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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4129/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4129/2022 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giovanni Siotto Pintor, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Spiga e Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2022 il signor ha convenuto in giudizio Parte_1
pagina 1 di 6 l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della “ernia discale cervicale, CP_1
con di forti algie in regione cervicale con irradiazione agli arti superiori”, malattia contratta, a suo dire, a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, sin dal 1987, in qualità di conducente di linea (autista di mezzi pubblici di trasporto passeggeri) alle dipendenze del C.T.M. S.p.A. –
Consorzio Trasporti e Mobilità di Cagliari, lungo le strade della città di Cagliari, delle sue frazioni o dei Comuni limitrofi.
Ha altresì esposto di aver presentato all' , in data 4.3.2020, due distinte domande CP_1
amministrative per la quantificazione del danno biologico con riguardo alla predetta patologia, da conglobarsi con il maggior danno, accertato dal presente Tribunale (con la sentenza n. 1120 del
15.12.2020), con il riconoscimento di un danno biologico pari all'8% (“tendinopatia
degenerativa bilaterale della cuffia dei rotori trattata chirurgicamente a sn. Ed epicondilite
bilaterale”).
Le domande amministrative erano state rigettate dall' , così come i successivi ricorsi CP_1
amministrativi in opposizione.
Si era, perciò, trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale delle sopra indicata patologia e del relativo maggior danno biologico complessivo, nonché del conseguente maggior indennizzo di legge.
A fondamento del ricorso, ha esposto che l'attività di conducente, che lo aveva impegnato con turni lavorativi da circa sei ore giornaliere, con picchi di otto ore, si concretizzava nella percorrenza media di circa 80-100 Km al giorno, con mezzi di trasporto che, sino alla metà degli anni novanta, erano primi di servosterzo, con sospensioni rigide e sedili in metallo, comportanti un notevole dispendio di energie fisiche con effetti dannosi per l'intera colonna vertebrale dei conducenti.
Ha allegato che tale attività lo aveva esposto all'insorgenza di varie tipologie degenerative all'apparato osteo-articolare, che gli avevano creato notevoli difficoltà nell'espletamento della pagina 2 di 6 sua abituale attività lavorativa e l'insorgere di vere e proprie malattie professionali.
Ha altresì evidenziato che, sino all'anno 2009-2010, tutti i mezzi da lui condotti erano privi dei sistemi di climatizzazione e privi di chiusura ermetica che impedisse l'ingresso di aria dall'esterno, nonché di un sistema di movimentazione per la salita/discesa della pedana per i passeggeri disabili, che obbligava il conducente a procedere all'operazione manualmente, comportando uno sforzo degli arti superiori che si rifletteva sull'intero apparato scheletrico dell'operatore.
2. L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, in quanto trattasi CP_1
di patologia comune negli ultracinquantenni, in assenza di nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa.
Ha ritenuto, altresì, indimostrata la prova di una possibile origine professionale della patologia del rachide cervicale.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivanza causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
L'ausiliario ha dapprima affermato che “Il signor è affetto da cervicoartrosi, esiti di Pt_1
intervento chirurgico di erniectomia e artrodesi di tratto del rachide cervicale con modesta
rigidità dolorosa del collo, lombalgia cronica, rigidità dolorosa delle spalle, epicondilalgia
bilaterale, esiti di intervento chirurgico per rizoartrosi della mano sinistra”.
Tuttavia, lo stesso consulente ha ritenuto che “Per quanto riguarda la patologia oggetto di questo procedimento, nello specifico la cercicoartrosi con ernia discale, considerata l'età, la
costituzione fisica del signor , la documentazione medica agli atti, ritengo non possa essere Pt_1
pagina 3 di 6 riconosciuta dipendente totalmente o parzialmente dalla professione svolta dal signor di Pt_1
autista di pulman per trasporto passeggeri per la società CTM. Infatti, in questa professione non
si ha sovraccarico funzionale né si hanno vibrazioni trasmesse al collo tali da determinare la
patologia per cui è stato richiesto il riconoscimento di malattia di origine professionale”.
Il perito officiato dal Tribunale, nella prima relazione, depositata in data 6.3.2024, non ha ritenuto di poter riconoscere un sicuro nesso causale con l'attività professionale svolta dal ricorrente.
4.2. In risposta alle contestazioni contenute nelle osservazioni alla relazione preliminare dell'ausiliario, nelle note depositate da parte ricorrente il 2.7.2024, si evidenzia che il sig. Pt_1
“nelle more del giudizio, in diretta dipendenza con le sue condizioni di salute […] ha provveduto
ad ulteriori accertamenti sanitari. Come emerge dalla documentazione sanitaria che qui di
seguito si allega, risulta di tutta evidenza l'aggravarsi delle patologie del ricorrente”.
