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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 6205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6205 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
RE PU BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli sezione lavoro – in persona della dott.ssa M.Rosaria Lombardi – ha emesso la- seguente:
SENTENZA nella causa individuale di lavoro iscritta al n 15156/2021 del RGL, avente ad OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive, vertente
TRA
e difeso dall'avv. Antonio Panico Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso Controparte_1 dall'avv. Sergio Carrozza
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29 settembre 2021 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti del
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
"a) in via principale, previo accertamento dello svolgimento di fatto mansioni superiore effettuate dal ricorrente con decorrenza dal 13.09.1988 ovvero in una diversa decorrenza che l'On.le
Giudicante riterrà equa e giusta, corrispondente alla categoria B5 fino al mese di maggio 2019 e successivamente B6, livello superiore del CCNL di comparto Enti Locali e dunque nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e del giusto livello di inquadramento, fermo restando la posizione economica di appartenenza e la retribuzione individuale di anzianità, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo, corrispondente alle funzioni effettivamente svolte ed al giusto inquadramento delle stesse, fermo restando la posizione economica di appartenenza e la retribuzione individuale, di anzianità per il periodo 13 settembre
1988 a tutt'oggi ovvero con una diversa decorrenza che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost., e pertanto, le corrispondenti differenze retributive, conseguenti a quanto percepito nella categoria A5 fino a dicembre 2019 e successivamente nella categoria A6 e quanto avrebbe dovuto percepire, in virtù delle mansioni superiori di fatto espletate, con il giusto inquadramento, e precisamente nella categoria B5 fino al mese di dicembre 2019 successivamente nella categoria B6, fatta salva la posizione economica acquisita e l'anzianità di servizio, in suo favore del ricorrente ed in danno alla resistente, in persona del Dirigente pro-tempore, il tutto da quantificarsi in separato giudizio il tutto oltre interessi legali;
b) condannare la resistente, al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo". A fondamento della domanda proposta, affermava di essere dipendente del CP_1 resistente inquadrato nella categoria A della declaratoria professionale prevista dalla contrattazione collettiva per il comparto Regioni ed Enti Locali ma di aver svolto mansioni ascrivibili alla categoria B del
CCNL invocato sin dall'assunzione.
Affermava, infatti, di essere addetto alla guida di automezzi speciali per l'avvio della raccolta differenziata e anche dello sgarrabile per il diserbo delle strade di circolazione lungo il territorio
Comunale per il quale è necessaria la patente C, precisando, inoltre, che si occupava anche del controllo dello stato di efficienza degli stessi.
In diritto rilevava che per effetto dell'utilizzo non occasionale e sistematico dei tali automezzi, aveva diritto alla retribuzione relativa al superiore livello t. 52 Dlgs. 165/2001, nonché, del CCNL di comparto 1999 e del Dlgs. 502/92 relativamente alla declaratoria contrattuale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva parte convenuta che con molteplici argomentazioni, in fatto ed in diritto, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto ed eccependo, altresì, la prescrizione.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito spiegati.
La disciplina dello svolgimento di mansioni superiori nel rapporto del pubblico impiego contrattualizzato si rinviene nell'art. 52 del d.lgs. 165/2001 (che riproduce il testo dell'art. 56 d.lgs.
29/93, con le modifiche apportate dai d.lgs. n 80 e 387 del 1998) che, se nega ricadute sul piano di un differente inquadramento allo svolgimento in fatto di compiti non rientranti tra quelli di cui alla qualifica di appartenenza, riconosce, tuttavia, il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
La disposizione così prevede: "1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore......... La disposizione individua tre ipotesi di svolgimento di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
Una prima, per così dire, fisiologica, che postula l'esistenza di obiettive esigenze di servizio, la vacanza di un posto in organico o la necessità di sostituire altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, ad eccezione del lavoratore in ferie. In tale ultima ipotesi, nasce in capo al prestatore il diritto al "trattamento previsto per la qualifica superiore".
Può accadere, invece, che il lavoratore sia destinato, con un atto di gestione, a mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore senza che ricorrano i presupposti sopra precisati. L'ipotesi, che potrebbe definirsi patologica, è presa in considerazione dal 5° comma della disposizione in esame che, pur stabilendo la nullità dell'atto di gestione, assicura comunque il diritto del prestatore alle differenze retributive.
Tuttavia, la tendenza all'assimilazione tra il lavoro pubblico e quello privato e i principi generali che al riguardo si traggono oltre che dall'art. 36 Cost. anche dall'art. 2126 c.c., inducono, a giudizio del
Tribunale, nel senso della sicura rimuneratività dell'attività svolta, in ragione della superiore qualità della prestazione resa.
Quanto sostenuto trova conferma nelle decisioni della Suprema Corte che ha costantemente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore (tra le più recenti, Cass. n. 18808/2013; v. pure Cass. n. 796/2014).
Né tale disposizione è da intendere come limitata e circoscritta al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione, ancorché nullo (cfr. Cass. n.
27887 del 2009, che richiama Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007 n. 25837 cit.). La Corte
Costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità anche al pubblico impiego dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'art. 2126 c.c., l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (cfr. Corte Cost. sent n. 57/1989, n. 296/1990, n. 236/1992, n.
101/1995, n. 115/2003, n. 229/2003).
Conclusivamente, sussiste il diritto a percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte in ragione dei principi di rilievo costituzionale e di diritto comune che non è condizionato all'esistenza né alla legittimità di un provvedimento del superiore gerarchico, salva l'eventuale responsabilità del dirigente che abbia disposto l'assegnazione con dolo o colpa grave. Il diritto trova un limite solo nei casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o comunque in tutti i casi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento.
Tanto premesso, è da escludere che l'esercizio di mansioni superiori determini l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c., proprio per quel principio generale, insuperabile, di cui al comma primo, dell'insensibilità dell'inquadramento formale rispetto alla realtà fattuale.
L'assegnazione fuori dei limiti consentiti è nulla, cioè è improduttiva di effetti, giuridici e contrattuali, mentre genera invece il solo diritto del lavoratore alla "differenza di trattamento economico". Tanto premesso ne deriva che l'eventuale svolgimento delle mansioni superiori non può portare il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ma solo alle differenze retributive eventualmente spettanti.
