CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
SO ER, TO
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 348/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01D500293-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01D500293-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01D500293-2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01D500293-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01D500293-2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 ha agito ei confronti di Agenzia dell'Entrate per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. THQ01D500293/2024, in materia di IRPEF, add.li IRPEF, IRAP ed IVA, avviso a mezzo del quale sono stati imputati al contribuente maggiori imponibili per l'anno 2017 per complessivi euro 43.700, corrispondenti a movimenti rilevati sui suoi conti correnti, quali versamenti e prelevamenti ritenuti non adeguatamente giustificati perché rinvenienti, secondo l'impostazione su cui poggia l'accertamento erariale, da una presunta attività di intermediazione in ambito agricolo;
essendo è emerso uno stretto rapporto tra il sig. Ricorrente_1 e il sig. Nominativo_1, legale rappresentante della società Società_1 S.R.L.
2. Dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, in relazione all'anno di imposta 2017, il sig. Ricorrente_1 risultava invero percettore sia di redditi pensione che di un reddito di lavoro dipendente, in quanto svolgeva all'epoca la mansione di cantiniere presso la società Società_2 S.r.l.
3.- Il Ricorrente_1 deduce di aver ben illustrato e dimostrato nel corso dei contraddittori che pressoché tutte le movimentazioni oggetto di contestazioni fossero riconducibili a prestiti fatti in un temporaneo momento di necessità agli amici di famiglia, i coniugi Nominativo_2 e Nom3 Nella fattispecie concreta sostiene il sig. Ric1 che non essendo imprenditore né professionista (in effetti svolgeva nel 2017 l'attività di operaio cantiniere), le presunzioni di cui all'art. 32 Dpr 600/73 necessitano di una rafforzata gravità, precisione e concordanza, rispetto a quelle occorrenti per sostenere le tesi erariali nei confronti di professionisti o imprenditori.
4.- Ricorrente1 ha perciò dedotto a fondamento del ricorso tre motivi di impugnazione: 1.- nullità dell'avviso di accertamento per omessa allegazione della documentazione afferente le società Società_1 srl e Società_2 srl, difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000. 2. - nullità dell'avviso di accertamento per erronea e falsa applicazione l'art. 32 del dpr 600/73, errata valutazione in diritto e in merito delle giustificazioni e
contro
-presunzioni proposte dal ricorrente a giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate. 3.- in riferimento alle sanzioni irrogate, richiesta dell'applicazione del principio del favor rei.
L'Ufficio ha resistito al ricorso con articolata memoria con la quale ha richiesto il rigetto di tutti i motivi di ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La Corte dopo la discussione ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
1.1. E' infondato il primo motivo di ricorso col quale si deduce la nullità dell'avviso di accertamento per omessa allegazione della documentazione afferente le società Società_1 Srl e Società_2
Srl, ed il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
La censura è inconferente posto che la contestazione rivolta al ricorrente si fonda esclusivamente sui movimenti di somme emersi dagli estratti conto bancari, sicchè l'avviso di accertamento oggetto del giudizio
è conseguenza esclusiva dello svolgimento di indagini finanziarie svolte ai sensi dell'art. 32 d.p.r. n. 600/73,
a seguito della richiesta e dell'ottenimento di regolare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale.
In nessun modo l'atto impugnato è conseguente all'attività investigativa svolta dalla DIA e dalla Guardia di Finanza nei confronti della società Società_1 Srl.
Il fatto che nelle motivazioni dell'avviso di accertamento si sia dato conto anche delle risultanze di indagini che hanno coinvolto altri soggetti, è stato effettuato al solo fine di ricostruire il contesto da cui hanno preso le mosse le indagini e dentro sui si colloca l'accertamento relativo ai movimenti bancari in entrata ed in uscita nei conti correnti riconducibili al Ricorrente1. Ed è esclusivamente a tali movimenti che il contribuente è stato chiamato ad esercitare il proprio diritto di difesa che, pertanto, non ha subito compressione o limitazione alcuna.
2.- E' pure infondato il secondo motivo di ricorso col quale si contesta l'erronea e falsa applicazione dell'art. 32 d.p.r. n. 600/73, l'errata valutazione in diritto e in merito delle giustificazioni e
contro
-presunzioni proposte dal ricorrente a giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate.
2.1. Allo scopo deve rilevarsi che in fatto non è contestato che il ricorrente fosse un pensionato che lavorava come operaio cantiniere;
nè che i movimenti bancari di cui si tratta fossero riconducibili a redditi da pensione o da lavoro dipendente.
Inoltre sono pure incontestati i versamenti e prelevamenti e le risultanze bancarie acquisite all'esito delle indagini finanziarie ex art 32 dpr 600/73 quantificati in € 43.700,00 (€ 23.400,00 + € 20.300,00), nei seguenti termini ricostruiti dall'Ufficio: “in particolare, nell'anno in questione il sig. Ricorrente_1 aveva versato nei conti a sua disposizione complessivi € 23.400,00 (5.100,00 +18.300,00) di cui: - € 9.600,00 risultavano versati in contanti materialmente dalla moglie del sig. Ricorrente_1, la sig.ra Nominat_4 (la quale non risulta avere altre fonti di reddito se non una pensione minima pari a € 6.524,57 annui, che viene accreditata nel conto corrente n. CC0270000396 acceso presso la Banca_1 Spa); - € 12.500,00 risultavano versati con assegni bancari emessi dal sig. Nominativo_2 a titolo di “restituzione parziale di prestito infruttifero”; al riguardo si rileva che, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, quest'ultimo risultava svolgere, con partita Iva n. P.IVA_1, attività di coltivazione di uva (cod. attività 012100); - € 1.300,00 risultavano versati con assegno bancario emesso dalla sig.ra Nom_5 (suocera del sig. Ric1 ) a titolo di “regalo”; si dà atto che, anche quest'ultima, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione Finanziaria nell'anno 2017, risultava svolgere con partita Iva n. P.IVA_2 attività di colture miste viti- vinicole, olivicole e frutticole (cod. attività 01135).
Parimenti, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, l'Ufficio individuava una serie di
“Prelevamenti”, allo stesso modo non giustificati. In particolare, nell'anno 2017, il sig. Ricorrente_1 aveva emesso assegni passivi ed effettuato prelevamenti dai conti a sua disposizione per complessivi € 20.300,00
(€ 11.300,00 + € 9.000,00) come di seguito specificato: - € 19.000,00 risultavano trasferiti mediante assegni bancari al sig. Nominativo_2 o alla sig.ra Nominativo_3 (moglie di quest'ultimo) a titolo di “prestito infruttifero ad amici di famiglia”; - € 1.300,00 risultavano prelevati in contanti dalla sig.ra Nominativo_4 (moglie del Ricorrente_1) in data 18/09/2017.
Si evidenzia che nella determinazione dell'ammontare dei prelevamenti non giustificati l'Ufficio non ha tenuto conto dei prelevamenti in contanti inferiori a € 1.000,00 giornalieri, come disposto dall'art. 32 comma 1, n.
2 del D.p.r. 600/73”.
2.2. Sotto il profilo giuridico occorre poi rilevare che come ribadito di recente da Cassazione n.24113 del
2024 la “Suprema Corte insegna che, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze” (cfr., ad es., Cass. Sez. 5, n. 13112 del
30/06/2020, Rv. 658392-01).
In ragione di quanto precede, la presunzione “consente all'Amministrazione finanziaria di riferire 'de plano' ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente” (Cass.
Sez. 5, n. 10249 del 26/04/2017, Rv. 644098- 01). Ciò significa che, “qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione
è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (in termini, da ultimo,
Cass. Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016). Donde, “poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione” (Cass. Sez. 6-5, n. 10480 del 03/05/2018)”.
2.3. Ciò posto, deve escludersi che a fronte dei depositi e dei prelevamenti bancari che sono stati accertati in sede di indagini finanziarie come riconducibili al ricorrente, lo stesso Ricorrente_1 abbia mai offerto prova alcuna, tanto meno rigorosa e comunque idonea ad escludere la presunzione legale di redditività stabilita dalla legge.
