Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 557
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità per deposito tardivo del ricorso

    La Corte ha ritenuto erronea la ricostruzione del Giudice di primo grado, accertando che la notifica del ricorso era avvenuta in data 04.10.2024 e il deposito telematico in data 05.10.2024, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22, D.Lgs. 546/1992. La PEC del 29.08.2024 era una mera istanza di autotutela.

  • Accolto
    Nullità della cartella di pagamento per assenza di presupposto giuridico

    La Corte ha accolto il motivo, affermando che la cartella di pagamento emessa in difetto del necessario presupposto impositivo (avviso annullato) è radicalmente nulla, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 557
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 557
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo