Ordinanza cautelare 16 novembre 2021
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso monumentale San Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione al lavoro domestico protocollo nr. P-PE/L/N/2020100516 EM-DOM_2020, presentata dal sig. -OMISSIS- a favore del ricorrente -OMISSIS-, notificato al predetto -OMISSIS- in data 25.06.2020, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali del procedimento in corso e specificatamente del diniego di rilascio di permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il dott. BI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, il cittadino senegalese -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione al lavoro domestico presentata da -OMISSIS-, nato il [...] in [...]
Quest’ultimo riferisce di aver presentato “ in data 30/9/2009 ” (data da ritenersi errata, risultando in atti che l’istanza è stata presentata il 27 luglio 2020) al Ministro dell’Interno una “ domanda di emersione al lavoro domestico ” (così nel ricorso) in favore di -OMISSIS-, nato in [...] il [...].
Con nota datata 12/5/2021, la Questura di Pescara comunicava al datore di lavoro -OMISSIS- il rigetto dell’istanza, con atto notificatogli in data 25/6/2021. Il parere negativo della Questura veniva motivato sulla base dell’esistenza di sentenze penali di condanna a carico di -OMISSIS-.
Il provvedimento è impugnato tramite i seguenti motivi di diritto.
Primo. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. articolo 33, comma 7, della legge n. 189 del 2002 e del dlgs. N. 3/2007. Violazione dell’art. 234 Trattato CEE. Contrasto con le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità europea dell’8/11/2005 (Lidi Italia spa) e dell’8/11/2007 (Schwibbert).
In sostanza si afferma che la semplice condanna penale non è più sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo, invece, un'analisi della concreta pericolosità dell'interessato, da svolgersi anche alla luce del suo effettivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo del Paese e della durata della sua permanenza nello stesso, con la conseguenza che il provvedimento che non abbia compiuto siffatta indagine, fondandosi unicamente sulla condanna pronunciata con le sentenze penali, è illegittimo.
Si introducono, inoltre, deduzioni in materia di violazione della legge 633/1941, “ ove punisce l’illecita immissione sul mercato di supporti privi del contrassegno SIAE, come contemplata dall’art. 171 ter”. Tali norme sarebbero, si dice, disapplicabili in base alla giurisprudenza euro unitaria di cui alla rubrica del motivo.
Secondo motivo. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato è, si lamenta, del tutto carente di motivazione, non recando né la descrizione delle condotte del -OMISSIS- che hanno portato alle condanne di riferimento né l’indicazione temporale delle condotte medesime.
Terzo motivo. Violazione della L. 241/1990 per mancata comunicazione al lavoratore di avviso di procedimento.
Nel procedimento, si dice, sono coinvolte due diverse situazioni giuridiche soggettive, che fanno capo a due diversi portatori di interesse, il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario. Si critica, quindi, che il preavviso di rigetto, ex art. 10-bis della L. 241/1990, dell’istanza di regolarizzazione è stato comunicato solamente al datore di lavoro.
Si sono costituite per resistere le Amministrazioni in epigrafe, difendendosi con documenti e relazione.
Il ricorso conteneva domanda di sospensiva rigettata con ordinanza n. 262/2021 che ha così motivato, “ RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, risultando, ad un accertamento prima facie, garantita la partecipazione endoprocedimentale come da osservazioni rese dall’interessato sulla comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis legge n. 241/1990 motivata con riferimento a precedenti condanne penali;
che osta all’accoglimento dell’istanza la natura automaticamente ostativa del precedente penale contestato per furto con strappo, che non costituisce un episodio isolato in quanto valutato unitamente alla più recente condanna ex art. 337 c.p.;
che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta, e quanto alle spese di giudizio ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione in ragione della natura delle questioni trattate”.
Alla udienza straordinaria del 17 febbraio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso va respinto in quanto infondato. All’approfondito esame della fase di merito vanno quindi confermate le viste statuizione in punto di fumus boni iuris rese in sede cautelare.
In particolare, il primo motivo di diritto va disatteso, visto il disposto dell’art. 103, comma 10, del D.L. n. 34/2020, secondo cui “ 10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale” .
Nella specie risulta una sentenza penale di condanna emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila il 5/1/2015 di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara per il reato di furto con strappo tentato in data 28 ottobre 2013.
Parimenti risulta un’altra sentenza penale di condanna emessa dalla medesima Corte d’Appello il 6 febbraio 2020 di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 13 settembre 2017 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Inoltre, il certificato dei carichi pendenti del lavoratore reca un procedimento penale in itinere per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.
Pertanto, la Questura di Pescara, alla luce della richiamata disposizione normativa, ha, correttamente, ritenuto che le condanne penali pronunciate nei confronti del ricorrente costituissero effettivamente un indice di pericolosità dello straniero, tenendo anche conto della tipologia dei reati commessi.
Il secondo motivo di ricorso va, parimenti disatteso, in quanto la motivazione, seppur succinta, è riportata nel provvedimento di diniego. Inoltre, mediante la partecipazione al procedimento e in conseguenza dell’accesso agli atti, il ricorrente ha avuto piena consapevolezza delle ragioni ostative al rilascio del permesso richiesto.
Anche il terzo motivo di ricorso non può essere condiviso dato che gli uffici hanno informato entrambi gli interessati al procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per lettere raccomandate A/R, regolarmente ricevute da entrambi gli interessati, rispettivamente, il 16 ottobre 2020 ed il 24 ottobre 2020 (all. 2, dep. 22 ottobre 2021).
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va respinto in quanto le doglianze con esso introdotte si sono rivelate infondate.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, liquidate, tenuto conto della natura della controversia, in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA MA LE, Presidente FF
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
BI IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI IO | NA MA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.