In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale con ordinanza del 22.7.2024, il consulente ha da ultimo ritenuto che “Dopo un'attenta rivisitazione del caso, mi sono soffermato meglio sul fatto che il signor ha iniziato l'attività lavorativa come conducente di mezzi Pt_1
pubblici nel 1989. In questa data gli automezzi non rispettavano tutti i parametri attuali per la
limitazione delle vibrazioni al corpo intero e agli arti superiori.
È plausibile che l'attività svolta per 35 anni come autista di mezzi pesanti, possa avere avuto
un ruolo concausale nella genesi e nello sviluppo della patologia artrosica del rachide lombare e
del rachide cervicale.
Valuto gli esiti della discopatia del rachide cervicale descritti nella relazione determinare nel
signor un danno biologico nella misura del 6% sin dalla data di presentazione della Pt_1
domanda del 04.03.2020.
Al signor , con sentenza del Sig. Giudice Dott.ssa Scarpa n. 1220 R.G. n° 3625/2019, Pt_1
erano state riconosciute due malattie di origine professionale “tendinopatia bilaterale della
pagina 4 di 6 cuffia dei muscoli rotatori trattata chirurgicamente a sinistra;
epicondilite bilaterale” con danno
biologico residuo del 8%.
A far data dal 04.03.2020 al signor deve essere riconosciuto un danno biologico Pt_1
complessivo del 13%” (relazione depositata in data 19.9.2024).
Chiariti gli aspetti controversi sollevati da parte ricorrente, il perito officiato dal Tribunale ha concluso nel senso che la patologia denunciata oggetto di causa, ovvero la “discopatia del rachide cervicale”, è da considerare di natura professionale, con danno valutabile nel 6%.
Conglobato con le preesistenze dell'8%, il danno complessivo è stato valutato dal c.t.u. nella misura del 13% (pag. 13 della relazione da ultimo citata).
In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivo per discostarsi dagli esiti ai quali è
giunto il c.t.u., ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo richiesto, siccome rapportato a un danno biologico complessivo del 13% a far data dalla domanda amministrativa del 4.3.2020.
L' deve perciò essere condannato alla corresponsione dell'indennizzo in favore del CP_1
ricorrente, siccome rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 13%, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 4.3.2020.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in applicazione del criterio della soccombenza, l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come da ultimo modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
pagina 5 di 6 Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire l'indennizzo Parte_1
commisurato ad un danno biologico del 13%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 4.3.2020;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del ricorrente, CP_1
siccome rapportato ad un danno biologico accertato nella misura complessiva del 13%, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 4.3.2020;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 43,00 per spese di contributo unificato ed in euro 2.697,00 per compenso di avvocato,
oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giovanni Siotto Pintor;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4129/2022 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giovanni Siotto Pintor, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Spiga e Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2022 il signor ha convenuto in giudizio Parte_1
pagina 1 di 6 l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della “ernia discale cervicale, CP_1
con di forti algie in regione cervicale con irradiazione agli arti superiori”, malattia contratta, a suo dire, a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, sin dal 1987, in qualità di conducente di linea (autista di mezzi pubblici di trasporto passeggeri) alle dipendenze del C.T.M. S.p.A. –
Consorzio Trasporti e Mobilità di Cagliari, lungo le strade della città di Cagliari, delle sue frazioni o dei Comuni limitrofi.
Ha altresì esposto di aver presentato all' , in data 4.3.2020, due distinte domande CP_1
amministrative per la quantificazione del danno biologico con riguardo alla predetta patologia, da conglobarsi con il maggior danno, accertato dal presente Tribunale (con la sentenza n. 1120 del
15.12.2020), con il riconoscimento di un danno biologico pari all'8% (“tendinopatia
degenerativa bilaterale della cuffia dei rotori trattata chirurgicamente a sn. Ed epicondilite
bilaterale”).
Le domande amministrative erano state rigettate dall' , così come i successivi ricorsi CP_1
amministrativi in opposizione.
Si era, perciò, trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale delle sopra indicata patologia e del relativo maggior danno biologico complessivo, nonché del conseguente maggior indennizzo di legge.
A fondamento del ricorso, ha esposto che l'attività di conducente, che lo aveva impegnato con turni lavorativi da circa sei ore giornaliere, con picchi di otto ore, si concretizzava nella percorrenza media di circa 80-100 Km al giorno, con mezzi di trasporto che, sino alla metà degli anni novanta, erano primi di servosterzo, con sospensioni rigide e sedili in metallo, comportanti un notevole dispendio di energie fisiche con effetti dannosi per l'intera colonna vertebrale dei conducenti.
Ha allegato che tale attività lo aveva esposto all'insorgenza di varie tipologie degenerative all'apparato osteo-articolare, che gli avevano creato notevoli difficoltà nell'espletamento della pagina 2 di 6 sua abituale attività lavorativa e l'insorgere di vere e proprie malattie professionali.
Ha altresì evidenziato che, sino all'anno 2009-2010, tutti i mezzi da lui condotti erano privi dei sistemi di climatizzazione e privi di chiusura ermetica che impedisse l'ingresso di aria dall'esterno, nonché di un sistema di movimentazione per la salita/discesa della pedana per i passeggeri disabili, che obbligava il conducente a procedere all'operazione manualmente, comportando uno sforzo degli arti superiori che si rifletteva sull'intero apparato scheletrico dell'operatore.
2. L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, in quanto trattasi CP_1
di patologia comune negli ultracinquantenni, in assenza di nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa.
Ha ritenuto, altresì, indimostrata la prova di una possibile origine professionale della patologia del rachide cervicale.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivanza causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
L'ausiliario ha dapprima affermato che “Il signor è affetto da cervicoartrosi, esiti di Pt_1
intervento chirurgico di erniectomia e artrodesi di tratto del rachide cervicale con modesta
rigidità dolorosa del collo, lombalgia cronica, rigidità dolorosa delle spalle, epicondilalgia
bilaterale, esiti di intervento chirurgico per rizoartrosi della mano sinistra”.
Tuttavia, lo stesso consulente ha ritenuto che “Per quanto riguarda la patologia oggetto di questo procedimento, nello specifico la cercicoartrosi con ernia discale, considerata l'età, la
costituzione fisica del signor , la documentazione medica agli atti, ritengo non possa essere Pt_1
pagina 3 di 6 riconosciuta dipendente totalmente o parzialmente dalla professione svolta dal signor di Pt_1
autista di pulman per trasporto passeggeri per la società CTM. Infatti, in questa professione non
si ha sovraccarico funzionale né si hanno vibrazioni trasmesse al collo tali da determinare la
patologia per cui è stato richiesto il riconoscimento di malattia di origine professionale”.
Il perito officiato dal Tribunale, nella prima relazione, depositata in data 6.3.2024, non ha ritenuto di poter riconoscere un sicuro nesso causale con l'attività professionale svolta dal ricorrente.
4.2. In risposta alle contestazioni contenute nelle osservazioni alla relazione preliminare dell'ausiliario, nelle note depositate da parte ricorrente il 2.7.2024, si evidenzia che il sig. Pt_1
“nelle more del giudizio, in diretta dipendenza con le sue condizioni di salute […] ha provveduto
ad ulteriori accertamenti sanitari. Come emerge dalla documentazione sanitaria che qui di
seguito si allega, risulta di tutta evidenza l'aggravarsi delle patologie del ricorrente”.
In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale con ordinanza del 22.7.2024, il consulente ha da ultimo ritenuto che “Dopo un'attenta rivisitazione del caso, mi sono soffermato meglio sul fatto che il signor ha iniziato l'attività lavorativa come conducente di mezzi Pt_1
pubblici nel 1989. In questa data gli automezzi non rispettavano tutti i parametri attuali per la
limitazione delle vibrazioni al corpo intero e agli arti superiori.
È plausibile che l'attività svolta per 35 anni come autista di mezzi pesanti, possa avere avuto
un ruolo concausale nella genesi e nello sviluppo della patologia artrosica del rachide lombare e
del rachide cervicale.
Valuto gli esiti della discopatia del rachide cervicale descritti nella relazione determinare nel
signor un danno biologico nella misura del 6% sin dalla data di presentazione della Pt_1
domanda del 04.03.2020.
Al signor , con sentenza del Sig. Giudice Dott.ssa Scarpa n. 1220 R.G. n° 3625/2019, Pt_1
erano state riconosciute due malattie di origine professionale “tendinopatia bilaterale della
pagina 4 di 6 cuffia dei muscoli rotatori trattata chirurgicamente a sinistra;
epicondilite bilaterale” con danno
biologico residuo del 8%.
A far data dal 04.03.2020 al signor deve essere riconosciuto un danno biologico Pt_1
complessivo del 13%” (relazione depositata in data 19.9.2024).
Chiariti gli aspetti controversi sollevati da parte ricorrente, il perito officiato dal Tribunale ha concluso nel senso che la patologia denunciata oggetto di causa, ovvero la “discopatia del rachide cervicale”, è da considerare di natura professionale, con danno valutabile nel 6%.
Conglobato con le preesistenze dell'8%, il danno complessivo è stato valutato dal c.t.u. nella misura del 13% (pag. 13 della relazione da ultimo citata).
In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivo per discostarsi dagli esiti ai quali è
giunto il c.t.u., ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo richiesto, siccome rapportato a un danno biologico complessivo del 13% a far data dalla domanda amministrativa del 4.3.2020.
L' deve perciò essere condannato alla corresponsione dell'indennizzo in favore del CP_1
ricorrente, siccome rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 13%, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 4.3.2020.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in applicazione del criterio della soccombenza, l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come da ultimo modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
pagina 5 di 6 Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire l'indennizzo Parte_1
commisurato ad un danno biologico del 13%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 4.3.2020;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del ricorrente, CP_1
siccome rapportato ad un danno biologico accertato nella misura complessiva del 13%, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 4.3.2020;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 43,00 per spese di contributo unificato ed in euro 2.697,00 per compenso di avvocato,
oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giovanni Siotto Pintor;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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