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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 557/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3693/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Carinola - Piazza Osvaldo Mazza Snc 81030 Carinola CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 898/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240098660354000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7465/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3693/2025 il Prof. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 898/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso avverso la cartella di pagamento n. 06820240098660354000 - IMU 2016.
A sostegno del ricorso di primo grado, il contribuente ha dedotto l'intervenuto annullamento dell'atto prodromico con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado n. 478/20212 del 21/06/2021 e depositata in data 24/06/2021 e l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della C. G. T. I° G. di
Milano.
2.- Il Giudice di primo grado ha preliminarmente respinto la censura di incompetenza territoriale prendendo atto che “il ricorso, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU anno 2016, è stato proposto sia nei confronti di dell'A. E. R. che del comune di Carinola, quale ente impositore. Rigetta, pertanto, l'eccezione della propria incompetenza territoriale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992, “nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente”.
Ha, inoltre, constatato che dalle ricevute di p. e. c. prodotte dal ricorrente, si evince che il ricorso è stato notificato alla controparti e in data 29/08/2024, mentre, come risulta dalla ricevuta del SIGIT, è stato depositato in data 04/10/2024 e, quindi, oltre il prescritto termine di trenta giorni.
.3.- Ha proposto appello il contribuente evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, che avrebbe fatto confusione tra la PEC di richiesta di annullamento della cartella e la notifica del ricorso.
Ha, inoltre, dedotto l'errore del Giudice nel riconoscere la tempistica della notifica del ricorso, sostenendo che essa sarebbe stata effettuata correttamente e nei termini previsti.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo che il deposito telematico fosse avvenuto oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22, D.Lgs. 546/1992, assumendo come data di notifica del ricorso quella del 29.08.2024.
Tale ricostruzione è manifestamente erronea.
Dalla documentazione telematica prodotta, depositata il 05.10.2024, risultano invece:
.- notifica del ricorso introduttivo in data 04.10.2024, tramite PEC completa di ricevute di accettazione e consegna;
.- deposito telematico in data 05.10.2024, come attestato dalle comunicazioni SIGIT del 05.10.2024 ore
10:01 e 10:04.
La PEC del 29.08.2024, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, non era notifica del ricorso, ma mera istanza di autotutela rivolta al Comune di Carinola e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il deposito del ricorso è, quindi, avvenuto il giorno successivo alla notifica (05.10.2024), ossia ben entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 22, D.Lgs. 546/1992.
2.- Il ricorso è fondato anche quanto al merito.
La cartella notificata al contribuente trae fondamento dall'avviso di accertamento IMU n. 462/2019, notificato il 26.10.2020, è stato annullato dalla sentenza n. 2332/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta, passata in giudicato.
La sentenza ha imposto al Comune di Carinola l'onere di effettuare un ricalcolo dell'imposta eventualmente dovuta;
Nessun ricalcolo è stato adottato o notificato.
Ne deriva che la successiva cartella di pagamento è priva del suo presupposto giuridico indispensabile.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che: la cartella di pagamento emessa in difetto del necessario presupposto impositivo (avviso annullato o inesistente) è radicalmente nulla (Cass., sez. trib., n. 13294/2018;
Cass., sez. trib., n. 21184/2014; Cass., sez. trib., n. 29133/2019).
La formazione del giudicato sull'annullamento dell'atto presupposto comporta l'impossibilità per l'ente di procedere alla riscossione sulla base di tale atto (Cass., sez. trib., n. 7388/2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna in solido le parti appellate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 700,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da attribuirsi all'avv. Difensore_1.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3693/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Carinola - Piazza Osvaldo Mazza Snc 81030 Carinola CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 898/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240098660354000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7465/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3693/2025 il Prof. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 898/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso avverso la cartella di pagamento n. 06820240098660354000 - IMU 2016.
A sostegno del ricorso di primo grado, il contribuente ha dedotto l'intervenuto annullamento dell'atto prodromico con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado n. 478/20212 del 21/06/2021 e depositata in data 24/06/2021 e l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della C. G. T. I° G. di
Milano.
2.- Il Giudice di primo grado ha preliminarmente respinto la censura di incompetenza territoriale prendendo atto che “il ricorso, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU anno 2016, è stato proposto sia nei confronti di dell'A. E. R. che del comune di Carinola, quale ente impositore. Rigetta, pertanto, l'eccezione della propria incompetenza territoriale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992, “nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente”.
Ha, inoltre, constatato che dalle ricevute di p. e. c. prodotte dal ricorrente, si evince che il ricorso è stato notificato alla controparti e in data 29/08/2024, mentre, come risulta dalla ricevuta del SIGIT, è stato depositato in data 04/10/2024 e, quindi, oltre il prescritto termine di trenta giorni.
.3.- Ha proposto appello il contribuente evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, che avrebbe fatto confusione tra la PEC di richiesta di annullamento della cartella e la notifica del ricorso.
Ha, inoltre, dedotto l'errore del Giudice nel riconoscere la tempistica della notifica del ricorso, sostenendo che essa sarebbe stata effettuata correttamente e nei termini previsti.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo che il deposito telematico fosse avvenuto oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22, D.Lgs. 546/1992, assumendo come data di notifica del ricorso quella del 29.08.2024.
Tale ricostruzione è manifestamente erronea.
Dalla documentazione telematica prodotta, depositata il 05.10.2024, risultano invece:
.- notifica del ricorso introduttivo in data 04.10.2024, tramite PEC completa di ricevute di accettazione e consegna;
.- deposito telematico in data 05.10.2024, come attestato dalle comunicazioni SIGIT del 05.10.2024 ore
10:01 e 10:04.
La PEC del 29.08.2024, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, non era notifica del ricorso, ma mera istanza di autotutela rivolta al Comune di Carinola e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il deposito del ricorso è, quindi, avvenuto il giorno successivo alla notifica (05.10.2024), ossia ben entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 22, D.Lgs. 546/1992.
2.- Il ricorso è fondato anche quanto al merito.
La cartella notificata al contribuente trae fondamento dall'avviso di accertamento IMU n. 462/2019, notificato il 26.10.2020, è stato annullato dalla sentenza n. 2332/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta, passata in giudicato.
La sentenza ha imposto al Comune di Carinola l'onere di effettuare un ricalcolo dell'imposta eventualmente dovuta;
Nessun ricalcolo è stato adottato o notificato.
Ne deriva che la successiva cartella di pagamento è priva del suo presupposto giuridico indispensabile.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che: la cartella di pagamento emessa in difetto del necessario presupposto impositivo (avviso annullato o inesistente) è radicalmente nulla (Cass., sez. trib., n. 13294/2018;
Cass., sez. trib., n. 21184/2014; Cass., sez. trib., n. 29133/2019).
La formazione del giudicato sull'annullamento dell'atto presupposto comporta l'impossibilità per l'ente di procedere alla riscossione sulla base di tale atto (Cass., sez. trib., n. 7388/2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna in solido le parti appellate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 700,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da attribuirsi all'avv. Difensore_1.