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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott IA Vittoria Valente. _____________ Consigliere
All'udienza del 16 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2591/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 8294/2024 emessa in data 11 luglio 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
, c.f.: rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Beatrice Ceci, PE: ; Email_1
[...]
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, dall'Avv. Daniela
IA EP RI PE : t ; Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 18 settembre 2024 Parte_2 ha impugnato la sentenza n. 8294/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il giorno 11 luglio 2024. Il Tribunale, investito della domanda di accertamento negativo di due indebiti, accoglieva parzialmente la domanda rigettandola limitatamente all'indebito sorto dall'erogazione della NASPI (n. 945935/2017) dal dicembre 2021 al giugno 2022 in concomitanza all'erogazione dell'assegno ordinario.
Limitatamente a tale parte della decisione a lei sfavorevole propone impugnazione la
Pt_1
L' costituendosi, ha dedotto l'inammissibilità per genericità o comunque CP_1
l'infondatezza del gravame.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc per il 16 settembre 2025 con termine per il deposito fino alla stessa data delle note scritte, è definita, preso atto del deposito delle note, all'esito della
Camera di Consiglio, dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, assumeva l'infondatezza delle richieste Parte_1 di restituzioni formulate dall' in data 4 novembre 2021 e in data 11 maggio CP_1
2022 , la prima relativa all'indebito afferente la pensione di invalidità civile n.
07500395, nel periodo gennaio 2020 – novembre 2021 e, la seconda per l'importo complessivo di € 14.242,92 riferito alle somme erogate dall'Istituto a titolo di NASPI, n. 945935/2017, indebite in quanto la stessa era titolare di trattamento diretto a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria ( assegno ordinario) .
Sosteneva la genericità delle motivazioni dei provvedimenti e richiamava la normativa e i principi di diritto della giurisprudenza di legittimità operanti in materia di indebito assistenziale, che in assenza di dolo dell'accipiens, non consentono la ripetizione delle somme ritenute indebitamente erogate per il periodo antecedente alla comunicazione dell'indebito, oltre che il mancato superamento del limite reddituale, nell'anno 2019, per il godimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971.
Pag. 2 di 9 Costituendosi l' chiariva che l'indebito di cui al provvedimento del 04 CP_1 novembre 2021, a seguito di migliori verifiche, era stato annullato dagli Uffici amministrativi ma che dal provvedimento di riliquidazione, era scaturito un indebito relativo all'anno 2018 per un totale di € 3.673,15, avendo la ricorrente percepito una serie di redditi che avevano determinato il superamento del limite reddituale di legge per il godimento della prestazione, ma che tale l'indebito relativo al 2018 era ancora in lavorazione in fase amministrativa.
Affermava che la provvidenza assistenziale de qua era stata parzialmente liquidata anche nel periodo successivo al dicembre 2021 e che il credito riconosciuto alla ricorrente di € 5.251,09 era stato compensato con l'indebito maturato sino al novembre 2021.
Precisava, inoltre, che per il periodo successivo la prestazione era stata liquidata, ma parzialmente compensata, per un importo di € 2.034,08, con l'indebito relativo all'anno 2018 (€ 3.673,15) di cui residuava la somma di € 1.639,02.
Chiedeva di dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento dei ratei della pensione di invalidità civile, essendo gli stessi stati liquidati e portati in compensazione con il debito per l'anno 2018.
Con riferimento all'ulteriore provvedimento di indebito, rappresentava che la ricorrente in sede di istanza per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione aveva omesso di indicare la percezione dell'assegno ordinario di invalidità e ciò aveva comportato l'erogazione di entrambe le prestazioni in violazione dell'articolo 6, comma 7, D.L. n. 148/1993, che ne prevede l'incumulabilità e incompatibilità. Ribadiva che il presente provvedimento, relativo all'indebita percezione di una prestazione a sostegno del reddito fondata sulla provvista contributiva del richiedente non rientrava nell'alveo dell'indebito assistenziale e, pertanto, andava integralmente ripetuto ai sensi dell'art. 2033
c.c..
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l'irripetibilità della somma di euro 6.886,52 di cui al provvedimento del 4 CP_1
Pag. 3 di 9 novembre 2021 inerente il ricalcolo della pensione n. 07500395 categoria
INVCIV, e lo rigettava per il resto.
Per quel che qui interessa, in relazione all'indebito oggetto della lettera del 22 maggio 2022 con cui l' richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente CP_1 erogate a titolo di NASPI, per il periodo dal 23.07.2017 al 04.09.2019 rilevava che la non aveva dichiarato di percepire l'assegno ordinario di invalidità ex Pt_1 art. 1 L. n. 222/1984 e che non aveva esercitato il diritto di opzione tra le due prestazioni con l'effetto che entrambe le prestazioni erano contemporaneamente erogate.
Pertanto, il Tribunale, richiamando l'arresto della Suprema Corte con la sentenza
15759/2019 in relazione all'erogazione concomitante di prestazioni fra loro incompatibili, esclusa l'applicabilità sia delle previsioni speciali relative all'indebito assistenziale, per l'inapplicabilità del regime speciale all'ipotesi di erogazione di prestazioni incompatibili, che di quello previdenziale, per la natura assistenziale della prestazione, riteneva l'applicabilità dell'art.2033 cc che disciplina l'indebito oggettivo.
Avverso detta statuizione propone impugnazione la Pt_1
Assume a riguardo l'appellante che, a presentazione dell'istanza della NA avrebbe dovuto essere intesa quale espressione dell'opzione espressa dall'assicurato a favore di tale prestazione, come ritenuto da alcuni giudici di merito per i quali <<... la stessa sopravvenienza di tale istanza a pregresse vicende previdenziali/assistenziali implica, per un criterio di ordine logico e cronologico unito al principio di autodeterminazione del singolo, che il richiedente sia interessato al conseguimento della nuova provvidenza (piuttosto che alla conservazione della precedente).Dunque, a fronte della domanda di disoccupazione, l' avrebbe dovuto sospendere l'erogazione dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità. Di conseguenza l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, per il periodo in contestazione, in concomitanza con l'assegno di invalidità sarebbe imputabile ad un errore dell' Pertanto, la richiesta di CP_1
Pag. 4 di 9 restituzione sarebbe illegittima non potendosi imputare il dolo all' odierna appellante. Inoltre, non sarebbe applicabile l'art. 2033 c.c., che sancisce l'incondizionata ripetibilità delle somme percepite.
Sul punto richiama l'orientamento della Consulta che, con sentenza n. 8/2023, ha ritenuto che il sistema normativo interno consenta di smorzare il principio dell'incondizionata ripetibilità dell'indebito e, quindi, anche di approntare una specifica tutela alle ipotesi in cui sussista il legittimo affidamento dell'accipiens.
In applicazione di tale principio, l'indebito di cui trattasi sarebbe irripetibile perché illegittimo e infondato, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens.
Con le note di trattazione scritta assume che la Cassazione con l'ordinanza
4724/2025 pubblicata il 23 febbraio 2025 avrebbe escluso l'incompatibilità fra l'assegno ordinario e la NA senza che via necessità dell'esercizio dell'opzione.
L'appello è infondato.
Va premesso che il senso dell'ordinanza n.4724/2025, richiamata nelle note di trattazione scritta, è erroneamente inteso dall'appellante.
Infatti, la stessa decisione, lungi dall'affermare l'insussistenza dell'incompatibilità fra l'assegno ordinario la NASPI, si occupa del termine per l'esercizio del diritto di opzione escludendo che lo stesso possa ritenersi operante in difetto di una espressa previsione. L'incompatibilità è per altro direttamente sancita dallo stesso legislatore espressamente sia all'art. 6 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 che prevede << A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. ...>> sia indirettamente dall'art.11 lettera e) d.lgs. n. 22 del
2015 laddove si prevede la decadenza del lavoratore dalla fruizione della NASPI
Pag. 5 di 9 id est la perdita del diritto nel caso della «acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI».
In quest'ultima disposizione il comma 41 prevede: <La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire
l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.>>.
La Corte di Cassazione, ai fine di escludere l'esistenza di un termine decadenziale per l'esercizio dell'opzione, si limita a negare l'<> concorso che caratterizza l'art.1285 cc essendo nei casi esaminati una prestazione
<> all'altra. Per altro, il senso della decisione è ancor più chiaro alla luce della sentenza 23040/2024 di cui si richiama la ratio decidendi ( <Sul punto si intende inoltre dare continuità alla ratio decidendi di Cass. Sez. Lav.
