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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/04/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9822/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 20/10/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il
CP_ Tribunale di Napoli Nord, in funzione di GL, chiedendo di condannare l a pagargli, tramite il Fondo di Garanzia, la somma di € 2.610,00 a titolo di ultima mensilità lavorata e non retribuita, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite.
Deduceva: di aver lavorato dal 12.09.2014 al 23.02.2015, alle dipendenze della
[...]
dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Napoli Nord (n.135 del CP_3
08.10.2016); di aver tempestivamente fatto domanda di ammissione al passivo;
che il
Giudice Delegato aveva ammesso al passivo l'intero credito del ricorrente pari ad €.
617,05 a titolo di TFR ed €.2.610,00 a titolo di mensilità di febbraio 2015; che, divenuto
1 definitivo lo stato passivo in data 4.01.2024, il ricorrente aveva fatto domanda di pagamento al Fondo di Garanzia;
che, in data in data 19.04.2024, l aveva inviato CP_2
mandato di pagamento del TFR e comunicazione di rigetto dei crediti di lavoro (art.2 D.Lgs
80/92) perché “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del
Fondo”; che il ricorrente, con istanza di riesame inviata a mezzo pec il 02.05.2024, rappresentava di aver diritto all'ultima mensilità, allegando il decreto ingiuntivo n. 694/2015 del Tribunale Napoli nord-Sezione lavoro-, depositato nell'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro ed avente ad oggetto la richiesta di spettanze lavorative, compresa l'ultima mensilità; che l'istante, in data 06.06.2024, aveva proposto ricorso al Comitato
Provinciale rimasto senza alcun riscontro;
che, con delibera n.2413640 del CP_2
03.07.2024, l gli aveva comunicato il rigetto del Comitato provinciale perché il CP_2
periodo 01.01.2015/23.02.2015 non era coperto.
Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. CP_ L' restava contumace.
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 24.4.2025 e, disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione scritta di parte ricorrente entro il termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
Invero, il Fondo di Garanzia ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del tfr spettante al lavoratore e delle ultime tre mensilità non percepite.
Presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia sono: a) l'apertura di una procedura concorsuale per il datore di lavoro;
b) la cessazione del rapporto di lavoro;
c) l'esistenza CP_ del credito rimasto insoluto;
d) l'ammissione del credito allo stato passivo (cfr. Circ. n.
53 del 7.3.07).
Nel caso di specie, siffatti presupposti sono tutti documentalmente provati.
Il fatto stesso che il credito del ricorrente sia stato ammesso al passivo dimostra senza ombra di dubbio che detto credito è rimasto insoluto (e dunque non è stato versato dal datore).
CP_ Peraltro, una volta divenuto definitivo lo stato passivo, l è tenuto a pagare il tfr e/o le ultime tre mensilità delle retribuzioni ivi ammesse.
La somma pretesa a titolo di ultima mensilità non percepita (di febbraio 2015) risulta precisata nel ricorso per ingiunzione di pagamento e nel relativo decreto di accoglimento
2 del Tribunale di Napoli Nord, versato in atti nonché nell'istanza di ammissione allo stato passivo - interamente accolta.
Alcuna decadenza è maturata: invero, il rapporto di lavoro dell'istante risulta cessato il
23.02.2015 (v. ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord, in atti) e il decreto ingiuntivo n. 694/2015 (avente ad oggetto il riconoscimento dell'ultima mensilità) risulta emesso il 25.8.2015 e quindi il relativo ricorso per ingiunzione di pagamento è stato depositato entro il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 4 d.l.
n. 384/92.
E' noto, invero, che “il Fondo di garanzia (istituito presso l e dal medesimo gestito, ai CP_2
sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 e del D.Lgs. n. 80 del 1992) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95) la data, non già di apertura della procedura concorsuale, ma di proposizione della domanda ad essa volta, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito non dipendente da eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato (tra i quali potrebbe collocarsi anche l'istanza di fallimento), ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22621; Cass.