In relazione a queste ultime va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente che è parzialmente fondata.
Ed invero, con la sentenza n. 36197 del 28.12.2023, la Cassazione a Sezioni Unite enuclea il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela".
Ciò comporta che non essendovi atti interruttivi della prescrizione antecedenti la notifica del ricorso e non avendo la parte depositato il ricorso notificato, deve ritenersi interrotta la prescrizione solo con la costituzione della parte resistente in data 24.05.2022.
Ciò consente di ritenere prescritti i crediti maturati sino al 24.05.2017. Occorre, pertanto, accertare, in ogni caso, le mansioni in concreto svolte dal ricorrente e verificarne la riconducibilità alle mansioni superiori proprie del livello rivendicato dal lavoratore rispetto a quelle riconosciute dal datore di lavoro.
Il procedimento logico che questo Giudice deve eseguire, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte è distinto in tre fasi:
1)individuazione dei criteri posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, in linea generale ed astratta, per la distinzione tra le diverse categorie e qualifiche rispettivamente previste
2)accertamento delle concrete mansioni di fatto, rilevanti ai fini dell'inquadramento del lavoratore;
3)comparazione, tra le previsioni normative e le mansioni accertate, al fine di verificare se le mansioni concrete siano riconducibili all'astratta previsione dei criteri discretivi tra categorie e qualifiche".
Vanno, pertanto, esaminate le risultanze probatorie al fine di verificare se l'attività svolta dalla ricorrente rientri nel livello di inquadramento B per quanto si assume.
"Categoria Allegato A Declaratorie Categoria A Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;
- lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
Categoria B Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: -
Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonchè alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto; - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse
(scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347/1983 come integrato dal D.P.R. n. 333/1990, potevano essere ascritti alla quinta qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.
A tal fine appare necessario esaminare gli esti della istruttoria svolta.
Testimone_1 ha così riferito: ADR "Indifferente. Sono dipendente del CP_1 convenuto dal 1980 dapprima con mansioni di operatore ecologico e a partire dal 2000 svolo funzioni di giardiniere specializzato. Non ho giudizio pendente nei confronti del CP_1 per il riconoscimento di differenza retributive per il riconoscimento di mansioni superiori. Conosco il ricorrente sin dal marzo 1980 data in cui lo stesso è stato assunto alle dipendenze del CP_1 convenuto. Eravamo entrambi operatori ecologici. Sia io che il ricorrente siamo partiti dall'inquadramento di categoria Al e a seguito delle varie progressioni economiche abbiamo raggiunto la posizione prima A6 e poi io ho seguito il corso per giardiniere e sono rientrato con l'inquadramento in categoria B1 quale giardiniere. A partire dal 1982/83 ricordo che il ricorrente era munito di patente C e venne adibito alla guida di autoveicoli autocompattatori ovvero autocisterna. Difatti in quel momento vi era carenza di personale idoneo alla guida di tali autoveicoli che erano stati di recente sostituiti dal
CP_1 rispetto ai precedenti camion per i quali era richiesta solo la patente B. Fondamentalmente gli autoveicoli nuovi erano dotati di sistemi tecnologici più perfezionati rispetto agli autoveicoli precedenti. In particolare nella cabina di pilotaggio vi era una "presa di forza" cioè una leva che azionava i meccanismi di sollevamento del dispositivo del camion dedicato alla raccolta dei rifiuti che veniva manovrato esclusivamente dall'autista. Tale dispositivo era già presente nei precedenti camion ma lo stesso era maggiormente efficiente in quanto prevedeva che in tale momento vi fossero gli altri colleghi posizionati nella parte posteriore del veicolo che dopo l'attivazione dell'interruttore presa di forza effettuavano delle manovre per il caricamento della pala che veniva, pertanto, azionata dagli stessi. Anche per l'autocisterna era l'autista ad azionare il comando per l'attivazione della pompa per permettere le attività di innaffiamento. Il manovale che lavorava sull'autocisterna si occupava solo di aprire e chiudere i bocchettoni. Una volta caricato l'autocompattatore lo stesso veniva guidato dall'autista che si recava presso la discarica dapprima ubicata sul Monte Somma e poi in altro luogo (Giugliano). Sull'autocompattatore oltre all'autista vi era anche l'altro collega
CP_2 Successivamente presso il CP_1 è stato introdotto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e pertanto a partite da tale epoca (2001/2002) il ricorrente è stato adibito alla mansione di autista ad altri tipi di veicoli comunali. Non ricordo se il ricorrente ha effettuato la conduzione dello sgarrabile in quanto non mi risulta che tale veicolo sia stato in possesso del CP_1 ciò che ricordo che circa 5/6 anni fa il ricorrente è stato adibito alla guida del camion autocisterna che richiedeva il possesso della patente C. La manutenzione degli automezzi è demandata all'officina del
CP_1 anche per ciò che riguarda collaudi, revisioni ecc. Per eventuali guasti gli autisti provvedevano a segnalare l'esistenza di malfunzionamenti che venivano risolti dai meccanici. Il ricorrente si è occupato anche di controllare le date di scadenza dei vari adempimenti burocratici come il bollo che segnalava all'agronomo e cioè il superiore gerarchico del settore che provvedeva a tali rinnovi".
CP_3 : "ADR "indifferente. Sono dipendente del Comune resistente sin dal 1980 e sono stato posto in quiescenza dal settembre 2021. Ho sempre svolto mansioni di giardiniere nel settore giardini;
da ultimo con concorso nel settore interno ho assunto le funzioni di coordinatore sempre presso il medesimo settore giardini. Solo all'inizio della mia attività lavorativa presso il Comune ho svolto le mansioni di operatore ecologico. Ho conosciuto il ricorrente sin dal momento della mia assunzione
1980 coincidente don la data della sua attività lavorativa, come ho già detto inizialmente entrambi abbiamo lavorato presso il settore della nettezza urbana con mansioni di operatore ecologico.