Tali non possono essere infatti le inconsistenti giustificazioni addotte relative ad asseriti prestiti tra amici e parenti non suffragati da alcun oggettivo elemento di prova, neppure a carattere indiziario.
2.4. Pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/73, i versamenti e i prelevamenti assumono il valore di presunzione di componenti reddituali positive se il contribuente non indica il beneficiario e se non risultano dalle scritture contabili;
ai fini IVA, ai sensi dell'art. 51, comma 2, n. 2 del DPR 633/72, i versamenti non giustificati configurano ricavi “in nero” e i prelevamenti non giustificati acquisti “in nero”, in correlazione con lo svolgimento di una attività di impresa collaterale volta o all'intermediazione nel commercio di prodotti vitivinicoli o all'acquisto e alla rivendita degli stessi.
3.- Deve essere infine disatteso anche il terzo motivo col quale si richiede la rideterminazione della misura delle sanzioni in applicazione del principio del favor rei, ai sensi dell'art. 3 comma 3 d. lgs. n. 472/1997. Tale istanza non può essere accolta perché l'art. 5 del Dlgs 87/2024 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni stabilendo l'irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente introdotte in ambito amministrativo.
In particolare, al citato articolo 5 è previsto che le nuove disposizioni in materia sanzionatoria di cui agli articoli 2, 3 e 4 , si applichino alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Pertanto, il principio del favor rei resta applicabile unicamente per le sanzioni di natura penale o sostanzialmente penale ma non anche per le sanzioni di natura meramente amministrativa in quanto non si alleghino i fattori (c.d. criteri
Engel), stabiliti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) per determinare se una sanzione, pur definita amministrativa dal diritto interno, abbia in realtà un "carattere penale" ( fattori basati sulla qualificazione giuridica interna, natura della sanzione punitiva-deterrente e severità della sanzione) 4.- Per quanto fin qui osservato il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza negli importi liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna il Ricorrente alle spese di lite che liquida in
€ 2.000,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
SO ER, TO
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 348/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01D500293-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01D500293-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01D500293-2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01D500293-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01D500293-2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 ha agito ei confronti di Agenzia dell'Entrate per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. THQ01D500293/2024, in materia di IRPEF, add.li IRPEF, IRAP ed IVA, avviso a mezzo del quale sono stati imputati al contribuente maggiori imponibili per l'anno 2017 per complessivi euro 43.700, corrispondenti a movimenti rilevati sui suoi conti correnti, quali versamenti e prelevamenti ritenuti non adeguatamente giustificati perché rinvenienti, secondo l'impostazione su cui poggia l'accertamento erariale, da una presunta attività di intermediazione in ambito agricolo;
essendo è emerso uno stretto rapporto tra il sig. Ricorrente_1 e il sig. Nominativo_1, legale rappresentante della società Società_1 S.R.L.
2. Dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, in relazione all'anno di imposta 2017, il sig. Ricorrente_1 risultava invero percettore sia di redditi pensione che di un reddito di lavoro dipendente, in quanto svolgeva all'epoca la mansione di cantiniere presso la società Società_2 S.r.l.
3.- Il Ricorrente_1 deduce di aver ben illustrato e dimostrato nel corso dei contraddittori che pressoché tutte le movimentazioni oggetto di contestazioni fossero riconducibili a prestiti fatti in un temporaneo momento di necessità agli amici di famiglia, i coniugi Nominativo_2 e Nom3 Nella fattispecie concreta sostiene il sig. Ric1 che non essendo imprenditore né professionista (in effetti svolgeva nel 2017 l'attività di operaio cantiniere), le presunzioni di cui all'art. 32 Dpr 600/73 necessitano di una rafforzata gravità, precisione e concordanza, rispetto a quelle occorrenti per sostenere le tesi erariali nei confronti di professionisti o imprenditori.
4.- Ricorrente1 ha perciò dedotto a fondamento del ricorso tre motivi di impugnazione: 1.- nullità dell'avviso di accertamento per omessa allegazione della documentazione afferente le società Società_1 srl e Società_2 srl, difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000. 2. - nullità dell'avviso di accertamento per erronea e falsa applicazione l'art. 32 del dpr 600/73, errata valutazione in diritto e in merito delle giustificazioni e
contro
-presunzioni proposte dal ricorrente a giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate. 3.- in riferimento alle sanzioni irrogate, richiesta dell'applicazione del principio del favor rei.
L'Ufficio ha resistito al ricorso con articolata memoria con la quale ha richiesto il rigetto di tutti i motivi di ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La Corte dopo la discussione ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
1.1. E' infondato il primo motivo di ricorso col quale si deduce la nullità dell'avviso di accertamento per omessa allegazione della documentazione afferente le società Società_1 Srl e Società_2
Srl, ed il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
La censura è inconferente posto che la contestazione rivolta al ricorrente si fonda esclusivamente sui movimenti di somme emersi dagli estratti conto bancari, sicchè l'avviso di accertamento oggetto del giudizio
è conseguenza esclusiva dello svolgimento di indagini finanziarie svolte ai sensi dell'art. 32 d.p.r. n. 600/73,
a seguito della richiesta e dell'ottenimento di regolare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale.
In nessun modo l'atto impugnato è conseguente all'attività investigativa svolta dalla DIA e dalla Guardia di Finanza nei confronti della società Società_1 Srl.
Il fatto che nelle motivazioni dell'avviso di accertamento si sia dato conto anche delle risultanze di indagini che hanno coinvolto altri soggetti, è stato effettuato al solo fine di ricostruire il contesto da cui hanno preso le mosse le indagini e dentro sui si colloca l'accertamento relativo ai movimenti bancari in entrata ed in uscita nei conti correnti riconducibili al Ricorrente1. Ed è esclusivamente a tali movimenti che il contribuente è stato chiamato ad esercitare il proprio diritto di difesa che, pertanto, non ha subito compressione o limitazione alcuna.
2.- E' pure infondato il secondo motivo di ricorso col quale si contesta l'erronea e falsa applicazione dell'art. 32 d.p.r. n. 600/73, l'errata valutazione in diritto e in merito delle giustificazioni e
contro
-presunzioni proposte dal ricorrente a giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate.
2.1. Allo scopo deve rilevarsi che in fatto non è contestato che il ricorrente fosse un pensionato che lavorava come operaio cantiniere;
nè che i movimenti bancari di cui si tratta fossero riconducibili a redditi da pensione o da lavoro dipendente.
Inoltre sono pure incontestati i versamenti e prelevamenti e le risultanze bancarie acquisite all'esito delle indagini finanziarie ex art 32 dpr 600/73 quantificati in € 43.700,00 (€ 23.400,00 + € 20.300,00), nei seguenti termini ricostruiti dall'Ufficio: “in particolare, nell'anno in questione il sig. Ricorrente_1 aveva versato nei conti a sua disposizione complessivi € 23.400,00 (5.100,00 +18.300,00) di cui: - € 9.600,00 risultavano versati in contanti materialmente dalla moglie del sig. Ricorrente_1, la sig.ra Nominat_4 (la quale non risulta avere altre fonti di reddito se non una pensione minima pari a € 6.524,57 annui, che viene accreditata nel conto corrente n. CC0270000396 acceso presso la Banca_1 Spa); - € 12.500,00 risultavano versati con assegni bancari emessi dal sig. Nominativo_2 a titolo di “restituzione parziale di prestito infruttifero”; al riguardo si rileva che, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, quest'ultimo risultava svolgere, con partita Iva n. P.IVA_1, attività di coltivazione di uva (cod. attività 012100); - € 1.300,00 risultavano versati con assegno bancario emesso dalla sig.ra Nom_5 (suocera del sig. Ric1 ) a titolo di “regalo”; si dà atto che, anche quest'ultima, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione Finanziaria nell'anno 2017, risultava svolgere con partita Iva n. P.IVA_2 attività di colture miste viti- vinicole, olivicole e frutticole (cod. attività 01135).
