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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 305 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del giorno 20 febbraio 2025 promossa da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Pruiti Ciarello, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lagoteta, giusta procura in atti, opposta e nei confronti di
(p. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lagoteta, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 22.01.2024, il
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1308/23 del 14.12.2023, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 8.358.872,41, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di corrispettivo per la Controparte_1 fornitura di energia elettrica. A fondamento dell'opposizione proposta, ha contestato la mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto e la prescrizione delle pretese avverse. Nel merito, ha eccepito l'erronea rilevazione dei consumi tenuto conto dell'eccessività degli stessi e della mancata esecuzione annuale della rilevazione dei consumi reali, nonché, la duplicazione delle fatture e l'aumento unilaterale dei prezzi della fornitura. costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_2 cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dall'opposta cedente. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ai fini della decisione, va osservato preliminarmente che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
2 Ciò posto, va sempre in via preliminare rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria, terza intervenuta, formulata nella memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. Dalla documentazione prodotta in atti, emerge infatti la prova dell'intervenuta cessione del credito dapprima da a CP_1 [...]
e, successivamente, da quest'ultima in favore di CP_3 Controparte_2 nonché della notifica delle stesse al debitore ceduto (v. contratti di cessione con l'elenco dei crediti ceduti, comunicazioni al CAS e avviso pubblicato nella G.U. n. 152 del 28.12.2023, parte II – all. 20 alla comparsa di costituzione e all. 1,3, 4 e 5 alla comparsa di intervento). Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di prescrizione dei crediti Parte_ sollevata dal avendo la somministrante prodotto in atti delle comunicazioni di diffida e formale messa in mora, trasmesse per pec, idonee ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali (v. all. 6, 7, 8 e 9 alla comparsa di costituzione e risposta). Nel merito, l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, in tema di contratto di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità, in applicazione del predetto indirizzo, ha osservato che la rilevazione dei consumi riportati nella bolletta (o fattura) è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi, in assenza di contestazioni da parte dell'utente, con la conseguenza che, in caso di contestazione dei consumi, è onere del somministrante provare il quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 07.07.2022, n. 21564; Cass Civ., sez. VI, 09.01.2020, n. 297; Cass. Civ., sez. III, 22.11.2016, n. 23699), con la precisazione che la contestazione del cliente deve essere specifica, in quanto “la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato” (Tribunale
3 Milano, sez. XI, 22.12.2020, n. 8698; conf. Tribunale Milano, sez. XI, 06.07.2021, n. 5934; Tribunale Spoleto, sez. I, 07.06.2022, n. 386; Tribunale Cosenza, sez. I, 10.02.2022, n. 231, per il quale “il debitore convenuto, a fonte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi, non può limitarsi ad una contestazione meramente generica”). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare i diversi criteri di riparto dell'onere probatorio in funzione di alcune variabili, rilevando che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante;
l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. Civ., sez. VI, 09.01.2020, n. 297, conf. Cass. Civ., sez. III, 21.05.2019, n. 13605; Cass. Civ., sez. III, 23.11.2022, n. 34415). Come precisato anche dalla giurisprudenza di merito, quindi, se l'utente ritiene non veritieri i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture e li contesta deve, innanzitutto, indicarne le ragioni e se l'assunto si basa sull'asserito malfunzionamento del misuratore, ricade su di questi l'onere di allegazione e prova di elementi idonei a ritenere insussistente l'extra consumo rispetto ai consueti consumi del periodo antecedente, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali
4 egli ha svolto normalmente la sua abituale attività (Corte d'Appello Catania, sez. I, 13.04.2022, n. 777; Tribunale Frosinone, sez. I, 13.04.2022, n. 358).
I criteri sopra esposti devono, poi, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis, Cass. Civ., 21.08.2012 n. 14594). Parte_ Ebbene, nel caso di specie, il ha lamentato la non esatta rilevazione dei consumi e la mancanza di letture effettive dei medesimi, ma non ha specificamente contestato un malfunzionamento del contatore né la correttezza dei criteri di calcolo dell'energia da parte della fornitrice o la non conformità delle fatturazioni alle condizioni contrattuali, bensì la circostanza che la fatturazione non fosse riferita ai consumi reali, non essendo state eseguite le rilevazioni effettive.
Circostanza, tuttavia, che non è idoena a superare in punto di allegazione e prova i consumi dettagliati nelle fatture versate in atti (doc. 11 e 12), recanti il riferimento alle rilevazioni eseguite dal concessionario del servizio di distribuzione (all. 21 e 22) che, nell'ambito della funzione svolta, certifica con efficacia di atto pubblico quanto da esso rilevato, mediante lettura del contatore elettronico (cfr., Tribunale Roma, sez. XVII, 23.11.2021, n. 18267, per il quale, “Il distributore è il concessionario di un pubblico servizio, cui è affidato dalla legge il compito di provvedere alla manutenzione dei misuratori (apparecchi che fanno parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica e, dunque, sono di proprietà del distributore stesso), nonché alla rilevazione e validazione della misura dei prelievi di energia elettrica operati da ciascun utente. Ed è proprio a tale posizione di pubblico concessionario del distributore che si collega la fede privilegiata dei dati di titolarità e prelievo dal medesimo forniti e, in generale, degli accertamenti e verifiche dal medesimo condotte”). Le contestazioni mosse dall'opponente sono, pertanto, generiche e non idonee a smentire le risultanze provenienti dalla somministrante, non avendo paventato l'esistenza di un cattivo funzionamento dei contatori, ovvero l'abusivo intervento di un terzo, e non essendo, a tal fine, sufficiente l'eventuale violazione dell'obbligo gravante sulla società elettrica di effettuare almeno un tentativo all'anno di lettura del gruppo di misura, ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - le cui disposizioni hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1339 c.c. (Cass. Civ., 31.10.2014, n. 23184; conf. Cass. Civ., sez. III, 25.11.2013, n. 26534; Cass. Civ., sez. III, 27.07.2011, n. 16401). In particolare, in ordine alla mancata effettuazione di rilevazioni effettive da parte del distributore dell'energia con conseguente addebito in fattura di un importo ritenuto elevato, è stato precisato che l'eventuale omissione non legittima l'utente, solo per tale motivo, a non pagare il corrispettivo dovuto
5 per i consumi così calcolati (cfr. Tribunale Napoli, 28.01.2022, n. 931; Tribunale Sassari, sez. II, 15.05.2023, n. 468; Tribunale Benevento, 09.10.2023, n. 2003; Tribunale Frosinone, sez. I, 09.11.2021, n. 1051: “La violazione dell'obbligo di lettura periodica del contatore, pur costituendo inadempimento del gestore in tutti i casi in cui non sia dimostrato che la mancata lettura sia dipesa da causa non imputabile al gestore stesso, non legittima l'utente a rifiutare il pagamento dei consumi fatturati”), risultando tale condotta semmai idonea a giustificare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 2, comma 20, lettera c), della Legge n. 481/95 per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (v. anche Tribunale Roma, 11.02.2017, n. 2757, per la quale “l'art.
3.1. della Delibera AEEG onera, invece, gli esercenti «ad effettuare: a) almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW »; chiaramente si tratta di un mero onere (tra l'altro sanzionato solo a livello amministrativo) ma la funzione di questo articolo è quello di scongiurare la prassi invalsa tra i gestori di effettuare le letture dei contatori con cadenze superiori all'anno solare onde evitare che le fatture di conguaglio possano contenere importi straordinariamente elevati e di difficile pronto adempimento all'utente che le riceve”).
L'art. 5 della delibera dell'Autorità 200/99 prevede, invero, qualora non venga eseguita la lettura reale del contatore (elettronicamente o tramite un incaricato della compagnia che provvede a rilevare gli scatti sul contatore), né la valida autolettura del medesimo (fornita dall'utente che comunica i dati del contatore alla compagnia), la possibilità che la fatturazione avvenga sulla base di consumi stimati in via presuntiva dall'esercente utilizzando tutte le letture o autoletture precedenti validate che ha a disposizione ed il cd. profilo di prelievo standard, consistente nella curva di andamento dei consumi storici in base alle stagioni e alla tipologia di cliente (v. anche Cass. Civ., sez. III, 29.01.2019, n. 2327, ha evidenziato che “nel contratto di fornitura di energia elettrica, l'eventuale "autolettura" dell'utente, in ossequio ai canoni ermeneutici di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, costituisca, al massimo, un onere per lo stesso, sicché il suo inadempimento determina esclusivamente la necessità di pagare il conguaglio, ove venga rilevato un consumo superiore”). Alla stregua di tale disciplina, è stato quindi affermato nella giurisprudenza che “le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal TR locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete, siano, in linea di massima, prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure rilevate dal TR (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della
6 fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal TR)” (in tal senso, Tribunale Milano, 18.03.2020, n. 2145; conf. Corte d'Appello Milano, sez. III, 28.04.2023, n. 1365, ha precisato che i dati di misura costituiscono prova idonea del gas o dell'energia elettrica effettivamente erogati “a meno che l'utente formuli contestazioni motivate e fornisca specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate dal TR locale, quali, ad esempio: fotografie del contatore che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal TR locale, incongruità intrinseca delle misure registrate dal TR tra loro o con la potenza della fornitura indicativa di malfunzionamento del contatore, comprovata incongruenza tra i consumi registrati dal TR locale in confronto con documentati consumi storici anteriori o successivi dell'utente, ecc…”). Parimenti infondata è la censura in ordine alla lamentata duplicazione delle fatture. Dalla documentazione prodotta in atti e dalla stessa tabella inserita nell'atto di citazione, risulta, infatti, che l'ingiunzione di pagamento in questione ha ad oggetto consumi derivanti da diversi contatori con ubicazione, codice POD (punto di prelievo) e numero presa differenti. La società di distribuzione ha, peraltro, attestato i prelievi effettuati per ciascun POD, la riferibilità di questi ultimi ai contratti di trasporto stipulati con l'ente opponente, nonché il corretto funzionamento degli apparati di misura (v. all.
21 e 22). Né la circostanza sostenuta dall'opponente, secondo la quale tale fatturazione sarebbe dipesa da una anomalia di registrazione dei consumi ha trovato riscontro in atti, non essendo stata prodotta alcuna comunicazione di tale tenore da parte di né le note di credito che quest'ultima CP_1 avrebbe emesso a causa dell'errore ed a seguito delle rimostranze verbali dell'opponente. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire riguardo il lamentato aumento unilaterale dei prezzi di fornitura. Sul punto, va infatti rilevato che, nel caso di specie, le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo sono stabilite dall'ARERA ed indicizzate su base mensile in relazione all'andamento del mercato, essendo subentrata per la regione Sicilia al Servizio Elettrico Nazionale CP_1 nel regime di salvaguardia, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 23.11.2007, dall'art. 42 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia per l'erogazione dei servizi di Controparte_4 vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali e della Delibera ARERA 491/2020/R/eel (doc. 16 e 17 all. alla comparsa di costituzione e risposta).
Deve, pertanto, ritenersi che il diritto di credito vantato da CP_1 sia fondato, essendo le fatture prodotte (ed i consumi ivi riportati)
[...] assistite da una presunzione di legittimità, in assenza di una specifica
7 contestazione da parte del cliente (cfr., Cass. Civ., sez. III, 09.08.2023, n. 24253, nonché Cass. Civ., sez. III, 09.08.2023, n. 24253, per la quale “in difetto di contestazioni (come avvenuto, appunto, nel caso in esame) circa il cattivo funzionamento del contatore, torna, pertanto, ad operare la summenzionata presunzione di veridicità delle rilevazioni dallo stesso effettuate”) il quale non ha, invero, fornito elementi idonei ad inficiare l'obiettiva attendibilità delle misure rilevate dal distributore, e dovendosi, comunque, ritenere irrilevante l'eventuale ritardo nella raccolta dei dati di misura ove tale negligenza non determini anche una misurazione dei consumi eccedente quelli reali (cfr., Tribunale Milano, 19.11.2020, n. 7412). L'opposizione proposta dal CAS deve, quindi, essere rigettata e, per l'effetto, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra €520.000,oo ed € 1.000.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta ( fase studio, introduttiva e decisoria). Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dall'opponente, ma limitandosi a far proprie le difese dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 305/2024 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 7831,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra l'opponente e la terza intervenuta. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 14 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
8 9
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 305 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del giorno 20 febbraio 2025 promossa da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Pruiti Ciarello, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lagoteta, giusta procura in atti, opposta e nei confronti di
(p. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lagoteta, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 22.01.2024, il
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1308/23 del 14.12.2023, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 8.358.872,41, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di corrispettivo per la Controparte_1 fornitura di energia elettrica. A fondamento dell'opposizione proposta, ha contestato la mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto e la prescrizione delle pretese avverse. Nel merito, ha eccepito l'erronea rilevazione dei consumi tenuto conto dell'eccessività degli stessi e della mancata esecuzione annuale della rilevazione dei consumi reali, nonché, la duplicazione delle fatture e l'aumento unilaterale dei prezzi della fornitura. costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_2 cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dall'opposta cedente. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ai fini della decisione, va osservato preliminarmente che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
2 Ciò posto, va sempre in via preliminare rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria, terza intervenuta, formulata nella memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. Dalla documentazione prodotta in atti, emerge infatti la prova dell'intervenuta cessione del credito dapprima da a CP_1 [...]
e, successivamente, da quest'ultima in favore di CP_3 Controparte_2 nonché della notifica delle stesse al debitore ceduto (v. contratti di cessione con l'elenco dei crediti ceduti, comunicazioni al CAS e avviso pubblicato nella G.U. n. 152 del 28.12.2023, parte II – all. 20 alla comparsa di costituzione e all. 1,3, 4 e 5 alla comparsa di intervento). Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di prescrizione dei crediti Parte_ sollevata dal avendo la somministrante prodotto in atti delle comunicazioni di diffida e formale messa in mora, trasmesse per pec, idonee ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali (v. all. 6, 7, 8 e 9 alla comparsa di costituzione e risposta). Nel merito, l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, in tema di contratto di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità, in applicazione del predetto indirizzo, ha osservato che la rilevazione dei consumi riportati nella bolletta (o fattura) è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi, in assenza di contestazioni da parte dell'utente, con la conseguenza che, in caso di contestazione dei consumi, è onere del somministrante provare il quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 07.07.2022, n. 21564; Cass Civ., sez. VI, 09.01.2020, n. 297; Cass. Civ., sez. III, 22.11.2016, n. 23699), con la precisazione che la contestazione del cliente deve essere specifica, in quanto “la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato” (Tribunale
3 Milano, sez. XI, 22.12.2020, n. 8698; conf. Tribunale Milano, sez. XI, 06.07.2021, n. 5934; Tribunale Spoleto, sez. I, 07.06.2022, n. 386; Tribunale Cosenza, sez. I, 10.02.2022, n. 231, per il quale “il debitore convenuto, a fonte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi, non può limitarsi ad una contestazione meramente generica”). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare i diversi criteri di riparto dell'onere probatorio in funzione di alcune variabili, rilevando che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante;
l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. Civ., sez. VI, 09.01.2020, n. 297, conf. Cass. Civ., sez. III, 21.05.2019, n. 13605; Cass. Civ., sez. III, 23.11.2022, n. 34415). Come precisato anche dalla giurisprudenza di merito, quindi, se l'utente ritiene non veritieri i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture e li contesta deve, innanzitutto, indicarne le ragioni e se l'assunto si basa sull'asserito malfunzionamento del misuratore, ricade su di questi l'onere di allegazione e prova di elementi idonei a ritenere insussistente l'extra consumo rispetto ai consueti consumi del periodo antecedente, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali
4 egli ha svolto normalmente la sua abituale attività (Corte d'Appello Catania, sez. I, 13.04.2022, n. 777; Tribunale Frosinone, sez. I, 13.04.2022, n. 358).
I criteri sopra esposti devono, poi, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis, Cass. Civ., 21.08.2012 n. 14594). Parte_ Ebbene, nel caso di specie, il ha lamentato la non esatta rilevazione dei consumi e la mancanza di letture effettive dei medesimi, ma non ha specificamente contestato un malfunzionamento del contatore né la correttezza dei criteri di calcolo dell'energia da parte della fornitrice o la non conformità delle fatturazioni alle condizioni contrattuali, bensì la circostanza che la fatturazione non fosse riferita ai consumi reali, non essendo state eseguite le rilevazioni effettive.
Circostanza, tuttavia, che non è idoena a superare in punto di allegazione e prova i consumi dettagliati nelle fatture versate in atti (doc. 11 e 12), recanti il riferimento alle rilevazioni eseguite dal concessionario del servizio di distribuzione (all. 21 e 22) che, nell'ambito della funzione svolta, certifica con efficacia di atto pubblico quanto da esso rilevato, mediante lettura del contatore elettronico (cfr., Tribunale Roma, sez. XVII, 23.11.2021, n. 18267, per il quale, “Il distributore è il concessionario di un pubblico servizio, cui è affidato dalla legge il compito di provvedere alla manutenzione dei misuratori (apparecchi che fanno parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica e, dunque, sono di proprietà del distributore stesso), nonché alla rilevazione e validazione della misura dei prelievi di energia elettrica operati da ciascun utente. Ed è proprio a tale posizione di pubblico concessionario del distributore che si collega la fede privilegiata dei dati di titolarità e prelievo dal medesimo forniti e, in generale, degli accertamenti e verifiche dal medesimo condotte”). Le contestazioni mosse dall'opponente sono, pertanto, generiche e non idonee a smentire le risultanze provenienti dalla somministrante, non avendo paventato l'esistenza di un cattivo funzionamento dei contatori, ovvero l'abusivo intervento di un terzo, e non essendo, a tal fine, sufficiente l'eventuale violazione dell'obbligo gravante sulla società elettrica di effettuare almeno un tentativo all'anno di lettura del gruppo di misura, ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - le cui disposizioni hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1339 c.c. (Cass. Civ., 31.10.2014, n. 23184; conf. Cass. Civ., sez. III, 25.11.2013, n. 26534; Cass. Civ., sez. III, 27.07.2011, n. 16401). In particolare, in ordine alla mancata effettuazione di rilevazioni effettive da parte del distributore dell'energia con conseguente addebito in fattura di un importo ritenuto elevato, è stato precisato che l'eventuale omissione non legittima l'utente, solo per tale motivo, a non pagare il corrispettivo dovuto
5 per i consumi così calcolati (cfr. Tribunale Napoli, 28.01.2022, n. 931; Tribunale Sassari, sez. II, 15.05.2023, n. 468; Tribunale Benevento, 09.10.2023, n. 2003; Tribunale Frosinone, sez. I, 09.11.2021, n. 1051: “La violazione dell'obbligo di lettura periodica del contatore, pur costituendo inadempimento del gestore in tutti i casi in cui non sia dimostrato che la mancata lettura sia dipesa da causa non imputabile al gestore stesso, non legittima l'utente a rifiutare il pagamento dei consumi fatturati”), risultando tale condotta semmai idonea a giustificare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 2, comma 20, lettera c), della Legge n. 481/95 per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (v. anche Tribunale Roma, 11.02.2017, n. 2757, per la quale “l'art.
3.1. della Delibera AEEG onera, invece, gli esercenti «ad effettuare: a) almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW »; chiaramente si tratta di un mero onere (tra l'altro sanzionato solo a livello amministrativo) ma la funzione di questo articolo è quello di scongiurare la prassi invalsa tra i gestori di effettuare le letture dei contatori con cadenze superiori all'anno solare onde evitare che le fatture di conguaglio possano contenere importi straordinariamente elevati e di difficile pronto adempimento all'utente che le riceve”).
L'art. 5 della delibera dell'Autorità 200/99 prevede, invero, qualora non venga eseguita la lettura reale del contatore (elettronicamente o tramite un incaricato della compagnia che provvede a rilevare gli scatti sul contatore), né la valida autolettura del medesimo (fornita dall'utente che comunica i dati del contatore alla compagnia), la possibilità che la fatturazione avvenga sulla base di consumi stimati in via presuntiva dall'esercente utilizzando tutte le letture o autoletture precedenti validate che ha a disposizione ed il cd. profilo di prelievo standard, consistente nella curva di andamento dei consumi storici in base alle stagioni e alla tipologia di cliente (v. anche Cass. Civ., sez. III, 29.01.2019, n. 2327, ha evidenziato che “nel contratto di fornitura di energia elettrica, l'eventuale "autolettura" dell'utente, in ossequio ai canoni ermeneutici di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, costituisca, al massimo, un onere per lo stesso, sicché il suo inadempimento determina esclusivamente la necessità di pagare il conguaglio, ove venga rilevato un consumo superiore”). Alla stregua di tale disciplina, è stato quindi affermato nella giurisprudenza che “le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal TR locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete, siano, in linea di massima, prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure rilevate dal TR (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della
6 fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal TR)” (in tal senso, Tribunale Milano, 18.03.2020, n. 2145; conf. Corte d'Appello Milano, sez. III, 28.04.2023, n. 1365, ha precisato che i dati di misura costituiscono prova idonea del gas o dell'energia elettrica effettivamente erogati “a meno che l'utente formuli contestazioni motivate e fornisca specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate dal TR locale, quali, ad esempio: fotografie del contatore che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal TR locale, incongruità intrinseca delle misure registrate dal TR tra loro o con la potenza della fornitura indicativa di malfunzionamento del contatore, comprovata incongruenza tra i consumi registrati dal TR locale in confronto con documentati consumi storici anteriori o successivi dell'utente, ecc…”). Parimenti infondata è la censura in ordine alla lamentata duplicazione delle fatture. Dalla documentazione prodotta in atti e dalla stessa tabella inserita nell'atto di citazione, risulta, infatti, che l'ingiunzione di pagamento in questione ha ad oggetto consumi derivanti da diversi contatori con ubicazione, codice POD (punto di prelievo) e numero presa differenti. La società di distribuzione ha, peraltro, attestato i prelievi effettuati per ciascun POD, la riferibilità di questi ultimi ai contratti di trasporto stipulati con l'ente opponente, nonché il corretto funzionamento degli apparati di misura (v. all.
21 e 22). Né la circostanza sostenuta dall'opponente, secondo la quale tale fatturazione sarebbe dipesa da una anomalia di registrazione dei consumi ha trovato riscontro in atti, non essendo stata prodotta alcuna comunicazione di tale tenore da parte di né le note di credito che quest'ultima CP_1 avrebbe emesso a causa dell'errore ed a seguito delle rimostranze verbali dell'opponente. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire riguardo il lamentato aumento unilaterale dei prezzi di fornitura. Sul punto, va infatti rilevato che, nel caso di specie, le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo sono stabilite dall'ARERA ed indicizzate su base mensile in relazione all'andamento del mercato, essendo subentrata per la regione Sicilia al Servizio Elettrico Nazionale CP_1 nel regime di salvaguardia, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 23.11.2007, dall'art. 42 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia per l'erogazione dei servizi di Controparte_4 vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali e della Delibera ARERA 491/2020/R/eel (doc. 16 e 17 all. alla comparsa di costituzione e risposta).
Deve, pertanto, ritenersi che il diritto di credito vantato da CP_1 sia fondato, essendo le fatture prodotte (ed i consumi ivi riportati)
[...] assistite da una presunzione di legittimità, in assenza di una specifica
7 contestazione da parte del cliente (cfr., Cass. Civ., sez. III, 09.08.2023, n. 24253, nonché Cass. Civ., sez. III, 09.08.2023, n. 24253, per la quale “in difetto di contestazioni (come avvenuto, appunto, nel caso in esame) circa il cattivo funzionamento del contatore, torna, pertanto, ad operare la summenzionata presunzione di veridicità delle rilevazioni dallo stesso effettuate”) il quale non ha, invero, fornito elementi idonei ad inficiare l'obiettiva attendibilità delle misure rilevate dal distributore, e dovendosi, comunque, ritenere irrilevante l'eventuale ritardo nella raccolta dei dati di misura ove tale negligenza non determini anche una misurazione dei consumi eccedente quelli reali (cfr., Tribunale Milano, 19.11.2020, n. 7412). L'opposizione proposta dal CAS deve, quindi, essere rigettata e, per l'effetto, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra €520.000,oo ed € 1.000.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta ( fase studio, introduttiva e decisoria). Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dall'opponente, ma limitandosi a far proprie le difese dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 305/2024 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 7831,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra l'opponente e la terza intervenuta. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 14 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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