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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1732/2023
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente rel. est., Dott.ssa Carla Santese
Consigliere, Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 1732/2023 r.g. promossa da:
Parte_1 p. iva P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parigi e Riccardo Amantini, come da procura in atti
- appellante -
contro
Controparte_1 nella sua qualità di Impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico della Consap - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, rappresentata e difesa dall'avv. M.
Allegra Fichi, come da procura in atti
- appellata ed appellante in via incidentale condizionata-
e
Controparte 2 (c.f.
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Palatresi, come da C.F. 1 procura in atti
- appellato -
nonchè
Controparte_3
- appellata contumace - avverso la sentenza n. 383/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 8.2.2023
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 9.7.2025, pubblicata in data 10.7.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: "Voglia Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n.
383/2023 del Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda: in accoglimento del
1° motivo di appello: si chiede che l'adita Corte dichiari che il sinistro per cui è causa si è verificato: . in prima ipotesi, per colpa esclusiva del conducente di un veicolo a motore non identificato ai sensi dell'art. 283 lettera a) del Codice delle Assicurazioni, ed in conseguenza di quanto sopra ed in accoglimento della domanda di manleva formulata in primo grado, si chiede che la Controparte_1 (nella sua richiamata qualità di Impresa designata per il FGVS), venga condannata al pagamento in favore della _1 della somma di €
134.628,60 già versata al sig. CP 2 il 17.3.2023, in parziale esecuzione della sentenza di primo grado (cfr.
Doc. Ce Doc. D), oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del pagamento fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle ulteriori residue somme che dovessero essere ancora pagate al Signor CP_2 sempre in esecuzione della sentenza di primo grado e/o all'esito del presente gravame. In via subordinata, condannare il CP 2 alla restituzione in favore di _1 delle somme percepite in forza della sentenza di
1° grado, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del pagamento fino al giorno dell'effettivo rimborso
. In seconda ipotesi, per caso fortuito, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al sig. CP_4(e quindi di Pt 1, e per l'effetto condannare l'attore CP_2 alla restituzione in favore di _1 della somma di € 134.628,60 da questa corrisposta il 17.3.2023 in parziale esecuzione della sentenza di primo grado (cfr.
Doc. Ce Doc. D), oltre a rivalutazione ed interessi legali dalla data del pagamento fino al giorno dell'effettivo rimborso. In terza ulteriore e denegata ipotesi, qualora si ravveda una colpa del sig. CP_4nella causazione del sinistro, accertare anche alla luce dell'art. 2054 2° comma cc, la corresponsabilità del CP_2 e del conducente del veicolo non identificato;
conseguentemente graduare le percentuali di responsabilità imputabili al CP_2 al CP_4 e al conducente del veicolo non identificato, rideterminando le somme eventualmente dovute all'attore; successivamente condannare la CP in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne Pt 1 da tutte quelle somme che la stessa _1 ha già corrisposto e dovesse ancora ulteriormente corrispondere al CP_2 per i fatti per cui è causa in misura
CP_2 lla restituzione delle somme superiore alla propria quota di accertata responsabilità; condannare il che dovessero risultare eventualmente pagate in eccesso rispetto alla somma di € 134.628,60 da questi già percepita da parte di _1 oltre rivalutazione ed interessi legali dal pagamento all'effettiva restituzione. Nel caso in cui venga fatto valere il vincolo di solidarietà ex art. 2055 cc, condannare la CP_5 α
rimborsare all'odierna appellante quanto già pagato o eventualmente pagherà al CP_2 in misura superiore alla propria quota di accertata responsabilità. In accoglimento del 2° motivo di appello: In tesi,
.
dichiarare non dovuta alcuna maggiorazione ai fini della personalizzazione del risarcimento del danno in favore del sig. Controparte 2 per l'insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per la sua liquidazione e comunque perché non provate le circostanze peculiari ed eccezionali per tutti i motivi illustrati in premessa, provvedendo contestualmente alla rideterminazione del danno dovuto al Signor CP 2 nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documento. In ipotesi di riconoscimento di una personalizzazione, si
.
chiede che la medesima venga liquidata nella misura minima ritenuta di giustizia ed in ogni caso sempre e comunque non oltre il limite massimo del 30% come previsto dall'artt. 138 Codice delle Assicurazioni, provvedendo contestualmente alla rideterminazione del danno dovuto al sig. CP_2 In accoglimento del
3° motivo di appello, nella denegata e strettamente subordinata ipotesi di rigetto del primo motivo di gravame: Voglia interamente compensare le spese legali tra la chiamata in causa Controparte_6
[...] e Pt 1 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. In tutti i casi, Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex D.M. n. 55/14 nei confronti della parte che risulterà soccombente."
Per parte appellata ed appellante CP "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: Respingere il primo motivo di appello e il terzo motivo di appello dispiegati da Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio, confermando in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Firenze n.
383/2023. In ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello dell'impugnazione principale, laddove ritenuta una responsabilità anche soltanto concorsuale del conducente di un veicolo soggetto all'obbligo assicurativo ex lege e rimasto non identificato, in accoglimento dell'appello incidentale dispiegato nel presente atto, dichiarare non dovuta la personalizzazione del danno non patrimoniale a favore dell'appellato
CP_2 in quanto liquidata sulla base di pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente espressa nei barème medico legali, rideterminando conseguentemente l'ammontare del risarcimento dovuto e quotizzando l'onere risarcitorio a carico di Controparte_1 nella sopra indicata qualità, nei limiti della eventuale quota di responsabilità ascritta al conducente del veicolo rimasto non identificato. In subordinata ipotesi, ove ritenuta comunque dovuta la personalizzazione del danno, liquidare tale voce di danno nella misura ritenuta di giustizia e in ogni caso non superiore alle percentuali del 30% di cui all'art. 138 d. lgs. n. 209/2005, con rideterminazione degli importi dovuti a Controparte 2 e sempre quotizzando l'onere risarcitorio a carico di Controparte_1 nella sopra indicata qualità, nei limiti della eventuale quota di responsabilità ascritta al conducente del veicolo rimasto non identificato. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente grado di giudizio. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove per testi richieste in sede di seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. e che vengono di seguito integralmente ritrascritte. 1) DCV che in data 26 agosto 2018, alle ore 9:57, su richiesta del 118 siete intervenuto in Vinci, via Cerretana, per la messa in sicurezza del veicolo Peugeot 206 tg. XJ e del veicolo
Suzuki GN tg. DC473GL rimasti coinvolti in uno scontro frontale. 2) DCV che nelle circostanze di cui sopra apprendevate che i veicoli Peugeot 206 tg. XJ e Suzuki GN tg. DC473GL avevano perso dei liquidi nello scontro. 3) DCV che in conseguenza di quanto sopra veniva richiesto l'intervento della ditta "Sicurezza e ambiente" per provvedere alla pulizia della sede stradale. 4) DCV che confermate il rapporto di intervento che Vi si mostra. Si indicano a testi: Testimone_1 Testimone_2, Testimone_3 Testimone 4 , c/o 7 ,
Comando Vigili del Fuoco, via La Farina n. 18 - Firenze. 5) DCV che in data 26 agosto 2018 avete organizzato, quale presidente dell'associazione circolo ricreativo L'Apparita, un raduno di trattori d'epoca presso il circolo
L'Apparita in Vinci. 6) DCV che i primi partecipanti a tale raduno sono giunti sul luogo della manifestazione intorno alle ore 10 e hanno riferito che il tratto di strada della via Cerretana compreso tra la rotonda con via
Collinare e via San Pantaleo era chiuso causa incidente stradale, tanto da dovere utilizzare un percorso alternativo. 7) DCV che nessuno dei partecipanti al raduno lamentava di avere avuto problemi meccanici con conseguente perdita di olio. 8) DCV che laddove uno dei trattori partecipanti al raduno avesse perso olio nel tratto della via Cerretana compreso tra la rotonda con via Collinare e via San Pantaleo sarebbe stato impossibilitato a raggiungere il circolo de L'Apparita in Vinci. Si indica a teste: Testimone_5 via Martello
,
n. 62 - Vinci.
Per parte appellata CP_2 "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto Parte_1 per le motivazioni sopra enunciate, confermando in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Firenze n.
383/2023. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2 aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Controparte 3, quale proprietaria dell'autovettura Peugeot 206 TG. XJ e la [...]
Controparte_7 (di seguito Pt 1, quale compagnia assicuratrice della stessa, al fine di ottenere - previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di Parte_2 conducente della autovettura predetta, nella '
causazione del sinistro avvenuto in data 26.8.2018, alle ore 09.00 circa, nel Comune di Vinci - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, quantificati in euro 196.488,50.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) in data 26.8.2018, alle ore 09.00 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Suzuki GN tg. DC473GL e percorreva la via Cerretana, direzione da Cerreto Guidi verso Vinci, tenendosi regolarmente all'interno della propria corsia di marcia, giunto in corrispondenza della centrale Enel, all'uscita di una curva, era stato urtato frontalmente dall'autovettura Peugeot 206 TG. XJ (di proprietà di Controparte 3 e condotta da Parte 2 ) che, provenendo dalla direzione opposta, aveva invaso la propria corsia;
2) a seguito dell'urto, l'autovettura
Suzuki GN TG. DC473GL, di sua proprietà, aveva riportato danni tali da renderne antieconomica la riparazione ed era stata rottamata, mentre egli aveva subito lesioni gravissime ed era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli ove, dopo svariati accertamenti strumentali attestanti la frattura scomposta della base del collo femorale di destra, della rotula a destra e dell'epifisi radiale con interessamento della rima articolare, nonché la frattura composta dello stiloide ulnale e la frattura parcellare della plica mediale, era stato disposto il suo ricovero presso la divisione di traumatologia;
3) erano intervenuti sul luogo del sinistro gli agenti della Polizia Municipale Circondario
Empolese Val d'Elsa, che avevano redatto la relazione di incidente stradale;
4) in data 27.8.2018, era stato sottoposto a duplice intervento chirurgico di impianto di artoprotesi totale di anca destra e di cerchiaggio metallico della rotula destra ed in data 3.9.2018, era stato dimesso con diagnosi di «politrauma con trauma cranico non commotivo, frattura del collo femorale destro, frattura della rotula destra e del polso destro e
5) in conseguenza di dette lesioni, erano residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione medico legale del dott. Persona_1 nella misura del 28%. '
Si era costituita in giudizio la Pt 1 che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo che il sinistro era addebitabile al caso fortuito, in quanto il CP_4 aveva perso il controllo dell'autovettura per l'avvenuto transito di un mezzo rimasto sconosciuto, che aveva sversato sulla carreggiata un'ingente quantità di una sostanza scivolosa (olio o gasolio) come riportato nel verbale del sinistro dagli agenti ed in denegata ipotesi, che sussisteva la responsabilità del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa.
Controparte 3, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si era costituita in giudizio ed era stata dichiarata contumace.
Autorizzata il giudice la chiamata, si era costituita in giudizio la Controparte_1 quale impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico della Consap - Controparte_8
(di seguito CP , che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione dell'assenza di prove della responsabilità di un mezzo soggetto ad obbligo assicurativo, come fattore causale del sinistro.
In particolare, aveva osservato che quanto riportato dai vigili e inserito nella griglia "dinamica del sinistro" non faceva fede fino a querela di falso a differenza di quanto da essi accertato direttamente (ovvero ad es. che l'asfalto era bagnato e sdrucciolevole per la pioggia).
Nel merito, l' CP veva aderito alle difese dell'attore, insistendo sulla responsabilità esclusiva del CP_4 quale conducente del veicolo Peugeot assicurato Pt 1 che non aveva adeguato velocità alle condizioni sdrucciolevoli della strada bagnata ed aveva perso il controllo del mezzo, andando ad invadere la corsia opposta di marcia, ove stava transitando l'autovettura del CP_2 La causa, istruita con prove documentali, audizione del teste NE , agente della polizia municipale e c.t.u. medico legale sulla persona dell'attore, era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n.
383/2023, pubblicata in data 8.2.2023, con la quale il predetto tribunale aveva: 1) condannato i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 131.595,00 al lordo dell'acconto di euro
20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi al tasso di legge, a titolo di risarcimento del danno per i danni da lui subiti a seguito del sinistro, nonché alla rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale e di quelle di lite e 2) rigettato la domanda formulata dalla Pt 1 nei confronti della CP condannandola a rifondere alla stessa le spese di costituzione e difesa.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
"...la domanda dell'attore va accolta ponendo il relativo onere economico a carico dei convenuti ed esonerando totalmente CP
Non è infatti emersa alcuna prova del passaggio di un veicolo rimasto sconosciuto che avrebbe sversato una sostanza scivolosa.
Quanto riferito dai vigili nel rapporto sulla parte dinamica del sinistro non fa fede fino a querela di falso. Uno dei vigili è stato sentito a teste e ha dichiarato di essersi portato al raduno dei trattori organizzato quella mattina in zona e di aver verificato che nessuno dei trattori presenti al raduno perdeva olio o gasolio.
Il verbale dei vigili del fuoco non riporta però la presenza di tale sostanza oleosa, e stando alle dichiarazioni della sola polizia municipale la sostanza era presente in entrambe le corsie ciò che mal si addice allo sversamento di un mezzo rimasto sconosciuto.
Inoltre v'è da dire che il sessantanovenne CP_2 andava a velocità moderata molto al di sotto dei 90 km orari consentiti, in quanto la strada era bagnata e occorreva adeguare la velocità ai pericoli dell'asfalto bagnato;
quindi pur essendo lui in discesa e in un tratto che stava per diventare curvilineo verso sinistra aveva mantenuto fermo il controllo del mezzo senza mai invadere l'opposta corsia, pur percorrendo la stessa strada sdrucciolevole, segno che nonostante la natura scivolosa della strada per la pioggia o, in ipotesi non creduta, per la sostanza scivolosa, era comunque possibile con le dovute cautele del caso, evitare di invadere l'altrui corsia di marcia.
La colpa del sinistro, quindi, è da ascrivere tutta al CP_4all'epoca ventiquatrenne, che, sul finire di una curva volgente a destra si era allargato verso sinistra, e non aveva mantenuto una velocità consona allo stato dei luoghi, alla strada bagnata e all'andamento curvilineo della strada, entrambi elementi di instabilità del mezzo che avrebbero suggerito di scendere di velocità rispetto ai 90 km. fissati come limite in quella strada in condizioni normali.
Dunque, le convenute Pt 1 e CP 3 proprietaria del mezzo dovranno rispondere dei danni sofferti dal
CP_2 come quantificati dal ctu che riporta le seguenti conseguenze: "trauma polidistrettuale, che, in particolare, interessò il cranio, l'arto superiore dx con frattura del polso dx (scomposta dell'epifisi distale del radio e composta della stiloide ulnare), l'arto inferiore dx con frattura scomposta del collo del femore dx e della rotula dx. Per il trattamento delle lesioni si rese necessario intervento di sostituzione protesica dell'anca dx e di osteosintesi più cerchiaggio della rotula dx. La frattura di polso fu trattata con riduzione e successiva immobilizzazione in apparecchio gessato. Dopo adeguato periodo di riposo e FKT il leso riprese le proprie occupazioni. Alle descritte lesioni conseguì un periodo di malattia che fu prolungato dai sanitari ospedalieri e, quindi, dal curante per complessivi 247 gg. Ritengo al riguardo che la natura delle lesioni e la storia clinica non giustifichino il riconoscimento di più di 160 gg, da frazionare in 45 gg di TT, 45 gg di TP al 75%, 70 gg di
TP al 50%. Residuano postumi permanenti consistenti nel danno anatomo-funzionale a carico dell'anca e del ginocchio dx con aggravante della concorrenza e dal danno anatomo-funzionale a carico del polso dx. Non postumi di rilievo a carico della sfera neurologica. Il complesso dei descritti reliquati rappresenta pregiudizio all'integrità psico-fisica del soggetto da valutare in misura del 26 (ventisei)%. In merito al quesito relativo alla capacità produttiva specifica del periziando, si rileva che questi è soggetto settantatreenne pensionato che è presumibile non avesse al momento dell'evento de quo capacità produttiva residua".
Si condivide la stima del ctu anche sulle spese sostenute: "sono documentate spese in ambito sanitario per certificati di prolungamento della malattia (Eur. 105,00), per trasporti in ambulanza (Eur. 242,00), per la perizia medico-legale di parte (Eur. 602,00), per un totale di Eur. 949,00. Tali importi sono da considerare congrui. Non si prevedono spese future".
Dunque, applicando le tabelle meneghine 2021 si ottiene per 69 anni: Tabella di riferimento: Tribunale di
Milano 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni Percentuale di invalidità permanente 26%
Punto danno biologico € 3.895,98 Incremento per sofferenza soggettiva (+42%) € 1.636,31 Punto danno non patrimoniale € 5.532,29 Punto base I.T.T. € 120,00 Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 66.855,00 Danno non patrimoniale risarcibile €
94.934,00 Con personalizzazione massima (max 33% del danno biologico) € 116.996,00 Invalidità temporanea totale € 5.400,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.050,00 Invalidità temporanea parziale al 50% €
4.200,00 Totale danno biologico temporaneo € 13.650,00 Spese mediche € 949,00 TOTALE GENERALE: €
109.533,00 Totale con personalizzazione massima € 131.595,00
Si liquida all'attore la massima personalizzazione trattandosi di sinistro che ha causato delle lesioni permanenti in più distretti, con riduzione di funzionalità di più elementi somatici, ciò che ridonda in una maggiore intensità del danno esistenziale, relazionale e morale rispetto ai normali barèmes medico legali.
Trattasi di prova presuntiva legata alle caratteristiche del danno permanente e si tiene anche conto del fatto che il danno morale è giudicato, in base a pronunce recenti della Corte di cassazione, un danno ontologicamente distinto dal danno biologico e dinamico relazionale, anche da liquidate a parte come frazione del danno biologico (vd. Cass. sez. 3-, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022 "In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed
è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico).".
La materia è però fluida, tenuto conto di quanto riporta cass. Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022.
Comunque, la personalizzazione si applica anche in considerazione delle plurime sofferenze derivanti dalla natura delle lesioni pluri-distretto, che oltre ad aver privato l'attore della possibilità di far gite e raccoglier funghi, hanno anche determinato un quadro di algie persistenti e la necessità della sostituzione della protesi d'anca, intervento cruento che ha determinato presuntivamente anche una sofferenza soggettiva sia fisica che morale.
Dunque si liquida il danno non patrimoniale in euro 131.595,00 che rappresenta il valore del bene della vita perduto all'attualità (l'integrità fisica), cui va aggiunto il danno da ritardato risarcimento, per mora ex re, e dunque la somma va devalutata alla data del fatto (26.8.2018) e rivalutata alla data del pagamento dell'acconto di euro 20.000,00, per poi applicare rivalutazione e interessi sulla somma residua dal dì dell'acconto all'effettivo soddisfo, con interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata (cass. S.u.
1712/1995). A queste somme si aggiungono le spese di assistenza stragiudiziale rispetto alle quali la Corte di cassazione richiede la necessità delle spese, come in questo caso, dato l'elevato tecnicismo di una gestione legale del sinistro stragiudiziale.
Non occorre peraltro un onere di anticipazione del danneggiato per avere il rimborso, come accade per giurisprudenza costante anche per le spese di riparazione di un veicolo danneggiato, e semplicemente valutandosi la congruità del preventivo degli onorari stragiudiziali, in rapporto alla specifica tabella allegata al DM 55/14 e successive modifiche. La tabella 25 allegata al dm 55/2014 prevede che per un credito da euro
52.000,00 a 260.000,00 gli onorari per assistenza stragiudiziale in euro 4.320,00 e dunque è risultata eccessiva la richiesta dell'attore a tale titolo. Le spese legali giudiziali seguono la soccombenza e quindi, _1 oltre a dover rimborsare i costi di difesa sostenuti dalla parte attrice dovrà anche rimborsare le spese legali sostenute da CP "
Con atto di citazione ritualmente notificato, la _1 ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con tre motivi di gravame (per errata valutazione delle fonti di prova;
omesso accertamento della responsabilità del fgvs;
violazione dell'art. 2729 c.c.; omesso accertamento del caso fortuito e della corresponsabilità anche ex art. 2054 2° comma c.c. e per errata liquidazione della personalizzazione e/o comunque sua eccessiva quantificazione ed errata condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di
CP_5
Si è costituita in giudizio la CP nella qualità predetta, che ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato all'accoglimento anche parziale del primo motivo di gravame dell'appello principale, per illegittima ed erronea liquidazione del danno non patrimoniale nella componente della personalizzazione massima, mentre Controparte_3 non si è costituita in giudizio.
La causa, che segue il nuovo rito civile "Cartabia", è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
5.6.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 2.7.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_3, che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere non dimostrato l'avvenuto sversamento, da parte di un veicolo a motore rimasto sconosciuto, nei momenti precedenti il sinistro, di una sostanza scivolosa sulla quale era successivamente sbandata la vettura Peugeot
206, con essa assicurata, senza, altresì, verificare se il sinistro potesse o meno essere ricondotto all'interno di un'ipotesi di caso fortuito.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va premesso che, avendo la _1 chiamato in causa il Fondo di Garanzia in forza dell'assunto che la responsabilità esclusiva o parziale del sinistro dovesse essere imputata al conducente del veicolo rimasto sconosciuto (che, transitando poco prima del CP_4 sulla corsia di marcia percorsa dal medesimo, aveva lasciato sull'asfalto delle sostanze scivolose) era onere della stessa fornire le prove di quanto allegato.
Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la convenuta non avevano assolto al predetto onere, atteso che la Polizia Municipale di Empoli, intervenuta sul posto a distanza temporale di circa mezz'ora dal sinistro, in sede di verbale aveva dato atto che: 1) "sulle corsie di marcia, sia a monte che a valle del punto in cui era avvenuto lo scontro tra i veicoli e cioè nel tratto compreso tra la rotatoria con via Collinare e l'intersezione con via Pantaleo, era presente una sostanza scivolosa.."; 2) "sulla via Cerretana, nel tratto interessato dal sinistro stradale" era, inoltre, presente
"segnaletica verticale di Pericolo di strada sdrucciolevole per pioggia o neve"; 3) al momento del loro intervento l'asfalto "era bagnato dalla pioggia in atto" e "non erano visibili tracce di frenata" provenienti dai veicoli dei pneumatici dei veicoli rimasti coinvolti;
4) nessuno dei testi sentiti nell'immediatezza dell'evento
(ovvero Testimone_5 presidente dell'
, Controparte_9 e Persona 2 ), aveva dichiarato (in risposta alla precisa domanda della Polizia Municipale) che le perdite di olio o similia presenti sull'asfalto provenissero dai trattori d'epoca che si erano recati al raduno organizzato dal CP_9
(anzi, il teste Tes_5 aveva escluso detta circostanza affermando che i trattori non erano transitati su quel tratto di strada in quanto chiuso proprio a causa del sinistro;
5) dal controllo operato visivamente dalla Polizia
Municipale su trattori presenti al raduno non era stato individuato alcun mezzo che presentasse segni di perdita di olio o di altra sostanza scivolosa, mentre i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto a distanza di circa un'ora dallo scontro avevano dato atto, nella relazione d'intervento, che la Polizia Municipale, prima del loro arrivo, aveva chiamato l'azienda per pulizia della strada "in quanto i veicoli avevano perso dei liquidi nello scontro" e si erano, quindi, limitati a mettere in sicurezza gli stessi togliendo l'alimentazione delle batterie e
6) il CP_2 sentito in Ospedale nel pomeriggio dello stesso giorno, in relazione alla dinamica del sinistro, aveva dichiarato che: "alla guida dalla mia autovettura percorrevo via Cerretana con direzione da Cerreto
Guidi a Vinci quando, giunto in prossimità di una curva che volge verso sinistra nella mia direzione di marcia, ho visto che nella direzione opposta alla mia sopraggiungeva un'auto che era completamente contromano e che mi urtava frontalmente" ed in risposta alla domanda della Polizia Municipale in ordine alla presenza sull'asfalto di sostanze scivolose, aveva negato di aver notato alcunchè, precisando, tuttavia, che l'asfalto
"era bagnato".
Pertanto, considerato che già la presenza di tracce oleose/scivolose su entrambe le corsie di marcia in un lungo tratto di strada (vd documentazione fotografica sottostante - doc. 3 del fascicolo di parte della _1
e dichiarazione resa dal teste Tes_6 all'udienza dell'8.6.2022) porta ad escludere che le stesse potessero provenire da un solo veicolo, nonché tenuto conto del fatto che detta presenza, oltre a non essere stata riportata sulla mappa dei rilievi della Polizia Municipale (ma solo fotografata e riferita), non sembrava aver interferito in nessun modo con la condotta di guida tenuta prudenzialmente dal CP 2 in base alle avverse condizioni atmosferiche in atto ed alle caratteristiche del tratto stradale (vd segnale di pericolo) e che quelle presenti nelle vicinanze del punto d'urto sembrano proprio essere state rilasciate dal veicolo di proprietà della CP 3 (vd foto 10 del rapporto stradale), ne deriva che la decisione del giudice di primo grado di addebitare la responsabilità esclusiva del sinistro alla condotta di guida imprudente tenuta dal CP_4 in un stratto stradale sdrucciolevole per la pioggia in atto [escludendo, così, espressamente, la asserita concorrenza causale di un veicolo rimasto sconosciuto, nonché, implicitamente, la ricorrenza del caso fortuito], in applicazione del criterio giuridico del "più probabile che non" (il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative), appare pienamente condivisibile. SP105
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S. Pantaleo
Vi Foto n. 10 Ulteriore vista tracce sostanze oleose direzione veicolo B
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di quantificare l'ammontare del risarcimento del danno spettante al CP0 in modo eccessivo, riconoscendo al medesimo sia il danno morale che il massimo della personalizzazione.
Il motivo è fondato.
Ed invero, premesso che le conseguenze dannose della lesione della salute sono teoricamente tutte inquadrabili in due gruppi, entrambi rientranti nel danno non patrimoniale (il primo comprendente quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, che presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità ed il secondo, quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, che esigono la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto) e che solo quelle comprese nel secondo gruppo giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, va ricordato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento" (cfr. ex plurimis Cass. civ. ord. n. 5984 del 6.3.2025; n. 31681 del 9.12.2024 e n. 5865 del 4.3.2021, nonché sent. n. 28988 dell'11.11.2019; n. 2788 del 31.1.2019
e n. 21939 del 21.9.2017).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, non è stato provato alcun profilo idoneo a giustificare nell'appellante un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività e/o tipologia di vita, atteso che il significativo peggioramento dell'esistenza e delle abitudini di vita quotidiana, a seguito della totale perdita della vista, rappresentano conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire).
Ne consegue che la sentenza va riformata sul punto e, sulla base delle tabelle di Milano attualmente in vigore
(2024), va liquidata in favore del CP_2 la minor somma, già aggiornata all'attualità, di euro 110.339,00,
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del danno morale, a cui va aggiunta la somma di complessivi euro 13.081,25, a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo (euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea) e, quindi, complessivamente di euro 123.420,25
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 26%
Punto danno biologico
€ 4.528,16
Incremento per sofferenza soggettiva (+42%)
€ 1.901,83
Punto danno non patrimoniale
€ 6.429,99
Punto base I.T.T.
€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile
€ 77.703,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 110.339,00
Invalidità temporanea totale € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.881,25
Invalidità temporanea parziale al 50%
€ 4.025,00
Totale danno biologico temporaneo
€ 13.081,25
Totale generale:
€ 123.420,25 Al danno non patrimoniale, liquidato in euro 123.420,25, va aggiunto il danno da ritardato risarcimento, per mora ex re, e dunque la somma va devalutata alla data del fatto (26.8.2018) e rivalutata alla data del pagamento dell'acconto di euro 20.000,00, per poi applicare rivalutazione e interessi sulla somma residua dal dì dell'acconto all'effettivo soddisfo, con interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata (cass.
S.u. 1712/1995).
Conseguentemente, Controparte 2 va condannato alla restituzione in favore della Pt 1 della differenza tra quanto pagato da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata e quanto a lui spettante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in base alla liquidazione che precede.
Non si procede all'esame del terzo motivo di gravame dell'appello principale (con il quale l'appellante _1 ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarla al pagamento delle spese di lite nei confronti della CP , né all'unico motivo dell'appello incidentale proposto dalla CP 1 (con il quale quest'ultima, nel caso di accoglimento, anche parziale, del primo motivo di appello, aveva chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui aveva erroneamente riconosciuto al CP 10 il danno non patrimoniale nella componente della personalizzazione massima), in quanto assorbiti nella presente decisione.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, il CP0 è risultato sostanzialmente vittorioso, attesa la contenuta riduzione della somma dovuta in suo favore, per cui la _1
e la CP in solido tra loro, devono essere condannati a rifondere al medesimo le spese di lite del primo grado del giudizio, mentre, solo la _1 va condannata alla refusione delle spese sostenute dal CP_2 nel presente grado di giudizio e di quelle sostenute dalla CP nella qualità, in entrambi i gradi del giudizio;
spese che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
383/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 8.2.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza predetta e fermo il resto, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Compagnia Assicuratrice Parte_1 condanna la stessa, in solido con Controparte_3, al pagamento in favore di Controparte 2 della minor somma di euro 123.420,25, al lordo dell'acconto di euro 20.000,00, applicando rivalutazione e interessi al tasso di legge dapprima sulla somma intera devalutata al 26.8.18, e via via rivalutata anno per anno con aggiunta poi di interessi al tasso di legge, fino alla data di pagamento dell'acconto; applicando infine rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, sulla sola somma derivante dalla sottrazione tra danno totale devalutato e rivalutato alla data dell'acconto, e la somma di euro
20.000,00 fino al soddisfo;
Parte_1 in solido con Controparte_3, alla rifusione delle condanna la Compagnia Assicuratrice spese di lite sostenute da CP1 nel primo grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro
13.430,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con
I'IVA ed il CAP come per legge;
condanna Controparte_2 alla restituzione, in favore della Compagnia Assicuratrice Parte_1 della differenza tra quanto pagato da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata e la somma a lui spettante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, come sopra precisata;
condanna la Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da
Controparte 2 nel presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 9.515,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla condanna la nella sua qualità di Impresa designata per la Toscana per la liquidazione Controparte_1 dei sinistri a carico della Consap - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 13.430,00 e, per il presente grado, nell'importo di euro 9.515,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Così deciso in Firenze il 16.9.2025
Il Presidente rel. est.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente rel. est., Dott.ssa Carla Santese
Consigliere, Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 1732/2023 r.g. promossa da:
Parte_1 p. iva P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parigi e Riccardo Amantini, come da procura in atti
- appellante -
contro
Controparte_1 nella sua qualità di Impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico della Consap - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, rappresentata e difesa dall'avv. M.
Allegra Fichi, come da procura in atti
- appellata ed appellante in via incidentale condizionata-
e
Controparte 2 (c.f.
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Palatresi, come da C.F. 1 procura in atti
- appellato -
nonchè
Controparte_3
- appellata contumace - avverso la sentenza n. 383/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 8.2.2023
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 9.7.2025, pubblicata in data 10.7.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: "Voglia Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n.
383/2023 del Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda: in accoglimento del
1° motivo di appello: si chiede che l'adita Corte dichiari che il sinistro per cui è causa si è verificato: . in prima ipotesi, per colpa esclusiva del conducente di un veicolo a motore non identificato ai sensi dell'art. 283 lettera a) del Codice delle Assicurazioni, ed in conseguenza di quanto sopra ed in accoglimento della domanda di manleva formulata in primo grado, si chiede che la Controparte_1 (nella sua richiamata qualità di Impresa designata per il FGVS), venga condannata al pagamento in favore della _1 della somma di €
134.628,60 già versata al sig. CP 2 il 17.3.2023, in parziale esecuzione della sentenza di primo grado (cfr.
Doc. Ce Doc. D), oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del pagamento fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle ulteriori residue somme che dovessero essere ancora pagate al Signor CP_2 sempre in esecuzione della sentenza di primo grado e/o all'esito del presente gravame. In via subordinata, condannare il CP 2 alla restituzione in favore di _1 delle somme percepite in forza della sentenza di
1° grado, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del pagamento fino al giorno dell'effettivo rimborso
. In seconda ipotesi, per caso fortuito, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al sig. CP_4(e quindi di Pt 1, e per l'effetto condannare l'attore CP_2 alla restituzione in favore di _1 della somma di € 134.628,60 da questa corrisposta il 17.3.2023 in parziale esecuzione della sentenza di primo grado (cfr.
Doc. Ce Doc. D), oltre a rivalutazione ed interessi legali dalla data del pagamento fino al giorno dell'effettivo rimborso. In terza ulteriore e denegata ipotesi, qualora si ravveda una colpa del sig. CP_4nella causazione del sinistro, accertare anche alla luce dell'art. 2054 2° comma cc, la corresponsabilità del CP_2 e del conducente del veicolo non identificato;
conseguentemente graduare le percentuali di responsabilità imputabili al CP_2 al CP_4 e al conducente del veicolo non identificato, rideterminando le somme eventualmente dovute all'attore; successivamente condannare la CP in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne Pt 1 da tutte quelle somme che la stessa _1 ha già corrisposto e dovesse ancora ulteriormente corrispondere al CP_2 per i fatti per cui è causa in misura
CP_2 lla restituzione delle somme superiore alla propria quota di accertata responsabilità; condannare il che dovessero risultare eventualmente pagate in eccesso rispetto alla somma di € 134.628,60 da questi già percepita da parte di _1 oltre rivalutazione ed interessi legali dal pagamento all'effettiva restituzione. Nel caso in cui venga fatto valere il vincolo di solidarietà ex art. 2055 cc, condannare la CP_5 α
rimborsare all'odierna appellante quanto già pagato o eventualmente pagherà al CP_2 in misura superiore alla propria quota di accertata responsabilità. In accoglimento del 2° motivo di appello: In tesi,
.
dichiarare non dovuta alcuna maggiorazione ai fini della personalizzazione del risarcimento del danno in favore del sig. Controparte 2 per l'insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per la sua liquidazione e comunque perché non provate le circostanze peculiari ed eccezionali per tutti i motivi illustrati in premessa, provvedendo contestualmente alla rideterminazione del danno dovuto al Signor CP 2 nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documento. In ipotesi di riconoscimento di una personalizzazione, si
.
chiede che la medesima venga liquidata nella misura minima ritenuta di giustizia ed in ogni caso sempre e comunque non oltre il limite massimo del 30% come previsto dall'artt. 138 Codice delle Assicurazioni, provvedendo contestualmente alla rideterminazione del danno dovuto al sig. CP_2 In accoglimento del
3° motivo di appello, nella denegata e strettamente subordinata ipotesi di rigetto del primo motivo di gravame: Voglia interamente compensare le spese legali tra la chiamata in causa Controparte_6
[...] e Pt 1 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. In tutti i casi, Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex D.M. n. 55/14 nei confronti della parte che risulterà soccombente."
Per parte appellata ed appellante CP "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: Respingere il primo motivo di appello e il terzo motivo di appello dispiegati da Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio, confermando in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Firenze n.
383/2023. In ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello dell'impugnazione principale, laddove ritenuta una responsabilità anche soltanto concorsuale del conducente di un veicolo soggetto all'obbligo assicurativo ex lege e rimasto non identificato, in accoglimento dell'appello incidentale dispiegato nel presente atto, dichiarare non dovuta la personalizzazione del danno non patrimoniale a favore dell'appellato
CP_2 in quanto liquidata sulla base di pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente espressa nei barème medico legali, rideterminando conseguentemente l'ammontare del risarcimento dovuto e quotizzando l'onere risarcitorio a carico di Controparte_1 nella sopra indicata qualità, nei limiti della eventuale quota di responsabilità ascritta al conducente del veicolo rimasto non identificato. In subordinata ipotesi, ove ritenuta comunque dovuta la personalizzazione del danno, liquidare tale voce di danno nella misura ritenuta di giustizia e in ogni caso non superiore alle percentuali del 30% di cui all'art. 138 d. lgs. n. 209/2005, con rideterminazione degli importi dovuti a Controparte 2 e sempre quotizzando l'onere risarcitorio a carico di Controparte_1 nella sopra indicata qualità, nei limiti della eventuale quota di responsabilità ascritta al conducente del veicolo rimasto non identificato. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente grado di giudizio. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove per testi richieste in sede di seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. e che vengono di seguito integralmente ritrascritte. 1) DCV che in data 26 agosto 2018, alle ore 9:57, su richiesta del 118 siete intervenuto in Vinci, via Cerretana, per la messa in sicurezza del veicolo Peugeot 206 tg. XJ e del veicolo
Suzuki GN tg. DC473GL rimasti coinvolti in uno scontro frontale. 2) DCV che nelle circostanze di cui sopra apprendevate che i veicoli Peugeot 206 tg. XJ e Suzuki GN tg. DC473GL avevano perso dei liquidi nello scontro. 3) DCV che in conseguenza di quanto sopra veniva richiesto l'intervento della ditta "Sicurezza e ambiente" per provvedere alla pulizia della sede stradale. 4) DCV che confermate il rapporto di intervento che Vi si mostra. Si indicano a testi: Testimone_1 Testimone_2, Testimone_3 Testimone 4 , c/o 7 ,
Comando Vigili del Fuoco, via La Farina n. 18 - Firenze. 5) DCV che in data 26 agosto 2018 avete organizzato, quale presidente dell'associazione circolo ricreativo L'Apparita, un raduno di trattori d'epoca presso il circolo
L'Apparita in Vinci. 6) DCV che i primi partecipanti a tale raduno sono giunti sul luogo della manifestazione intorno alle ore 10 e hanno riferito che il tratto di strada della via Cerretana compreso tra la rotonda con via
Collinare e via San Pantaleo era chiuso causa incidente stradale, tanto da dovere utilizzare un percorso alternativo. 7) DCV che nessuno dei partecipanti al raduno lamentava di avere avuto problemi meccanici con conseguente perdita di olio. 8) DCV che laddove uno dei trattori partecipanti al raduno avesse perso olio nel tratto della via Cerretana compreso tra la rotonda con via Collinare e via San Pantaleo sarebbe stato impossibilitato a raggiungere il circolo de L'Apparita in Vinci. Si indica a teste: Testimone_5 via Martello
,
n. 62 - Vinci.
