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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17420 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...], CF: , rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CARANNANTE ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...], CF: , rappresentata e CP_2 C.F._2
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CARANNANTE ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/10/2024, ed premettendo di CP_1 CP_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 25/03/2006, dalla cui unione nasceva Persona_1
(nato a [...] il [...]), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 06.04.2023, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 3188/2023 del 25.05.2023, reso nel procedimento RG n. 835/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come modificate all'udienza del 3.1.2025: “1) i coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono: la signora CP_2
con il figlio RI ( Napoli 4-8-2006), divenuto maggiorenne nelle more del Per_1
procedimento, in Napoli alla via P. Giovio n. 1 mentre il signor RI in Giugliano (NA), alla via
G. Mazzini n. 7 ove ha già provveduto a trasferire la propria residenza;
2) il signor RI corrisponderà per la contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, somme da corrispondere alla moglie entro il giorno sette di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La signora rinuncia al mantenimento per sé.3) Le parti CP_2
concordano inoltre che per le spese straordinarie che si renderanno necessarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche le stesse saranno sostenute dal sig. RI al 100% secondo il protocollo d'intesa dell'adito Tribunale che le parti dichiarano di recepire;
4) i coniugi si impegnano a comunicarsi, reciprocamente entro venti giorni, eventuali cambiamenti di domicilio;
5) per quant'altro qui non previsto, i coniugi si riportano alla normativa vigente in materia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli, il
25/03/2006, (atto n.10, parte II, Serie A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
2 • omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott. ssa Carla Hubler
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