Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 1 aprile
2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12833/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Di Dio, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
che agisce anche quale Controparte_1
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, CP_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 13 della l. n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio Dott. Persona_1
di Roma, n. 10804 del 24.07.2001 – elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in
Catania Piazza della Repubblica, 26 sede provinciale presso il sottoscritto procuratore Avv. CP_1
Maria Rosaria Battiato (c.f. che lo rappresenta per procura generale alle liti C.F._1
a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/23; Persona_2
Agente della riscossione per la provincia Parte_2
di Catania, P. IVA n. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pachino via Cavour n. 28 presso lo studio dell'avv. Salvatore Marziano, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento – avvisi di addebito –
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 1 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori della parte ricorrente e di concludevano come da note depositate nel termine assegnato. Pt_2
1
1. Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023, il ricorrente in epigrafe indicato, ha adito il codesto Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito nn.
59320170004105726000 e 59320180002864963000 per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3 della L. 335/1995 da 22.05.2015 data di presunta notifica dell'avviso di addebito;
2) Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo relativo agli avvisi di addebito nn.
59320180009394674000, 59320190003884310000, 59320190009163066000,
59320210002035689000, e 5932022002380277000 per cessazione dell'attività dal 31.05.2016;
e per l'effetto:
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29320239009735856 000 e degli avvisi di addebito sottostanti e, conseguentemente, annullarli.
IN OGNI CASO
3) condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, in favore del procuratore anticipante ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva che l' Parte_2
, in data 06.11.2023, le aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
[...]
29320239009735856000, mediante la quale le chiedeva il versamento di € 59.678,63, dovuti a titolo di contributi di cui ai seguenti avvisi di addebito emessi dall' : avviso di addebito n. CP_1
59320170004105726000; avviso di addebito n. 59320180002864963000; avviso di addebito n.
59320180009394674000; avviso di addebito n. 59320190003884310000; avviso di addebito n.
59320190009163066000; avviso di addebito n. 59320210002035689000; avviso di addebito n.
5932022002380277000.
Lamentava in merito agli avvisi di addebito nn. 59320170004105726000 e 59320180002864963000, il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. n. 335/1995 dalla data di notifica dei medesimi.
Richiamava al riguardo, la sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione alla cartella di pagamento ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produceva soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito e non anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 cc., ai fini dell'operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L. n.
2 335/1995) in quello ordinario decennale, specificando che - a partire dall'01.01.2011 - lo stesso vale anche per gli avvisi di addebito emessi dall' . CP_1
Aggiungeva che - in assenza di un titolo giudiziale definitivo accertativo con valore di giudicato dell'esistenza del credito - continuava a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 L. n. 335 del
1995, piuttosto che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c..
Eccepiva, in secondo luogo, l'insussistenza dell'obbligazione previdenziale, nonché il conseguente annullamento dei restanti avvisi di addebito per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.
Al riguardo, precisava di essere stato agente assicurativo - in virtù del mandato conferitogli in data
17.07.2007 dall' – e di aver comunicato a quest'ultima la risoluzione del Pt_2 Controparte_3 rapporto di lavoro il 03.03.2016, con cessazione dell'attività a partire dal 31.05.2016 derivando pertanto, successivamente a tale data, l'inesigibilità di qualsivoglia credito.
1.2. Mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.02.2024, si è costituita in giudizio l' , contestando – in primis – la tardività e la conseguente Controparte_4 inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di legge, che assumeva essere di sessanta giorni.
Dichiarava altresì che - in virtù della normativa emergenziale - la prescrizione non poteva essere maturata in merito ai contributi del 2017, in ragione della sospensione di cui al combinato disposto degli artt. 68, D.L. 18/2020 e 12 del D.Lgs. 159/2015.
Precisava che l'art. 68 D.L. n. 18/2020 – dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi – richiamava a sua volta l'art. 12 D.Lgs. 159/2015.
Da tanto discendeva che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza operava per un periodo di tempo coincidente con la sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie, pari a
542 giorni), statuendo al comma 2 che “i termini di prescrizione e decadenza [...] che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati [...] fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Relativamente agli ulteriori avvisi di addebito, asseriva di non poter sindacare nel merito della pretesa, essendosi limitata – dopo aver ricevuto i ruoli – ad emettere e notificare l'intimazione di pagamento opposta, senza alcun potere di verifica spettante, invece, all'Ente impositore.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Preliminarmente: -dichiarare inammissibile il ricorso per tardività dello stesso;
sempre in via preliminare: -rigettare la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta per carenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
nel merito: rigettare il ricorso.
3 In subordine, nel caso in cui le somme dovessero risultare non dovute, tenere indenne da Pt_2 qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.3. Con memoria di costituzione depositata in data 21.05.2024, si è costituito in giudizio l' CP_1
( deducendo di aver correttamente notificato gli atti oggetto
[...] Controparte_1 di causa ed eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 24
D.Lgs. n. 46/1999, in quanto tardiva a fronte della data di notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento.
Richiamava al riguardo la sentenza n. 14692/2007 della Sezione Lavoro della Suprema Corte: “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso
d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n.
389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Precisava che, divenuto definitivo il ruolo per omessa opposizione nei termini di cui all'art. 24 D.Lgs.
n. 46/1999, non sarebbe stato più possibile proporre tutti i pretesi motivi di merito, fatta eccezione per quelli (ad es. la prescrizione successiva alla notifica dei ruoli) formatisi successivamente.
Rilevava inoltre l'eventuale carenza di interesse ad agire, riportando quanto affermato, nella sentenza n. 22946/2016, dalla Suprema Corte: “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento. A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui. Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare,
4 la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione”.
Eccepiva a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'asserita prescrizione successiva alla notifica delle cartelle o degli avvisi di addebito, imputandola invece al concessionario della Riscossione (cfr. Corte di Appello di Catania n. 405/2017).
In materia di prescrizione dei contributi, richiamava l'art. 3, comma 9, L. 335/1995, secondo cui “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo
1991, n. 103, art.
9-bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Asseriva inoltre che, nel caso di specie, non era maturata alcuna prescrizione tenuto altresì conto della predetta sospensione disposta dal legislatore a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (D.L. n. 18/2020).
Formulava infine le seguenti conclusioni: “- in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 o per carenza di interesse ad agire nonché per il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
- in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli avvisi di addebito, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in capo all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere Pt_2 indenne l' dal pagamento delle spese processuali;
CP_1
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione”.
1.5. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 1 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
5
2.1. Qualificazione della domanda
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo;
e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va reputata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere ritenuta come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, etc...).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, l'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Quanto al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 prevede che “Le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”; pertanto trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Per converso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c..
6 Tanto premesso, nel caso di specie - riferendosi i motivi di doglianza afferenti gli avvisi di addebito nn. 59320180009394674000, 59320190003884310000, 59320190009163066000,
59320210002035689000 e 5932022002380277000 a questioni inerenti al merito della pretesa contributiva – deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'iscrizione al ruolo, soggetta al termine di quaranta giorni, ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla notifica degli avvisi medesimi.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti dall' (cfr. Controparte_1 ricevute allegate alla memoria di costituzione depositata in data 21.05.2024), emerge che l'avviso di addebito n. 59320180009394674000 è stato correttamente notificato a mezzo raccomandata in data
30.01.2019 e che gli avvisi di addebito nn. 59320190003884310000, 59320190009163066000,
59320210002035689000 e 5932022002380277000 sono stati trasmessi a mezzo raccomandata a
(qualificatasi come moglie, persona avente con l'interessato un rapporto Controparte_5 riconosciuto dal legislatore astrattamente idoneo a far nascere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto da questi), rispettivamente in data 02.08.2019,
09.12.2019, 29.12.2021 e 09.09.2022.
Dunque, in merito ai predetti titoli esecutivi - per i quali parte ricorrente ha eccepito esclusivamente l'insussistenza dell'obbligazione previdenziale per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, non anche l'omessa notifica o la prescrizione successiva – va dichiarata la decorrenza del termine decadenziale, entro il quale far valere la propria pretesa, di quaranta giorni dalla notifica dei medesimi, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, e dunque la conseguente inammissibilità dell'opposizione, nonché l'improponibilità di qualsivoglia questione di merito, ivi compresa l'insussistenza dell'obbligazione previdenziale dovuta alla cancellazione dal registro delle imprese.
2.2. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva
Con riguardo agli ulteriori avvisi di addebito e alla luce della prospettazione di cui al ricorso - ed in disparte l'incongruenza sussistente tra la documentazione versata in atti dall' Parte_2
e quanto da essa asserito nella memoria difensiva (cfr. pag. n. 2 della memoria di
[...]
costituzione depositata in data 29.02.2024, in ordine alla tardività dell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29320239009735856000, oggetto di causa ed erroneamente indicata in ricorso con il numero 20229019382910/0006, e pag. n. 3 del ricorso depositato in data 15.12.2023: ha Pt_2 affermato sì come il ricorrente che “L'intimazione di pagamento opposta è stata notificata al contribuente in data 06.11.2023 […] motivo per cui il termine di 60 giorni (sic) per l'impugnazione
7 scadeva improrogabilmente in data 05.01.2024”)1, dall'esame degli atti derivando la tardività della opposizione alla intimazione non proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica (22 settembre 2023)
- giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Tanto premesso - a fronte della posizione di parte ricorrente che ha assunto, relativamente agli avvisi di addebito nn. 59320170004105726000 e 59320180002864963000, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, dalla data di notifica degli stessi – si evince dagli atti l'infondatezza della predetta prospettazione.
Infatti, accertata la corretta notifica degli atti in questione, si rileva che la decorrenza della prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320239009735856000, avvenuta – come detto - in data 22.09.2023.
L'avviso di addebito n. 59320170004105726000 – concernente i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti (“Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale”, “Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi al periodo intercorrente dal
10/2012 al 12/2012, dal 10/2013 al 12/2013, dal 10/2014 al 12/2014, dal 10/2015 al 12/2015, dall'01/2016 al 12/2016), per l'importo totale di € 12.983,75 è stato notificato a mezzo raccomandata ad in data 02.10.2017. Parte_3
L'avviso di addebito n. 59320180002864963000 – attinente ai contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commercianti (“Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale”, “Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” riguardanti il periodo compreso dall'01/2017 al 09/2017), per l'importo totale di € 4.020,53 è stato notificato a mezzo raccomandata ad in data 29.06.2018. Parte_3
Tanto si evince dalle ricevute allegate alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Ai fini di accertare il maturare del termine di prescrizione, dovrà pertanto considerarsi se dalla data delle suddette notifiche alla data della notifica della intimazione di pagamento qui pure opposta, sia decorso un termine di prescrizione superiore al quinquennio, allo scopo nel computo del termine 1 Dalla stessa documentazione prodotta in giudizio da (cfr. allegato n. 1 e relativa notifica depositati congiuntamente Pt_2 alla memoria di costituzione in data 29.02.2024), emerge che l'intimazione di pagamento n. 29320239009735856000 – oggetto di opposizione – è stata ritualmente notificata in data 22.09.2023 a . Controparte_5 8 occorrendo considerare gli effetti della sospensione dello stesso per effetto della legislazione emergenziale da COVID 19.
Deve infatti ritenersi applicabile l'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in Legge n.
27/2020, secondo cui: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015, n. 159”.
Quest'ultimo stabilisce quanto segue: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione [...]”.
Pertanto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito eseguita antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale, deve tenersi conto
- così come eccepito dall' nella memoria costitutiva, depositata in data 21.05.2024, e CP_1 dall' nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_4
29.02.2024 - della sospensione dei termini di prescrizione dall'08/03/2020 al 31/08/2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni (cfr. Trib. Catania, n. 1619/2024, n. 292/2023, n.1427/2023; conf. Cass., n.
960/2025).
Da tanto consegue che alla data di notifica della intimazione di pagamento non era ancora decorso il termine di prescrizione, così inteso, con conseguente rigetto in parte qua della opposizione proposta.
3. Stante l'esito della lite, le spese di giudizio nei rapporti tra l'opponente e l' gravano sulla CP_1
parte ricorrente e vanno, pertanto, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. n. 147/2022).
3.1 Compensate quanto ad in ragione della posizione processuale della stessa. Pt_2
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, avverso gli avvisi di addebito nn. 59320180009394674000, 59320190003884310000,
59320190009163066000, 59320210002035689000 e 5932022002380277000; rigetta nel resto;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , spese che liquida in euro CP_1
4.200,50 oltre Spese generali, IVA e CPA;
compensa nei confronti di . Pt_2
Catania, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
10