22/08/2024 n.23040 ─ seppur in fattispecie di concorso tra assegno ordinario di invalidità ed Asp>>) nella quale si legge :< Peraltro, rileva il Collegio che il legislatore che, successivamente alle sentenze della Corte costituzionale sopra ricordate, ha introdotto con la legge n. 92 del 2012 il nuovo istituto dell'ASpI ben avrebbe potuto fissare un congruo termine entro il quale obbligatoriamente
l'interessato è tenuto ad esercitare la sua opzione per l'una o l'altra prestazione.
La facoltà di opzione è di regola accompagnata da un termine cui è connessa la stabilizzazione di una certa situazione nel caso di mancato esercizio (si veda ad es. l'art 39 della legge n. 359 del 1955; l'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, conv. nella legge n. 54 del 1982; art. 6 comma secondo della legge n. 407 del 1990 richiamato dall'art. 1, comma secondo, del D.lgs. n. 503 del 1992; cfr. Cass. n.
352 del 2013 e Cass. n. 28279 del 2008, Cass. 8494 del 2000); tuttavia quando, come nella specie, il legislatore non abbia ritenuto di definire l'arco temporale entro il quale deve essere esercitata il rimedio deve essere rinvenuto nel sistema.
Ne consegue che l'esercizio dell'opzione costituisce - in presenza della causa di decadenza dal diritto alla fruizione dell'indennità rappresentato dalla titolarità dell'assegno ordinario di invalidità (già in godimento o successivamente riconosciuto) - una condizione di erogabilità della prestazione cui si collega anche il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate indebitamente in mancanza di scelta da parte dell'interessato. Il tardato
Pag. 6 di 9 esercizio dell'opzione, a norma del comma 41 dell'art. 2 della legge n. 92 del
2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall'assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell'assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l'assicurato possa anche tardivamente optare per l'erogazione dell'indennità.>>.
Come si vede, trattasi di prestazioni senza dubbio incompatibili.
Nel caso, l'appellante non aveva mai allegato in primo grado l'esercizio dell'opzione, sicché l'assunto che dovesse intendersi manifestata un'opzione per facta concludentia a seguito della presentazione della domanda della nuova prestazione, si rivela nuovo rispetto all'originario ricorso.
Esso è per giunta infondato alla luce delle due decisioni sopra riportate della
Suprema Corte posto che proprio la possibilità di una “opzione tardiva” prefigurata dalla Suprema Corte è significativa della necessità che l'opzione sia esternata con una manifestazione di volontà espressa ed univoca, in mancanza della quale la stessa non può dirsi esercitata, per cui se la stessa non avviene contestualmente alla presentazione della domanda della diversa prestazione resta spazio per l'opzione tardiva ossia successiva alla domanda.
Passando all'esame della questione della disciplina normativa applicabile nel caso in cui l'indebito oggettivo si origini dall'erogazione di prestazioni fra loro incompatibili (dunque mancando la condizione di erogabilità) ovvero di prestazioni erogate in mancanza radicale in origine dei requisiti la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che operi la disciplina generale dell'indebito di cui all'art.2033 cc restando perciò estranea alla fattispecie ogni considerazione in ordine all'eventuale errore dell'ente erogatore e dell'affidamento dell'accipiens
(condizione soggettiva questa non prospettabile neppure in astratto in presenza di una previsione normativa che definisce la regola di incompatibilità).
In tema si richiamano, fra le altre, le decisioni della Suprema Corte
n.24617/2022, 30516/2022, 11026/2022, 15759/2019, 4600/2021, 5059/2018 in cui è costante l'affermazione che << ... l'indebito derivante dalla
Pag. 7 di 9 contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art.
2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n.
173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (così, in termini, Cass. nn.
15759 del 2019 e 11026 del 2022).>>
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo ne rispetto dei minimi tariffari (valore della causa in appello € 14.242,92)
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in Parte_1 data 18 settembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, con riferimento alla sentenza n.8294/2024 emessa il giorno 11 luglio
2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
2000,00 oltre spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 16 settembre 2025
Il Presidente rel est.
Pag. 8 di 9 (dott. Eliana Romeo)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott IA Vittoria Valente. _____________ Consigliere
All'udienza del 16 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2591/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 8294/2024 emessa in data 11 luglio 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
, c.f.: rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Beatrice Ceci, PE: ; Email_1
[...]
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, dall'Avv. Daniela
IA EP RI PE : t ; Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 18 settembre 2024 Parte_2 ha impugnato la sentenza n. 8294/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il giorno 11 luglio 2024. Il Tribunale, investito della domanda di accertamento negativo di due indebiti, accoglieva parzialmente la domanda rigettandola limitatamente all'indebito sorto dall'erogazione della NASPI (n. 945935/2017) dal dicembre 2021 al giugno 2022 in concomitanza all'erogazione dell'assegno ordinario.
Limitatamente a tale parte della decisione a lei sfavorevole propone impugnazione la
Pt_1
L' costituendosi, ha dedotto l'inammissibilità per genericità o comunque CP_1
l'infondatezza del gravame.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc per il 16 settembre 2025 con termine per il deposito fino alla stessa data delle note scritte, è definita, preso atto del deposito delle note, all'esito della
Camera di Consiglio, dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, assumeva l'infondatezza delle richieste Parte_1 di restituzioni formulate dall' in data 4 novembre 2021 e in data 11 maggio CP_1
2022 , la prima relativa all'indebito afferente la pensione di invalidità civile n.
07500395, nel periodo gennaio 2020 – novembre 2021 e, la seconda per l'importo complessivo di € 14.242,92 riferito alle somme erogate dall'Istituto a titolo di NASPI, n. 945935/2017, indebite in quanto la stessa era titolare di trattamento diretto a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria ( assegno ordinario) .
Sosteneva la genericità delle motivazioni dei provvedimenti e richiamava la normativa e i principi di diritto della giurisprudenza di legittimità operanti in materia di indebito assistenziale, che in assenza di dolo dell'accipiens, non consentono la ripetizione delle somme ritenute indebitamente erogate per il periodo antecedente alla comunicazione dell'indebito, oltre che il mancato superamento del limite reddituale, nell'anno 2019, per il godimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971.
Pag. 2 di 9 Costituendosi l' chiariva che l'indebito di cui al provvedimento del 04 CP_1 novembre 2021, a seguito di migliori verifiche, era stato annullato dagli Uffici amministrativi ma che dal provvedimento di riliquidazione, era scaturito un indebito relativo all'anno 2018 per un totale di € 3.673,15, avendo la ricorrente percepito una serie di redditi che avevano determinato il superamento del limite reddituale di legge per il godimento della prestazione, ma che tale l'indebito relativo al 2018 era ancora in lavorazione in fase amministrativa.
Affermava che la provvidenza assistenziale de qua era stata parzialmente liquidata anche nel periodo successivo al dicembre 2021 e che il credito riconosciuto alla ricorrente di € 5.251,09 era stato compensato con l'indebito maturato sino al novembre 2021.
Precisava, inoltre, che per il periodo successivo la prestazione era stata liquidata, ma parzialmente compensata, per un importo di € 2.034,08, con l'indebito relativo all'anno 2018 (€ 3.673,15) di cui residuava la somma di € 1.639,02.
Chiedeva di dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento dei ratei della pensione di invalidità civile, essendo gli stessi stati liquidati e portati in compensazione con il debito per l'anno 2018.
Con riferimento all'ulteriore provvedimento di indebito, rappresentava che la ricorrente in sede di istanza per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione aveva omesso di indicare la percezione dell'assegno ordinario di invalidità e ciò aveva comportato l'erogazione di entrambe le prestazioni in violazione dell'articolo 6, comma 7, D.L. n. 148/1993, che ne prevede l'incumulabilità e incompatibilità. Ribadiva che il presente provvedimento, relativo all'indebita percezione di una prestazione a sostegno del reddito fondata sulla provvista contributiva del richiedente non rientrava nell'alveo dell'indebito assistenziale e, pertanto, andava integralmente ripetuto ai sensi dell'art. 2033
c.c..
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l'irripetibilità della somma di euro 6.886,52 di cui al provvedimento del 4 CP_1
Pag. 3 di 9 novembre 2021 inerente il ricalcolo della pensione n. 07500395 categoria
INVCIV, e lo rigettava per il resto.
Per quel che qui interessa, in relazione all'indebito oggetto della lettera del 22 maggio 2022 con cui l' richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente CP_1 erogate a titolo di NASPI, per il periodo dal 23.07.2017 al 04.09.2019 rilevava che la non aveva dichiarato di percepire l'assegno ordinario di invalidità ex Pt_1 art. 1 L. n. 222/1984 e che non aveva esercitato il diritto di opzione tra le due prestazioni con l'effetto che entrambe le prestazioni erano contemporaneamente erogate.
Pertanto, il Tribunale, richiamando l'arresto della Suprema Corte con la sentenza
15759/2019 in relazione all'erogazione concomitante di prestazioni fra loro incompatibili, esclusa l'applicabilità sia delle previsioni speciali relative all'indebito assistenziale, per l'inapplicabilità del regime speciale all'ipotesi di erogazione di prestazioni incompatibili, che di quello previdenziale, per la natura assistenziale della prestazione, riteneva l'applicabilità dell'art.2033 cc che disciplina l'indebito oggettivo.
Avverso detta statuizione propone impugnazione la Pt_1
Assume a riguardo l'appellante che, a presentazione dell'istanza della NA avrebbe dovuto essere intesa quale espressione dell'opzione espressa dall'assicurato a favore di tale prestazione, come ritenuto da alcuni giudici di merito per i quali <<... la stessa sopravvenienza di tale istanza a pregresse vicende previdenziali/assistenziali implica, per un criterio di ordine logico e cronologico unito al principio di autodeterminazione del singolo, che il richiedente sia interessato al conseguimento della nuova provvidenza (piuttosto che alla conservazione della precedente).Dunque, a fronte della domanda di disoccupazione, l' avrebbe dovuto sospendere l'erogazione dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità. Di conseguenza l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, per il periodo in contestazione, in concomitanza con l'assegno di invalidità sarebbe imputabile ad un errore dell' Pertanto, la richiesta di CP_1
Pag. 4 di 9 restituzione sarebbe illegittima non potendosi imputare il dolo all' odierna appellante. Inoltre, non sarebbe applicabile l'art. 2033 c.c., che sancisce l'incondizionata ripetibilità delle somme percepite.
Sul punto richiama l'orientamento della Consulta che, con sentenza n. 8/2023, ha ritenuto che il sistema normativo interno consenta di smorzare il principio dell'incondizionata ripetibilità dell'indebito e, quindi, anche di approntare una specifica tutela alle ipotesi in cui sussista il legittimo affidamento dell'accipiens.
In applicazione di tale principio, l'indebito di cui trattasi sarebbe irripetibile perché illegittimo e infondato, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens.
Con le note di trattazione scritta assume che la Cassazione con l'ordinanza
4724/2025 pubblicata il 23 febbraio 2025 avrebbe escluso l'incompatibilità fra l'assegno ordinario e la NA senza che via necessità dell'esercizio dell'opzione.
L'appello è infondato.
Va premesso che il senso dell'ordinanza n.4724/2025, richiamata nelle note di trattazione scritta, è erroneamente inteso dall'appellante.
Infatti, la stessa decisione, lungi dall'affermare l'insussistenza dell'incompatibilità fra l'assegno ordinario la NASPI, si occupa del termine per l'esercizio del diritto di opzione escludendo che lo stesso possa ritenersi operante in difetto di una espressa previsione. L'incompatibilità è per altro direttamente sancita dallo stesso legislatore espressamente sia all'art. 6 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 che prevede << A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. ...>> sia indirettamente dall'art.11 lettera e) d.lgs. n. 22 del
2015 laddove si prevede la decadenza del lavoratore dalla fruizione della NASPI
Pag. 5 di 9 id est la perdita del diritto nel caso della «acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI».
In quest'ultima disposizione il comma 41 prevede: <La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire
l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.>>.
La Corte di Cassazione, ai fine di escludere l'esistenza di un termine decadenziale per l'esercizio dell'opzione, si limita a negare l'<> concorso che caratterizza l'art.1285 cc essendo nei casi esaminati una prestazione
<> all'altra. Per altro, il senso della decisione è ancor più chiaro alla luce della sentenza 23040/2024 di cui si richiama la ratio decidendi ( <Sul punto si intende inoltre dare continuità alla ratio decidendi di Cass. Sez. Lav.
22/08/2024 n.23040 ─ seppur in fattispecie di concorso tra assegno ordinario di invalidità ed Asp>>) nella quale si legge :< Peraltro, rileva il Collegio che il legislatore che, successivamente alle sentenze della Corte costituzionale sopra ricordate, ha introdotto con la legge n. 92 del 2012 il nuovo istituto dell'ASpI ben avrebbe potuto fissare un congruo termine entro il quale obbligatoriamente
l'interessato è tenuto ad esercitare la sua opzione per l'una o l'altra prestazione.
La facoltà di opzione è di regola accompagnata da un termine cui è connessa la stabilizzazione di una certa situazione nel caso di mancato esercizio (si veda ad es. l'art 39 della legge n. 359 del 1955; l'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, conv. nella legge n. 54 del 1982; art. 6 comma secondo della legge n. 407 del 1990 richiamato dall'art. 1, comma secondo, del D.lgs. n. 503 del 1992; cfr. Cass. n.
352 del 2013 e Cass. n. 28279 del 2008, Cass. 8494 del 2000); tuttavia quando, come nella specie, il legislatore non abbia ritenuto di definire l'arco temporale entro il quale deve essere esercitata il rimedio deve essere rinvenuto nel sistema.
Ne consegue che l'esercizio dell'opzione costituisce - in presenza della causa di decadenza dal diritto alla fruizione dell'indennità rappresentato dalla titolarità dell'assegno ordinario di invalidità (già in godimento o successivamente riconosciuto) - una condizione di erogabilità della prestazione cui si collega anche il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate indebitamente in mancanza di scelta da parte dell'interessato. Il tardato
Pag. 6 di 9 esercizio dell'opzione, a norma del comma 41 dell'art. 2 della legge n. 92 del
2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall'assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell'assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l'assicurato possa anche tardivamente optare per l'erogazione dell'indennità.>>.
Come si vede, trattasi di prestazioni senza dubbio incompatibili.
Nel caso, l'appellante non aveva mai allegato in primo grado l'esercizio dell'opzione, sicché l'assunto che dovesse intendersi manifestata un'opzione per facta concludentia a seguito della presentazione della domanda della nuova prestazione, si rivela nuovo rispetto all'originario ricorso.
Esso è per giunta infondato alla luce delle due decisioni sopra riportate della
Suprema Corte posto che proprio la possibilità di una “opzione tardiva” prefigurata dalla Suprema Corte è significativa della necessità che l'opzione sia esternata con una manifestazione di volontà espressa ed univoca, in mancanza della quale la stessa non può dirsi esercitata, per cui se la stessa non avviene contestualmente alla presentazione della domanda della diversa prestazione resta spazio per l'opzione tardiva ossia successiva alla domanda.
Passando all'esame della questione della disciplina normativa applicabile nel caso in cui l'indebito oggettivo si origini dall'erogazione di prestazioni fra loro incompatibili (dunque mancando la condizione di erogabilità) ovvero di prestazioni erogate in mancanza radicale in origine dei requisiti la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che operi la disciplina generale dell'indebito di cui all'art.2033 cc restando perciò estranea alla fattispecie ogni considerazione in ordine all'eventuale errore dell'ente erogatore e dell'affidamento dell'accipiens
(condizione soggettiva questa non prospettabile neppure in astratto in presenza di una previsione normativa che definisce la regola di incompatibilità).
In tema si richiamano, fra le altre, le decisioni della Suprema Corte
n.24617/2022, 30516/2022, 11026/2022, 15759/2019, 4600/2021, 5059/2018 in cui è costante l'affermazione che << ... l'indebito derivante dalla
Pag. 7 di 9 contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art.
2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n.
173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (così, in termini, Cass. nn.
15759 del 2019 e 11026 del 2022).>>
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo ne rispetto dei minimi tariffari (valore della causa in appello € 14.242,92)
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in Parte_1 data 18 settembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, con riferimento alla sentenza n.8294/2024 emessa il giorno 11 luglio
2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
2000,00 oltre spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 16 settembre 2025
Il Presidente rel est.
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