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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa SA NA, alla pubblica udienza svolta in data 3 dicembre
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3540/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
FF AD, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso sia congiuntamente CP_1 che disgiuntamente dai funzionari , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6
CONTUMACE
OGGETTO: esenzione dal pagamento del ticket sanitario
.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 1 luglio 2025 esponeva che era Parte_1 stata convocata a visita di revisione dalla competente Commissione Medica in data 13/03/2025 e, a seguito della suddetta visita, era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% ed erano state riconosciute le condizioni di cui all'art. 3, comma 1,
L. 104/1992.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato, previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, il suo diritto al riconoscimento del grado di invalidità civile utile ai fini dell'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale cat. C01/C02 ex art. 6 D.M. 01/02/1991 (invalidità pari al 100%), con vittoria di spese e compensi con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del giudizio per connessione ex art. CP_1
40 c.p.c risultando pendente presso il Tribunale di Messina davanti il Giudice del Lavoro ricorso giudiziario RG 3364/25 promosso dalla stessa ricorrente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Contestava, poi, la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la improponibilità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della istanza.
3. – All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio CP_6 sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
5.- Parte ricorrente agisce in giudizio, con ricorso ex art. 442 c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del grado di invalidità civile utile “ai fini dell'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale cat. C01/C02 ex art. 6 D.M. 01/02/1991 (invalidità pari al 100%)”.
Dalla documentazione in atti emerge che con verbale di visita medica definito il 13 marzo 2025 la ricorrente è stata dichiarata invalida nella misura del 75%.
Occorre, dunque, preliminarmente, accertare la questione relativa alla necessità di esperimento dell'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie richieste.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso...”.
La suddetta disposizione prevede, poi, che “ Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di disabilità e invalidità civile, che ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede quale condizione di procedibilità della domanda l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa se intende proporre un giudizio delle materie di cui al comma 1 art. 445 bis cpc, potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
In ordine alla natura ed alla forma di tale provvedimento di improcedibilità, si deve tener conto della dichiarata finalità deflattiva della legge (cfr. art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.), tale da rendere incompatibile il nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di due giudizi volti alla tutela delle medesime situazioni giuridiche.
Peraltro, il giudizio eventualmente instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo ha carattere sostanzialmente impugnatorio, nella misura in cui si richiede alla parte ricorrente di specificare a pena di inammissibilità del ricorso i motivi di contestazione alla consulenza tecnica espletata ( cfr art. 445 bis comma VI c.p.c.); la sopravvivenza del presente giudizio, pertanto, sarebbe del tutto ultronea poiché ove parte ricorrente dovesse ritenere non satisfattive le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, dovrebbe ugualmente promuovere un nuovo e diverso giudizio
(previa contestazione delle conclusioni della CTU) nei termini perentori di cui ai commi IV-VI art. 445 bis c.p.c.
In quest'ottica, va letta la previsione normativa dell'improcedibilità del ricorso, improcedibilità che va dunque dichiarata con sentenza definitiva, idonea come tale a chiudere il giudizio proposto senza il previo esperimento e completamento del procedimento speciale. Il giudice deve assegnare alle parti, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso.
Per quanto sopra esposto, che rende superfluo ogni ulteriore accertamento, il ricorso va dichiarato improcedibile.
6.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento.
Messina, 3 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa SA NA, alla pubblica udienza svolta in data 3 dicembre
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3540/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
FF AD, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso sia congiuntamente CP_1 che disgiuntamente dai funzionari , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6
CONTUMACE
OGGETTO: esenzione dal pagamento del ticket sanitario
.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 1 luglio 2025 esponeva che era Parte_1 stata convocata a visita di revisione dalla competente Commissione Medica in data 13/03/2025 e, a seguito della suddetta visita, era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% ed erano state riconosciute le condizioni di cui all'art. 3, comma 1,
L. 104/1992.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato, previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, il suo diritto al riconoscimento del grado di invalidità civile utile ai fini dell'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale cat. C01/C02 ex art. 6 D.M. 01/02/1991 (invalidità pari al 100%), con vittoria di spese e compensi con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del giudizio per connessione ex art. CP_1
40 c.p.c risultando pendente presso il Tribunale di Messina davanti il Giudice del Lavoro ricorso giudiziario RG 3364/25 promosso dalla stessa ricorrente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Contestava, poi, la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la improponibilità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della istanza.
3. – All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio CP_6 sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
5.- Parte ricorrente agisce in giudizio, con ricorso ex art. 442 c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del grado di invalidità civile utile “ai fini dell'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale cat. C01/C02 ex art. 6 D.M. 01/02/1991 (invalidità pari al 100%)”.
Dalla documentazione in atti emerge che con verbale di visita medica definito il 13 marzo 2025 la ricorrente è stata dichiarata invalida nella misura del 75%.
Occorre, dunque, preliminarmente, accertare la questione relativa alla necessità di esperimento dell'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie richieste.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso...”.
La suddetta disposizione prevede, poi, che “ Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di disabilità e invalidità civile, che ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede quale condizione di procedibilità della domanda l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa se intende proporre un giudizio delle materie di cui al comma 1 art. 445 bis cpc, potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
In ordine alla natura ed alla forma di tale provvedimento di improcedibilità, si deve tener conto della dichiarata finalità deflattiva della legge (cfr. art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.), tale da rendere incompatibile il nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di due giudizi volti alla tutela delle medesime situazioni giuridiche.
Peraltro, il giudizio eventualmente instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo ha carattere sostanzialmente impugnatorio, nella misura in cui si richiede alla parte ricorrente di specificare a pena di inammissibilità del ricorso i motivi di contestazione alla consulenza tecnica espletata ( cfr art. 445 bis comma VI c.p.c.); la sopravvivenza del presente giudizio, pertanto, sarebbe del tutto ultronea poiché ove parte ricorrente dovesse ritenere non satisfattive le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, dovrebbe ugualmente promuovere un nuovo e diverso giudizio
(previa contestazione delle conclusioni della CTU) nei termini perentori di cui ai commi IV-VI art. 445 bis c.p.c.
In quest'ottica, va letta la previsione normativa dell'improcedibilità del ricorso, improcedibilità che va dunque dichiarata con sentenza definitiva, idonea come tale a chiudere il giudizio proposto senza il previo esperimento e completamento del procedimento speciale. Il giudice deve assegnare alle parti, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso.
Per quanto sopra esposto, che rende superfluo ogni ulteriore accertamento, il ricorso va dichiarato improcedibile.
6.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento.
Messina, 3 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA NA