Parimenti, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, l'Ufficio individuava una serie di
“Prelevamenti”, allo stesso modo non giustificati. In particolare, nell'anno 2017, il sig. Ricorrente_1 aveva emesso assegni passivi ed effettuato prelevamenti dai conti a sua disposizione per complessivi € 20.300,00
(€ 11.300,00 + € 9.000,00) come di seguito specificato: - € 19.000,00 risultavano trasferiti mediante assegni bancari al sig. Nominativo_2 o alla sig.ra Nominativo_3 (moglie di quest'ultimo) a titolo di “prestito infruttifero ad amici di famiglia”; - € 1.300,00 risultavano prelevati in contanti dalla sig.ra Nominativo_4 (moglie del Ricorrente_1) in data 18/09/2017.
Si evidenzia che nella determinazione dell'ammontare dei prelevamenti non giustificati l'Ufficio non ha tenuto conto dei prelevamenti in contanti inferiori a € 1.000,00 giornalieri, come disposto dall'art. 32 comma 1, n.
2 del D.p.r. 600/73”.
2.2. Sotto il profilo giuridico occorre poi rilevare che come ribadito di recente da Cassazione n.24113 del
2024 la “Suprema Corte insegna che, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze” (cfr., ad es., Cass. Sez. 5, n. 13112 del
30/06/2020, Rv. 658392-01).
In ragione di quanto precede, la presunzione “consente all'Amministrazione finanziaria di riferire 'de plano' ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente” (Cass.
Sez. 5, n. 10249 del 26/04/2017, Rv. 644098- 01). Ciò significa che, “qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione
è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (in termini, da ultimo,
Cass. Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016). Donde, “poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione” (Cass. Sez. 6-5, n. 10480 del 03/05/2018)”.
2.3. Ciò posto, deve escludersi che a fronte dei depositi e dei prelevamenti bancari che sono stati accertati in sede di indagini finanziarie come riconducibili al ricorrente, lo stesso Ricorrente_1 abbia mai offerto prova alcuna, tanto meno rigorosa e comunque idonea ad escludere la presunzione legale di redditività stabilita dalla legge.
Tali non possono essere infatti le inconsistenti giustificazioni addotte relative ad asseriti prestiti tra amici e parenti non suffragati da alcun oggettivo elemento di prova, neppure a carattere indiziario.
2.4. Pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/73, i versamenti e i prelevamenti assumono il valore di presunzione di componenti reddituali positive se il contribuente non indica il beneficiario e se non risultano dalle scritture contabili;
ai fini IVA, ai sensi dell'art. 51, comma 2, n. 2 del DPR 633/72, i versamenti non giustificati configurano ricavi “in nero” e i prelevamenti non giustificati acquisti “in nero”, in correlazione con lo svolgimento di una attività di impresa collaterale volta o all'intermediazione nel commercio di prodotti vitivinicoli o all'acquisto e alla rivendita degli stessi.
3.- Deve essere infine disatteso anche il terzo motivo col quale si richiede la rideterminazione della misura delle sanzioni in applicazione del principio del favor rei, ai sensi dell'art. 3 comma 3 d. lgs. n. 472/1997. Tale istanza non può essere accolta perché l'art. 5 del Dlgs 87/2024 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni stabilendo l'irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente introdotte in ambito amministrativo.
In particolare, al citato articolo 5 è previsto che le nuove disposizioni in materia sanzionatoria di cui agli articoli 2, 3 e 4 , si applichino alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Pertanto, il principio del favor rei resta applicabile unicamente per le sanzioni di natura penale o sostanzialmente penale ma non anche per le sanzioni di natura meramente amministrativa in quanto non si alleghino i fattori (c.d. criteri
Engel), stabiliti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) per determinare se una sanzione, pur definita amministrativa dal diritto interno, abbia in realtà un "carattere penale" ( fattori basati sulla qualificazione giuridica interna, natura della sanzione punitiva-deterrente e severità della sanzione) 4.- Per quanto fin qui osservato il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza negli importi liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna il Ricorrente alle spese di lite che liquida in
€ 2.000,00.