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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/07/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Reg.Gen. N.739/2024
Em_
- ODI(contratto affitto agrario)canoni 02
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Specializzata Agraria, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr. Daniele MAZZIERI Esperto
Dr. Valerio BALLERINI Esperto
nella camera di consiglio tenutasi in data 19 Giugno 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 19.07.2024, e vertente tra (appellante) e (appellato), avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto: appello avverso la sentenza n°394/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione
Specializzata Agraria, in data 18.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
è stato revocato il decreto ingiuntivo n°544/2022 emesso dal Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno – Sezione Specializzata Agraria – in data 10.10.2022, notificato il 03.11.2022, per il pagamento dell'importo di €.200.000,00, preteso da a titolo di canoni di Parte_2 locazione agraria scaduti e non pagati riferiti all'annata agraria 2017/2018, inerenti il fondi concessi in godimento all'ingiunto con contratto di affitto agrario in data 10.11.2008, ubicati nei comuni di
Palmiano e Roccafluvione. Più in dettaglio, il Tribunale, dopo aver respinto una serie di eccezioni
1 sollevate dalla parte opponente, ha ritenuto provato (in quanto incontestato) il pagamento da parte del conduttore di un importo di €. 29.000,00, ma ha reputato non dimostrato l'ulteriore pagamento che l'opponente ha dedotto avere effettuato in contanti e/o mediante diversa imputazione di precedenti versamenti. In forza di ciò, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato al pagamento in favore di della somma residua di Parte_1 Parte_2
€.171.000,00, oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo, con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello il quale ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata: 1) nella parte in cui non ha dato rilievo all'effetto liberatorio conseguente alla stipula, in data 11.11.2018, di un nuovo contratto di affitto di fondo rustico in favore di
(figlia di , con conseguente tacita risoluzione per Parte_3 Parte_1 mutuo consenso del precedente contratto di affitto dell'11.12.2008 tra gli odierni contendenti e correlata rinuncia tombale ad ogni pretesa scaturente da tale ultimo contratto;
2) per non aver rilevato che comproprietari del fondo in oggetto erano, ciascuno per il 50%, sia Parte_1
, che con la conseguenza che l'importo dovuto dall'affittuario
[...] Parte_2 avrebbe dovuto essere pari al 50% di quanto preteso in sede monitoria;
3) Parte_1 per non aver valorizzato, quale elemento indiziario, la circostanza che la presente controversia si inseriva in una serie di iniziative giudiziarie intraprese da a seguito del Parte_2 deterioramento dei rapporti familiari tra i rami familiari facenti riferimento ai fratelli e Pt_1
dissidio riconducibile al mancato accordo in ordine alla divisione del Parte_2 compendio immobiliare in comunione tra i fratelli;
4) per non aver rilevato che Parte_2
aveva comunque ricevuto quanto a lui spettante per l'annata agraria 2017/2018, attraverso
[...]