Per parte appellata CP_2 "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto Parte_1 per le motivazioni sopra enunciate, confermando in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Firenze n.
383/2023. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2 aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Controparte 3, quale proprietaria dell'autovettura Peugeot 206 TG. XJ e la [...]
Controparte_7 (di seguito Pt 1, quale compagnia assicuratrice della stessa, al fine di ottenere - previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di Parte_2 conducente della autovettura predetta, nella '
causazione del sinistro avvenuto in data 26.8.2018, alle ore 09.00 circa, nel Comune di Vinci - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, quantificati in euro 196.488,50.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) in data 26.8.2018, alle ore 09.00 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Suzuki GN tg. DC473GL e percorreva la via Cerretana, direzione da Cerreto Guidi verso Vinci, tenendosi regolarmente all'interno della propria corsia di marcia, giunto in corrispondenza della centrale Enel, all'uscita di una curva, era stato urtato frontalmente dall'autovettura Peugeot 206 TG. XJ (di proprietà di Controparte 3 e condotta da Parte 2 ) che, provenendo dalla direzione opposta, aveva invaso la propria corsia;
2) a seguito dell'urto, l'autovettura
Suzuki GN TG. DC473GL, di sua proprietà, aveva riportato danni tali da renderne antieconomica la riparazione ed era stata rottamata, mentre egli aveva subito lesioni gravissime ed era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli ove, dopo svariati accertamenti strumentali attestanti la frattura scomposta della base del collo femorale di destra, della rotula a destra e dell'epifisi radiale con interessamento della rima articolare, nonché la frattura composta dello stiloide ulnale e la frattura parcellare della plica mediale, era stato disposto il suo ricovero presso la divisione di traumatologia;
3) erano intervenuti sul luogo del sinistro gli agenti della Polizia Municipale Circondario
Empolese Val d'Elsa, che avevano redatto la relazione di incidente stradale;
4) in data 27.8.2018, era stato sottoposto a duplice intervento chirurgico di impianto di artoprotesi totale di anca destra e di cerchiaggio metallico della rotula destra ed in data 3.9.2018, era stato dimesso con diagnosi di «politrauma con trauma cranico non commotivo, frattura del collo femorale destro, frattura della rotula destra e del polso destro e
5) in conseguenza di dette lesioni, erano residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione medico legale del dott. Persona_1 nella misura del 28%. '
Si era costituita in giudizio la Pt 1 che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo che il sinistro era addebitabile al caso fortuito, in quanto il CP_4 aveva perso il controllo dell'autovettura per l'avvenuto transito di un mezzo rimasto sconosciuto, che aveva sversato sulla carreggiata un'ingente quantità di una sostanza scivolosa (olio o gasolio) come riportato nel verbale del sinistro dagli agenti ed in denegata ipotesi, che sussisteva la responsabilità del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa.
Controparte 3, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si era costituita in giudizio ed era stata dichiarata contumace.
Autorizzata il giudice la chiamata, si era costituita in giudizio la Controparte_1 quale impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico della Consap - Controparte_8
(di seguito CP , che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione dell'assenza di prove della responsabilità di un mezzo soggetto ad obbligo assicurativo, come fattore causale del sinistro.
In particolare, aveva osservato che quanto riportato dai vigili e inserito nella griglia "dinamica del sinistro" non faceva fede fino a querela di falso a differenza di quanto da essi accertato direttamente (ovvero ad es. che l'asfalto era bagnato e sdrucciolevole per la pioggia).
Nel merito, l' CP veva aderito alle difese dell'attore, insistendo sulla responsabilità esclusiva del CP_4 quale conducente del veicolo Peugeot assicurato Pt 1 che non aveva adeguato velocità alle condizioni sdrucciolevoli della strada bagnata ed aveva perso il controllo del mezzo, andando ad invadere la corsia opposta di marcia, ove stava transitando l'autovettura del CP_2 La causa, istruita con prove documentali, audizione del teste NE , agente della polizia municipale e c.t.u. medico legale sulla persona dell'attore, era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n.
383/2023, pubblicata in data 8.2.2023, con la quale il predetto tribunale aveva: 1) condannato i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 131.595,00 al lordo dell'acconto di euro
20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi al tasso di legge, a titolo di risarcimento del danno per i danni da lui subiti a seguito del sinistro, nonché alla rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale e di quelle di lite e 2) rigettato la domanda formulata dalla Pt 1 nei confronti della CP condannandola a rifondere alla stessa le spese di costituzione e difesa.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
"...la domanda dell'attore va accolta ponendo il relativo onere economico a carico dei convenuti ed esonerando totalmente CP
Non è infatti emersa alcuna prova del passaggio di un veicolo rimasto sconosciuto che avrebbe sversato una sostanza scivolosa.
Quanto riferito dai vigili nel rapporto sulla parte dinamica del sinistro non fa fede fino a querela di falso. Uno dei vigili è stato sentito a teste e ha dichiarato di essersi portato al raduno dei trattori organizzato quella mattina in zona e di aver verificato che nessuno dei trattori presenti al raduno perdeva olio o gasolio.
Il verbale dei vigili del fuoco non riporta però la presenza di tale sostanza oleosa, e stando alle dichiarazioni della sola polizia municipale la sostanza era presente in entrambe le corsie ciò che mal si addice allo sversamento di un mezzo rimasto sconosciuto.
Inoltre v'è da dire che il sessantanovenne CP_2 andava a velocità moderata molto al di sotto dei 90 km orari consentiti, in quanto la strada era bagnata e occorreva adeguare la velocità ai pericoli dell'asfalto bagnato;
quindi pur essendo lui in discesa e in un tratto che stava per diventare curvilineo verso sinistra aveva mantenuto fermo il controllo del mezzo senza mai invadere l'opposta corsia, pur percorrendo la stessa strada sdrucciolevole, segno che nonostante la natura scivolosa della strada per la pioggia o, in ipotesi non creduta, per la sostanza scivolosa, era comunque possibile con le dovute cautele del caso, evitare di invadere l'altrui corsia di marcia.
La colpa del sinistro, quindi, è da ascrivere tutta al CP_4all'epoca ventiquatrenne, che, sul finire di una curva volgente a destra si era allargato verso sinistra, e non aveva mantenuto una velocità consona allo stato dei luoghi, alla strada bagnata e all'andamento curvilineo della strada, entrambi elementi di instabilità del mezzo che avrebbero suggerito di scendere di velocità rispetto ai 90 km. fissati come limite in quella strada in condizioni normali.
Dunque, le convenute Pt 1 e CP 3 proprietaria del mezzo dovranno rispondere dei danni sofferti dal
CP_2 come quantificati dal ctu che riporta le seguenti conseguenze: "trauma polidistrettuale, che, in particolare, interessò il cranio, l'arto superiore dx con frattura del polso dx (scomposta dell'epifisi distale del radio e composta della stiloide ulnare), l'arto inferiore dx con frattura scomposta del collo del femore dx e della rotula dx. Per il trattamento delle lesioni si rese necessario intervento di sostituzione protesica dell'anca dx e di osteosintesi più cerchiaggio della rotula dx. La frattura di polso fu trattata con riduzione e successiva immobilizzazione in apparecchio gessato. Dopo adeguato periodo di riposo e FKT il leso riprese le proprie occupazioni. Alle descritte lesioni conseguì un periodo di malattia che fu prolungato dai sanitari ospedalieri e, quindi, dal curante per complessivi 247 gg. Ritengo al riguardo che la natura delle lesioni e la storia clinica non giustifichino il riconoscimento di più di 160 gg, da frazionare in 45 gg di TT, 45 gg di TP al 75%, 70 gg di
TP al 50%. Residuano postumi permanenti consistenti nel danno anatomo-funzionale a carico dell'anca e del ginocchio dx con aggravante della concorrenza e dal danno anatomo-funzionale a carico del polso dx. Non postumi di rilievo a carico della sfera neurologica. Il complesso dei descritti reliquati rappresenta pregiudizio all'integrità psico-fisica del soggetto da valutare in misura del 26 (ventisei)%. In merito al quesito relativo alla capacità produttiva specifica del periziando, si rileva che questi è soggetto settantatreenne pensionato che è presumibile non avesse al momento dell'evento de quo capacità produttiva residua".
