Articolo 2 della Legge 12 marzo 1968, n. 270
Articolo 1Articolo 3
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18 aprile 1968
Art. 2.
Al personale di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262 , della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e della legge 4 febbraio 1966, n. 32 .
Per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge si prescinde dal titolo di studio.
Ai fini delle anzianita' di servizio richieste per l'inquadramento in ruolo dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , si riconosce il periodo di servizio prestato a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520 , modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435 .
Il collocamento in ruolo e' disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della meta' delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.
Entrata in vigore il 18 aprile 1968