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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15393 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9127 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Parte_1
Roma, via Teodorico n. 55, presso lo studio dell'Avv. Maria Speziale la quale la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
parte attrice
E
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall' Avv. Controparte_2
GI AO Alaimo dell'Avvocatura Capitolina e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n.
parte convenuta
E
OGGETTO: risarcimento lesioni personali ex artt. 2051-2043- c.c.
All'udienza del 5 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti e la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , conveniva in giudizio Parte_1 per “…accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 CP_1
c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., di , in persona del Sindaco CP_1 pro tempore, nella causazione del sinistro di cui in narrativa e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, quantificabili in 17.650,00 (di cui € 17.400,00 per il danno non patrimoniale alla persona ed € 250,00 per il danno patrimoniale) ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali dal momento del fatto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore e con sentenza esecutiva come per legge”.
Assumeva che: “…che il giorno 06.07.2018 alle 9.30 circa, la sig.ra , Parte_1 quale dipendente della ditta , era intenta a pulire il piazzale Controparte_3 dell'autoparco della Polizia di in via delle Mura Portuensi n. 11 in CP_1
Roma quando, improvvisamente, cadeva in un tombino, parzialmente scoperto, celato dalle erbacce;
vedasi foto sottostante scattata nell'immediatezza del fatto. che l'infortunio sul lavoro veniva accertato con una relazione di servizio dalla Polizia
che la lesa veniva immediatamente soccorsa e trasportata tramite CP_1
Ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni Calivita “Fate Bene Fratelli” dove veniva refertata con una prognosi di 7 giorni;
che il giorno successivo si recava nuovamente al pronto soccorso in quanto accusava forti dolori alla spalla destra;
che il 07.07.2018, presso lo stesso , veniva sottoposta a visita Parte_2 ortopedica…che il 20.12.2019 lo scrivente Studio inoltrava al Comune di Roma la rituale richiesta risarcitoria… che, in data 7.10.2022, in assenza di qualsivoglia riscontro, veniva inviato invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto purtroppo inevaso…”
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale chiedeva “ …in via CP_1 preliminare, dichiarare l'assoluta carenza di qualsivoglia forma di responsabilità in capo all'odierna convenuta in quanto unico soggetto legittimato CP_1 passivamente è il datore di lavoro Universal Service S.R.L; in via principale, dichiarare in ogni caso l'insussistenza di responsabilità sia ex art. 2051 cc sia ex art. 2043 cc in quanto il danno cagionato è ascrivibile unicamente alla condotta imprudente dell'odierna attrice;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata responsabilità in capo all'odierna convenuta:
• • ridurre l'entità del risarcimento in conseguenza del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cc;
• • ridurre ulteriormente l'entità del danno patrimoniale subito relativo alle lesioni alla spalla refertate il giorno successivo alla caduta, in quanto indimostrato il nesso eziologico tra la caduta nel tombino e il suddetto trauma;
• • ridurre ulteriormente il danno accertato del danno morale in quanto insussistente nonché indimostrato;
• • ridurre ulteriormente il danno della corrispondente somma ricevuta da
a titolo di indennità pari a € 1513,16 in applicazione della compensatio lucri CP_4 cum damno…”
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti e Consulenza medico- legale.
La causa, in data 5 giugno 2025 veniva trattenuta in decisione su conclusioni delle parti e con concessione di termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
Non è stato richiesto intervento autorità di Polizia. Non sono stati indicati testi che potessero avvalorare la tesi attorea. Dalle foto allegate la zona interessata appare visibile ed evitabile utilizzando la normale diligenza.
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non abbia provato in modo inequivocabile che la caduta fosse avvenuta esclusivamente per responsabilità di parte convenuta in quanto, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ipotesi di pericolo non connesso alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia ma provocato da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa, si configura il caso fortuito allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Ne consegue che nel caso di specie l'evento va attribuito a caso fortuito come tale non imputabile al custode con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve pertanto essere rigettata.
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice, anche perché la prospettazione iniziale della stessa non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Pern quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , in persona del Sindaco p.t. CP_1
1.- rigetta la domanda;
2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
3.- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9127 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Parte_1
Roma, via Teodorico n. 55, presso lo studio dell'Avv. Maria Speziale la quale la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
parte attrice
E
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall' Avv. Controparte_2
GI AO Alaimo dell'Avvocatura Capitolina e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n.
parte convenuta
E
OGGETTO: risarcimento lesioni personali ex artt. 2051-2043- c.c.
All'udienza del 5 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti e la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , conveniva in giudizio Parte_1 per “…accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 CP_1
c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., di , in persona del Sindaco CP_1 pro tempore, nella causazione del sinistro di cui in narrativa e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, quantificabili in 17.650,00 (di cui € 17.400,00 per il danno non patrimoniale alla persona ed € 250,00 per il danno patrimoniale) ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali dal momento del fatto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore e con sentenza esecutiva come per legge”.
Assumeva che: “…che il giorno 06.07.2018 alle 9.30 circa, la sig.ra , Parte_1 quale dipendente della ditta , era intenta a pulire il piazzale Controparte_3 dell'autoparco della Polizia di in via delle Mura Portuensi n. 11 in CP_1
Roma quando, improvvisamente, cadeva in un tombino, parzialmente scoperto, celato dalle erbacce;
vedasi foto sottostante scattata nell'immediatezza del fatto. che l'infortunio sul lavoro veniva accertato con una relazione di servizio dalla Polizia
che la lesa veniva immediatamente soccorsa e trasportata tramite CP_1
Ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni Calivita “Fate Bene Fratelli” dove veniva refertata con una prognosi di 7 giorni;
che il giorno successivo si recava nuovamente al pronto soccorso in quanto accusava forti dolori alla spalla destra;
che il 07.07.2018, presso lo stesso , veniva sottoposta a visita Parte_2 ortopedica…che il 20.12.2019 lo scrivente Studio inoltrava al Comune di Roma la rituale richiesta risarcitoria… che, in data 7.10.2022, in assenza di qualsivoglia riscontro, veniva inviato invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto purtroppo inevaso…”
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale chiedeva “ …in via CP_1 preliminare, dichiarare l'assoluta carenza di qualsivoglia forma di responsabilità in capo all'odierna convenuta in quanto unico soggetto legittimato CP_1 passivamente è il datore di lavoro Universal Service S.R.L; in via principale, dichiarare in ogni caso l'insussistenza di responsabilità sia ex art. 2051 cc sia ex art. 2043 cc in quanto il danno cagionato è ascrivibile unicamente alla condotta imprudente dell'odierna attrice;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata responsabilità in capo all'odierna convenuta:
• • ridurre l'entità del risarcimento in conseguenza del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cc;
• • ridurre ulteriormente l'entità del danno patrimoniale subito relativo alle lesioni alla spalla refertate il giorno successivo alla caduta, in quanto indimostrato il nesso eziologico tra la caduta nel tombino e il suddetto trauma;
• • ridurre ulteriormente il danno accertato del danno morale in quanto insussistente nonché indimostrato;
• • ridurre ulteriormente il danno della corrispondente somma ricevuta da
a titolo di indennità pari a € 1513,16 in applicazione della compensatio lucri CP_4 cum damno…”
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti e Consulenza medico- legale.
La causa, in data 5 giugno 2025 veniva trattenuta in decisione su conclusioni delle parti e con concessione di termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
Non è stato richiesto intervento autorità di Polizia. Non sono stati indicati testi che potessero avvalorare la tesi attorea. Dalle foto allegate la zona interessata appare visibile ed evitabile utilizzando la normale diligenza.
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non abbia provato in modo inequivocabile che la caduta fosse avvenuta esclusivamente per responsabilità di parte convenuta in quanto, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ipotesi di pericolo non connesso alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia ma provocato da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa, si configura il caso fortuito allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Ne consegue che nel caso di specie l'evento va attribuito a caso fortuito come tale non imputabile al custode con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve pertanto essere rigettata.
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice, anche perché la prospettazione iniziale della stessa non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Pern quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , in persona del Sindaco p.t. CP_1
1.- rigetta la domanda;
2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
3.- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso