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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/11/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 533 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del
24.09.2025 e vertente tra
(C.F.: ) in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di tutore di (C.F.: , Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), , Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: e (C.F.: C.F._2 Parte_5
) rappresentanti e difesi dall'avv. Renato NARETTO;
C.F._4 attori e cod. fisc. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti
Dott. e Dott. rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo Fossati e dall'Avv. Daniel
S.G. Fossati;
convenuta nonché
residente in 10080 Rivara (TO), Borgata Ponte n. 8, C.F.: CP_4
C.F._5 convenuto contumace
OGGETTO: Responsabilità sinistro stradale
CONCLUSIONI
1 All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per gli attori: “IN VIA PRINCIPALE Richiamano le conclusioni di cui all'Atto di
Citazione, che per comodità vengono qui trascritte: – condannare Controparte_1
P. I.V.A.: con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), via
[...] P.IVA_2
Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_4 residente in 10080 Rivara (TO), Borgata Ponte n. 8, C.F.: , al C.F._5 risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni patrimoniali Parte_2 da lui subiti in conseguenza del citato sinistro quantificabili in € 276.883,81, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa del giudicante; – condannare Controparte_1 CP_4 come sopra individuati, al risarcimento del danno parentale patito dai signori
in proprio e nella qualità di tutore del sig. Parte_1 Parte_2
e così
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quantificato per i motivi di cui in narrativa: - moglie convivente signora € Parte_3
270.000,00 residui - figlia non convivente signora € 210.000,00 Parte_1 residui - sorella non convivente signora € 120.000,00 - genero non Parte_4 convivente signor € 120.000,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione Parte_5 monetaria, ovvero in altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa del giudicante; – Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali come per legge, comprensive di quelle relative agli importi anticipati a titolo di danno parentale a moglie e figlia
(rispettivamente € 80.000,00 ed € 50.000,00). IN VIA SUBORDINATA Richiamano il contenuto della proposta transattiva reiteratamente avanzata (ben 4 volte) ed alla quale non è mai seguito alcun riscontro da parte dalla convenuta, che per comodità viene qui trascritto: – condannare P. I.V.A.: Controparte_1
, con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e residente in 10080 CP_4
Rivara (TO), Borgata Ponte n. 8, C.F.: , al risarcimento in favore C.F._5 del Sig. di tutti i danni patrimoniali da lui subiti in Parte_2 conseguenza del citato sinistro calcolato sulla base della produzione documentale in atti e così giustificato: - € 26.926,33 spese per rimozione barriere architettoniche (V. Doc. 13, Doc. 17 e
Doc. 18) oltre ad € 3.000,00 quale importo per dieci anni manutenzione annuale ascensore (V.
2 Docc. da 19 a 22) per complessivi € 29.926,33; - € 10.320,00 quale spesa per il giardiniere per dieci anni (dal sinistro in cui aveva 70 anni alla speranza media di vita di 80 Parte_2 anni) calcolato su una media degli importi annuali (V. Docc. 14, 23,24,25,26); - €
171.721,20 per spese stipendio e contributi previdenziali badante per dieci anni di attività (V.
Doc. n. 15); - € 30.230,00 per spese visite mediche e fisioterapista, calcolate per dieci anni sulla base dell'anno 2021. Per un totale di € 242.197,53, a cui decurtare il 20% (pari ad €
48.439,51) a titolo di concorso a carico del sig. per un importo di € Parte_2
193.758,02 arrotondato per difetto ad € 193.000,00 (circa € 84.000,00 in meno rispetto alla citazione). – condannare e Controparte_1 CP_4
, come sopra individuati, al risarcimento del danno parentale patito dai signori
[...]
in proprio e nella qualità di tutore del sig. Parte_1 Parte_2
e così
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quantificato: moglie convivente: danno da perdita parentale della Parte_3 moglie convivente nelle tabelle Milano 2024, calcolato nel valore medio, pari ad €
309.000,00, a cui decurtare il 20% (pari ad € 61.800,00) a titolo di concorso a carico del sig. oltre alla decurtazione di € 80.000,00 già ricevuti, per una Parte_2 somma residua di € 167.200,00 arrotondata per difetto ad € 167.000,00 (€ 103.000,00 in meno rispetto alla citazione). figlia non convivente: Parte_1 danno da perdita parentale della figlia non convivente nelle tabelle Milano 2024, calcolato nel valore medio, pari ad € 262.000,00, a cui decurtare il 20% (pari ad € 52.400,00) a titolo di concorso a carico del sig. oltre alla decurtazione di € Parte_2
50.000,00 già ricevuti, per un residuo di € 159.600,00 arrotondato per difetto ad €
159.000,00 (€ 52.000,00 in meno rispetto alla citazione). Parte_4 sorella non convivente: danno da perdita parentale della sorella nelle tabelle Milano
2024, calcolato nel valore medio, pari ad € 86.600,00, a cui decurtare il 20% (pari ad
€ 17.320,00) a titolo di concorso a carico del sig. per un importo di € Parte_2
69.280,00 arrotondato per difetto ad € 69.000,00 (€ 51.000,00 in meno rispetto alla citazione). genero non convivente: rinuncia al risarcimento del Parte_5 danno parentale, nonostante anche la sua vita sia stata sconvolta dal sinistro, in quanto sua moglie (figlia di impiega tutti i fine settimana, insieme a Parte_2 Pt_3
(moglie di , a prestare assistenza in sostituzione della badante. In
[...] Parte_2
Parte_ ogni caso, a fronte del comportamento processuale della convenuta, che ha avanzato proposte transattive nonostante il reiterato invito del Giudice, con vittoria di spese di lite,
3 comprensive di quelle relative agli importi anticipati a titolo di danno parentale a moglie e figlia
(rispettivamente € 80.000,00 ed € 50.000,00) sinora mai corrisposte allo scrivente. IN VIA
ISTRUTTORIA Richiamano - le istanze istruttorie avanzate nelle memorie ex art. 171 ter, numeri 2 e 3, C.p.c. in atti, - le opposizioni alle istanze istruttorie della convenuta ed alle eccezioni avanzate dalla medesima sulle istanze attoree”; per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA Disporre ex art. 213 c.p.c. presso l e la Regione, ordine CP_5 di esibizione della documentazione relativa alla posizione previdenziale del Signor Parte_2 con specifica indicazione di tutte le somme erogate, percepite e percipiende da quest'ultimo a titolo di accompagnamento e/o di pensione di invalidità e/o di ogni eventuale ulteriore sussidio a seguito delle lesioni subite in conseguenza del sinistro occorso in data 10.10.2018; Disporre CTU atta ad accertare
l'esecuzione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, presso l'abitazione del Signor
la loro effettiva necessità in base e in funzione delle condizioni psico-fisiche da Parte_2 quest'ultimo riportate a seguito del sinistro occorso in data 10.10.2018, nonché il costo effettivo di tali opere, tenuto conto degli sgravi fiscali vigenti all'epoca della loro esecuzione. NEL MERITO Accertare, per le ragioni esposte in narrativa, la sussistenza di un concorso di responsabilità del Signor
[...]
