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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 1768/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to BENCIVINNI CINZIA CALOGERA)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.05.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza e del riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato, sicché ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 11.06.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida al 75%, con decorrenza da un anno antecedente l'accertamento medico-legale condotto dal CTU nel mese di febbraio 2025 (mese di febbraio 2024), ma non possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/1992 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per intero, visto il parziale accoglimento della domanda.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente
[...]
è invalida al 75%, con decorrenza da un anno antecedente l'accertamento Parte_1 medico-legale condotto dal CTU nel mese di febbraio 2025 (mese di febbraio 2024), ma non possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992; compensa per intero le spese di lite, visto il parziale accoglimento dell'opposizione; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 11.06.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 1768/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to BENCIVINNI CINZIA CALOGERA)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.05.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza e del riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato, sicché ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 11.06.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida al 75%, con decorrenza da un anno antecedente l'accertamento medico-legale condotto dal CTU nel mese di febbraio 2025 (mese di febbraio 2024), ma non possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/1992 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per intero, visto il parziale accoglimento della domanda.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente
[...]
è invalida al 75%, con decorrenza da un anno antecedente l'accertamento Parte_1 medico-legale condotto dal CTU nel mese di febbraio 2025 (mese di febbraio 2024), ma non possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992; compensa per intero le spese di lite, visto il parziale accoglimento dell'opposizione; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 11.06.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)