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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2335/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NICASTRO IU, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - P.zza Del Campidoglio N.1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401535710 per gli anni 2018-2023, notificatogli il 07/11/2024, con il quale Roma Capitale ha accertato l'omessa dichiarazione ai fini della TARI e della TEFA con riguardo all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, della superficie di mq. 85 e con tre occupanti, determinando un'imposta dovuta e non versata di € 2.110,73, importo comprensivo degli interessi, oltre alla sanzione di € 1.022,22, per un importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di € 3.141,00.
Il ricorrente deduce:
1) la prescrizione dei tributi per l'anno 2018 per decorso del termine quinquennale;
2) che nell'immobile oggetto di accertamento viene svolta l'attività di studio medico-odontoiatrico, con le conseguenze che: 2.1) nella determinazione della superficie tassabile non si sarebbe dovuto tenere conto della superficie di mq. 54,56, nella quale venivano prodotti rifiuti speciali, al cui smaltimento il ricorrente provvedeva a proprie spese, sicché la superficie tassabile è pari a soli mq. 36,27; 2.2) non si sarebbe dovuto tenere conto del numero degli occupanti;
3) la genericità della motivazione, in quanto priva di «funzionale connessione con il caso concreto oggetto di accertamento».
Per tali ragioni, il ricorrente chiede alla Corte «l'annullamento delle somme non dovute del 2018 ed il conseguente calcolo del tributo per mq 36,27 e senza numero di occupanti».
Roma Capitale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non è fondato.
Nel caso di omessa dichiarazione, il comune ha il potere di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione. Poiché tale termine scade il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo tributario e, quindi, per l'obbligo tributario relativo al
2018, il 30 giugno 2019, ne consegue che Roma Capitale poteva esercitare il proprio potere di accertamento entro il 31 dicembre 2024 (quinto anno successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione). Poiché l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato al ricorrente il 07/11/2024, ne consegue che Roma Capitale ha rispettato i termini di legge.
Il secondo motivo è parzialmente fondato quanto alla superficie tassabile mentre non è fondato quanto al numero degli occupanti.
Quanto alla superficie tassabile, il comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente» (primo periodo). Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova che: a) sulla superficie totale dell'unità immobiliare di
Indirizzo_1, si formano rifiuti speciali in una parte che è pari a mq. 54,56, con la conseguenza la superficie assoggettabile alla TARI e alla TEFA è pari solo a mq. 36,27 (vedi relazione tecnica asseverata a firma dell'architetta Nominativo_1 prodotta in allegato al ricorso); b) lo stesso ricorrente, per gli anni dal 2019 al 2023, provvedeva a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali formati nella superficie di mq. 54,56, avendo affidato tale smaltimento a Società_1 s.p.a. che vi provvedeva concretamente (vedi la dichiarazione di Società_1 s.p.a. prodotta in allegato al ricorso).
Il ricorrente non ha invece fornito la prova di avere provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali formati sulla superficie di mq. 54,56 per l'anno 2018, atteso che la suddetta dichiarazione di
Società_1 s.p.a. non ha riguardo a tale anno ma solo agli anni dal 2019 al 2023.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la superficie assoggettabile alla TARI e alla TEFA per gli anni dal 2019 al 2023 deve essere ridotta a mq. 36,27, con corrispondente riduzione dei due tributi, con i relativi interessi, e delle sanzioni.
Quanto al numero degli occupanti, Roma Capitale ha fatto applicazione dell'art. 13, comma 4, del
Regolamento per la disciplina della TARI, secondo cui: «Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente» (corsivo aggiunto).
Prova contraria che non è stata fornita dal ricorrente.
Il terzo motivo non è fondato, atteso che la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio risulta del tutto idonea a fare comprendere le ragioni della ripresa a tassazione e a consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa avverso le stesse ragioni, come il Ricorrente_1 ha evidentemente potuto fare.
Dalla soccombenza reciproca consegue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, riduce la superficie assoggettabile alla TARI e alla TEFA per gli anni
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 a mq. 36,27, con corrispondente riduzione dei tributi, con i relativi interessi, e delle sanzioni dovuti. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NICASTRO IU, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - P.zza Del Campidoglio N.1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401535710 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401535710 per gli anni 2018-2023, notificatogli il 07/11/2024, con il quale Roma Capitale ha accertato l'omessa dichiarazione ai fini della TARI e della TEFA con riguardo all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, della superficie di mq. 85 e con tre occupanti, determinando un'imposta dovuta e non versata di € 2.110,73, importo comprensivo degli interessi, oltre alla sanzione di € 1.022,22, per un importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di € 3.141,00.
Il ricorrente deduce:
1) la prescrizione dei tributi per l'anno 2018 per decorso del termine quinquennale;
2) che nell'immobile oggetto di accertamento viene svolta l'attività di studio medico-odontoiatrico, con le conseguenze che: 2.1) nella determinazione della superficie tassabile non si sarebbe dovuto tenere conto della superficie di mq. 54,56, nella quale venivano prodotti rifiuti speciali, al cui smaltimento il ricorrente provvedeva a proprie spese, sicché la superficie tassabile è pari a soli mq. 36,27; 2.2) non si sarebbe dovuto tenere conto del numero degli occupanti;
3) la genericità della motivazione, in quanto priva di «funzionale connessione con il caso concreto oggetto di accertamento».
Per tali ragioni, il ricorrente chiede alla Corte «l'annullamento delle somme non dovute del 2018 ed il conseguente calcolo del tributo per mq 36,27 e senza numero di occupanti».
Roma Capitale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non è fondato.
Nel caso di omessa dichiarazione, il comune ha il potere di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione. Poiché tale termine scade il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo tributario e, quindi, per l'obbligo tributario relativo al
2018, il 30 giugno 2019, ne consegue che Roma Capitale poteva esercitare il proprio potere di accertamento entro il 31 dicembre 2024 (quinto anno successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione). Poiché l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato al ricorrente il 07/11/2024, ne consegue che Roma Capitale ha rispettato i termini di legge.
Il secondo motivo è parzialmente fondato quanto alla superficie tassabile mentre non è fondato quanto al numero degli occupanti.
Quanto alla superficie tassabile, il comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente» (primo periodo). Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova che: a) sulla superficie totale dell'unità immobiliare di
Indirizzo_1, si formano rifiuti speciali in una parte che è pari a mq. 54,56, con la conseguenza la superficie assoggettabile alla TARI e alla TEFA è pari solo a mq. 36,27 (vedi relazione tecnica asseverata a firma dell'architetta Nominativo_1 prodotta in allegato al ricorso); b) lo stesso ricorrente, per gli anni dal 2019 al 2023, provvedeva a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali formati nella superficie di mq. 54,56, avendo affidato tale smaltimento a Società_1 s.p.a. che vi provvedeva concretamente (vedi la dichiarazione di Società_1 s.p.a. prodotta in allegato al ricorso).
Il ricorrente non ha invece fornito la prova di avere provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali formati sulla superficie di mq. 54,56 per l'anno 2018, atteso che la suddetta dichiarazione di
Società_1 s.p.a. non ha riguardo a tale anno ma solo agli anni dal 2019 al 2023.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la superficie assoggettabile alla TARI e alla TEFA per gli anni dal 2019 al 2023 deve essere ridotta a mq. 36,27, con corrispondente riduzione dei due tributi, con i relativi interessi, e delle sanzioni.
Quanto al numero degli occupanti, Roma Capitale ha fatto applicazione dell'art. 13, comma 4, del
Regolamento per la disciplina della TARI, secondo cui: «Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente» (corsivo aggiunto).
Prova contraria che non è stata fornita dal ricorrente.
Il terzo motivo non è fondato, atteso che la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio risulta del tutto idonea a fare comprendere le ragioni della ripresa a tassazione e a consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa avverso le stesse ragioni, come il Ricorrente_1 ha evidentemente potuto fare.
Dalla soccombenza reciproca consegue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, riduce la superficie assoggettabile alla TARI e alla TEFA per gli anni
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 a mq. 36,27, con corrispondente riduzione dei tributi, con i relativi interessi, e delle sanzioni dovuti. Spese compensate.