Ordinanza cautelare 8 giugno 2023
Sentenza 1 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/06/2025, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05224/2025REG.PROV.COLL.
N. 02570/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2570 del 2024, proposto da
Di TR ED IL, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 57/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.G.E.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Giovanni Gallone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. ED IL Di TR, quale titolare dell’omonima impresa agricola ha presentato, in data 19 marzo 1998, una domanda (n. identificativo 84112375286) volta a ottenere il contributo, previsto dal regolamento europeo n. 2078/1992 per il ritiro ventennale (dal 1998 al 2018) dalla produzione dei seminativi, in relazione ad una superficie agraria commisurata in 44 ettari e 20 are siti nel Comune di Calvello e censiti in Catasto del medesimo ente al foglio 27 particelle 1, 3, 4, 33, 34, 38,56,60,61.
Le domande presentate dal predetto (domanda di adesione e le successive domande di conferma) sono state valutate sempre positivamente dalla Regione Basilicata e dall’A.G.E.A. che ha liquidato in suo favore l’importo spettante per ciascuna annualità ( id est una somma annua inizialmente pari a € 26.683,57 poi ridotta dapprima a € 10.807,74 e successivamente a € 8.105,81 in conseguenza della progressiva riduzione delle superfici oggetto di misura).
1.1 Successivamente, ED IL Di TR è stato sottoposto a procedimento penale n. R.G.N.R. 667/2008 iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza per false attestazioni in ordine alla qualificazione dei suddetti terreni quali ex-seminativi rese in sede di domanda di conferma di adesione alla misura ex Reg. CE 2078/92 Mis. F in relazione alle annualità 2007, 2008 e 2009.
Detto procedimento si è concluso con sentenza del G.U.P. di Potenza n. 198/15 del 16 luglio 2015 di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., nei confronti di tutti gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”.
1.2 Ad esito del suddetto procedimento penale l’U.E.C.A. ha sottoposto la domanda iniziale nr. 84112375280 del 1998 ad un controllo tecnico – amministrativo dal quale è risultato che “la superficie eleggibile accertata dall’U.E.C.A. sulla base delle evidenze rivenienti dalle ortofoto GISVIEW-Ag.E.A. anno 1997 è risultata essere pari ad ettari 9,8624, rispetto alla superficie dichiarata a premio nella domanda iniziale pari ad ettari 44,2000”.
1.3 Con Determinazione n. 14 BD.2023/D.00199 del 9 marzo 2023 il Dirigente dell’Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato della Regione Basilicata, dopo aver richiamato l’attività istruttoria compiuta dall’Ufficio regionale Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), ha emanato nei suoi confronti di ED IL Di TR un provvedimento di decadenza totale dei contributi comunitari, relativi al programma di ritiro di 20 anni (precisamente dal 1998 al 2018) dalla produzione dei seminativi ed ha, di conseguenza, disposto il recupero della somma di € 281.078,89, ritenuta indebitamente percepita per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
2. Con ricorso notificato il 6 maggio 2023 e depositato l’8 maggio 2023, ED IL Di TR ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Basilicata, domandandone l’annullamento, la suddetta Determinazione n. 14 BD.2023/D.00199 del 9 marzo 2023 nonché tutti gli atti ad essa prodromici e connessi tra cui in particolare la nota dell’U.E.C.A. prot. n. 227046/14AM del 27 novembre 2020.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento della realtà fattuale e giuridica; insufficienza, erroneità ed illogicità della motivazione ed ingiustizia manifesta ;
2) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione Delibera del Consiglio Regionale della Basilicata n. 538 del 17/02/1997 e della Giunta regionale n. 81/97di attuazione del Reg. (CEE) n. 2078/92 art. 7”- Violazione e Falsa applicazione dell’art. 5 del D.M. 159 / 1998 ;
3) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dalla Delibera della Giunta Regionale di Basilicata n. 711/1998 di approvazione del programma operativo Regionale del Reg. CEE N. 2078/92 ;
4) Violazione dei principi in materia di autotutela e violazione e falsa applicazione di quanto stabilito dall’art. 21 nonies L. n. 241/1990 ;
5) Violazione e falsa applicazione dei criteri di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c., artt. 3 e 97 della Costituzione - lesione del legittimo affidamento ;
6) Intervenuta prescrizione dell’azione di recupero per decorso del termine quinquennale di cui all’articolo 28 della legge n. 689/1981 .
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per la Basilicata ha respinto il ricorso.
4. Con ricorso notificato il 26 marzo 2024 e depositato il 27 marzo 2024 ED IL Di TR ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1) error in iudicando in relazione al punto 6. pag. 4 della sentenza relativo al primo motivo di impugnazione su “eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento della realtà fattuale e giuridica; insufficienza, erroneità ed illogicità della motivazione ed ingiustizia manifesta” ;
2) error in iudicando in relazione al punto 6. pag. 5 e 6 della sentenza riferito al secondo motivo di impugnazione su “violazione di legge – violazione e falsa applicazione delibera del consiglio regionale della basilicata n. 538 del 17/02/1997 e della giunta regionale n. 81/97di attuazione del reg. (cee) n. 2078/92 art. 7”- violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.m. 159 / 1998” ;
3) error in iudicando in relazione al punto 6 pag 7 della sentenza – intervenuta prescrizione ;
4) error in error in iudicando in relazione al punto 6.1 della sentenza relativo ai controlli sul campo ed alla loro valenza probatoria ;
5) error in iudicando della sentenza: omessa pronuncia sul motivo di ricorso n. 5. in relazione al legittimo affidamento del ricorrente- appellante- omessa pronuncia .
5. In data 17 aprile 204 A.G.E.A. si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura erariale.
6. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 18 aprile 2024 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 1493 del 19 aprile 2024 ha accolto l'istanza cautelare proposta da parte appellante e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata nonché l’efficacia del provvedimento impugnato in prime cure osservando in punto di fumus boni iuris che “al cospetto di elementi non univoci, le deduzioni di parte appellante circa l’inattendibilità degli accertamenti compiuti da U.E.C.A. meritano l’approfondimento proprio della fase di merito”.
La Sezione ha altresì contestualmente disposto un approfondimento istruttorio “ordinando alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali di depositare, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza, una dettagliata relazione di chiarimenti circa la vicenda dedotta in contenzioso che chiarisca, in particolare, anche attraverso l’analisi di rilievi aerofotogrammetrici (pure ulteriori rispetto a quelli già acquisiti), quale fosse, nel caso de quo, al momento della presentazione della domanda, l’effettiva consistenza della superficie eleggibile (anche in rapporto a quella dichiarata)”.
7. In data 9 settembre 2024 l’amministrazione ha adempiuto all’ordine istruttorio depositando una relazione di chiarimenti.
7.1 Nella stessa data parte appellante e la difesa erariale hanno depositato memorie difensive.
8. Il 17 settembre 2024 parte appellante ha depositato memorie in replica.
9. Ad esito dell’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 questa Sezione ha disposto, con ordinanza collegiale n. 8287 del 16 ottobre 2024, un ulteriore approfondimento istruttorio ordinando:
- ad A.G.E.A. il deposito degli allegati alla relazione della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura della Regione Basilicata prodotta in adempimento della ordinanza di questo Consiglio n. 1493 del 2024 atteso che gli stessi, pur menzionati a pag. 3 della medesima relazione, non risultano caricati sul portale telematico;
- alla Regione Basilicata - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura di esibire una dettagliata relazione di chiarimenti che evidenzi le modalità con cui sono stati effettuati i controlli di cui ai verbali del 10 giugno 1998 e del 9 settembre 2002 (rispettivamente allegato 1.7 e 1.8 alla produzione documentale di parte appellante nel corso del presente giudizio) avendo cura, in particolare, di precisare se le predette verifiche siano avvenute in forma cartolare o con rilievi in situ (e, in questo caso con quali modalità).
9.1 In data 4 novembre 2024 A.G.E.A. ha depositato la documentazione richiesta.
10. Il 7 maggio 2025 parte appellante ha depositato memorie in replica.
11. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel respingere il ricorso di primo grado, ha ritenuto attendibile la verifica effettuata dalla Regione Basilicata mediante ortofoto.
Secondo parte appellante il primo giudice non avrebbe considerato l’ iter istruttorio, del tutto superficiale, erroneo ed incompleto, seguito dall’amministrazione regionale.
In particolare si deduce che:
- la domanda n. 84112375286 del 1998 presentata dall’odierno appellante era stata esaminata, dichiarata ricevibile e definita con esito positivo dalla Regione Basilicata per ben due volte a seguito di controlli eseguiti presso l’azienda;
- detti sopralluoghi tecnici – amministrativi in loco, infatti, furono eseguiti una prima volta il 10 giugno1998 (e, quindi, nello stesso anno in cui veniva presentata la domanda inziale) e, successivamente in data 8 ottobre 2002 a distanza di cinque anni dalla prima adesione;
- proprio i Funzionari della Regione Basilicata, nel corso di tali sopralluoghi. provvedevano alla identificazione delle particelle mediante visione di mappe e documenti catastali, alla misurazione delle medesime attraverso utilizzo di mappe catastali, foto aeree, scalimetro e rollina metrica, accertando così personalmente la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda (n. 84112375286 del 20/03/1998) superficie Ha 44,20 e quanto rilevato sul posto;
- sia il controllo ispettivo del 1998 sia quello eseguito nel 2002 avevano esito positivo, senza rilevanza di alcuna contestazione né irregolarità sia in ordine al rispetto degli impegni sia con riguardo alla natura seminativa dei detti terreni.
2.1 Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel respingere il ricorso di primo grado, ha ritenuto infondato il motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata denunciata la violazione del termine di diciotto mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Parte appellante osserva che:
- le rilevate irregolarità della domanda iniziale di adesione e di quelle annuali di conferma dell’impegno formulate dalla impresa Di TR poste a base del provvedimento ivi impugnato sono state oggetto di indagine e successivo procedimento penale instauratosi innanzi al G.u.p. del Tribunale di Potenza ove l’odierno appellante è stato indagato per indebita percezione dei contributi comunitari mediante attestazioni false in merito alla propria qualifica di imprenditore agricolo, per attestazioni false in ordine al titolo di proprietà delle particelle ivi incluse nella domanda, ovvero per falsità nella qualifica dei terreni quali ex-seminativi;
- all’esito del procedimento svoltosi innanzi al G.u.p., le dette ipotesi delittuose sono risultate completamente infondate, tant’è vero che nei confronti del Di TR è stata emessa sentenza n. 198 del 16. Luglio 2015 di non luogo a procedere ex artt. 425 c.p.p. “perché il fatto non sussiste”, dunque, con formula assolutoria piena, ormai da tempo passata in giudicato.
- più specificatamente, con riguardo alla contestazione dell’ineleggibilità delle particelle, che secondo gli agenti accertatori non possedevano il requisito oggettivo di terreni ex-seminativi, la citata pronuncia in merito alla comparazione di tale elemento con i rilievi aerofotogrammetrici testualmente ha precisato che “il sistema utilizzato dal corpo forestale dello Stato, per l’effettuazione degli accertamenti di cui si tratta, è rappresentato da rilievi aereo fotogrammetrici che, oltre ad esser stati compiuti a distanza di un lasso di tempo considerevole rispetto all’inoltro delle domande, presentano insito un margine di incertezza e dubbio che rende gli stessi per ciò solo inattendibili. […]. Ed ancora, certamente rilevante ai fini del decidere: “le superfici introdotte nelle domande in oggetto corrispondevano in toto a quelle indicate nelle precedenti domande inoltrate e verificate negli anni precedenti. Pertanto deve ritenersi che ragionevolmente le domande dei beneficiari secondo cui le superfici introdotte nella domanda dovevano ritenersi ex seminativi, abbiano trovato sempre adeguato e positivo riscontro sia al momento dei controlli in loco che nei cd. controlli a sistema”;
- detto giudicato penale, anche a seguito di pronuncia ex art. 425 c.p.p. (perché i fatti non sussistono) esplicherebbe effetti vincolanti per quanto riguarda l’immutabilità dei fatti nella loro materialità.
2.2 Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la valenza probatoria dei controlli in campo eseguiti sia nel 1998 sia nel 2002.
Il giudice di prime cure avrebbe, in particolare, errato nell’affermare che il controllo in campo avrebbe “riguardato solamente il rispetto degli impegni assunti quanto alle buone pratiche agricole e non la natura seminativa dei terreni nel 1998”.
Detta affermazione non sarebbe condivisibile atteso che gli accertamenti in loco venivano eseguiti in data 10 giugno 1998 dal funzionario sig. Pangaro Vincenzo che, come riscontrabile dal verbale di sopralluogo, avrebbe espresso parere favorevole in merito alla domanda di adesione presentata nel 1998 con una superficie interessata di ettari 44,20.
Si aggiunge che l’ulteriore controllo in azienda veniva , poi, svolto in data 9 settembre 2002 – a distanza, quindi, di cinque anni dall’ammissione della domanda - dai funzionari del Dipartimento Agricolo e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, sig.ri Fellone Giuseppe e Cazzato Giuseppe, i quali, giunti in loco provvedevano alla identificazione delle particelle (mediante visione di mappe e documenti catastali), alla misurazione delle medesime (attraverso utilizzo di mappe catastali, foto aeree, scalimetro, rollina metrica e riscontro dello stato colturale precedente l’inizio del ritiro della produzione), verbalizzando l’esito positivo della campagna di controllo e specificando che la superficie totale messa a riposo dalla Ditta Di TR equivaleva a 44 ettari e 20 are e confermando così l’erogazione del contributo.
3. Le suddette doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente stante l’intima connessione che le avvince, meritano positivo apprezzamento.
Sussiste, in particolare, anche alla luce degli approfondimenti istruttori disposti da questa Sezione, il difetto di istruttoria lamentato da parte appellante.
E, infatti, anche a voler prescindere dall’esito del parallelo giudizio penale a carico di ED IL Di TR (conclusosi con la pronuncia in suo favore di sentenza di non luogo a procedere, come tale inidonea ad acquisire autorità di cosa giudicata in quanto revocabile ex artt. 434 e ss. c.p.p.), permane un insanabile contrasto tra i rilievi aerofotogrammetrici eseguiti dalla Regione Basilicata e quanto invece emerge dai controlli, conclusisi con esito positivo, compiuti da alcuni funzionari del medesimo ente regionale di cui ai verbali del 10 giugno 1998 e dell’8 ottobre 2002 (relativo al controllo del 9 settembre 2002).
Più segnatamente, da questi ultimi, effettuati l’uno pochi mesi dopo la presentazione della richiesta di erogazione del contributo e l’altro a distanza di cinque anni, risulta che la superficie interessata da “Abbandono seminativi” sarebbe stata effettivamente di ettari 44,20 (così come da domanda).
Trattasi, peraltro, di atti pubblici aventi valore fidefacente ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, rispetto ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta […] da lui compiuti” (quali devono intendersi anche le misurazioni nel loro verificarsi storico).
L’amministrazione regionale, da par suo, ha mancato di spiegare nelle proprie relazioni di chiarimento (e, in particolare, in quella depositata il 4 novembre 2024 con le quali ha unicamente ribadito, in maniera generica, di essersi avvalsa “delle ortofoto GISWIEW AGEA”) le ragioni di tale netta divergenza nonché di chiarire le concrete modalità di effettuazione delle misurazioni del 10 giugno 1998 e del 9 settembre 2002 (se in forma cartolare ovvero con rilievi in situ ) rimanendo inerte, peraltro, rispetto alle puntuali sollecitazioni mosse da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 1493 del 2024.
Ne discende la fondatezza del ricorso di primo grado con riguardo al suo primo motivo.
Va, per l’effetto, disposto l’annullamento degli atti gravati in prime cure.
4. L’accertata fondatezza nei termini sopra indicati del primo, secondo e quarto motivo di appello esime questo Collegio dall’esaminare le ulteriori doglianze svolte in via di subordine da parte appellante.
5. In conclusione, l’appello è fondato e va accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e va disposto l’annullamento degli atti con esso gravati.
6. Sussistono nondimeno, anche in ragione della natura del vizio rilevato, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti con esso gravati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO