Parte_1
avviso di cessione era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte II) al n.145 del 12 dicembre 2020, e che tra i crediti ceduti rientrava anche il credito vantato dalla B anca nei confronti della società . CP_1
Nel contempo ha contestato la sentenza con un unico motivo di impugnazione, di seguito riassunto.
pag. 4/9 2.1- Con l'unico motivo di doglianza articolato, la impugna la sentenza Parte_1
de qua nella parte in cui il Tribunale, pur facendo proprie le conclusioni della ctu espletata in primo grado, ne avrebbe equivocato il significato, riconoscendo un credito alla società pari “all'importo che esprime, invece, la differenza algebrica tra CP_1
il saldo Banca e il saldo ricalcolato (entrambi di segno negativo)”.
La cessionaria evidenzia, inoltre, che la decisione gravata si risolverebbe anche in un vizio di ultrapetizione dal momento che l'allora attrice, oggi appellata, aveva introdotto una domanda di mero accertamento e non di ripetizione di indebito;
erroneamente, pertanto, il Tribunale, dopo aver rilevato che il saldo finale del conto era inferiore di €
1.441,69 rispetto al saldo e quindi con un importo a debito del correntista di € CP_4
50.449,48, condannava l'istituto di credito alla restituzione della differenza pronunciandosi su una domanda mai posta.
Da ultimo, la si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 2033 Pt_1
c.c. in forza del quale l'obbligazione derivante dall'indebito oggettivo costituisce un debito di valuta e non è soggetto alla rivalutazione monetaria come, al contrario, deciso dal Giudice di prime cure.
2.2 Si è costituita in giudizio l'appellata, società Controparte_1 rappresentndo anch'essa l'incongruenza della statuizione di condanna della banca “alla restituzione della differenza tra il saldo negativo degli estratti conto e quello, del pari negativo, riconteggiato dal CTU”, in quanto non aderente al contenuto dell'elaborato peritale e a quanto domandato in primo grado dalla appellata.
2.3 Con ordinanza del 15 maggio 2024 la Corte, rilevata la mancata partecipazione al presente giudizio della ha ordinato l'integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti di quest'ultima, vertendosi in tema di litisconsorzio processuale.
2.4 Ritualmente citata, non si è costituita in giudizio la cedente Controparte_2
del credito.
3) Motivi della decisione.
3.1. In via preliminare la Corte ritiene di vagliare la legittimazione della Parte_1
o meglio la titolarità giuridica in capo a questa del credito oggetto di cessione;
[...]
pag. 5/9 sebbene non contestata da parte appellata, tuttavia trattandosi di una condizione dell'azione la sua verifica rientra tra i poteri officiosi del giudice adìto.
Al riguardo si evidenzia che secondo costante orientamento della Corte di Cassazione
(confermato di recente con ord. n. 21821/2023) “.. in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 Tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove
i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di quantificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
A seguito dell'esame della documentazione versata in atti da parte della cessionaria, la
Corte ritiene in capo a questa la piena titolarità del credito oggetto di cessione in considerazione del fatto che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene tutti gli elementi utili ai fini della individuazione dei crediti oggetto di cessione, indicando “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti dai Controparte_2
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950
e il 30 giugno 2020 (…).
Tornando al caso di specie, palese risulta l'inclusione del credito vantato nei confronti della appellata tra quelli oggetto di cessione, in considerazione del fatto che il credito è relativo al saldo debitore di conto corrente e ricompreso nel periodo indicato 1950/2020.
Inoltre, agli atti risulta anche la dichiarazione della cedente (doc. n. 4 fascicolo di CP_4
parte appellante) con la quale la cessionaria attesta che i cred iti ventati nei confronti di pag. 6/9 sono inclusi tra quelli oggetto di cessione del 10 dicembre 2020 (Cass. Civ. CP_1
n. 21821/2023).
3.2 Nel merito, la Corte ritiene di dover accogliere l'appello in quanto fondato.
L'appellante cessionaria lamenta, come già evidenziato in precedenza, l'avvenuta condanna in suo danno alla restituzione in favore dell'allora attrice dell'”importo risultante dalla differenza fra il saldo finale del conto corrente risultante dagli estratti conto bancari pari ad euro -51.891,17 ed il saldo finale corretto, riconteggiato dal
CTU e pari ad € -50.449,48 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo”, domanda di ripetizione in realtà non azionata in primo grado.
A parere della Corte risulta evidente il vizio di ultrapetizione nel quale è incorso il
Tribunale essendosi pronunciato su una domanda non formulata dall'allora attrice in primo grado in quanto la domanda introduttiva era diretta esclusivamente all'accertamento della corretta determinazione del saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto presso la epurato dalle asserite illegittime Controparte_2
appostazioni.
A tale conclusione si arriva con la semplice lettura delle conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio avanti il Tribunale di L'Aquila, con le quali l'allora attrice chiedeva: “in via principale - previo accertamento, per le causali di cui in atti, dell'illegittimità per titoli nulli, ovvero senza titolo degli addebiti operati dalla convenuta nei confronti dell'attrice per competenze, remunerazioni e spese esposte negli scalari relativi al conto corrente n. 1000/547, ovvero in eccedenza rispetto alla misura del tasso previsto dalla legge ed alle modalità consentite dalla legislazione e regolamentazione bancaria vigente;
- previo, altresì, accertamento, per la remunerazione del c/c 1000/547 per cui è causa, dell'inesistenza di valida pattuizione, tra attore e convenuta, del tasso d'interesse; dell'interesse superiore alla misura legale;
della c.m.s.; dell'addebito per valute;
della capitalizzazione;
dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti indistintamente al capitale;
di qualsiasi anatocismo delle componenti l'addebitata remunerazione bancaria, che precedono;
- previo accertamento e declaratoria, per le causali di cui in atti, della nullità, in particolare del rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, ai fini della determinazione del tasso d'interesse ultralegale e suo anatocismo;
pag. 7/9 della commissione massimo scoperto e del suo anatocismo;
dell'applicazione del meccanismo di addebito delle valute e del loro anatocismo;
della capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi e del loro anatocismo;
dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti fatta al capitale in modo non proporzionale e del suo anatocismo;
- accertarsi e dichiararsi comunque non dovuta, per le causali di cui in atti, la somma nella misura di € 47.285,08 portata dall'estratto conto/saldo finale al
8.04.2016 e le somme successive nelle date successive, in modo arbitrario ed illegittimo addebitate alla dalla convenuta con le medesime CP_1 Controparte_2
contestate modalità; - previo, in particolare, accertamento, per le causali di cui in atti, della responsabilità della mandataria convenuta ed in danno all'attrice, per il CP_4 grave inadempimento del contratto di mandato per cui è causa e violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede nella resa del conto, mediante illegittimo ed arbitrario esercizio della ritenzione di somme con unilaterale modificazione dell'apertura di credito, per mezzo dell'indebita distrazione ed imputazione, a sconto del preteso e non dovuto passivo a remunerazione bancaria.; - dichiararsi, in applicazione del co.2° art.1815 cod.civ., non dovuto dall'attrice alcun interesse a qualsiasi titolo addebitato e preteso dalla convenuta;
- accertarsi che i saldi CP_4
dichiarati dalla sul conto corrente n. 1000/547 sono saldi non veri Controparte_2
in linea capitale e quindi non reali né liquidi ed esigibili e conseguentemente accertare
e dichiarare mediante apposita ed espletanda consulenza tecnica d'ufficio il reale dare ed avere tra le parti ovvero il reale saldo del dare ed avere”.
Nessuna domanda di ripetizione d'indebito era stata proposta.
Inoltre, appare evidente che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato le conclusioni della espletata ctu nella quale il Consulente tecnico aveva accertato “Il saldo finale del c/c alla data del 31/5/17, determinato in allegato n.5, è pari ad € -
50.449,48, a debito del correntista, inferiore di € 1.441,69 rispetto a quello risultante dall'estratto conto bancario (-51.891,17)” (pag. 14 ctu) arrivando così ad affermare in risposta al quesito n. 3 che “Alla data del 31/5/17, la differenza tra il saldo del c/c risultante dagli estratti conto e quello determinato dallo scrivente è pari ad € 1.441,69,
a favore del correntista. Il credito finale della banca risulterebbe quindi pari ad €
50.449,48” (pag. 15, ctu).
pag. 8/9 L'appello deve essere accolto.
4. In considerazione del comportamento processuale delle parti anche in considerazione delle difese svolte dall'appellata che, in sostanza, ha aderito a quanto argomentato dall'appellante, la Corte ritiene di poter compensare le spese di lite.
4.1 Non si rinviene, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione dell'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 640/2021 resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 6 ottobre 2021, nei confronti di e di , ogni Controparte_1 Controparte_2
altra istanza disattesa:
1) in accoglimento del proposto appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, accerta e dichiara che il rapporto di conto corrente n. 1000/547 alla data del 31 maggio 2017 recava un saldo a favore della pari Controparte_2 ad € 50.449,48, revocando la statuizione di condanna a favore di
[...]
Controparte_1
2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in remoto il 23 gennaio 2025
Consigliere est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 9/9