nella causazione del sinistro occorso in data 10.10.2018, in misura paritaria a quella del Parte_2
Signor ovvero in quella misura ritenuta più congrua, ma comunque non inferiore al 20 % CP_6
e, per l'effetto Quanto al danno patrimoniale richiesto a favore del Signor Parte_2
Contenere l'onere risarcitorio posto a carico della conchiudente nei limiti del giusto e del provato, nonché tenendo conto del concorso colposo da porsi a carico del Signor e, Parte_2 quindi, nei limiti della sola quota di responsabilità residua effettivamente ascrivibile in capo al
Signor e, in ogni caso, decurtando l'ammontare delle somme eventualmente CP_6 percepite e/o percipiende dal danneggiato a titolo previdenziale, in relazione alle conseguenze dannose al medesimo derivate a seguito del sinistro per cui è causa;
Quanto al danno non patrimoniale richiesto a favore delle Signore e a titolo di Parte_3 Parte_1 danno riflesso: Dato atto che in data 10.03.2022, corrispondeva alla Controparte_1
Signora la somma di € 80.000,00, Dato atto che in data Parte_3 Controparte_1
10.03.2022, corrispondeva alla Signora la somma di € 50.000,00, In via Parte_1 principale Dichiarare tali somme pienamente satisfattive del risarcimento del danno in oggetto, anche tenuto conto del concorso colposo del Signor nella determinazione Parte_2 dell'evento dannoso occorso in data 10.10.2018, nella misura che verrà accertata in corso di causa e comunque non inferiore al 20 % e, per l'effetto Respingere le maggiori pretese risarcitorie
4 ex adverso avanzate, in quanto arbitrarie ed infondate, mandando assolta Controparte_1 da ogni ulteriore pretesa;
Con vittoria di compensi per onorari e spese, generali e di CTU, oltre accessori di legge;
In via subordinata Contenere l'onere risarcitorio posto a carico della conchiudente nei limiti del giusto e del provato, nonché tenendo conto del concorso colposo da porsi
a carico del Signor e, quindi, nei limiti della sola quota di responsabilità Parte_2 residua effettivamente ascrivibile in capo al Signor e, in ogni caso, decurtando le CP_6 somme già corrisposte a favore delle Signore e Con Parte_3 Parte_1 compensazione almeno parziale delle spese. Quanto al danno non patrimoniale richiesto a favore dei Signori e , a titolo di danno riflesso: Respingere, per le Parte_4 Parte_5 ragioni indicate in narrativa, le avversarie pretese in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
Con vittoria di compensi per onorari e spese, generali e di CTU, oltre accessori di legge;
Con osservanza”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e nella qualità di tutore del padre Parte_1 [...]
, unitamente a (coniuge), Parte_2 Parte_3 [...]
(sorella) e (genero), hanno convenuto in Parte_4 Parte_5
giudizio , in qualità di conducente e proprietario CP_4
dell'autovettura Ford Fiesta targata FM843WT, nonché Controparte_1
quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile derivante dalla
[...]
circolazione del medesimo veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Rivarolo Canavese (TO) il giorno 10 ottobre 2018, alle ore 11:25 circa, presso la rotatoria tra corso Vittorio Veneto e via Madre Antonia Maria
Verna.
Secondo la ricostruzione offerta dagli attori, il congiunto
[...]
, alla guida del proprio velocipede Olympia, stava percorrendo la Parte_2
rotatoria in direzione Cascine Bolleri – frazione Sant'Anna, quando è stato urtato dalla portiera posteriore destra dell'autovettura condotta dal sig. , CP_4
che, provenendo da corso Vittorio Veneto, svoltava a destra per imboccare la prima uscita della rotatoria. A seguito dell'urto, il sig. rovinava al Parte_2
5 suolo, riportando lesioni gravissime con prognosi riservata e una invalidità permanente stimata in misura pari al 95%.
Gli attori hanno allegato che, a seguito del sinistro, Controparte_1
ha riconosciuto la responsabilità del proprio assicurato e ha provveduto a liquidare in favore del sig. , a titolo di danno non patrimoniale, la somma Parte_2
di euro 795.000,00, calcolata secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2018.
Successivamente, la compagnia ha corrisposto ulteriori acconti di euro 80.000,00 in favore della moglie e di euro 50.000,00 in favore della figlia Parte_3
, a titolo di danno parentale. Parte_1
Persistendo il dissenso in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale subito dal sig. e del danno parentale iure proprio rivendicato da Parte_2
ciascuno dei familiari, gli attori hanno introdotto il presente giudizio, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle somme residue, come partitamente indicate nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, la compagnia ha dedotto la sussistenza di un concorso di colpa del ciclista nella determinazione del sinistro, evidenziando come la condotta di non fosse conforme alle norme del Codice della Parte_2
Strada, in quanto non avrebbe mantenuto una posizione aderente al margine destro della carreggiata, come prescritto per i velocipedi in rotatoria. La compagina convenuta ha inoltre eccepito l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno parentale per i soggetti non rientranti nella categoria dei “prossimi congiunti”, con particolare riferimento alla sorella e al genero del danneggiato, ritenendo le relative pretese prive di fondamento giuridico e probatorio. Infine, ha contestato la sussistenza e la quantificazione del danno patrimoniale richiesto in favore del sig. , deducendo la genericità delle allegazioni attoree, Parte_2
la mancata prova dell'effettivo esborso e la necessità di detrarre eventuali benefici
6 previdenziali percepiti o percipiendi, riservandosi di formulare istanze istruttorie e di consulenza tecnica sul punto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, svolgimento di prove orali ed espletamento di C.T.U. cinematica, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe ex art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , CP_4
ritualmente citato e non costituito in giudizio.
Venendo al merito, le domanda spiegate dagli attori sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono.
Le allegazioni delle parti, unitamente alla documentazione acquisita in atti, al verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale di Rivarolo Canavese, nonché alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal dr. Persona_1
, consentono di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini che seguono.
[...]
In data 10 ottobre 2018, alle ore 11:25 circa, il sig. Parte_2
percorreva, alla guida del proprio velocipede Olympia, la rotatoria posta all'intersezione tra corso Vittorio Veneto e via Madre Antonia Maria Verna, in
Rivarolo Canavese, in direzione Cascine Bolleri – frazione Sant'Anna. Nella medesima rotatoria si trovava l'autovettura Ford Fiesta targata FM843WT, condotta dal sig. , che, provenendo da corso Vittorio Veneto, CP_4
svoltava a destra per imboccare la prima uscita della rotatoria.
Durante tale manovra, si verificava un impatto tangenziale tra la portiera posteriore destra dell'autovettura e l'estremità sinistra del manubrio del velocipede, che determinava la perdita di equilibrio del ciclista e la sua rovinosa caduta al suolo. A seguito dell'urto, il sig. riportava lesioni Parte_2
gravissime, consistite in un politraumatismo cranico con danno assonale diffuso, fratture craniche multiple, frattura vertebrale D8, afasia, disfagia persistente, compromissione delle funzioni prensile, deambulatoria e visiva, nonché una
7 condizione di totale incapacità di intendere e di volere, con necessità di assistenza continuativa nelle 24 ore.
La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che entrambi i mezzi procedevano a velocità moderata e conforme ai limiti vigenti, ma ha rilevato plurime violazioni del Codice della Strada da parte del conducente , segnatamente: CP_4
• art. 148, commi 2 e 3, CdS: sorpasso effettuato senza accertarsi della possibilità di compiere la manovra in sicurezza e senza mantenere adeguata distanza laterale;
• art. 154, comma 1, lett. a, CdS: svolta a destra senza verificare l'assenza di pericolo o intralcio per altri utenti della strada;
• violazione delle norme generali di prudenza, diligenza e perizia, avendo il conducente contezza della presenza del ciclista e, nonostante ciò, avendo deciso di effettuare il sorpasso in fase di uscita dalla rotatoria.
Tali condotte integrano la causa principale del sinistro, atteso che, come evidenziato dal CTU, il rispetto delle norme sopra richiamate avrebbe con elevata probabilità evitato l'evento dannoso. In particolare, il CTU ha osservato che il conducente , pur avendo visivamente rilevato la presenza del CP_4
ciclista, ha impostato la manovra di svolta senza attendere che il velocipede completasse la propria traiettoria, determinando così l'impatto laterale.
Quanto al comportamento del ciclista, il CTU ha rilevato una violazione dell'art. 143, commi 1 e 2, CdS, per non aver mantenuto la posizione il più possibile aderente al margine destro della carreggiata, nonché dell'art. 154, comma 3, lett. a,
CdS, in quanto, nell'intento di svoltare a destra, non si è tenuto sul margine destro della rotatoria. Tale condotta, pur non essendo causa esclusiva del sinistro, costituisce concausa nella sua verificazione, in quanto una posizione più corretta del velocipede avrebbe, con buona probabilità, evitato il contatto tra i mezzi.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. – che trova applicazione anche nel caso in 8 cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta – ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sent. n. 10304 del 05/05/2009, Rv. 607909 – 01).
In termini generali, giova osservare che in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
Del pari, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass.
21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226).
È stato, altresì, affermato che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343).
Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente
(cfr. Cass., 15/09/2020, n. 19115).
Si perviene a tali conclusioni “in quanto di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., opera pur sempre sul piano causale, e deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza
9 causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha” (Cass., n. 19115 del 2020; in senso conforme
Cass. ord. n. 34163 del 21.11.2022).
Nel caso in esame, la consulenza tecnica ha consentito di accertare con sufficiente attendibilità le condotte dei soggetti coinvolti e il grado delle rispettive responsabilità, con conseguente superamento della presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.
Con particolare al possibile punto d'urto tra i mezzi, circostanza che assume particolare rilievo in ordine al concorso di colpa dell'attore sia pur in misura sensibilmente inferiore, il CTU, nel ricontrare in modo puntuale ed efficace le osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, ha osservato come i lievi danni subiti dai mezzi ed in particolare dal velocipede (“lievi rigature lungo il telaio”) conducano ad escludere che “il velocipede possa essere stato “sbalzato alcuni metri più in là”, altrimenti si sarebbero riscontrati danni maggiori e certamente più rilevanti”, concludendo che “la probabile zona d'urto non si possa trovare troppo distante dalla psf del velocipede”.
Inoltre, il consulente ha ulteriormente supportato le predette conclusioni, osservando “che il contatto tra autovettura e velocipede ha generato una rotazione oraria del manubrio di quest'ultimo, circostanza da cui si ricava che, prima di cadere, il velocipede ha modificato la propria traiettoria verso destra. Se il contatto fosse avvenuto sull'estremo margine destro della rotatoria, la psf del velocipede si sarebbe dovuta trovare nei pressi del margine esterno della carreggiata”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover attribuire la responsabilità principale del sinistro al conducente , nella misura CP_4
dell'80%, e al ciclista , nella misura del 20%, in applicazione del Parte_2
principio del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Venendo ad esaminare il danno non patrimoniale richiesto da , Parte_1
e , rispettivamente figlia, moglie e sorella del Parte_3 Parte_4
10 danneggiato, si richiama l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 9556 del 01.07.2002 secondo cui la sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile. Un pregiudizio di questo tipo, consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente potrà essere provato in concreto con le prove c.d. storiche. L'esistenza del danno in esame, pertanto, di norma non potrà che avvenire con ricorso alle c.d. prove critiche, prima fra tutte la prova presuntiva (art. 2727 c.c.).
Il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza interiore non può certo ridursi ad un acritico automatismo, per cui provata l'esistenza della lesione personale, se ne debba inferire automaticamente l'esistenza d'un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria. Tuttavia, se da un lato la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa deve pur sempre essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. La prova presuntiva, infatti, in null'altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 17058 del 11.07.2017; in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2788 del 31/01/2019). Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, quel ragionamento il giudice deve comunque farlo: vuoi per trarne la prova che cerca;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato.
Nel caso in esame, nel corso del giudizio non hanno formato oggetto di contestazione ovvero risultano provate, oltre al rapporto di coniugio e parentela, le seguenti circostanze:
- che la vittima è stata ricoverata in ospedale per lungo periodo ed ha subito lesioni gravissime;
- che la medesima fosse convivente con la moglie.
11 Tali circostanze costituiscono altrettanti "fatti", ovviamente decisivi, che devono essere presi in considerazione per trarne le debite conclusioni ai sensi degli artt. 2727
e 2729 c.c., ovverosia la sussistenza del danno lamentato dai prossimi congiunti.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno
"iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute.
Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. III, 8 aprile 2020 n. 7748; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 23300 del 28/08/2024).
Tenuto conto delle lesioni permanenti gravissime subite dall'attore, della sua dipendenza in futuro per tutte le attività dell'ordinaria esistenza e della sostanziale recisione del rapporto con i congiunti, si ritiene di poter stimare l'importo dovuto a ciascuno dei congiunti nella misura del 75% di quanto riconosciuto dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per l'ipotesi di perdita del rapporto parentale.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al giudice di merito la facoltà di utilizzare le tabelle del Tribunale di Milano anche nell'ipotesi di lesione del rapporto parentale, osservando come che nella loro più recente versione le medesime si sono adeguate alle indicazioni della Suprema Corte “prevedendo una liquidazione “a punti
“in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al
12 caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022; cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023).
Con specifico riferimento al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale l'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano aveva predisposto un sistema tabellare che ha avuto larga diffusione sul territorio nazionale, come si evince dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche per la liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano
(cfr. par.
3.2.5. Cass. n. 12408/2011).
Tuttavia, in questo caso, differentemente da quanto previsto per il danno biologico, non si è fatto ricorso alla tecnica del punto variabile, ma si è prevista fino all'anno 2021 una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili, in particolare: della sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, dell'età della vittima primaria e secondaria.
Sulla base di questi parametri sono stati identificati dei valori edittali massimi e minimi, differenziati a seconda del rapporto di parentela sussistente tra danneggiato e congiunto deceduto.
La tecnica di liquidazione del danno prescelta è stata però censurata dalla
Cassazione di Cassazione, con sentenza n. 10579/2021, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa.
In particolare, sono stati individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale:
esso “si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza” (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra € 168.250,00 e € 336.500,00)”;
13 non si fa ricorso al criterio del punto variabile, utile a circoscrivere l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e ad assicurare uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
In considerazione di tali limiti e tenuto conto delle direttive impartite dalla
Cassazione con la citata sentenza n. 10579/2021, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha elaborato nuove tabelle integrate a punti sulla perdita del rapporto parentale.
Tale sistema tabellare prevede, a seconda che la perdita sia riferita alla relazione tra genitori/figli/coniuge ed assimilati oppure al legame tra fratelli/nipoti, una forbice di valori monetari, un “valore punto” e un numero massimo di punti attribuibili
(salvo casi eccezionali).
Viene attribuito un punteggio per ognuno dei seguenti parametri (i primi quattro, di natura oggettiva;
il quinto di natura soggettiva):
1) età della vittima primaria;
2) età della vittima secondaria;
3) convivenza;
4) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”
(€ 3.365,00 oppure € 1.461,20), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Tale tabella deve essere impiegata nel caso di specie per la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi della tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass. ord. n. 13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza n. 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa).
Passando quindi alla concreta liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale facendo applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti”, si
14 devono riconoscere a 77 punti, ad 63 punti ed a Parte_3 Parte_1
49 punti. Parte_4
Facendo, dunque, applicazione delle nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2024, operando la riduzione in ragione del concorso di colpa del danneggiato e detraendo gli acconti rispettivamente ricevuti, il danno da lesione del rapporto parentale deve così determinato:
€ 100.688,20 (€ 301.147,00, ridotto sino al 75% in ragione della Parte_3
diversità ontologica tra lesione del rapporto parentale e perdita dello stesso, ridotto in ragione del concorso di responsabilità nella misura del 20% e infine detratto l'acconto ricevuto pari ad e 80.000,00);
€ 97.835,80 (€ 246.393,00, ridotto sino al 75% in ragione della Parte_1
diversità ontologica tra lesione del rapporto parentale e perdita dello stesso, ridotto in ragione del concorso di responsabilità nella misura del 20% e infine detratto l'acconto ricevuto pari ad € 50.000,00);
€ 49.921,20 (€ 83.202,00, ridotto sino al 75% in ragione della Parte_4
diversità ontologica tra lesione del rapporto parentale e perdita dello stesso, ridotto in ragione del concorso di responsabilità nella misura del 20%.
Su tale importo, già liquidato in moneta attuale, vanno calcolati gli interessi legali.
Alla complessiva somma liquidata in conto capitale deve essere, inoltre, aggiunto,
a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
A tal uopo, quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei citati indici ISTAT. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data dell'illecito, e sulla somma così ottenuta, progressivamente 15 rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Deve, di contro, essere respinta la domanda spiegata al medesimo titolo da Pt_5
.
[...]
In proposito giova ricordare che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr.
Cass. n. 4253 del 16.03.2012).
Il suddetto orientamento che prestava particolare rilievo al requisito della convivenza
è stato successivamente in parte integrato dagli ermellini ritenendolo non più presupposto per l'accesso al risarcimento dei parenti non stretti, ma quale elemento di valutazione, di conferma dell'intensità del vincolo affettivo. In tal senso si è espressa la Cassazione in sentenza n. 21230 del 20/10/2016 “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni- nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e
16 rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ed in Ordinanza n. 29332 del 07/12/2017 “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento
l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Diversamente, non vi sono margini di accesso al risarcimento per soggetti privi di legami di sangue o di relazioni parentali connotate da particolare intensità affettiva con la vittima primaria (come nel caso della cognata, dello zio non di sangue, dei cugini).
Lo scrivente ritiene, pertanto, di valorizzare esclusivamente quei legami di sangue che, indipendentemente dalla convivenza, si siano caratterizzati per una comprovata intensità affettiva e solidarietà familiare. Peraltro, nel caso di specie, l'allegazione svolta da si è incentrata, anche in astratto, sulla sofferenza patita non Parte_5
già direttamente dal medesimo per la lesione del rapporto con il suocero, bensì, in via assolutamente prevalente, sul dolore indirettamente subito per il turbamento emotivo della consorte, conseguente all'attuale stato di salute del padre. Tale circostanza, se da un lato rafforza le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alla domanda proposta da
, dall'altro non consente di riconoscere in capo al una Parte_1 Pt_5
autonoma voce di danno risarcibile.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio in ordine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito da Parte_7
17 Ogni determinazione sulle spese di lite è rimessa all'esito del giudizio attesa la natura non definitiva della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 533/2024 R.G., così provvede:
accerta e dichiara che il sinistro stradale per cui è causa è imputabile nella misura dell'80% a carico del convenuto e nella misura del 20% a CP_4
carico dell'attore ; Parte_2
in parziale accoglimento delle domande spiegate dagli attori, condanna
[...]
e la in persona del legale CP_4 Controparte_1
rappresentate pro tempore, al pagamento in via solidale tra loro a titolo di danno non patrimoniale delle seguenti somme oltre interessi come in motivazione:
€ 100.688,20 in favore di Parte_3
€ 97.835,80 in favore di;
Parte_1
€ 49.921,20 in favore di;
Parte_4
rigetta la domanda spiegata da;
Parte_5
spese al definitivo;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il supplemento istruttorio.
