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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26/22 R.G.
Tra
(di seguito anche ) (C.F. ) elettivamente Parte_1 Parte_1 C.F._1
domiciliata in Tempio Pausania, C.so Matteotti n. 53, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni
Angelo Mura che la rappresenta e difende in forza di delega in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., con domicilio telematico eletto al seguente indirizzo
Email_1
Attore in riassunzione
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tempio Controparte_1 C.F._2
Pausania, via G. M. Angioi 13, presso lo studio dell'avv. Andrea Tirotto che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto in riassunzione
All'udienza del 10.11.2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
1 Conclusioni
Nell'interesse dell'attore in riassunzione:
1) Ritenere meritevole di accoglimento la domanda di rivendica, come formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come in premessa meglio identificato e per l'effetto rigettare l'appello proposto da;
Controparte_1
2) Accogliere la domanda formulata in sede di costituzione in appello da parte della , come Parte_1
di seguito trascritta:
rigettare il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto e non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 259/2014, rigettando tutte le avverse domande proposte dall'appellante, per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di lite
3) Con vittoria di spese e onorari di causa.
Nell'interesse del convenuto in riassunzione:
1) respingere la domanda di rivendica proposta dalla appellata Controparte_2
assolvendo il da ogni avversa domanda;
Controparte_1
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due precedenti gradi di giudizio, del procedimento di
Cassazione e della presente fase di riassunzione.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di primo grado, la aveva dedotto che: (i) era proprietaria Parte_1
dei terreni, posti in Comune di Trinità d'Agultu, località Tinnari, distinti in catasto come di seguito indicato: a) foglio 13, mapp. 23, 25, 36; b) foglio 16, mappali 4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,19 e 20;
c) foglio 20, mapp. 17,18, 50, per averli acquistati, quanto ai terreni indicati al foglio 16, mapp. 9, 19,
6,15, 7,12,13,16,20, al foglio 13, mapp 23,25,36 e al foglio 20, mappali 17 e 18, con atto pubblico,
Notaio in Tempio, il 16 gennaio 1969, rep. N. 45536, da , nato a [...] il Per_1 Persona_2
10 luglio 1913; quanto ai terreni indicati al foglio 16, mapp 5,14,17, con atto a rogito Notaio di Per_1
Tempio in data 8 marzo 1969, rep. n. 45906, sempre da , e quanto ai terreni di cui al Persona_2
2 foglio 20, mapp. 17, 18 e 50 e al foglio 16, mapp. 4 e 11, con atto a rogito notaio di Tempio in Per_1
data 8 marzo 1969, rep. n. 45905, da , , e;
Persona_3 Controparte_3 Per_4 Per_5
, Giovanni, e;
Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e e;
(ii) detti terreni, aventi un valore CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
di alcuni milioni di euro e una superficie di 451 ettari, pacificamente e pubblicamente di sua proprietà
sin dal loro acquisto, erano stati occupati dal signor sine titulo e sfruttati Controparte_1
illegittimamente dallo stesso per allevare e pascolare il proprio bestiame;
(iii) nel 1998 il CP_1
aveva presentato, innanzi alla Pretura di Tempio Pausania, ricorso ex art 1159 bis c.c. asserendo di avere usucapiti i suddetti terreni per possesso ininterrotto ultra quindicinale, a seguito del quale la aveva proposto opposizione;
con sentenza del 13 agosto 2011 il Pretore Parte_1
di Tempio Pausania aveva rigettato ogni domanda sul presupposto dell'invalidità della procura ad litem della società opponente, nonché ritenendo la domanda di usucapione infondata e non provata;
detta sentenza era stata appellata dal mentre la società , nel resistere, aveva CP_1 Parte_1
proposto appello incidentale sulla validità della procura;
la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione
distaccata di Sassari - con sentenza n. 460/04 del 17 agosto 2004, aveva rigettato l'appello principale,
ritenendo inidonea la prova del possesso offerta dal aveva accolto quello incidentale, CP_1
considerando la procura di primo grado valida ed efficace;
il signor aveva Controparte_1
proposto, allora, ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 16238/2011, aveva ritenuto l'invalidità della procura alle liti della e aveva rigettato il ricorso Parte_1
proposto dal sicchè, trattandosi di giudicato che aveva escluso definitivamente la sussistenza CP_1
dell'usucapione in capo al sui terreni di proprietà della , il convenuto, seppure CP_1 Parte_1
sollecitato bonariamente al rilascio, aveva continuato ad occuparli illegittimamente con gravi danni a carico della Parte_1
Pertanto, la società attrice aveva chiesto il rilascio immediato dei terreni per cui era causa.
si era costituito nel giudizio di primo grado contestando la domanda attorea in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccependo, in riferimento al giudizio conclusosi con la
3 sentenza della Cassazione n. 16238/2011, che: (i) la Cassazione non aveva escluso il possesso da parte del ma solo l'accertamento negativo dei requisiti richiesti per il riconoscimento CP_1
dell'usucapione speciale;
né aveva riconosciuto il diritto di proprietà in capo alla società , Parte_1
la quale non poteva esonerarsi dal provare gli elementi posti a fondamento della sua domanda di rivendica;
(ii) inoltre, non risultava che i terreni in discussione fossero stati sempre pacificamente e pubblicamente di proprietà della , come dedotto nell'atto di citazione, in quanto, ove con Parte_1
tale espressione l'attrice avesse inteso affermare di aver sempre posseduto i beni in oggetto, né la né i suoi danti causa avevano mai avuto con tali beni alcun rapporto di fatto che potesse Parte_1
qualificarsi come possesso.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 259/14 depositata l'11.3.2014, aveva accolto la domanda, ritenendo che: (i) l'azione dovesse qualificarsi come rivendica della proprietà; (ii) il convenuto non aveva contestato specificamente il diritto di proprietà della sui terreni in Parte_1
oggetto, quale risultante dai titoli di acquisto che la stessa indicava specificamente in atti;
(iii) visto che non risultava alcun titolo idoneo a legittimare il convenuto alla detenzione dei terreni, il CP_1
era condannato all'immediato rilascio in favore dell'attrice dei suddetti terreni.
Nel giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 465/2015, rigettava l'appello proposto dal ritenendo che: (i) vista la proposizione CP_1
da parte del di una precedente domanda tesa ad ottenere il riconoscimento della proprietà CP_1
dell'immobile poi oggetto di rivendica, in forza dell'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., avendo notificato tale domanda alla , attrice in rivendicazione, ne aveva implicitamente Parte_1
riconosciuto l'originaria proprietà dei terreni sulla base dei titoli trascritti nei registri immobiliari;
di conseguenza, l'onere probatorio dell'attrice in rivendica si attenuava riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca precedente a quella in cui il convenuto assumeva di aver iniziato a possedere;
(ii) era inoltre principio affermato per giurisprudenza costante che la mera eccezione di usucapione sollevata nei confronti del
4 soggetto rivendicante attenuasse il suo onere probatorio, fino a ridurlo alla dimostrazione del proprio titolo d'acquisto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti Controparte_1
motivi: (i) la violazione dell'art. 2967 c.c. e degli artt. 922 e 1158 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, laddove il precedente giudizio instaurato per l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione da parte del definito con il rigetto della domanda, si era esaurito CP_1
con il disconoscimento di tale acquisto, senza alcun riconoscimento del diritto di proprietà dell'attrice,
la quale, quindi, rimaneva onerata dal fornire la prova della proprietà secondo il rigore imposto in tema di azione di rivendicazione;
ciò in quanto l'attenuazione dell'onere a carico del rivendicante implica che il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene a un comune autore,
evenienza che, nel caso di specie, non si era verificata;
inoltre, la Corte d'appello non avrebbe potuto considerare, quale fattore di attenuazione del rigore probatorio, lo svolgimento del (precedente)
giudizio di usucapione nel contraddittorio fra le stesse parti della successiva causa di rivendicazione,
posto che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario e la proposizione della relativa domanda contro l'intestatario formale non implica alcun riconoscimento del diritto. Non c'erano quindi i presupposti per ritenere operante la regola dell'attenuazione dell'onere della prova, tenuto conto che non c'era stato alcun riconoscimento del diritto in capo all'attrice o ai suoi aventi causa;
la domanda del rivendicante, quindi, in base a quegli stessi principi, andava rigettata;
(ii) l'erronea definizione della lite senza verificare se l'attrice avesse dato la prova del possesso del fondo in capo al convenuto, essendo siffatto possesso l'essenziale presupposto della domanda di rivendicazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28865/2021 depositata il 19.10.2021, ha accolto il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari Sezione Controparte_1
Distaccata di Sassari n. 465/2015 limitatamente al primo motivo;
ha rigettato il secondo motivo e rimesso le parti dinanzi all'intestata Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti di causa. In particolare, la Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di appello ritenendolo infondato, in quanto legittimato passivamente all'azione di rivendica ex art. 948 c.c.,
5 qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo (Cass. n. 9861/1997; n. 13973/2006).
Secondo la Cassazione non è ragionevole sostenere che colui il quale abbia proposto una domanda di usucapione nei confronti di un determinato soggetto, e si sia visto respingere tale domanda, possa nel successivo giudizio di rivendicazione negare, nei confronti di quel medesimo soggetto, di essere al possesso del fondo;
pertanto il per fondare l'onere della prova dell'attore di dare specifica CP_1
dimostrazione del possesso del fondo, avrebbe dovuto dedurre in modo specifico sul punto,
assumendo, per esempio, un sopravenuto mutamento rispetto al momento di introduzione del precedente giudizio di usucapione. Ciò che nel caso di specie non risulta essere avvenuto. Il possesso del fondo, da parte del era perciò un fatto che poteva ritenersi acquisito e che correttamente CP_1
la Corte d'appello aveva ritenuto tale.
Quanto al primo motivo di impugnazione, la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'esame della giurisprudenza pronunciatasi sul punto, non poteva ravvisarsi una attenuazione dell'onere della prova, posta a carico del rivendicante, nel fatto che il convenuto aveva proposto domanda o eccezione di usucapione, dato che, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. La Suprema Corte ha fatto salva l'ipotesi in cui l'usucapione, così come dedotta, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa ovvero l'ipotesi in cui il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 8246/1997; n. 1250/2000; n. 7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sè, l'attenuazione del rigore probatorio, precisando inoltre che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.
In base ai suddetti principi di diritto, la Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso,
cassando la sentenza e rimettendo la causa innanzi alla Corte di Appello di Sassari, secondo il
6 seguente principio di diritto: "Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua
invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sè, alcun
riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale,
anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover
provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo
originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il
tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto,
nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia
specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o uno dei suoi danti causa
all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro la mera deduzione, da parte del
convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o
di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della
precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico
dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per
usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore", disponendo, altresì,
che la corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio innanzi alla Cassazione.
La società ha riassunto il giudizio deducendo la sussistenza degli elementi che legittimano Parte_1
l'attenuazione dell'onere della prova gravante su colui che rivendica la proprietà del bene, in quanto nella comparsa di costituzione in primo grado il aveva contestato solo che la CP_1 Parte_1
avesse avuto con i terreni un rapporto di fatto sin dall'origine dell'acquisto ma non la titolarità del diritto di proprietà, anzi ammesso, dal momento che nel ricorso per il riconoscimento della proprietà
per intervenuta usucapione ex art. 1159 bis c.c., il aveva riconosciuto espressamente la detta CP_1
società come proprietaria del terreno in oggetto.
si è costituito in giudizio eccependo che la società non aveva fornito Controparte_1 Parte_1
la prova rigorosa della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che avesse acquistato a titolo originario. In applicazione dei
7 principi espressi dalla Suprema Corte, non avendo mai il riconosciuto il diritto di proprietà CP_1
della , non era sufficiente il titolo derivativo prodotto in giudizio dall'attrice, in quanto Parte_1
avrebbe potuto sussistere un acquisto a non domino a monte. Pertanto, la domanda di rivendica,
sfornita di prova, doveva essere rigettata.
All'udienza del 10 novembre 2023, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 28865/21 e dei principi di diritto espressi con la stessa, deve innanzi tutto verificarsi se ricorrano nel caso di specie gli estremi del riconoscimento,
da parte del della circostanza che la società o uno dei suoi danti causa era CP_1 Parte_1
proprietario del bene all'epoca in cui il stesso aveva sostenuto di aver iniziato a possedere. CP_1
Orbene, tale riconoscimento emerge chiaramente dall'esame degli atti di causa ed in particolare dal ricorso per riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1159 bis cc (doc. n. 9
fascicolo del primo grado di , con il quale lo stesso aveva riconosciuto l'esistenza del diritto CP_1
di proprietà della , sostenendo che “l'anzidetta società – essendo Parte_1 Parte_1
PROPRIETARIA dei terreni de quo- non ha mai fatto, in più di 15 anni, alcun atto che manifestasse
la sua volontà di FAR VALERE IL SUO DIRITTO, con la necessaria conseguenza di
INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE ACQUISITIVA in favore del sig. ..”. Parte_2
Con tale affermazione, il non solo aveva specificatamente riconosciuto la titolarità del diritto CP_1
di proprietà in capo alla società ma anche il suo potere di compiere, in qualità di Parte_1
proprietaria, gli atti necessari per interrompere il decorso della prescrizione acquisitiva.
Ed invero, la Cassazione, nella pronuncia n. 28865/21, ha altresì precisato che il suddetto riconoscimento è efficace anche se effettuato nel corso del precedente giudizio di opposizione al ricorso proposto ex art. 1159 bis c.c. (“Deve farsi salva la possibilità dell'opponente (alla domanda
di usucapione speciale) di giovarsi di eventuali ammissioni della controparte secondo la regola
generale dell'onere della prova a carico del rivendicante. L'opponente si potrà giovare di tali
8 ammissioni anche quando l'azione di rivendicazione non sia stata proposta con l'opposizione ma in
un secondo tempo contro colui che rimase soccombente rispetto all'istanza volta al riconoscimento
dell'usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis cc, come è avvenuto nel caso in esame”).
Inoltre, è appena il caso di rilevare che la società aveva acquistato i terreni in discussione Parte_1
nell'anno 1969 (doc. n.1 relazione ventennale del Notaio del 21.3.2013 fascicolo del primo Per_6
grado di ) mentre il aveva dedotto di aver iniziato a possedere i suddetti beni solo Parte_1 CP_1
nel 1972, quindi in data successiva all'acquisto del diritto di proprietà da parte della , e Parte_1
dopo avere espressamente riconosciuto l'esistenza del diritto di proprietà in capo alla nei Parte_1
termini sopra dedotti.
Secondo i principi espressi dalla Cassazione e sopra riportati, il riconoscimento dell'appartenenza del bene al rivendicante in epoca precedente a quella in cui il convenuto deduce di aver iniziato a possedere, rappresenta una circostanza idonea ad attenuare il rigore probatorio incombente sul rivendicante.
Sicchè, in questo caso, non avendo il provato il possesso utile per usucapire i terreni, come CP_1
accertato nei tre precedenti gradi di giudizio, la società poteva limitarsi a provare i propri Parte_1
titoli di acquisto, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sent. n.
28821 (vale “anche in relazione all'usucapione opposta dal convenuto nel giudizio di rivendicazione,
la regola generale che l'attore si può giovare delle ammissioni del convenuto, il quale abbia
riconosciuto l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto. In
questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente
limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa. Al solito, l'ammissione del
convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà
risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore,
puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa..”).
Nella specie, la aveva depositato la relazione notarile ventennale redatta dal notaio Parte_1
dalla quale risulta che la aveva acquistato la proprietà dei terreni in Persona_7 CP_2
9 oggetto a far data dall'anno 1969 (doc. n.1 fascicolo del primo grado di ), dando prova di Parte_1
un valido titolo di acquisto dei beni, non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del il quale, al contrario, nel precedente giudizio aveva riconosciuto il diritto di proprietà della CP_1
società rivendicante, con effetti probatori anche nel presente giudizio. Pertanto, la successiva e contraria deduzione del contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 24.12.12, CP_1
depositata nel presente procedimento davanti al tribunale - secondo la quale non vi era stato: “il
riconoscimento del diritto di proprietà in capo all'odierna attrice che non può ritenersi esonerata
dal provare tutti gli elementi di fatto e di diritto che pone a fondamento della sua domanda di
rivendica, rilascio e risarcimento” - non è idonea a superare le ammissioni già avanzate nel precedente procedimento e rendere inefficace il riconoscimento del diritto di proprietà della società
effettuato dal stante l'univocità delle espressioni utilizzate dallo stesso Parte_1 CP_1
(“l'anzidetta società – essendo PROPRIETARIA dei terreni de quo- non ha mai fatto, in Parte_1
più di 15 anni, alcun atto che manifestasse la sua volontà di FAR VALERE IL SUO DIRITTO…”).
Del resto, tali ammissioni trovano conferma indiretta anche nella stessa comparsa di costituzione e risposta del 24.12.12, ove il si era limitato a contestare che la ed i suoi danti causa, CP_1 Parte_1
sebbene titolari formali dei beni in oggetto, avessero posseduto i terreni fin dal loro acquisto compiendo atti che potessero dimostrare il rapporto di fatto con bene (“qualora l'attrice, riferendo di
pacifica e pubblica proprietà, intenda affermare di aver sempre posseduto i beni, sin dal loro
acquisto, si contesta che ciò sia avvenuto. Infatti neanche i danti causa della Parte_3
intestatari degli stessi avevano con i beni quel rapporto di fatto che può qualificarsi come possesso”:
vedi comparsa di costituzione 24.12.2012).
In conclusione, vista la non contestazione da parte del dell'appartenenza dei terreni contesi CP_1
alla società , e prima ai suoi danti causa, e vista la conseguente attenuazione del rigore Parte_1
della probatio diabolica operante in tale caso, deve ritenersi che la suddetta società aveva adeguatamente provato l'esistenza di un suo valido titolo di acquisto in epoca anteriore a quella in
10 cui il convenuto aveva assunto di avere iniziato a possedere, mediante gli atti di acquisto sopra indicati.
Di conseguenza, l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania CP_1
n. 259/2014 del 10.3.2014 depositata il 11.3.2014 deve essere rigettato.
Sulle spese di lite: le spese di lite del primo, del secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio in riassunzione devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione (indeterminabile-complessità media) previsto dal
D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento delle domande proposte dalla condanna Parte_1 [...]
all'immediato rilascio in favore della dei terreni siti in CP_1 Parte_1
Comune di Trinità d'Agultu, loc. Tinnari, della superficie di circa 451 ettari, distinti in catasto al f.
13, mapp. 23, 25 e 36; al f. 16, mapp. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 20; al f. 20, mapp.
17, 18 e 50;
2) condanna alla rifusione a favore della delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite che liquida in euro 11.310,00, di cui euro 10.860,00 per compensi del primo grado;
euro
8.470,00 per compensi del grado di appello e del presente giudizio di rinvio;
euro 6.585,00 per compensi del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, oltre al rimborso spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge.
Sassari, 8.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi
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