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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 29.12.2022 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con ordinanza del
9.4.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. BONI Parte_1 C.F._1
LISA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_1 C.F._2
VASSANELLI SILVIA e RIGONI MANUELA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da conclusioni conformi di cui alle note scritte depositate in data
04.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 20.05.2018 a Negrar
(VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti come da conclusioni congiunte di cui alle note scritte depositate in data 04.04.2025 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 20.05.2018 a Negrar (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NEGRAR (VR) nell'anno 2018,
Numero 2, Parte II, Serie A.
2. Recepisce gli accordi delle parti come risultano da note scritte depositate in data
04.04.2025.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NEGRAR (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 16.4.2025
La Giudice est.
2 Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 29.12.2022 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con ordinanza del
9.4.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. BONI Parte_1 C.F._1
LISA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_1 C.F._2
VASSANELLI SILVIA e RIGONI MANUELA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da conclusioni conformi di cui alle note scritte depositate in data
04.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 20.05.2018 a Negrar
(VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti come da conclusioni congiunte di cui alle note scritte depositate in data 04.04.2025 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 20.05.2018 a Negrar (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NEGRAR (VR) nell'anno 2018,
Numero 2, Parte II, Serie A.
2. Recepisce gli accordi delle parti come risultano da note scritte depositate in data
04.04.2025.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NEGRAR (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 16.4.2025
La Giudice est.
2 Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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