Così deciso in Ivrea, il 10 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 533 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del
24.09.2025 e vertente tra
(C.F.: ) in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di tutore di (C.F.: , Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), , Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: e (C.F.: C.F._2 Parte_5
) rappresentanti e difesi dall'avv. Renato NARETTO;
C.F._4 attori e cod. fisc. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti
Dott. e Dott. rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo Fossati e dall'Avv. Daniel
S.G. Fossati;
convenuta nonché
residente in 10080 Rivara (TO), Borgata Ponte n. 8, C.F.: CP_4
C.F._5 convenuto contumace
OGGETTO: Responsabilità sinistro stradale
CONCLUSIONI
1 All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per gli attori: “IN VIA PRINCIPALE Richiamano le conclusioni di cui all'Atto di
Citazione, che per comodità vengono qui trascritte: – condannare Controparte_1
P. I.V.A.: con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), via
[...] P.IVA_2
Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_4 residente in 10080 Rivara (TO), Borgata Ponte n. 8, C.F.: , al C.F._5 risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni patrimoniali Parte_2 da lui subiti in conseguenza del citato sinistro quantificabili in € 276.883,81, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa del giudicante; – condannare Controparte_1 CP_4 come sopra individuati, al risarcimento del danno parentale patito dai signori
in proprio e nella qualità di tutore del sig. Parte_1 Parte_2
e così
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quantificato per i motivi di cui in narrativa: - moglie convivente signora € Parte_3
270.000,00 residui - figlia non convivente signora € 210.000,00 Parte_1 residui - sorella non convivente signora € 120.000,00 - genero non Parte_4 convivente signor € 120.000,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione Parte_5 monetaria, ovvero in altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa del giudicante; – Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali come per legge, comprensive di quelle relative agli importi anticipati a titolo di danno parentale a moglie e figlia
(rispettivamente € 80.000,00 ed € 50.000,00). IN VIA SUBORDINATA Richiamano il contenuto della proposta transattiva reiteratamente avanzata (ben 4 volte) ed alla quale non è mai seguito alcun riscontro da parte dalla convenuta, che per comodità viene qui trascritto: – condannare P. I.V.A.: Controparte_1
, con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e residente in 10080 CP_4
Rivara (TO), Borgata Ponte n. 8, C.F.: , al risarcimento in favore C.F._5 del Sig. di tutti i danni patrimoniali da lui subiti in Parte_2 conseguenza del citato sinistro calcolato sulla base della produzione documentale in atti e così giustificato: - € 26.926,33 spese per rimozione barriere architettoniche (V. Doc. 13, Doc. 17 e
Doc. 18) oltre ad € 3.000,00 quale importo per dieci anni manutenzione annuale ascensore (V.
2 Docc. da 19 a 22) per complessivi € 29.926,33; - € 10.320,00 quale spesa per il giardiniere per dieci anni (dal sinistro in cui aveva 70 anni alla speranza media di vita di 80 Parte_2 anni) calcolato su una media degli importi annuali (V. Docc. 14, 23,24,25,26); - €
171.721,20 per spese stipendio e contributi previdenziali badante per dieci anni di attività (V.
Doc. n. 15); - € 30.230,00 per spese visite mediche e fisioterapista, calcolate per dieci anni sulla base dell'anno 2021. Per un totale di € 242.197,53, a cui decurtare il 20% (pari ad €
48.439,51) a titolo di concorso a carico del sig. per un importo di € Parte_2
193.758,02 arrotondato per difetto ad € 193.000,00 (circa € 84.000,00 in meno rispetto alla citazione). – condannare e Controparte_1 CP_4
, come sopra individuati, al risarcimento del danno parentale patito dai signori
[...]
in proprio e nella qualità di tutore del sig. Parte_1 Parte_2
e così
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quantificato: moglie convivente: danno da perdita parentale della Parte_3 moglie convivente nelle tabelle Milano 2024, calcolato nel valore medio, pari ad €
309.000,00, a cui decurtare il 20% (pari ad € 61.800,00) a titolo di concorso a carico del sig. oltre alla decurtazione di € 80.000,00 già ricevuti, per una Parte_2 somma residua di € 167.200,00 arrotondata per difetto ad € 167.000,00 (€ 103.000,00 in meno rispetto alla citazione). figlia non convivente: Parte_1 danno da perdita parentale della figlia non convivente nelle tabelle Milano 2024, calcolato nel valore medio, pari ad € 262.000,00, a cui decurtare il 20% (pari ad € 52.400,00) a titolo di concorso a carico del sig. oltre alla decurtazione di € Parte_2
50.000,00 già ricevuti, per un residuo di € 159.600,00 arrotondato per difetto ad €
159.000,00 (€ 52.000,00 in meno rispetto alla citazione). Parte_4 sorella non convivente: danno da perdita parentale della sorella nelle tabelle Milano
2024, calcolato nel valore medio, pari ad € 86.600,00, a cui decurtare il 20% (pari ad
€ 17.320,00) a titolo di concorso a carico del sig. per un importo di € Parte_2
69.280,00 arrotondato per difetto ad € 69.000,00 (€ 51.000,00 in meno rispetto alla citazione). genero non convivente: rinuncia al risarcimento del Parte_5 danno parentale, nonostante anche la sua vita sia stata sconvolta dal sinistro, in quanto sua moglie (figlia di impiega tutti i fine settimana, insieme a Parte_2 Pt_3
(moglie di , a prestare assistenza in sostituzione della badante. In
[...] Parte_2
Parte_ ogni caso, a fronte del comportamento processuale della convenuta, che ha avanzato proposte transattive nonostante il reiterato invito del Giudice, con vittoria di spese di lite,
3 comprensive di quelle relative agli importi anticipati a titolo di danno parentale a moglie e figlia
(rispettivamente € 80.000,00 ed € 50.000,00) sinora mai corrisposte allo scrivente. IN VIA
ISTRUTTORIA Richiamano - le istanze istruttorie avanzate nelle memorie ex art. 171 ter, numeri 2 e 3, C.p.c. in atti, - le opposizioni alle istanze istruttorie della convenuta ed alle eccezioni avanzate dalla medesima sulle istanze attoree”; per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA Disporre ex art. 213 c.p.c. presso l e la Regione, ordine CP_5 di esibizione della documentazione relativa alla posizione previdenziale del Signor Parte_2 con specifica indicazione di tutte le somme erogate, percepite e percipiende da quest'ultimo a titolo di accompagnamento e/o di pensione di invalidità e/o di ogni eventuale ulteriore sussidio a seguito delle lesioni subite in conseguenza del sinistro occorso in data 10.10.2018; Disporre CTU atta ad accertare
l'esecuzione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, presso l'abitazione del Signor
la loro effettiva necessità in base e in funzione delle condizioni psico-fisiche da Parte_2 quest'ultimo riportate a seguito del sinistro occorso in data 10.10.2018, nonché il costo effettivo di tali opere, tenuto conto degli sgravi fiscali vigenti all'epoca della loro esecuzione. NEL MERITO Accertare, per le ragioni esposte in narrativa, la sussistenza di un concorso di responsabilità del Signor
[...]
nella causazione del sinistro occorso in data 10.10.2018, in misura paritaria a quella del Parte_2
Signor ovvero in quella misura ritenuta più congrua, ma comunque non inferiore al 20 % CP_6
e, per l'effetto Quanto al danno patrimoniale richiesto a favore del Signor Parte_2
Contenere l'onere risarcitorio posto a carico della conchiudente nei limiti del giusto e del provato, nonché tenendo conto del concorso colposo da porsi a carico del Signor e, Parte_2 quindi, nei limiti della sola quota di responsabilità residua effettivamente ascrivibile in capo al
Signor e, in ogni caso, decurtando l'ammontare delle somme eventualmente CP_6 percepite e/o percipiende dal danneggiato a titolo previdenziale, in relazione alle conseguenze dannose al medesimo derivate a seguito del sinistro per cui è causa;
Quanto al danno non patrimoniale richiesto a favore delle Signore e a titolo di Parte_3 Parte_1 danno riflesso: Dato atto che in data 10.03.2022, corrispondeva alla Controparte_1
Signora la somma di € 80.000,00, Dato atto che in data Parte_3 Controparte_1
10.03.2022, corrispondeva alla Signora la somma di € 50.000,00, In via Parte_1 principale Dichiarare tali somme pienamente satisfattive del risarcimento del danno in oggetto, anche tenuto conto del concorso colposo del Signor nella determinazione Parte_2 dell'evento dannoso occorso in data 10.10.2018, nella misura che verrà accertata in corso di causa e comunque non inferiore al 20 % e, per l'effetto Respingere le maggiori pretese risarcitorie
4 ex adverso avanzate, in quanto arbitrarie ed infondate, mandando assolta Controparte_1 da ogni ulteriore pretesa;
Con vittoria di compensi per onorari e spese, generali e di CTU, oltre accessori di legge;
In via subordinata Contenere l'onere risarcitorio posto a carico della conchiudente nei limiti del giusto e del provato, nonché tenendo conto del concorso colposo da porsi
a carico del Signor e, quindi, nei limiti della sola quota di responsabilità Parte_2 residua effettivamente ascrivibile in capo al Signor e, in ogni caso, decurtando le CP_6 somme già corrisposte a favore delle Signore e Con Parte_3 Parte_1 compensazione almeno parziale delle spese. Quanto al danno non patrimoniale richiesto a favore dei Signori e , a titolo di danno riflesso: Respingere, per le Parte_4 Parte_5 ragioni indicate in narrativa, le avversarie pretese in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
Con vittoria di compensi per onorari e spese, generali e di CTU, oltre accessori di legge;
Con osservanza”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e nella qualità di tutore del padre Parte_1 [...]
, unitamente a (coniuge), Parte_2 Parte_3 [...]
(sorella) e (genero), hanno convenuto in Parte_4 Parte_5
giudizio , in qualità di conducente e proprietario CP_4
dell'autovettura Ford Fiesta targata FM843WT, nonché Controparte_1
quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile derivante dalla
[...]
circolazione del medesimo veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Rivarolo Canavese (TO) il giorno 10 ottobre 2018, alle ore 11:25 circa, presso la rotatoria tra corso Vittorio Veneto e via Madre Antonia Maria
Verna.
Secondo la ricostruzione offerta dagli attori, il congiunto
[...]
, alla guida del proprio velocipede Olympia, stava percorrendo la Parte_2
rotatoria in direzione Cascine Bolleri – frazione Sant'Anna, quando è stato urtato dalla portiera posteriore destra dell'autovettura condotta dal sig. , CP_4
che, provenendo da corso Vittorio Veneto, svoltava a destra per imboccare la prima uscita della rotatoria. A seguito dell'urto, il sig. rovinava al Parte_2
5 suolo, riportando lesioni gravissime con prognosi riservata e una invalidità permanente stimata in misura pari al 95%.
Gli attori hanno allegato che, a seguito del sinistro, Controparte_1
ha riconosciuto la responsabilità del proprio assicurato e ha provveduto a liquidare in favore del sig. , a titolo di danno non patrimoniale, la somma Parte_2
di euro 795.000,00, calcolata secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2018.
Successivamente, la compagnia ha corrisposto ulteriori acconti di euro 80.000,00 in favore della moglie e di euro 50.000,00 in favore della figlia Parte_3
, a titolo di danno parentale. Parte_1
Persistendo il dissenso in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale subito dal sig. e del danno parentale iure proprio rivendicato da Parte_2
ciascuno dei familiari, gli attori hanno introdotto il presente giudizio, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle somme residue, come partitamente indicate nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, la compagnia ha dedotto la sussistenza di un concorso di colpa del ciclista nella determinazione del sinistro, evidenziando come la condotta di non fosse conforme alle norme del Codice della Parte_2
Strada, in quanto non avrebbe mantenuto una posizione aderente al margine destro della carreggiata, come prescritto per i velocipedi in rotatoria. La compagina convenuta ha inoltre eccepito l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno parentale per i soggetti non rientranti nella categoria dei “prossimi congiunti”, con particolare riferimento alla sorella e al genero del danneggiato, ritenendo le relative pretese prive di fondamento giuridico e probatorio. Infine, ha contestato la sussistenza e la quantificazione del danno patrimoniale richiesto in favore del sig. , deducendo la genericità delle allegazioni attoree, Parte_2
la mancata prova dell'effettivo esborso e la necessità di detrarre eventuali benefici
6 previdenziali percepiti o percipiendi, riservandosi di formulare istanze istruttorie e di consulenza tecnica sul punto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, svolgimento di prove orali ed espletamento di C.T.U. cinematica, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe ex art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , CP_4
ritualmente citato e non costituito in giudizio.
Venendo al merito, le domanda spiegate dagli attori sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono.
Le allegazioni delle parti, unitamente alla documentazione acquisita in atti, al verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale di Rivarolo Canavese, nonché alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal dr. Persona_1
, consentono di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini che seguono.
[...]
In data 10 ottobre 2018, alle ore 11:25 circa, il sig. Parte_2
percorreva, alla guida del proprio velocipede Olympia, la rotatoria posta all'intersezione tra corso Vittorio Veneto e via Madre Antonia Maria Verna, in
Rivarolo Canavese, in direzione Cascine Bolleri – frazione Sant'Anna. Nella medesima rotatoria si trovava l'autovettura Ford Fiesta targata FM843WT, condotta dal sig. , che, provenendo da corso Vittorio Veneto, CP_4
svoltava a destra per imboccare la prima uscita della rotatoria.
Durante tale manovra, si verificava un impatto tangenziale tra la portiera posteriore destra dell'autovettura e l'estremità sinistra del manubrio del velocipede, che determinava la perdita di equilibrio del ciclista e la sua rovinosa caduta al suolo. A seguito dell'urto, il sig. riportava lesioni Parte_2
gravissime, consistite in un politraumatismo cranico con danno assonale diffuso, fratture craniche multiple, frattura vertebrale D8, afasia, disfagia persistente, compromissione delle funzioni prensile, deambulatoria e visiva, nonché una
7 condizione di totale incapacità di intendere e di volere, con necessità di assistenza continuativa nelle 24 ore.
La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che entrambi i mezzi procedevano a velocità moderata e conforme ai limiti vigenti, ma ha rilevato plurime violazioni del Codice della Strada da parte del conducente , segnatamente: CP_4
• art. 148, commi 2 e 3, CdS: sorpasso effettuato senza accertarsi della possibilità di compiere la manovra in sicurezza e senza mantenere adeguata distanza laterale;
• art. 154, comma 1, lett. a, CdS: svolta a destra senza verificare l'assenza di pericolo o intralcio per altri utenti della strada;
• violazione delle norme generali di prudenza, diligenza e perizia, avendo il conducente contezza della presenza del ciclista e, nonostante ciò, avendo deciso di effettuare il sorpasso in fase di uscita dalla rotatoria.
Tali condotte integrano la causa principale del sinistro, atteso che, come evidenziato dal CTU, il rispetto delle norme sopra richiamate avrebbe con elevata probabilità evitato l'evento dannoso. In particolare, il CTU ha osservato che il conducente , pur avendo visivamente rilevato la presenza del CP_4
ciclista, ha impostato la manovra di svolta senza attendere che il velocipede completasse la propria traiettoria, determinando così l'impatto laterale.
Quanto al comportamento del ciclista, il CTU ha rilevato una violazione dell'art. 143, commi 1 e 2, CdS, per non aver mantenuto la posizione il più possibile aderente al margine destro della carreggiata, nonché dell'art. 154, comma 3, lett. a,
CdS, in quanto, nell'intento di svoltare a destra, non si è tenuto sul margine destro della rotatoria. Tale condotta, pur non essendo causa esclusiva del sinistro, costituisce concausa nella sua verificazione, in quanto una posizione più corretta del velocipede avrebbe, con buona probabilità, evitato il contatto tra i mezzi.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. – che trova applicazione anche nel caso in 8 cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta – ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sent. n. 10304 del 05/05/2009, Rv. 607909 – 01).
In termini generali, giova osservare che in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
Del pari, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass.
21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226).
È stato, altresì, affermato che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343).
Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente
(cfr. Cass., 15/09/2020, n. 19115).
Si perviene a tali conclusioni “in quanto di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., opera pur sempre sul piano causale, e deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza
9 causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha” (Cass., n. 19115 del 2020; in senso conforme
Cass. ord. n. 34163 del 21.11.2022).
Nel caso in esame, la consulenza tecnica ha consentito di accertare con sufficiente attendibilità le condotte dei soggetti coinvolti e il grado delle rispettive responsabilità, con conseguente superamento della presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.
Con particolare al possibile punto d'urto tra i mezzi, circostanza che assume particolare rilievo in ordine al concorso di colpa dell'attore sia pur in misura sensibilmente inferiore, il CTU, nel ricontrare in modo puntuale ed efficace le osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, ha osservato come i lievi danni subiti dai mezzi ed in particolare dal velocipede (“lievi rigature lungo il telaio”) conducano ad escludere che “il velocipede possa essere stato “sbalzato alcuni metri più in là”, altrimenti si sarebbero riscontrati danni maggiori e certamente più rilevanti”, concludendo che “la probabile zona d'urto non si possa trovare troppo distante dalla psf del velocipede”.
Inoltre, il consulente ha ulteriormente supportato le predette conclusioni, osservando “che il contatto tra autovettura e velocipede ha generato una rotazione oraria del manubrio di quest'ultimo, circostanza da cui si ricava che, prima di cadere, il velocipede ha modificato la propria traiettoria verso destra. Se il contatto fosse avvenuto sull'estremo margine destro della rotatoria, la psf del velocipede si sarebbe dovuta trovare nei pressi del margine esterno della carreggiata”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover attribuire la responsabilità principale del sinistro al conducente , nella misura CP_4
dell'80%, e al ciclista , nella misura del 20%, in applicazione del Parte_2
principio del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Venendo ad esaminare il danno non patrimoniale richiesto da , Parte_1
e , rispettivamente figlia, moglie e sorella del Parte_3 Parte_4
10 danneggiato, si richiama l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 9556 del 01.07.2002 secondo cui la sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile. Un pregiudizio di questo tipo, consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente potrà essere provato in concreto con le prove c.d. storiche. L'esistenza del danno in esame, pertanto, di norma non potrà che avvenire con ricorso alle c.d. prove critiche, prima fra tutte la prova presuntiva (art. 2727 c.c.).
Il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza interiore non può certo ridursi ad un acritico automatismo, per cui provata l'esistenza della lesione personale, se ne debba inferire automaticamente l'esistenza d'un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria. Tuttavia, se da un lato la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa deve pur sempre essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. La prova presuntiva, infatti, in null'altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 17058 del 11.07.2017; in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2788 del 31/01/2019). Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, quel ragionamento il giudice deve comunque farlo: vuoi per trarne la prova che cerca;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato.
Nel caso in esame, nel corso del giudizio non hanno formato oggetto di contestazione ovvero risultano provate, oltre al rapporto di coniugio e parentela, le seguenti circostanze:
- che la vittima è stata ricoverata in ospedale per lungo periodo ed ha subito lesioni gravissime;
- che la medesima fosse convivente con la moglie.
11 Tali circostanze costituiscono altrettanti "fatti", ovviamente decisivi, che devono essere presi in considerazione per trarne le debite conclusioni ai sensi degli artt. 2727
e 2729 c.c., ovverosia la sussistenza del danno lamentato dai prossimi congiunti.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno
"iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute.
Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. III, 8 aprile 2020 n. 7748; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 23300 del 28/08/2024).
Tenuto conto delle lesioni permanenti gravissime subite dall'attore, della sua dipendenza in futuro per tutte le attività dell'ordinaria esistenza e della sostanziale recisione del rapporto con i congiunti, si ritiene di poter stimare l'importo dovuto a ciascuno dei congiunti nella misura del 75% di quanto riconosciuto dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per l'ipotesi di perdita del rapporto parentale.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al giudice di merito la facoltà di utilizzare le tabelle del Tribunale di Milano anche nell'ipotesi di lesione del rapporto parentale, osservando come che nella loro più recente versione le medesime si sono adeguate alle indicazioni della Suprema Corte “prevedendo una liquidazione “a punti
“in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al
12 caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022; cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023).
Con specifico riferimento al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale l'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano aveva predisposto un sistema tabellare che ha avuto larga diffusione sul territorio nazionale, come si evince dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche per la liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano
(cfr. par.
3.2.5. Cass. n. 12408/2011).
Tuttavia, in questo caso, differentemente da quanto previsto per il danno biologico, non si è fatto ricorso alla tecnica del punto variabile, ma si è prevista fino all'anno 2021 una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili, in particolare: della sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, dell'età della vittima primaria e secondaria.
Sulla base di questi parametri sono stati identificati dei valori edittali massimi e minimi, differenziati a seconda del rapporto di parentela sussistente tra danneggiato e congiunto deceduto.
La tecnica di liquidazione del danno prescelta è stata però censurata dalla
Cassazione di Cassazione, con sentenza n. 10579/2021, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa.
In particolare, sono stati individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale:
esso “si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza” (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra € 168.250,00 e € 336.500,00)”;
13 non si fa ricorso al criterio del punto variabile, utile a circoscrivere l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e ad assicurare uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
In considerazione di tali limiti e tenuto conto delle direttive impartite dalla
Cassazione con la citata sentenza n. 10579/2021, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha elaborato nuove tabelle integrate a punti sulla perdita del rapporto parentale.
Tale sistema tabellare prevede, a seconda che la perdita sia riferita alla relazione tra genitori/figli/coniuge ed assimilati oppure al legame tra fratelli/nipoti, una forbice di valori monetari, un “valore punto” e un numero massimo di punti attribuibili
(salvo casi eccezionali).
Viene attribuito un punteggio per ognuno dei seguenti parametri (i primi quattro, di natura oggettiva;
il quinto di natura soggettiva):
1) età della vittima primaria;
2) età della vittima secondaria;
3) convivenza;
4) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”
(€ 3.365,00 oppure € 1.461,20), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Tale tabella deve essere impiegata nel caso di specie per la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi della tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass. ord. n. 13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza n. 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa).
Passando quindi alla concreta liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale facendo applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti”, si
14 devono riconoscere a 77 punti, ad 63 punti ed a Parte_3 Parte_1
49 punti. Parte_4
Facendo, dunque, applicazione delle nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2024, operando la riduzione in ragione del concorso di colpa del danneggiato e detraendo gli acconti rispettivamente ricevuti, il danno da lesione del rapporto parentale deve così determinato:
€ 100.688,20 (€ 301.147,00, ridotto sino al 75% in ragione della Parte_3
diversità ontologica tra lesione del rapporto parentale e perdita dello stesso, ridotto in ragione del concorso di responsabilità nella misura del 20% e infine detratto l'acconto ricevuto pari ad e 80.000,00);
€ 97.835,80 (€ 246.393,00, ridotto sino al 75% in ragione della Parte_1
diversità ontologica tra lesione del rapporto parentale e perdita dello stesso, ridotto in ragione del concorso di responsabilità nella misura del 20% e infine detratto l'acconto ricevuto pari ad € 50.000,00);
€ 49.921,20 (€ 83.202,00, ridotto sino al 75% in ragione della Parte_4
diversità ontologica tra lesione del rapporto parentale e perdita dello stesso, ridotto in ragione del concorso di responsabilità nella misura del 20%.
Su tale importo, già liquidato in moneta attuale, vanno calcolati gli interessi legali.
Alla complessiva somma liquidata in conto capitale deve essere, inoltre, aggiunto,
a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
A tal uopo, quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei citati indici ISTAT. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data dell'illecito, e sulla somma così ottenuta, progressivamente 15 rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Deve, di contro, essere respinta la domanda spiegata al medesimo titolo da Pt_5
.
[...]
In proposito giova ricordare che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr.
Cass. n. 4253 del 16.03.2012).
Il suddetto orientamento che prestava particolare rilievo al requisito della convivenza
è stato successivamente in parte integrato dagli ermellini ritenendolo non più presupposto per l'accesso al risarcimento dei parenti non stretti, ma quale elemento di valutazione, di conferma dell'intensità del vincolo affettivo. In tal senso si è espressa la Cassazione in sentenza n. 21230 del 20/10/2016 “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni- nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e
16 rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ed in Ordinanza n. 29332 del 07/12/2017 “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento
l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Diversamente, non vi sono margini di accesso al risarcimento per soggetti privi di legami di sangue o di relazioni parentali connotate da particolare intensità affettiva con la vittima primaria (come nel caso della cognata, dello zio non di sangue, dei cugini).
Lo scrivente ritiene, pertanto, di valorizzare esclusivamente quei legami di sangue che, indipendentemente dalla convivenza, si siano caratterizzati per una comprovata intensità affettiva e solidarietà familiare. Peraltro, nel caso di specie, l'allegazione svolta da si è incentrata, anche in astratto, sulla sofferenza patita non Parte_5
già direttamente dal medesimo per la lesione del rapporto con il suocero, bensì, in via assolutamente prevalente, sul dolore indirettamente subito per il turbamento emotivo della consorte, conseguente all'attuale stato di salute del padre. Tale circostanza, se da un lato rafforza le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alla domanda proposta da
, dall'altro non consente di riconoscere in capo al una Parte_1 Pt_5
autonoma voce di danno risarcibile.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio in ordine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito da Parte_7
17 Ogni determinazione sulle spese di lite è rimessa all'esito del giudizio attesa la natura non definitiva della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 533/2024 R.G., così provvede:
accerta e dichiara che il sinistro stradale per cui è causa è imputabile nella misura dell'80% a carico del convenuto e nella misura del 20% a CP_4
carico dell'attore ; Parte_2
in parziale accoglimento delle domande spiegate dagli attori, condanna
[...]
e la in persona del legale CP_4 Controparte_1
rappresentate pro tempore, al pagamento in via solidale tra loro a titolo di danno non patrimoniale delle seguenti somme oltre interessi come in motivazione:
€ 100.688,20 in favore di Parte_3
€ 97.835,80 in favore di;
Parte_1
€ 49.921,20 in favore di;
Parte_4
rigetta la domanda spiegata da;
Parte_5
spese al definitivo;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il supplemento istruttorio.
Così deciso in Ivrea, il 10 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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