Successivamente io sono passato al settore giardini, mentre il ricorrente è rimasto al settore NU. Il mio passaggio dal settore Nu al settore giardini è avvenuto nel 1981, ma non ricordo con precisione in quale periodo. Per quanto mi risulta, il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di autista e conducente di automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Durante il periodo in cui il ricorrente ha lavorato nel settore nettezza urbana non mi risulta che tipologia di camion lo stesso portasse. ADR mi è ignota la circostanza relativa alla tipologia di patente posseduta dal ricorrente per la guida della nettezza urbana. Più o meno tra gli anni 90/92 il ricorrente passò dal settore rifiuti al settore Giardini, quindi io ho avuto più occasioni di incontrarlo e di lavorare constatando direttamente le mansioni svolte dallo stesso. Il ricorrente anche presso il settore giardini venne adibito a mansioni di autista e lo stesso guidava sia il camion autocompattatore sia l'innaffiatrice. Per quanto mi risulta, per guidare il camion con innaffiatrice il livello di patente richiesto è quello C. Il ricorrente ricordo che venne adibito alla guida di quest'autoveicolo proprio perché era in possesso della patente C richiesta perla conduzione di tali mezzi. Il lavoratore precedentemente incaricato di guidare tali autoveicolo era in possesso di patente C, quindi presumo che il ricorrente sia stato incaricato della guida di tali mezzi in quanto munito di una patente C. ADR
Per quanto riguarda il camion compattatore per la raccolta del materiale dei rifiuti lo stesso è munito di una serie di meccanismi azionati da leve. Tali leve erano posizionate nella parte posteriore del camion. A bordo del compattatore effettuavano servizio due persone, una che si dedicava alla guida e l'altro al comando di tali meccanismi. Per quanto riguarda il veicolo con innaffiatrice esso aveva una serie di meccanismi che venivano azionati da pulsanti di comando che si trovavano nell'abitacolo del camion stesso, per cui era lo stesso guidatore che effettuava tali manovre premendo i pulsanti. Si trattava di pulsanti che comandavano i getti d'acqua che fuoriuscivano dal veicolo e che mettevano in opera le spazzole che provvedevano ai lavaggi della superficie stradale. Le mansioni del ricorrente sono rimaste inalterate anche successivamente al momento in cui vi è stata l'introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti, che avvenne intorno al 2018/19. ADR Il ricorrente doveva anche effettuare i periodici controlli sulla funzionalità de veicoli che gli venivano affidati nella guida in particolare anche il regolare funzionamento dei vari meccanismi adoperati nel loro utilizzo. In caso di malfunzionamenti il ricorrente aveva l'onere di avvisare l'officina del CP_1 che poi provvedeva alle riparazioni meccaniche. I documenti di ciascun veicolo erano custoditi nel cruscotto di ogni mezzo. Per quanto riguarda le scadenze dei documenti (libretto di circolazione, assicurazione ecc). per effettuare periodici rinnovi era il ricorrente a segnalare al responsabile, tale dott. CP_4,
l'approssimarsi di tali scadenze affinché lo stesso potesse provvedere ad instaurare le necessarie pratiche burocratiche. ADR Quando lavorava presso il settore NU e guidava l'autocompattatore il ricorrente svolgeva anche l'attività di trasporto dei rifiuti presso la discarica nel sito di Somma vesuviana. Tale circostanza mi consta direttamente in quanto - come già detto - abbiamo lavorato insieme al settore NU nel periodo 1980/81, e quindi anche io con lui mi sono recato presso la discarica che ho innanzi menzionato. Presumo che ciò si avvenuto anche nel periodo successivo in quanto lo stesso ha continuato a svolgere sempre le stesse mansioni fin a quando non è passato al settore giardini. Nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato nel mio stesso settore giardini i rifiuti raccolti sull'autocompattatore e relativi a tale settore venivano sversati sull'altro autocompattatore di pertinenza del settore rifiuti ed era l'autista di quest'ultimo autocompattatore a portare a discarica i rifiuti raccolti".
EL DI LO ha dichiarato: “indifferente. Sono stato dipendente del CP_1 convenuto fino a ottobre 2022 con mansioni di capo giardiniere. Conosco il ricorrente in quanto lo stesso era uno dei dipendenti che afferivano al gruppo che io coordinavo. Il ricorrente nei primi anni del 2000 è transitato nel servizio giardini mentre precedentemente era adibito al servizio Igiene Urbana (NU).
Lo stesso ricordo che ha sempre effettuato mansioni di autista provvedendo alla guida di veicoli e non invece mansioni di manovalanza. Per quanto riguarda il periodo in cui il ricorrente faceva parte del servizio NU non ho cognizione diretta della mansioni a cui lo stesso era adibito in quanto il nostro settore era dislocato in una sede diversa. A partire dal passaggio al settore Giardini del ricorrente lo stesso provvedeva alla guida degli autoveicoli e in particolare di un autocompattatore di dimensioni più ridotte rispetto a quelli utilizzati al settore NU. Non ho cognizione del tipo di patente del quale fosse munito il Parte_1 Inoltre lo stesso guidava anche un autobotte. Non sono in grado di dire se per la guida di tale autobotte fosse necessario requisiti o qualche tipo di patente. Ricordo che il ricorrente così come altri colleghi che provenivano dal settore NU dicevano che avevano guidato automezzi tipo autocompattatore o che prevedevano meccanismi complessi, tuttavia, non ho ma avuto modo di verificare quello che dicessero. Il primo veicolo di cui ho parlato prima l'autocompattatore era un Fiat Daily"
,Testimone_2 altresì, ha dichiarato: “Sono e mi chiamo Testimone_2 nato a [...] 1'11.12.73 identificato con patente di guida n. NumeroD_1
Sono dipendente del comune e chiedo mi venga revocata la precedente sanzione. Il giorno fissato per l'udienza sono arrivato tardi in ufficio rispetto all'orario indicato poiché mi sono perso all'interno del Tribunale.
Sono Dirigente, 4° settore con responsabilità in relazione al servizio verde e protezione civile e, pertanto, conosco il Parte_1 .
Dal 9 dicembre 2002 sono dipendente del comune, già all'epoca, con lo stesso incarico.
Noi abbiamo come servizio verde pubblico quali automezzi il compattatore;
il porter e l'autobotte. Per necessità il ricorrente liquidava tutti e tre i mezzi citati, mentre in precedenza svolgeva la funzione di autista di normali mezzi, non so dire quando sia stato assegnato a questo reparto.
Per il compattatore ed il porter non è necessaria una particolare patente differentemente dall'autobotte. Il porter è un piccolo furgoncino con quattro ruote che può guidare chiunque sia in possesso dalla patente B, quest'ultima, sufficiente anche per la guida del compattatore. L'autobotte veniva utilizzata unicamente dal comune da aprile a settembre per irrigare le aiuole, ovviamente l'utilizzo dipendeva anche dalle condizioni climatiche. Oltre lui, nell'ultimo anno e mezzo vi era anche un altro dipendente in possesso dalla patente per guidare l'autobotte, prima altri tre. Non so dire fino a quando hanno lavorato con il ricorrente anche gli altri tre autisti però ricordo che per un periodo ha sicuramente lavorato da solo.
Non ci sono dispositivi elettronici particolari su nessuno dei tre mezzi citati. Nell'autocompattatore venivano messi gli sfalci, mentre, il porter veniva utilizzato per trasportare i piccoli strumenti da lavoro quali decespugliatore, pala, rasaerba. Oltre all'autista non svolgeva altra attività.
Il modello di compattatore di cui disponiamo è l'eurodue che è molto vecchio, per lo stesso, quindi,
c'è un pulsante esterno per l'utilizzo e non una leva". ha dichiarato: “Indifferente. Sono comandante della polizia municipale del comune Persona_1
di CP_1
Sono a conoscenza dei fatti di causa a seguito di citazione a testi.
Da agosto 2017 ad aprile 2021 ho avuto anche la responsabilità dell'ufficio giardini dove era assegnato il ricorrente il quale svolgeva le mansioni di giardiniere.
Colui che aveva il controllo diretto del servizio giardini era il funzionario Dott. CP_4.
Personalmente non avendo mai avuto il controllo operativo del servizio giardini non potevo vedere personalmente il ricorrente come gli altri lavoratori espletare il proprio lavoro.
Né so se il ricorrente ha mai guidato gli autocompattatori od altri mezzi pesanti e complessi.
Non so di che tipo di patente fosse munito il ricorrente. Non sono a conoscenza del fatto che il ricorrente fosse adibito alla conduzione di mezzi speciali per l'avvio della raccolta differenziata. E non SO se il ricorrente guidasse veicoli ordinari al fine di accompagnare persone dell'amministrazione comunale. So che il ricorrente, per mia conoscenza avesse la mansione di giardiniere ma non si se svolgesse altre mansioni, non potrei saperlo. Credo che la manutenzione fosse affidata a strutture terze in grado di operare nel settore ma non ne sono a conoscenza diretta.
Non sono a conoscenza di altro in quanto ripeto il funzionario responsabile del ricorrente era il dott.
CP_4. Non ho mai visto il ricorrente operare su quei mezzi. Non posso sapere se il ricorrente ha mai sollecitato l'amministrazione comunale per l'inquadramento superiore. Non è nella mia conoscenza se svolgesse qualche compito a lui assegnato a supporto della dottoressa Persona_2
[...] in quanto sono a conoscenza solo del periodo che ho sopra indicato so che il ricorrente lavorava in due turni suddivisi in pomeridiano e antimeridiano ma non so precisare gli orari".
L'esame delle declaratorie riportate evidenzia che ciò che caratterizza il livello superiore rivendicato
è il livello di conoscenze specialistiche richieste ed inoltre la parziale responsabilità in ordine al processo produttivo in cui si è inseriti con risoluzione delle problematiche complesse cui si è addetti.
Costituisce pertanto elemento determinante il possesso di patente o la specifica abilitazione.
Nell'esplicazione dei profili è considerato per l'inquadramento riconosciuto il “lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa" mentre in quello rivendicato il conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti). Devono considerarsi gli esiti della istruttoria testimoniale con esclusione della documentazione di cui si è richiesta l'acquisizione solo all'udienza di discussione fissata.
Ed invero, al di là della tardività della richiesta formulata, non vi è certezza che le schede prodotte afferiscano ai mezzi guidati dal ricorrente e, pertanto, non è possibile acquisirli anche ai sensi dell'art. 421 cpc., come già si è esposto. Da quanto riportato dai testi escussi è emerso che il ricorrente ha condotto quali mezzi il compattatore il porter e l'autobotte ed, inoltre, che alcuni di essi prevedessero all'interno dei meccanismi particolari per il loro funzionamento oltre ad essere necessario per la conduzione dell'autobotte il possesso della patente C.
Risulta, pertanto, non conforme allo svolgimento delle mansioni espletate in concreto l'inquadramento riconosciuto al ricorrente.
A tale proposito, il ricorrente risulta essere stato addetto alla guida di mezzi che, in ragione della strumentazione di bordo, possono qualificarsi come macchine complesse (in quanto per il loro utilizzo necessitano di leve e pulsanti) ed, inoltre, per l'autobotte è richiesta una specifica patente, la C, il cui possesso è finalizzato alla conduzione di particolari veicoli non ordinari.
A ciò si aggiunga che parte resistente rileva l'errore cui è incorso il ricorrente nell'avanzare la sua pretesa in riferimento alla circostanza per cui l'inquadramento dipenderebbe non dall'utilizzo di mezzi, bensì, di impianti o macchine.
Orbene, nel caso di specie non si parla di impianti ma di autobotti, porter e compattatori che prescindendo dalla terminologia adottata dal ricorrente sono macchine per alcune delle quali è necessario il possesso della patente C.
Appare tardiva la contestazione della carenza di prova circa il possesso della stessa, atteso che nessun rilievo è stato formulato al riguardo nella memoria e che pertanto, per quanto affermato da tutti i testi a diretta conoscenza dei fatti l'autobotte richiede per la conduzione tale tipo di patente (cfr dichiarazioni CP_4 ).
Per quanto innanzi, il ricorso va parzialmente accolto con il riconoscimento delle differenze retributive dovute tra quanto dovuto quale retribuzione del livello B5 dal 22.05.2017 al dicembre
2019 e successivamente del B6 e quanto corrisposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà, compensandosi per la restante parte in ragione del parziale accoglimento e della pronuncia di condanna generica.
P.Q.M.
Così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle relative differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio tra quanto dovuto quale retribuzione del livello B5 dal 24.05.2017 al dicembre 2019 e successivamente del B6 e quanto corrisposto;
2)condanna parte resistente al pagamento della metà delle spese che liquida in € 3000,00 per diritti ed onorario, oltre IVA CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
Napoli, 11 settembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli sezione lavoro – in persona della dott.ssa M.Rosaria Lombardi – ha emesso la- seguente:
SENTENZA nella causa individuale di lavoro iscritta al n 15156/2021 del RGL, avente ad OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive, vertente
TRA
e difeso dall'avv. Antonio Panico Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso Controparte_1 dall'avv. Sergio Carrozza
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29 settembre 2021 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti del
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
"a) in via principale, previo accertamento dello svolgimento di fatto mansioni superiore effettuate dal ricorrente con decorrenza dal 13.09.1988 ovvero in una diversa decorrenza che l'On.le
Giudicante riterrà equa e giusta, corrispondente alla categoria B5 fino al mese di maggio 2019 e successivamente B6, livello superiore del CCNL di comparto Enti Locali e dunque nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e del giusto livello di inquadramento, fermo restando la posizione economica di appartenenza e la retribuzione individuale di anzianità, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo, corrispondente alle funzioni effettivamente svolte ed al giusto inquadramento delle stesse, fermo restando la posizione economica di appartenenza e la retribuzione individuale, di anzianità per il periodo 13 settembre
1988 a tutt'oggi ovvero con una diversa decorrenza che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost., e pertanto, le corrispondenti differenze retributive, conseguenti a quanto percepito nella categoria A5 fino a dicembre 2019 e successivamente nella categoria A6 e quanto avrebbe dovuto percepire, in virtù delle mansioni superiori di fatto espletate, con il giusto inquadramento, e precisamente nella categoria B5 fino al mese di dicembre 2019 successivamente nella categoria B6, fatta salva la posizione economica acquisita e l'anzianità di servizio, in suo favore del ricorrente ed in danno alla resistente, in persona del Dirigente pro-tempore, il tutto da quantificarsi in separato giudizio il tutto oltre interessi legali;
b) condannare la resistente, al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo". A fondamento della domanda proposta, affermava di essere dipendente del CP_1 resistente inquadrato nella categoria A della declaratoria professionale prevista dalla contrattazione collettiva per il comparto Regioni ed Enti Locali ma di aver svolto mansioni ascrivibili alla categoria B del
CCNL invocato sin dall'assunzione.
Affermava, infatti, di essere addetto alla guida di automezzi speciali per l'avvio della raccolta differenziata e anche dello sgarrabile per il diserbo delle strade di circolazione lungo il territorio
Comunale per il quale è necessaria la patente C, precisando, inoltre, che si occupava anche del controllo dello stato di efficienza degli stessi.
In diritto rilevava che per effetto dell'utilizzo non occasionale e sistematico dei tali automezzi, aveva diritto alla retribuzione relativa al superiore livello t. 52 Dlgs. 165/2001, nonché, del CCNL di comparto 1999 e del Dlgs. 502/92 relativamente alla declaratoria contrattuale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva parte convenuta che con molteplici argomentazioni, in fatto ed in diritto, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto ed eccependo, altresì, la prescrizione.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito spiegati.
La disciplina dello svolgimento di mansioni superiori nel rapporto del pubblico impiego contrattualizzato si rinviene nell'art. 52 del d.lgs. 165/2001 (che riproduce il testo dell'art. 56 d.lgs.
29/93, con le modifiche apportate dai d.lgs. n 80 e 387 del 1998) che, se nega ricadute sul piano di un differente inquadramento allo svolgimento in fatto di compiti non rientranti tra quelli di cui alla qualifica di appartenenza, riconosce, tuttavia, il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
La disposizione così prevede: "1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore......... La disposizione individua tre ipotesi di svolgimento di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
Una prima, per così dire, fisiologica, che postula l'esistenza di obiettive esigenze di servizio, la vacanza di un posto in organico o la necessità di sostituire altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, ad eccezione del lavoratore in ferie. In tale ultima ipotesi, nasce in capo al prestatore il diritto al "trattamento previsto per la qualifica superiore".
Può accadere, invece, che il lavoratore sia destinato, con un atto di gestione, a mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore senza che ricorrano i presupposti sopra precisati. L'ipotesi, che potrebbe definirsi patologica, è presa in considerazione dal 5° comma della disposizione in esame che, pur stabilendo la nullità dell'atto di gestione, assicura comunque il diritto del prestatore alle differenze retributive.
Tuttavia, la tendenza all'assimilazione tra il lavoro pubblico e quello privato e i principi generali che al riguardo si traggono oltre che dall'art. 36 Cost. anche dall'art. 2126 c.c., inducono, a giudizio del
Tribunale, nel senso della sicura rimuneratività dell'attività svolta, in ragione della superiore qualità della prestazione resa.
Quanto sostenuto trova conferma nelle decisioni della Suprema Corte che ha costantemente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore (tra le più recenti, Cass. n. 18808/2013; v. pure Cass. n. 796/2014).
Né tale disposizione è da intendere come limitata e circoscritta al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione, ancorché nullo (cfr. Cass. n.
27887 del 2009, che richiama Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007 n. 25837 cit.). La Corte
Costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità anche al pubblico impiego dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'art. 2126 c.c., l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (cfr. Corte Cost. sent n. 57/1989, n. 296/1990, n. 236/1992, n.
101/1995, n. 115/2003, n. 229/2003).
Conclusivamente, sussiste il diritto a percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte in ragione dei principi di rilievo costituzionale e di diritto comune che non è condizionato all'esistenza né alla legittimità di un provvedimento del superiore gerarchico, salva l'eventuale responsabilità del dirigente che abbia disposto l'assegnazione con dolo o colpa grave. Il diritto trova un limite solo nei casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o comunque in tutti i casi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento.
Tanto premesso, è da escludere che l'esercizio di mansioni superiori determini l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c., proprio per quel principio generale, insuperabile, di cui al comma primo, dell'insensibilità dell'inquadramento formale rispetto alla realtà fattuale.
L'assegnazione fuori dei limiti consentiti è nulla, cioè è improduttiva di effetti, giuridici e contrattuali, mentre genera invece il solo diritto del lavoratore alla "differenza di trattamento economico". Tanto premesso ne deriva che l'eventuale svolgimento delle mansioni superiori non può portare il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ma solo alle differenze retributive eventualmente spettanti.
In relazione a queste ultime va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente che è parzialmente fondata.
Ed invero, con la sentenza n. 36197 del 28.12.2023, la Cassazione a Sezioni Unite enuclea il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela".
Ciò comporta che non essendovi atti interruttivi della prescrizione antecedenti la notifica del ricorso e non avendo la parte depositato il ricorso notificato, deve ritenersi interrotta la prescrizione solo con la costituzione della parte resistente in data 24.05.2022.
Ciò consente di ritenere prescritti i crediti maturati sino al 24.05.2017. Occorre, pertanto, accertare, in ogni caso, le mansioni in concreto svolte dal ricorrente e verificarne la riconducibilità alle mansioni superiori proprie del livello rivendicato dal lavoratore rispetto a quelle riconosciute dal datore di lavoro.
Il procedimento logico che questo Giudice deve eseguire, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte è distinto in tre fasi:
1)individuazione dei criteri posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, in linea generale ed astratta, per la distinzione tra le diverse categorie e qualifiche rispettivamente previste
2)accertamento delle concrete mansioni di fatto, rilevanti ai fini dell'inquadramento del lavoratore;
3)comparazione, tra le previsioni normative e le mansioni accertate, al fine di verificare se le mansioni concrete siano riconducibili all'astratta previsione dei criteri discretivi tra categorie e qualifiche".
Vanno, pertanto, esaminate le risultanze probatorie al fine di verificare se l'attività svolta dalla ricorrente rientri nel livello di inquadramento B per quanto si assume.
"Categoria Allegato A Declaratorie Categoria A Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;
- lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
Categoria B Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: -
Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonchè alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto; - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse
(scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347/1983 come integrato dal D.P.R. n. 333/1990, potevano essere ascritti alla quinta qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.
A tal fine appare necessario esaminare gli esti della istruttoria svolta.
Testimone_1 ha così riferito: ADR "Indifferente. Sono dipendente del CP_1 convenuto dal 1980 dapprima con mansioni di operatore ecologico e a partire dal 2000 svolo funzioni di giardiniere specializzato. Non ho giudizio pendente nei confronti del CP_1 per il riconoscimento di differenza retributive per il riconoscimento di mansioni superiori. Conosco il ricorrente sin dal marzo 1980 data in cui lo stesso è stato assunto alle dipendenze del CP_1 convenuto. Eravamo entrambi operatori ecologici. Sia io che il ricorrente siamo partiti dall'inquadramento di categoria Al e a seguito delle varie progressioni economiche abbiamo raggiunto la posizione prima A6 e poi io ho seguito il corso per giardiniere e sono rientrato con l'inquadramento in categoria B1 quale giardiniere. A partire dal 1982/83 ricordo che il ricorrente era munito di patente C e venne adibito alla guida di autoveicoli autocompattatori ovvero autocisterna. Difatti in quel momento vi era carenza di personale idoneo alla guida di tali autoveicoli che erano stati di recente sostituiti dal
CP_1 rispetto ai precedenti camion per i quali era richiesta solo la patente B. Fondamentalmente gli autoveicoli nuovi erano dotati di sistemi tecnologici più perfezionati rispetto agli autoveicoli precedenti. In particolare nella cabina di pilotaggio vi era una "presa di forza" cioè una leva che azionava i meccanismi di sollevamento del dispositivo del camion dedicato alla raccolta dei rifiuti che veniva manovrato esclusivamente dall'autista. Tale dispositivo era già presente nei precedenti camion ma lo stesso era maggiormente efficiente in quanto prevedeva che in tale momento vi fossero gli altri colleghi posizionati nella parte posteriore del veicolo che dopo l'attivazione dell'interruttore presa di forza effettuavano delle manovre per il caricamento della pala che veniva, pertanto, azionata dagli stessi. Anche per l'autocisterna era l'autista ad azionare il comando per l'attivazione della pompa per permettere le attività di innaffiamento. Il manovale che lavorava sull'autocisterna si occupava solo di aprire e chiudere i bocchettoni. Una volta caricato l'autocompattatore lo stesso veniva guidato dall'autista che si recava presso la discarica dapprima ubicata sul Monte Somma e poi in altro luogo (Giugliano). Sull'autocompattatore oltre all'autista vi era anche l'altro collega
CP_2 Successivamente presso il CP_1 è stato introdotto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e pertanto a partite da tale epoca (2001/2002) il ricorrente è stato adibito alla mansione di autista ad altri tipi di veicoli comunali. Non ricordo se il ricorrente ha effettuato la conduzione dello sgarrabile in quanto non mi risulta che tale veicolo sia stato in possesso del CP_1 ciò che ricordo che circa 5/6 anni fa il ricorrente è stato adibito alla guida del camion autocisterna che richiedeva il possesso della patente C. La manutenzione degli automezzi è demandata all'officina del
CP_1 anche per ciò che riguarda collaudi, revisioni ecc. Per eventuali guasti gli autisti provvedevano a segnalare l'esistenza di malfunzionamenti che venivano risolti dai meccanici. Il ricorrente si è occupato anche di controllare le date di scadenza dei vari adempimenti burocratici come il bollo che segnalava all'agronomo e cioè il superiore gerarchico del settore che provvedeva a tali rinnovi".
CP_3 : "ADR "indifferente. Sono dipendente del Comune resistente sin dal 1980 e sono stato posto in quiescenza dal settembre 2021. Ho sempre svolto mansioni di giardiniere nel settore giardini;
da ultimo con concorso nel settore interno ho assunto le funzioni di coordinatore sempre presso il medesimo settore giardini. Solo all'inizio della mia attività lavorativa presso il Comune ho svolto le mansioni di operatore ecologico. Ho conosciuto il ricorrente sin dal momento della mia assunzione
1980 coincidente don la data della sua attività lavorativa, come ho già detto inizialmente entrambi abbiamo lavorato presso il settore della nettezza urbana con mansioni di operatore ecologico.
Successivamente io sono passato al settore giardini, mentre il ricorrente è rimasto al settore NU. Il mio passaggio dal settore Nu al settore giardini è avvenuto nel 1981, ma non ricordo con precisione in quale periodo. Per quanto mi risulta, il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di autista e conducente di automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Durante il periodo in cui il ricorrente ha lavorato nel settore nettezza urbana non mi risulta che tipologia di camion lo stesso portasse. ADR mi è ignota la circostanza relativa alla tipologia di patente posseduta dal ricorrente per la guida della nettezza urbana. Più o meno tra gli anni 90/92 il ricorrente passò dal settore rifiuti al settore Giardini, quindi io ho avuto più occasioni di incontrarlo e di lavorare constatando direttamente le mansioni svolte dallo stesso. Il ricorrente anche presso il settore giardini venne adibito a mansioni di autista e lo stesso guidava sia il camion autocompattatore sia l'innaffiatrice. Per quanto mi risulta, per guidare il camion con innaffiatrice il livello di patente richiesto è quello C. Il ricorrente ricordo che venne adibito alla guida di quest'autoveicolo proprio perché era in possesso della patente C richiesta perla conduzione di tali mezzi. Il lavoratore precedentemente incaricato di guidare tali autoveicolo era in possesso di patente C, quindi presumo che il ricorrente sia stato incaricato della guida di tali mezzi in quanto munito di una patente C. ADR
Per quanto riguarda il camion compattatore per la raccolta del materiale dei rifiuti lo stesso è munito di una serie di meccanismi azionati da leve. Tali leve erano posizionate nella parte posteriore del camion. A bordo del compattatore effettuavano servizio due persone, una che si dedicava alla guida e l'altro al comando di tali meccanismi. Per quanto riguarda il veicolo con innaffiatrice esso aveva una serie di meccanismi che venivano azionati da pulsanti di comando che si trovavano nell'abitacolo del camion stesso, per cui era lo stesso guidatore che effettuava tali manovre premendo i pulsanti. Si trattava di pulsanti che comandavano i getti d'acqua che fuoriuscivano dal veicolo e che mettevano in opera le spazzole che provvedevano ai lavaggi della superficie stradale. Le mansioni del ricorrente sono rimaste inalterate anche successivamente al momento in cui vi è stata l'introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti, che avvenne intorno al 2018/19. ADR Il ricorrente doveva anche effettuare i periodici controlli sulla funzionalità de veicoli che gli venivano affidati nella guida in particolare anche il regolare funzionamento dei vari meccanismi adoperati nel loro utilizzo. In caso di malfunzionamenti il ricorrente aveva l'onere di avvisare l'officina del CP_1 che poi provvedeva alle riparazioni meccaniche. I documenti di ciascun veicolo erano custoditi nel cruscotto di ogni mezzo. Per quanto riguarda le scadenze dei documenti (libretto di circolazione, assicurazione ecc). per effettuare periodici rinnovi era il ricorrente a segnalare al responsabile, tale dott. CP_4,
l'approssimarsi di tali scadenze affinché lo stesso potesse provvedere ad instaurare le necessarie pratiche burocratiche. ADR Quando lavorava presso il settore NU e guidava l'autocompattatore il ricorrente svolgeva anche l'attività di trasporto dei rifiuti presso la discarica nel sito di Somma vesuviana. Tale circostanza mi consta direttamente in quanto - come già detto - abbiamo lavorato insieme al settore NU nel periodo 1980/81, e quindi anche io con lui mi sono recato presso la discarica che ho innanzi menzionato. Presumo che ciò si avvenuto anche nel periodo successivo in quanto lo stesso ha continuato a svolgere sempre le stesse mansioni fin a quando non è passato al settore giardini. Nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato nel mio stesso settore giardini i rifiuti raccolti sull'autocompattatore e relativi a tale settore venivano sversati sull'altro autocompattatore di pertinenza del settore rifiuti ed era l'autista di quest'ultimo autocompattatore a portare a discarica i rifiuti raccolti".
EL DI LO ha dichiarato: “indifferente. Sono stato dipendente del CP_1 convenuto fino a ottobre 2022 con mansioni di capo giardiniere. Conosco il ricorrente in quanto lo stesso era uno dei dipendenti che afferivano al gruppo che io coordinavo. Il ricorrente nei primi anni del 2000 è transitato nel servizio giardini mentre precedentemente era adibito al servizio Igiene Urbana (NU).
Lo stesso ricordo che ha sempre effettuato mansioni di autista provvedendo alla guida di veicoli e non invece mansioni di manovalanza. Per quanto riguarda il periodo in cui il ricorrente faceva parte del servizio NU non ho cognizione diretta della mansioni a cui lo stesso era adibito in quanto il nostro settore era dislocato in una sede diversa. A partire dal passaggio al settore Giardini del ricorrente lo stesso provvedeva alla guida degli autoveicoli e in particolare di un autocompattatore di dimensioni più ridotte rispetto a quelli utilizzati al settore NU. Non ho cognizione del tipo di patente del quale fosse munito il Parte_1 Inoltre lo stesso guidava anche un autobotte. Non sono in grado di dire se per la guida di tale autobotte fosse necessario requisiti o qualche tipo di patente. Ricordo che il ricorrente così come altri colleghi che provenivano dal settore NU dicevano che avevano guidato automezzi tipo autocompattatore o che prevedevano meccanismi complessi, tuttavia, non ho ma avuto modo di verificare quello che dicessero. Il primo veicolo di cui ho parlato prima l'autocompattatore era un Fiat Daily"
,Testimone_2 altresì, ha dichiarato: “Sono e mi chiamo Testimone_2 nato a [...] 1'11.12.73 identificato con patente di guida n. NumeroD_1
Sono dipendente del comune e chiedo mi venga revocata la precedente sanzione. Il giorno fissato per l'udienza sono arrivato tardi in ufficio rispetto all'orario indicato poiché mi sono perso all'interno del Tribunale.
Sono Dirigente, 4° settore con responsabilità in relazione al servizio verde e protezione civile e, pertanto, conosco il Parte_1 .
Dal 9 dicembre 2002 sono dipendente del comune, già all'epoca, con lo stesso incarico.
Noi abbiamo come servizio verde pubblico quali automezzi il compattatore;
il porter e l'autobotte. Per necessità il ricorrente liquidava tutti e tre i mezzi citati, mentre in precedenza svolgeva la funzione di autista di normali mezzi, non so dire quando sia stato assegnato a questo reparto.
Per il compattatore ed il porter non è necessaria una particolare patente differentemente dall'autobotte. Il porter è un piccolo furgoncino con quattro ruote che può guidare chiunque sia in possesso dalla patente B, quest'ultima, sufficiente anche per la guida del compattatore. L'autobotte veniva utilizzata unicamente dal comune da aprile a settembre per irrigare le aiuole, ovviamente l'utilizzo dipendeva anche dalle condizioni climatiche. Oltre lui, nell'ultimo anno e mezzo vi era anche un altro dipendente in possesso dalla patente per guidare l'autobotte, prima altri tre. Non so dire fino a quando hanno lavorato con il ricorrente anche gli altri tre autisti però ricordo che per un periodo ha sicuramente lavorato da solo.
Non ci sono dispositivi elettronici particolari su nessuno dei tre mezzi citati. Nell'autocompattatore venivano messi gli sfalci, mentre, il porter veniva utilizzato per trasportare i piccoli strumenti da lavoro quali decespugliatore, pala, rasaerba. Oltre all'autista non svolgeva altra attività.
Il modello di compattatore di cui disponiamo è l'eurodue che è molto vecchio, per lo stesso, quindi,
c'è un pulsante esterno per l'utilizzo e non una leva". ha dichiarato: “Indifferente. Sono comandante della polizia municipale del comune Persona_1
di CP_1
Sono a conoscenza dei fatti di causa a seguito di citazione a testi.
Da agosto 2017 ad aprile 2021 ho avuto anche la responsabilità dell'ufficio giardini dove era assegnato il ricorrente il quale svolgeva le mansioni di giardiniere.
Colui che aveva il controllo diretto del servizio giardini era il funzionario Dott. CP_4.
Personalmente non avendo mai avuto il controllo operativo del servizio giardini non potevo vedere personalmente il ricorrente come gli altri lavoratori espletare il proprio lavoro.
Né so se il ricorrente ha mai guidato gli autocompattatori od altri mezzi pesanti e complessi.
Non so di che tipo di patente fosse munito il ricorrente. Non sono a conoscenza del fatto che il ricorrente fosse adibito alla conduzione di mezzi speciali per l'avvio della raccolta differenziata. E non SO se il ricorrente guidasse veicoli ordinari al fine di accompagnare persone dell'amministrazione comunale. So che il ricorrente, per mia conoscenza avesse la mansione di giardiniere ma non si se svolgesse altre mansioni, non potrei saperlo. Credo che la manutenzione fosse affidata a strutture terze in grado di operare nel settore ma non ne sono a conoscenza diretta.
Non sono a conoscenza di altro in quanto ripeto il funzionario responsabile del ricorrente era il dott.
CP_4. Non ho mai visto il ricorrente operare su quei mezzi. Non posso sapere se il ricorrente ha mai sollecitato l'amministrazione comunale per l'inquadramento superiore. Non è nella mia conoscenza se svolgesse qualche compito a lui assegnato a supporto della dottoressa Persona_2
[...] in quanto sono a conoscenza solo del periodo che ho sopra indicato so che il ricorrente lavorava in due turni suddivisi in pomeridiano e antimeridiano ma non so precisare gli orari".
L'esame delle declaratorie riportate evidenzia che ciò che caratterizza il livello superiore rivendicato
è il livello di conoscenze specialistiche richieste ed inoltre la parziale responsabilità in ordine al processo produttivo in cui si è inseriti con risoluzione delle problematiche complesse cui si è addetti.
Costituisce pertanto elemento determinante il possesso di patente o la specifica abilitazione.
Nell'esplicazione dei profili è considerato per l'inquadramento riconosciuto il “lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa" mentre in quello rivendicato il conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti). Devono considerarsi gli esiti della istruttoria testimoniale con esclusione della documentazione di cui si è richiesta l'acquisizione solo all'udienza di discussione fissata.
Ed invero, al di là della tardività della richiesta formulata, non vi è certezza che le schede prodotte afferiscano ai mezzi guidati dal ricorrente e, pertanto, non è possibile acquisirli anche ai sensi dell'art. 421 cpc., come già si è esposto. Da quanto riportato dai testi escussi è emerso che il ricorrente ha condotto quali mezzi il compattatore il porter e l'autobotte ed, inoltre, che alcuni di essi prevedessero all'interno dei meccanismi particolari per il loro funzionamento oltre ad essere necessario per la conduzione dell'autobotte il possesso della patente C.
Risulta, pertanto, non conforme allo svolgimento delle mansioni espletate in concreto l'inquadramento riconosciuto al ricorrente.
A tale proposito, il ricorrente risulta essere stato addetto alla guida di mezzi che, in ragione della strumentazione di bordo, possono qualificarsi come macchine complesse (in quanto per il loro utilizzo necessitano di leve e pulsanti) ed, inoltre, per l'autobotte è richiesta una specifica patente, la C, il cui possesso è finalizzato alla conduzione di particolari veicoli non ordinari.
A ciò si aggiunga che parte resistente rileva l'errore cui è incorso il ricorrente nell'avanzare la sua pretesa in riferimento alla circostanza per cui l'inquadramento dipenderebbe non dall'utilizzo di mezzi, bensì, di impianti o macchine.
Orbene, nel caso di specie non si parla di impianti ma di autobotti, porter e compattatori che prescindendo dalla terminologia adottata dal ricorrente sono macchine per alcune delle quali è necessario il possesso della patente C.
Appare tardiva la contestazione della carenza di prova circa il possesso della stessa, atteso che nessun rilievo è stato formulato al riguardo nella memoria e che pertanto, per quanto affermato da tutti i testi a diretta conoscenza dei fatti l'autobotte richiede per la conduzione tale tipo di patente (cfr dichiarazioni CP_4 ).
Per quanto innanzi, il ricorso va parzialmente accolto con il riconoscimento delle differenze retributive dovute tra quanto dovuto quale retribuzione del livello B5 dal 22.05.2017 al dicembre
2019 e successivamente del B6 e quanto corrisposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà, compensandosi per la restante parte in ragione del parziale accoglimento e della pronuncia di condanna generica.
P.Q.M.
Così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle relative differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio tra quanto dovuto quale retribuzione del livello B5 dal 24.05.2017 al dicembre 2019 e successivamente del B6 e quanto corrisposto;
2)condanna parte resistente al pagamento della metà delle spese che liquida in € 3000,00 per diritti ed onorario, oltre IVA CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
Napoli, 11 settembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi