Art. 81. (Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) 1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337 , l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 , e successive modificazioni, e' utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.
Note all' art. 81:
La legge 28 settembre 1998, n. 337 , recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1998, n. 228.
La legge 2 aprile 1958, n. 377 , recante "Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1958, n. 98.
Note all' art. 81:
La legge 28 settembre 1998, n. 337 , recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1998, n. 228.
La legge 2 aprile 1958, n. 377 , recante "Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1958, n. 98.