l'imputazione a tale annualità dell'eccedenza di €.48.000,00 relativa alla annata agraria 2016/2017, di pagamenti tramite bonifici effettuati per complessivi €.19.000,00, di ulteriori pagamenti in contanti per €.133.000,00 dimostrati attraverso corrispondenti prelievi bancari in data 20.10.2017 e
12.01.2018 e di un bonifico a saldo per €.2.000,00 effettuato in data 12.11.2018. Ha quindi concluso come segue: “in riforma totale o parziale della sentenza n.394/2024 del Tribunale di
Ascoli Piceno – Sezione Specializzata Agraria, pubblicata in data 18.06.2024 e notificata in data 21.06.2024, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati nella presente impugnazione:
- confermare la revoca, nullità e/o annullabilità o comunque l'inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo n. 554/2022 – R.G. n. 1467/2022 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 10.10.2022 e notificato il 3.11.2022 e quindi dichiararsi che nulla è dovuto dall' all' ; - accertare e dichiarare in ogni caso che il Parte_1 Parte_2
Sig. nulla deve al Sig. per i titoli e le causali, in fatto Parte_1 Parte_2
2 ed in diritto, dedotti nelle superiori difese, respingendo ogni avversa richiesta. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello ex Parte_2 adverso proposto, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
Va premesso che i fatti di causa, tutti di natura documentale (e su cui non vi è sostanziale contestazione), sono compendiati nella seguente sequenza contrattuale:
- con contratto in data 11.12.2008, registrato in data 22.12.2008, quale Parte_2 comproprietario per la quota del 50% di fondi adibiti a tartufaia ubicati nei Comuni di
Roccafluvione e Palmiano, ha concesso in affitto detti fondi al fratello Parte_1 per una durata di anni 15, con scadenza fissata al 10.11.2025, dietro corresponsione di un canone di affitto di €.200.000,00 annui;
- con contratto in data 26.06.2017 le parti hanno convenuto una proroga del suddetto contratto per un ulteriore periodo di anni 20, e quindi con scadenza fissata al 10.11.2045, sempre dietro corresponsione di un canone di affitto di €.200.000,00 annui e con conferma di tutte le ulteriori pattuizioni;
- con contratto in data 11.11.2018, (quale comproprietario per ½ ed Parte_1 usufruttuario pro quota per il resto), (quale comproprietario per ½ ed Parte_2 usufruttuario pro quota per il resto), Parte_4 Parte_5
e (quali nudi proprietari pro quota) hanno Parte_6 Parte_7 concesso in affitto i medesimi fondi rustici ad (figlia di Parte_3 Parte_1
), sempre dietro corresponsione di un canone di affitto di €.200.000,00 annui;
[...]
- con decreto ingiuntivo n°544/2022 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione
Specializzata Agraria – in data 10.10.2022, ha ingiunto al fratello Parte_2 il pagamento dell'importo di €.200.000,00 a titolo di canone di affitto Parte_1 relativo all'annata agraria 2017/2018;
- con sentenza n°394/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Specializzata Agraria, in data 18.06.2024, ritenuto incontestato l'avvenuto pagamento dell'importo di €.29.000,00,
l'importo dovuto da ad è stato ridotto ad Parte_1 Parte_2
€.171.000,00.
***
3 1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dato rilievo all'effetto liberatorio conseguente alla stipula, in data 11.11.2018, di un nuovo contratto di affitto di fondo rustico in favore di (figlia di Parte_3 Parte_1
), con conseguente tacita risoluzione per mutuo consenso del precedente contratto di affitto
[...] dell'11.12.2008 e correlata rinuncia tombale ad ogni pretesa scaturente da tale ultimo contratto.
Il motivo non è fondato.
Premesso che è del tutto irrilevante che, come dedotto dall'appellante, tra le parti sia intercorso un contratto non registrato in data 10.11.2008, atteso che nell'annata agraria 2017/2018 il rapporto era pacificamente regolato dal contratto in data 11.12.2008, registrato in data 22.12.2008, e dalla successiva proroga del 26.06.2017, tenuto conto anche della circostanza che la misura del canone di affitto è rimasta sempre invariata e che non risulta dedotto che le ulteriori clausole abbiano subìto variazioni apprezzabili.
Ciò posto, sostiene la parte appellante che con la stipula del contratto in data 11.11.2018, con cui gli odierni contendenti hanno concesso in affitto ad (figlia di Parte_3 Parte_1
) i fondi rustici di cui erano comproprietari, sempre dietro corresponsione di un canone di
[...] affitto di €.200.000,00 annui, avrebbe determinato la risoluzione tacita dei precedenti accordi, con effetto liberatorio dalla pregresse obbligazioni assunte.
La tesi non ha fondamento, atteso che la somma ingiunta è relativa all'annualità agraria
2017/2018, in cui il contratto in data 11.12.2008 e la successiva proroga del 26.06.2017 hanno avuto regolare esecuzione, con la conseguenza che, avendo goduto Parte_1 dell'immobile traendone la relativa utilità, è tenuto ad eseguire la controprestazione a suo carico, mediante versamento del canone di affitto convenuto. Trattandosi infatti di contratto ad esecuzione continuata o periodica, ai sensi dell'art.1458 c.c. (norma riferita alla risoluzione per inadempimento, ma espressione di un principio di ordine generale applicabile anche in caso di risoluzione per mutuo consenso) la risoluzione non coinvolge le prestazioni già eseguite e le obbligazioni da queste conseguenti. Né la parte appellante ha allegato ed offerto di provare circostanze di fatto che possano condurre alla dimostrazione di una specifica volontà delle parti di riconnettere alla risoluzione tacita del contratto un effetto liberatorio tombale con riguardo alle obbligazioni già maturate nel periodo antecedente alla risoluzione del contratto.
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame deve essere disatteso.
***
2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che comproprietari del fondo in oggetto erano, ciascuno per il 50%, sia CP
[...] , che con la conseguenza che l'importo dovuto dall'affittuario
[...] Parte_2 avrebbe dovuto essere di €.100.000,00 annui, pari al 50% degli Parte_1
€.200.000,00 indicati nel contratto di affitto.
Il motivo è palesemente infondato, atteso che nel contratto di affitto in data 11.12.2008 viene espressamente specificato che interviene quale “parte concedente in Parte_2 quanto proprietario per la quota di ½ di fondo rustico”, per cui la misura del canone pattuita ha già tenuto in considerazione la consistenza della quota proprietaria del concedente. Il che è del resto inequivocabilmente confermato dalla circostanza che, pur nella consapevolezza di entrambe le parti circa la consistenza delle rispettive quote di proprietà, in tutte le annate agrarie precedenti il canone di affitto complessivamente versato da ad era stato Parte_1 Parte_2 pari ad €.200.000,00, sia pur con pagamenti scaglionati a cadenze non regolari (v. estratti conto trasmessi da Banca dell'Adriatico/Intesa San Paolo;
cfr., per l'anno agrario 2015/2016: bonifici in data 09.02.2016, 11.02.2016, 23.03.2016, 12.04.2016 e 12.05.2016; per l'anno agrario 2016/2017: bonifici in data 13.06.2016, 27.06.2016, 14.07.2016 e 01.08.2016). D'altra parte, è la stessa parte appellante che deduce, con riguardo al quarto motivo di gravame, di aver effettuato prelievi bancari di €.60.000,00 in data 20.10.2017 e di €.73.000,00 in data 12.01.2018 (per un totale di
€.133.000,00) al fine di pagare in contanti ad il canone di affitto per l'anno Parte_2
2017/2018. Il che assume valore sostanzialmente confessorio di una misura del canone annuo sicuramente superiore ad €.100.000,00.
Il motivo va dunque respinto.
***
3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver valorizzato, quale elemento indiziario, la circostanza che la presente controversia si inseriva in una serie di iniziative giudiziarie intraprese da a seguito del deterioramento dei Parte_2 rapporti familiari tra i rami familiari facenti riferimento ai fratelli e Pt_1 Parte_2 dissidio susseguente al mancato accordo in ordine alla divisione del compendio immobiliare in comunione tra i fratelli.
Il motivo è inammissibile, atteso che si diffonde in considerazioni del tutto avulse dalle statuizioni prese dal Tribunale, senza fornire un'indicazione organica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e senza enunciare le modifiche richieste. A parere del Collegio, il primo giudice ha dato conto in maniera puntuale, precisa e completa delle ragioni della sua decisione prendendo in esame tutti i punti decisivi della controversia ed ha spiegato con argomentazioni motivazionali coerenti con il materiale acquisito agli atti e con le difese svolte dalle parti e tra loro e
5 logicamente legate da argomentazioni chiare, consequenziali e condivisibili. L'appellante, del resto, non ha specificato quale incidenza possano avere avuto le molteplici iniziative giudiziarie di nei suoi confronti sulle decisioni assunte dal Tribunale in ordine alle Parte_2 questioni costituenti oggetto specifico del presente giudizio, che vertono esclusivamente su una azione di adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di affitto agrario intercorso tra le parti, in riferimento all'annualità 2017/2018.
***
4.- Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che aveva comunque ricevuto quanto a lui spettante per l'annata Parte_2 agraria 2017/2018, attraverso l'imputazione a tale annualità dell'eccedenza di €.48.000,00 relativa alla annata agraria 2016/2017, di pagamenti tramite bonifici effettuati per complessivi €.19.000,00, di ulteriori pagamenti in contanti per €.133.000,00 dimostrati attraverso corrispondenti prelievi bancari in data 20.10.2017 e 12.01.2018 e di un bonifico a saldo per €.2.000,00 effettuato in data
12.11.2018.
In disparte la considerazione che il motivo in disamina è del tutto incoerente con le censure sollevate con gli altri motivi di impugnazione (in cui viene negata l'esistenza stessa dell'obbligazione), ritiene il Collegio che la decisione del Tribunale meriti sul punto di essere confermata.
Premesso che non è in contestazione la circostanza dell'avvenuto pagamento dell'importo di
€.29.000,00 (sul punto non è stato proposto appello incidentale, per cui si è formato il giudicato interno), l'allegazione secondo cui avrebbe pagato la somma residua in Parte_1 contanti risulta del tutto apodittica ed indimostrata, ove si osservi che:
- tutti i precedenti canoni di affitto erano stati sempre pagati tramite bonifico bancario (v. estratti conto trasmessi da Banca dell'Adriatico/Intesa San Paolo;
cfr., per l'anno agrario 2015/2016: bonifici in data 09.02.2016, 11.02.2016, 23.03.2016, 12.04.2016 e 12.05.2016; per l'anno agrario 2016/2017: bonifici in data 13.06.2016, 27.06.2016, 14.07.2016 e 01.08.2016; per l'anno agrario 2017/2018: bonifici in data 01.08.2016 per residui €.10.000,00; 01.02.2017,
07.04.2017, 12.02.2018 e 12.11.2018);
- con riguardo alla asserita eccedenza di €.48.000,00 verificatasi nell'anno agrario 2016/2017, risulta per tabulas dagli estratti conto bancari che con il bonifico in data 01.08.2016 si è verificata un'eccedenza di soli €.10.000,00, che è stata correttamente scomputata dal dovuto per l'anno agrario 2017/2018 e conseguentemente conteggiata negli €.29.000,00 che la parte appellata ha riconosciuto di aver effettivamente percepito;
6 - in ordine ai pagamenti che l'appellante deduce di aver effettuato in contanti non risulta prodotta in atti alcuna dichiarazione di quietanza rilasciata dal creditore, il quale ha invece sin da subito espressamente contestato di aver ricevuto pagamenti del canone con modalità non tracciabili
(cfr. memoria costituzione in primo grado);
- la circostanza che abbia effettuato prelievi bancari di €.60.000,00 in data Parte_1
20.10.2017 e di €.73.000,00 in data 12.01.2018 non assume valore, neanche indiziario, ai fini della prova della dedotta circostanza secondo cui tali importi sarebbero stati poi consegnati in contanti ad Parte_2
- l'appellante, oltre a non produrre alcuna dichiarazione di quietanza, non ha neanche offerto di provare, attraverso ben contestualizzate istanze di prova orale, circostanze di fatto dimostrative della avvenuta consegna brevi manu delle somme suddette ad né Parte_2 risultano corrispondenti versamenti sui conti correnti a quest'ultimo intestati.
***
5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°394/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno,
Sezione Specializzata Agraria, in data 18.06.2024, contrariis reiectis, così decide:
• - rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.10.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
7 - dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 19 Giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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