Articolo 195 ter del Codice delle assicurazioni private
Articolo 195 bisArticolo 196
Versione
23 aprile 2008
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Versione
30 giugno 2015
Art. 195-ter. ( Imprese di riassicurazione di Stati terzi ) 1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell' ((IVASS)) per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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