Si condivide la stima del ctu anche sulle spese sostenute: "sono documentate spese in ambito sanitario per certificati di prolungamento della malattia (Eur. 105,00), per trasporti in ambulanza (Eur. 242,00), per la perizia medico-legale di parte (Eur. 602,00), per un totale di Eur. 949,00. Tali importi sono da considerare congrui. Non si prevedono spese future".
Dunque, applicando le tabelle meneghine 2021 si ottiene per 69 anni: Tabella di riferimento: Tribunale di
Milano 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni Percentuale di invalidità permanente 26%
Punto danno biologico € 3.895,98 Incremento per sofferenza soggettiva (+42%) € 1.636,31 Punto danno non patrimoniale € 5.532,29 Punto base I.T.T. € 120,00 Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 66.855,00 Danno non patrimoniale risarcibile €
94.934,00 Con personalizzazione massima (max 33% del danno biologico) € 116.996,00 Invalidità temporanea totale € 5.400,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.050,00 Invalidità temporanea parziale al 50% €
4.200,00 Totale danno biologico temporaneo € 13.650,00 Spese mediche € 949,00 TOTALE GENERALE: €
109.533,00 Totale con personalizzazione massima € 131.595,00
Si liquida all'attore la massima personalizzazione trattandosi di sinistro che ha causato delle lesioni permanenti in più distretti, con riduzione di funzionalità di più elementi somatici, ciò che ridonda in una maggiore intensità del danno esistenziale, relazionale e morale rispetto ai normali barèmes medico legali.
Trattasi di prova presuntiva legata alle caratteristiche del danno permanente e si tiene anche conto del fatto che il danno morale è giudicato, in base a pronunce recenti della Corte di cassazione, un danno ontologicamente distinto dal danno biologico e dinamico relazionale, anche da liquidate a parte come frazione del danno biologico (vd. Cass. sez. 3-, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022 "In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed
è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico).".
La materia è però fluida, tenuto conto di quanto riporta cass. Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022.
Comunque, la personalizzazione si applica anche in considerazione delle plurime sofferenze derivanti dalla natura delle lesioni pluri-distretto, che oltre ad aver privato l'attore della possibilità di far gite e raccoglier funghi, hanno anche determinato un quadro di algie persistenti e la necessità della sostituzione della protesi d'anca, intervento cruento che ha determinato presuntivamente anche una sofferenza soggettiva sia fisica che morale.
Dunque si liquida il danno non patrimoniale in euro 131.595,00 che rappresenta il valore del bene della vita perduto all'attualità (l'integrità fisica), cui va aggiunto il danno da ritardato risarcimento, per mora ex re, e dunque la somma va devalutata alla data del fatto (26.8.2018) e rivalutata alla data del pagamento dell'acconto di euro 20.000,00, per poi applicare rivalutazione e interessi sulla somma residua dal dì dell'acconto all'effettivo soddisfo, con interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata (cass. S.u.
1712/1995). A queste somme si aggiungono le spese di assistenza stragiudiziale rispetto alle quali la Corte di cassazione richiede la necessità delle spese, come in questo caso, dato l'elevato tecnicismo di una gestione legale del sinistro stragiudiziale.
Non occorre peraltro un onere di anticipazione del danneggiato per avere il rimborso, come accade per giurisprudenza costante anche per le spese di riparazione di un veicolo danneggiato, e semplicemente valutandosi la congruità del preventivo degli onorari stragiudiziali, in rapporto alla specifica tabella allegata al DM 55/14 e successive modifiche. La tabella 25 allegata al dm 55/2014 prevede che per un credito da euro
52.000,00 a 260.000,00 gli onorari per assistenza stragiudiziale in euro 4.320,00 e dunque è risultata eccessiva la richiesta dell'attore a tale titolo. Le spese legali giudiziali seguono la soccombenza e quindi, _1 oltre a dover rimborsare i costi di difesa sostenuti dalla parte attrice dovrà anche rimborsare le spese legali sostenute da CP "
Con atto di citazione ritualmente notificato, la _1 ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con tre motivi di gravame (per errata valutazione delle fonti di prova;
omesso accertamento della responsabilità del fgvs;
violazione dell'art. 2729 c.c.; omesso accertamento del caso fortuito e della corresponsabilità anche ex art. 2054 2° comma c.c. e per errata liquidazione della personalizzazione e/o comunque sua eccessiva quantificazione ed errata condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di
CP_5
Si è costituita in giudizio la CP nella qualità predetta, che ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato all'accoglimento anche parziale del primo motivo di gravame dell'appello principale, per illegittima ed erronea liquidazione del danno non patrimoniale nella componente della personalizzazione massima, mentre Controparte_3 non si è costituita in giudizio.
La causa, che segue il nuovo rito civile "Cartabia", è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
5.6.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 2.7.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_3, che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere non dimostrato l'avvenuto sversamento, da parte di un veicolo a motore rimasto sconosciuto, nei momenti precedenti il sinistro, di una sostanza scivolosa sulla quale era successivamente sbandata la vettura Peugeot
206, con essa assicurata, senza, altresì, verificare se il sinistro potesse o meno essere ricondotto all'interno di un'ipotesi di caso fortuito.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va premesso che, avendo la _1 chiamato in causa il Fondo di Garanzia in forza dell'assunto che la responsabilità esclusiva o parziale del sinistro dovesse essere imputata al conducente del veicolo rimasto sconosciuto (che, transitando poco prima del CP_4 sulla corsia di marcia percorsa dal medesimo, aveva lasciato sull'asfalto delle sostanze scivolose) era onere della stessa fornire le prove di quanto allegato.
Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la convenuta non avevano assolto al predetto onere, atteso che la Polizia Municipale di Empoli, intervenuta sul posto a distanza temporale di circa mezz'ora dal sinistro, in sede di verbale aveva dato atto che: 1) "sulle corsie di marcia, sia a monte che a valle del punto in cui era avvenuto lo scontro tra i veicoli e cioè nel tratto compreso tra la rotatoria con via Collinare e l'intersezione con via Pantaleo, era presente una sostanza scivolosa.."; 2) "sulla via Cerretana, nel tratto interessato dal sinistro stradale" era, inoltre, presente
"segnaletica verticale di Pericolo di strada sdrucciolevole per pioggia o neve"; 3) al momento del loro intervento l'asfalto "era bagnato dalla pioggia in atto" e "non erano visibili tracce di frenata" provenienti dai veicoli dei pneumatici dei veicoli rimasti coinvolti;
4) nessuno dei testi sentiti nell'immediatezza dell'evento
(ovvero Testimone_5 presidente dell'
, Controparte_9 e Persona 2 ), aveva dichiarato (in risposta alla precisa domanda della Polizia Municipale) che le perdite di olio o similia presenti sull'asfalto provenissero dai trattori d'epoca che si erano recati al raduno organizzato dal CP_9
(anzi, il teste Tes_5 aveva escluso detta circostanza affermando che i trattori non erano transitati su quel tratto di strada in quanto chiuso proprio a causa del sinistro;
5) dal controllo operato visivamente dalla Polizia
Municipale su trattori presenti al raduno non era stato individuato alcun mezzo che presentasse segni di perdita di olio o di altra sostanza scivolosa, mentre i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto a distanza di circa un'ora dallo scontro avevano dato atto, nella relazione d'intervento, che la Polizia Municipale, prima del loro arrivo, aveva chiamato l'azienda per pulizia della strada "in quanto i veicoli avevano perso dei liquidi nello scontro" e si erano, quindi, limitati a mettere in sicurezza gli stessi togliendo l'alimentazione delle batterie e
6) il CP_2 sentito in Ospedale nel pomeriggio dello stesso giorno, in relazione alla dinamica del sinistro, aveva dichiarato che: "alla guida dalla mia autovettura percorrevo via Cerretana con direzione da Cerreto
Guidi a Vinci quando, giunto in prossimità di una curva che volge verso sinistra nella mia direzione di marcia, ho visto che nella direzione opposta alla mia sopraggiungeva un'auto che era completamente contromano e che mi urtava frontalmente" ed in risposta alla domanda della Polizia Municipale in ordine alla presenza sull'asfalto di sostanze scivolose, aveva negato di aver notato alcunchè, precisando, tuttavia, che l'asfalto
"era bagnato".
Pertanto, considerato che già la presenza di tracce oleose/scivolose su entrambe le corsie di marcia in un lungo tratto di strada (vd documentazione fotografica sottostante - doc. 3 del fascicolo di parte della _1
e dichiarazione resa dal teste Tes_6 all'udienza dell'8.6.2022) porta ad escludere che le stesse potessero provenire da un solo veicolo, nonché tenuto conto del fatto che detta presenza, oltre a non essere stata riportata sulla mappa dei rilievi della Polizia Municipale (ma solo fotografata e riferita), non sembrava aver interferito in nessun modo con la condotta di guida tenuta prudenzialmente dal CP 2 in base alle avverse condizioni atmosferiche in atto ed alle caratteristiche del tratto stradale (vd segnale di pericolo) e che quelle presenti nelle vicinanze del punto d'urto sembrano proprio essere state rilasciate dal veicolo di proprietà della CP 3 (vd foto 10 del rapporto stradale), ne deriva che la decisione del giudice di primo grado di addebitare la responsabilità esclusiva del sinistro alla condotta di guida imprudente tenuta dal CP_4 in un stratto stradale sdrucciolevole per la pioggia in atto [escludendo, così, espressamente, la asserita concorrenza causale di un veicolo rimasto sconosciuto, nonché, implicitamente, la ricorrenza del caso fortuito], in applicazione del criterio giuridico del "più probabile che non" (il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative), appare pienamente condivisibile. SP105
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Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di quantificare l'ammontare del risarcimento del danno spettante al CP0 in modo eccessivo, riconoscendo al medesimo sia il danno morale che il massimo della personalizzazione.
Il motivo è fondato.
Ed invero, premesso che le conseguenze dannose della lesione della salute sono teoricamente tutte inquadrabili in due gruppi, entrambi rientranti nel danno non patrimoniale (il primo comprendente quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, che presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità ed il secondo, quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, che esigono la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto) e che solo quelle comprese nel secondo gruppo giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, va ricordato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento" (cfr. ex plurimis Cass. civ. ord. n. 5984 del 6.3.2025; n. 31681 del 9.12.2024 e n. 5865 del 4.3.2021, nonché sent. n. 28988 dell'11.11.2019; n. 2788 del 31.1.2019
e n. 21939 del 21.9.2017).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, non è stato provato alcun profilo idoneo a giustificare nell'appellante un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività e/o tipologia di vita, atteso che il significativo peggioramento dell'esistenza e delle abitudini di vita quotidiana, a seguito della totale perdita della vista, rappresentano conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire).
Ne consegue che la sentenza va riformata sul punto e, sulla base delle tabelle di Milano attualmente in vigore
(2024), va liquidata in favore del CP_2 la minor somma, già aggiornata all'attualità, di euro 110.339,00,
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del danno morale, a cui va aggiunta la somma di complessivi euro 13.081,25, a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo (euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea) e, quindi, complessivamente di euro 123.420,25
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 26%
Punto danno biologico
€ 4.528,16
Incremento per sofferenza soggettiva (+42%)
€ 1.901,83
Punto danno non patrimoniale
€ 6.429,99
Punto base I.T.T.
€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile
€ 77.703,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 110.339,00
Invalidità temporanea totale € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.881,25
Invalidità temporanea parziale al 50%
€ 4.025,00
Totale danno biologico temporaneo
€ 13.081,25
Totale generale:
€ 123.420,25 Al danno non patrimoniale, liquidato in euro 123.420,25, va aggiunto il danno da ritardato risarcimento, per mora ex re, e dunque la somma va devalutata alla data del fatto (26.8.2018) e rivalutata alla data del pagamento dell'acconto di euro 20.000,00, per poi applicare rivalutazione e interessi sulla somma residua dal dì dell'acconto all'effettivo soddisfo, con interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata (cass.
S.u. 1712/1995).
Conseguentemente, Controparte 2 va condannato alla restituzione in favore della Pt 1 della differenza tra quanto pagato da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata e quanto a lui spettante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in base alla liquidazione che precede.
Non si procede all'esame del terzo motivo di gravame dell'appello principale (con il quale l'appellante _1 ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarla al pagamento delle spese di lite nei confronti della CP , né all'unico motivo dell'appello incidentale proposto dalla CP 1 (con il quale quest'ultima, nel caso di accoglimento, anche parziale, del primo motivo di appello, aveva chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui aveva erroneamente riconosciuto al CP 10 il danno non patrimoniale nella componente della personalizzazione massima), in quanto assorbiti nella presente decisione.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, il CP0 è risultato sostanzialmente vittorioso, attesa la contenuta riduzione della somma dovuta in suo favore, per cui la _1
e la CP in solido tra loro, devono essere condannati a rifondere al medesimo le spese di lite del primo grado del giudizio, mentre, solo la _1 va condannata alla refusione delle spese sostenute dal CP_2 nel presente grado di giudizio e di quelle sostenute dalla CP nella qualità, in entrambi i gradi del giudizio;
spese che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
383/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 8.2.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza predetta e fermo il resto, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Compagnia Assicuratrice Parte_1 condanna la stessa, in solido con Controparte_3, al pagamento in favore di Controparte 2 della minor somma di euro 123.420,25, al lordo dell'acconto di euro 20.000,00, applicando rivalutazione e interessi al tasso di legge dapprima sulla somma intera devalutata al 26.8.18, e via via rivalutata anno per anno con aggiunta poi di interessi al tasso di legge, fino alla data di pagamento dell'acconto; applicando infine rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, sulla sola somma derivante dalla sottrazione tra danno totale devalutato e rivalutato alla data dell'acconto, e la somma di euro
20.000,00 fino al soddisfo;
Parte_1 in solido con Controparte_3, alla rifusione delle condanna la Compagnia Assicuratrice spese di lite sostenute da CP1 nel primo grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro
13.430,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con
I'IVA ed il CAP come per legge;
condanna Controparte_2 alla restituzione, in favore della Compagnia Assicuratrice Parte_1 della differenza tra quanto pagato da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata e la somma a lui spettante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, come sopra precisata;
condanna la Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da
Controparte 2 nel presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 9.515,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla condanna la nella sua qualità di Impresa designata per la Toscana per la liquidazione Controparte_1 dei sinistri a carico della Consap - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 13.430,00 e, per il presente grado, nell'importo di euro 9.515,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Così deciso in Firenze il 16.9.2025
Il Presidente rel. est.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.