CASS
Sentenza 8 marzo 2021
Sentenza 8 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2021, n. 9311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9311 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AU, nato a [...] il 1°/09/1978 avverso l'ordinanza del 23/07/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9311 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 17/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da US FR, unificando i reati accertati con due sentenze di "patteggia- mento" emesse dal Tribunale di Roma, rispettivamente n. 2926/97 del 6/6/1997, irrevocabile il 23/7/1997, e n. 5232/97 del 20/11/1997, irrevocabile il 2/1/1998; ha invece respinto l'istanza di applicazione dell'indulto sulle pene derivanti da detti reati, rilevando che ricorre l'ipotesi ostativa di cui all'art. 1, comma 3, L. n. 241 del 2006, per essere intervenuta sentenza di condanna - n. 2188/06 del GUP del Tribunale di Napoli in data 30/10/2006 - per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., commesso a Napoli con condotta perdurante, quindi con cessazione della permanenza da riferire alla data della sentenza di primo grado e ricadente nel quinquennio rilevante ai fini della revoca dell'indulto. Rileva ancora il giudice dell'esecuzione che non sono emersi elementi (cessazione dell'organizzazione, recesso del FR dal vincolo associativo, collaborazione dell'interessato) in grado di retrodatare la permanenza della partecipazione associativa dell'istante ad un'epoca precedente. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Michele Basile, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla Legge 31/7/2006 n. 241 e all'art. 672 cod. proc. pen. Il ricorrente censura che il giudice dell'esecuzione non abbia operato un effettivo controllo onde verificare la reale permanenza del vincolo associativo del FR, in particolare non avendo considerato che il giudizio abbreviato, instaurato in data 27/3/2006, da un canto non aveva richiesto alcun approfondi- mento istruttorio, dall'altro era stato oggetto di numerosi rinvii a causa della adesione dei difensori degli imputati all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi dell'Avvocatura penale, così determinando una dilatazione dei tempi del processo di primo grado, definitosi con sentenza del 30 ottobre 2006. In particolare, il ricorrente critica che la ritenuta permanenza del delitto associativo sia stata agganciata dal giudice dell'esecuzione al mero rilievo del ruolo apicale svolto dal FR nell'ambito del sodalizio, mentre incombeva sul decidente l'onere di compiere un'accurata analisi di tutti gli elementi a disposi- zione al fine di accertare l'effettiva data di cessazione della permanenza. 3. Il Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. E' principio acquisito che in tema di reato permanente, la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza di primo grado. A tal fine è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna (nella specie per associazione mafiosa), le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707; Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv. 250828). 1.2. Dal tenore dell'impugnata ordinanza non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia compiuto tale specifico accertamento, alla luce degli elementi emersi nel giudizio di merito, essendosi limitato a riferire generica- mente del ruolo apicale del FR nell'ambito della compagine associativa, senza agganci al materiale probatorio concretamente vagliato nella sentenza di merito. Deve qui darsi continuità al principio per cui ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito (Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci, Rv. 274877). 2. Per tali ragioni, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, al fine di effettuare le necessarie verifiche alla stregua dei principi di diritto che si sono richiamati. 3 Il Consigliere estensore RE IU Il Presidente ST Di assi
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il giorno 17 febbraio 2021 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pilrna Sezione Pcnale Depositata in Cancelieria oggi Roma, lì 8 MAR. 2021
lette le conclusioni del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9311 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 17/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da US FR, unificando i reati accertati con due sentenze di "patteggia- mento" emesse dal Tribunale di Roma, rispettivamente n. 2926/97 del 6/6/1997, irrevocabile il 23/7/1997, e n. 5232/97 del 20/11/1997, irrevocabile il 2/1/1998; ha invece respinto l'istanza di applicazione dell'indulto sulle pene derivanti da detti reati, rilevando che ricorre l'ipotesi ostativa di cui all'art. 1, comma 3, L. n. 241 del 2006, per essere intervenuta sentenza di condanna - n. 2188/06 del GUP del Tribunale di Napoli in data 30/10/2006 - per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., commesso a Napoli con condotta perdurante, quindi con cessazione della permanenza da riferire alla data della sentenza di primo grado e ricadente nel quinquennio rilevante ai fini della revoca dell'indulto. Rileva ancora il giudice dell'esecuzione che non sono emersi elementi (cessazione dell'organizzazione, recesso del FR dal vincolo associativo, collaborazione dell'interessato) in grado di retrodatare la permanenza della partecipazione associativa dell'istante ad un'epoca precedente. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Michele Basile, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla Legge 31/7/2006 n. 241 e all'art. 672 cod. proc. pen. Il ricorrente censura che il giudice dell'esecuzione non abbia operato un effettivo controllo onde verificare la reale permanenza del vincolo associativo del FR, in particolare non avendo considerato che il giudizio abbreviato, instaurato in data 27/3/2006, da un canto non aveva richiesto alcun approfondi- mento istruttorio, dall'altro era stato oggetto di numerosi rinvii a causa della adesione dei difensori degli imputati all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi dell'Avvocatura penale, così determinando una dilatazione dei tempi del processo di primo grado, definitosi con sentenza del 30 ottobre 2006. In particolare, il ricorrente critica che la ritenuta permanenza del delitto associativo sia stata agganciata dal giudice dell'esecuzione al mero rilievo del ruolo apicale svolto dal FR nell'ambito del sodalizio, mentre incombeva sul decidente l'onere di compiere un'accurata analisi di tutti gli elementi a disposi- zione al fine di accertare l'effettiva data di cessazione della permanenza. 3. Il Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. E' principio acquisito che in tema di reato permanente, la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza di primo grado. A tal fine è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna (nella specie per associazione mafiosa), le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707; Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv. 250828). 1.2. Dal tenore dell'impugnata ordinanza non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia compiuto tale specifico accertamento, alla luce degli elementi emersi nel giudizio di merito, essendosi limitato a riferire generica- mente del ruolo apicale del FR nell'ambito della compagine associativa, senza agganci al materiale probatorio concretamente vagliato nella sentenza di merito. Deve qui darsi continuità al principio per cui ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito (Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci, Rv. 274877). 2. Per tali ragioni, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, al fine di effettuare le necessarie verifiche alla stregua dei principi di diritto che si sono richiamati. 3 Il Consigliere estensore RE IU Il Presidente ST Di assi
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il giorno 17 febbraio 2021 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pilrna Sezione Pcnale Depositata in Cancelieria oggi Roma, lì 8 MAR. 2021