19 maggio 2008, n. 12634; Cass. 24 agosto 2018, n. 2166; Cass. 29 luglio 2020, n.
16249);
3.1. in particolare, è stato sottolineato come l'esigenza di effettività della garanzia, sottesa alla Direttiva comunitaria n. 81/1997, attuata dalla normativa in esame, risulterebbe frustrata, almeno di regola, se il dies a quo del termine, riferito all'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, fissato per la determinazione dei diritti garantiti dalla direttiva restasse ancorato, nonostante la tempestività della domanda di apertura della procedura concorsuale, alla data di apertura effettiva, sebbene questa possa intervenire molto tempo dopo la domanda per motivi che possono essere indipendenti dal comportamento dei lavoratori;
e similmente il principio deve essere applicato, a prescindere dalla soggezione o meno del datore di lavoro a procedure concorsuali, in presenza di iniziative del lavoratore per far valere in giudizio quei diritti, come nel caso di sua attivazione alla richiesta, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un decreto d'ingiunzione (Cass. 1 febbraio 2005, n. 1885, p.ti da 6 a 9 in motivazione, che nella specie ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la
3 domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare detta iniziativa);
3.2. d'altro canto, la verifica del Tribunale fallimentare di non fallibilità dell'imprenditore, a norma dell'art. 15 L. Fall., u.c., costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del T.f.r. e dei crediti di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2 (Cass. 6 settembre 2018, n. 21734), secondo un onere da conformare, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020 e
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2021, n.40178))”. CP_ L' deve, pertanto, essere condannato a pagare al ricorrente, tramite il Fondo di
Garanzia, la somma di € 2.610,00 a titolo di ultima mensilità non percepita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
CP_ Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. l va condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.610,00 a titolo di ultima mensilità non percepita, il tutto oltre interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
condanna l al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore CP_2
antistatario di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.312,00 oltre spese generali e oltre
Iva e cpa come per legge.
Aversa, 26.4.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9822/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 20/10/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il
CP_ Tribunale di Napoli Nord, in funzione di GL, chiedendo di condannare l a pagargli, tramite il Fondo di Garanzia, la somma di € 2.610,00 a titolo di ultima mensilità lavorata e non retribuita, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite.
Deduceva: di aver lavorato dal 12.09.2014 al 23.02.2015, alle dipendenze della
[...]
dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Napoli Nord (n.135 del CP_3
08.10.2016); di aver tempestivamente fatto domanda di ammissione al passivo;
che il
Giudice Delegato aveva ammesso al passivo l'intero credito del ricorrente pari ad €.
617,05 a titolo di TFR ed €.2.610,00 a titolo di mensilità di febbraio 2015; che, divenuto
1 definitivo lo stato passivo in data 4.01.2024, il ricorrente aveva fatto domanda di pagamento al Fondo di Garanzia;
che, in data in data 19.04.2024, l aveva inviato CP_2
mandato di pagamento del TFR e comunicazione di rigetto dei crediti di lavoro (art.2 D.Lgs
80/92) perché “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del
Fondo”; che il ricorrente, con istanza di riesame inviata a mezzo pec il 02.05.2024, rappresentava di aver diritto all'ultima mensilità, allegando il decreto ingiuntivo n. 694/2015 del Tribunale Napoli nord-Sezione lavoro-, depositato nell'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro ed avente ad oggetto la richiesta di spettanze lavorative, compresa l'ultima mensilità; che l'istante, in data 06.06.2024, aveva proposto ricorso al Comitato
Provinciale rimasto senza alcun riscontro;
che, con delibera n.2413640 del CP_2
03.07.2024, l gli aveva comunicato il rigetto del Comitato provinciale perché il CP_2
periodo 01.01.2015/23.02.2015 non era coperto.
Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. CP_ L' restava contumace.
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 24.4.2025 e, disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione scritta di parte ricorrente entro il termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
Invero, il Fondo di Garanzia ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del tfr spettante al lavoratore e delle ultime tre mensilità non percepite.
Presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia sono: a) l'apertura di una procedura concorsuale per il datore di lavoro;
b) la cessazione del rapporto di lavoro;
c) l'esistenza CP_ del credito rimasto insoluto;
d) l'ammissione del credito allo stato passivo (cfr. Circ. n.
53 del 7.3.07).
Nel caso di specie, siffatti presupposti sono tutti documentalmente provati.
Il fatto stesso che il credito del ricorrente sia stato ammesso al passivo dimostra senza ombra di dubbio che detto credito è rimasto insoluto (e dunque non è stato versato dal datore).
CP_ Peraltro, una volta divenuto definitivo lo stato passivo, l è tenuto a pagare il tfr e/o le ultime tre mensilità delle retribuzioni ivi ammesse.
La somma pretesa a titolo di ultima mensilità non percepita (di febbraio 2015) risulta precisata nel ricorso per ingiunzione di pagamento e nel relativo decreto di accoglimento
2 del Tribunale di Napoli Nord, versato in atti nonché nell'istanza di ammissione allo stato passivo - interamente accolta.
Alcuna decadenza è maturata: invero, il rapporto di lavoro dell'istante risulta cessato il
23.02.2015 (v. ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord, in atti) e il decreto ingiuntivo n. 694/2015 (avente ad oggetto il riconoscimento dell'ultima mensilità) risulta emesso il 25.8.2015 e quindi il relativo ricorso per ingiunzione di pagamento è stato depositato entro il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 4 d.l.
n. 384/92.
E' noto, invero, che “il Fondo di garanzia (istituito presso l e dal medesimo gestito, ai CP_2
sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 e del D.Lgs. n. 80 del 1992) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95) la data, non già di apertura della procedura concorsuale, ma di proposizione della domanda ad essa volta, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito non dipendente da eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato (tra i quali potrebbe collocarsi anche l'istanza di fallimento), ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22621; Cass.
19 maggio 2008, n. 12634; Cass. 24 agosto 2018, n. 2166; Cass. 29 luglio 2020, n.
16249);
3.1. in particolare, è stato sottolineato come l'esigenza di effettività della garanzia, sottesa alla Direttiva comunitaria n. 81/1997, attuata dalla normativa in esame, risulterebbe frustrata, almeno di regola, se il dies a quo del termine, riferito all'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, fissato per la determinazione dei diritti garantiti dalla direttiva restasse ancorato, nonostante la tempestività della domanda di apertura della procedura concorsuale, alla data di apertura effettiva, sebbene questa possa intervenire molto tempo dopo la domanda per motivi che possono essere indipendenti dal comportamento dei lavoratori;
e similmente il principio deve essere applicato, a prescindere dalla soggezione o meno del datore di lavoro a procedure concorsuali, in presenza di iniziative del lavoratore per far valere in giudizio quei diritti, come nel caso di sua attivazione alla richiesta, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un decreto d'ingiunzione (Cass. 1 febbraio 2005, n. 1885, p.ti da 6 a 9 in motivazione, che nella specie ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la
3 domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare detta iniziativa);
3.2. d'altro canto, la verifica del Tribunale fallimentare di non fallibilità dell'imprenditore, a norma dell'art. 15 L. Fall., u.c., costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del T.f.r. e dei crediti di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2 (Cass. 6 settembre 2018, n. 21734), secondo un onere da conformare, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020 e
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2021, n.40178))”. CP_ L' deve, pertanto, essere condannato a pagare al ricorrente, tramite il Fondo di
Garanzia, la somma di € 2.610,00 a titolo di ultima mensilità non percepita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
CP_ Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. l va condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.610,00 a titolo di ultima mensilità non percepita, il tutto oltre interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
condanna l al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore CP_2
antistatario di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.312,00 oltre spese generali e oltre
Iva e cpa come per legge.
Aversa, 26.4.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
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