Art. 2.
Al personale di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262 , della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e della legge 4 febbraio 1966, n. 32 .
Per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge si prescinde dal titolo di studio.
Ai fini delle anzianita' di servizio richieste per l'inquadramento in ruolo dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , si riconosce il periodo di servizio prestato a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520 , modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435 .
Il collocamento in ruolo e' disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della meta' delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.
Al personale di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262 , della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e della legge 4 febbraio 1966, n. 32 .
Per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge si prescinde dal titolo di studio.
Ai fini delle anzianita' di servizio richieste per l'inquadramento in ruolo dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , si riconosce il periodo di servizio prestato a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520 , modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435 .
Il collocamento in ruolo e' disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della meta' delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.