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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/08/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 5621 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE
DOTT. Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 02/05/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo, dall'Avv. Alex Dal Cero, la seconda dall' Avv. Barbara Mattiolo, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 22/06/1996 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTAGNANA al Num. 20 - PARTE II - SERIE A - ANNO1996 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Disporsi l'obbligo per il signor di corrispondere alla signora , Parte_1 Parte_2 quale contributo una tantum per il mantenimento del figlio , convivente, di anni 25, impegnato Per_1 dal maggio 2024 nel Servizio Civile Universale in qualità di bibliotecario presso il Comune di
Montagnana (PD), la somma complessiva di € 3.600,00, pari a 12 mensilità del contributo oggi rivalutato, da corrispondersi in un'unica soluzione, in via anticipata, entro il mese in cui interviene il deposito del presente ricorso;
3) Darsi atto che entrambi i coniugi dichiarano che qualsiasi altra questione personale, economico e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio, è stata risolta con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, tiolo o causa;
4) Darsi atto che i coniugi si dichiarano sin d'ora concordi a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio;
5) Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_1
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/08/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 5621 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE
DOTT. Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 02/05/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo, dall'Avv. Alex Dal Cero, la seconda dall' Avv. Barbara Mattiolo, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 22/06/1996 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTAGNANA al Num. 20 - PARTE II - SERIE A - ANNO1996 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Disporsi l'obbligo per il signor di corrispondere alla signora , Parte_1 Parte_2 quale contributo una tantum per il mantenimento del figlio , convivente, di anni 25, impegnato Per_1 dal maggio 2024 nel Servizio Civile Universale in qualità di bibliotecario presso il Comune di
Montagnana (PD), la somma complessiva di € 3.600,00, pari a 12 mensilità del contributo oggi rivalutato, da corrispondersi in un'unica soluzione, in via anticipata, entro il mese in cui interviene il deposito del presente ricorso;
3) Darsi atto che entrambi i coniugi dichiarano che qualsiasi altra questione personale, economico e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio, è stata risolta con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, tiolo o causa;
4) Darsi atto che i coniugi si dichiarano sin d'ora concordi a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio;
5) Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_1
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/08/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico