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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 230/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 230/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. D'AURIZIO MATTEO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. CRUDELI ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/10/2016 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in ROCCAMORICE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data dell'11/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e della collaborazione nell'interesse della figlia.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
preferenziale presso la madre, con diritto per il padre di vederla e tenerla con sé con modalità di volta in volta da concordare con la madre. Su preciso accordo dei coniugi, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità della bambina e secondo i rispettivi impegni, la figlia starà con il padre ogni volta che vorrà. In mancanza di un accordo con la madre, il padre avrà il diritto di tenere la propria figlia per due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore
20:30, allorché la riporterà a casa. Nel week end, il Signor avrà diritto di Parte_1
tenere con sé, a week end alterni, la figlia dalle ore 10:00 del sabato riaccompagnando la stessa a casa entro le ore 20:30 della domenica (ciò nel periodo scolastico, ovvero 21:30 nel periodo estivo). Il tutto compatibilmente con le esigenze, gli impegni di salute, scolastici, sportivi, sociali, religiosi e culturali della minore e, in considerazione dell'età, della manifesta volontà. La figlia Per_1
durante le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni, dalle 20:00 del 23 alle 10:00 del 25 dicembre con un genitore e dalle 10:00 del 25 alle 21:00 del 26 dicembre con l'altro genitore, dalle 10:00 del 31 dicembre alle 09:00 del 2 gennaio con un genitore e dalle 18:00 del 5 alle 21:00 del 6 gennaio con l'altro. Tutte le altre festività composte da unica giornata (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre) verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con entrambe i genitori.
La minore trascorrerà il periodo pasquale ad anni alterni con ciascuno dei Per_1
genitori dalle ore 19:00 del Venerdì Santo alle ore 15:00 del giorno di Pasqua con uno e dalle 15:00 di Pasqua alle 20:00 del Lunedì dell'Angelo con l'altro. La figlia trascorrerà altresì il giorno del proprio compleanno con entrambe i genitori pagina 3 di 5 alternando annualmente pranzo e cena. Compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere la giornata del proprio compleanno con la figlia minore. Nel corso dell'estate, il padre avrà il diritto di tenere con sé la figlia minore per 10 giorni consecutivi a Luglio e 15 giorni consecutivi ad Agosto;
informandone la OR preventivamente entro il 31 CP_1
maggio di ogni anno;
eguale diritto avrà la moglie, informandone il marito;
tutto previa comunicazione del luogo di villeggiatura e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori stessi. Entrambi i genitori hanno il diritto di telefonare liberamente alla figlia.
3) Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, Parte_1 verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
4) La signora percepirà l'assegno unico ed universale erogato dall'INPS CP_1
interamente.
5) Le spese straordinarie sostenute e da sostenere nell'interesse della minore saranno regolate nelle modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Pescara, ben noto alle parti, e saranno sopportate al 100% dal Sig. . Parte_1
6) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia sui documenti di ciascuno.
7) I coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
8) Le Spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCAMORICE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini pagina 4 di 5 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 230/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. D'AURIZIO MATTEO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. CRUDELI ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/10/2016 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in ROCCAMORICE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data dell'11/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e della collaborazione nell'interesse della figlia.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
preferenziale presso la madre, con diritto per il padre di vederla e tenerla con sé con modalità di volta in volta da concordare con la madre. Su preciso accordo dei coniugi, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità della bambina e secondo i rispettivi impegni, la figlia starà con il padre ogni volta che vorrà. In mancanza di un accordo con la madre, il padre avrà il diritto di tenere la propria figlia per due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore
20:30, allorché la riporterà a casa. Nel week end, il Signor avrà diritto di Parte_1
tenere con sé, a week end alterni, la figlia dalle ore 10:00 del sabato riaccompagnando la stessa a casa entro le ore 20:30 della domenica (ciò nel periodo scolastico, ovvero 21:30 nel periodo estivo). Il tutto compatibilmente con le esigenze, gli impegni di salute, scolastici, sportivi, sociali, religiosi e culturali della minore e, in considerazione dell'età, della manifesta volontà. La figlia Per_1
durante le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni, dalle 20:00 del 23 alle 10:00 del 25 dicembre con un genitore e dalle 10:00 del 25 alle 21:00 del 26 dicembre con l'altro genitore, dalle 10:00 del 31 dicembre alle 09:00 del 2 gennaio con un genitore e dalle 18:00 del 5 alle 21:00 del 6 gennaio con l'altro. Tutte le altre festività composte da unica giornata (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre) verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con entrambe i genitori.
La minore trascorrerà il periodo pasquale ad anni alterni con ciascuno dei Per_1
genitori dalle ore 19:00 del Venerdì Santo alle ore 15:00 del giorno di Pasqua con uno e dalle 15:00 di Pasqua alle 20:00 del Lunedì dell'Angelo con l'altro. La figlia trascorrerà altresì il giorno del proprio compleanno con entrambe i genitori pagina 3 di 5 alternando annualmente pranzo e cena. Compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere la giornata del proprio compleanno con la figlia minore. Nel corso dell'estate, il padre avrà il diritto di tenere con sé la figlia minore per 10 giorni consecutivi a Luglio e 15 giorni consecutivi ad Agosto;
informandone la OR preventivamente entro il 31 CP_1
maggio di ogni anno;
eguale diritto avrà la moglie, informandone il marito;
tutto previa comunicazione del luogo di villeggiatura e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori stessi. Entrambi i genitori hanno il diritto di telefonare liberamente alla figlia.
3) Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, Parte_1 verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
4) La signora percepirà l'assegno unico ed universale erogato dall'INPS CP_1
interamente.
5) Le spese straordinarie sostenute e da sostenere nell'interesse della minore saranno regolate nelle modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Pescara, ben noto alle parti, e saranno sopportate al 100% dal Sig. . Parte_1
6) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia sui documenti di ciascuno.
7) I coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
8) Le Spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCAMORICE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini pagina 4 di 5 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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